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Diritto processuale penale

Elisa Lorenzetto

A.A. 2021/2022

Alessia Compri

Diritto processuale penale A.A. 2021/2022

05/11/2021

Programma

  • Premesse storico culturali
  • Costituzionalizzazione del giusto processo
  • Garanzie fondamentali della persona nella costituzione e nelle corti internazionali

Parte statica

  • Soggetti
  • Atti
  • Prove
  • Misure cautelari

Parte dinamica

  • Indagini preliminari e udienza preliminare
  • Giudizio
  • Procedimenti speciali
  • Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
  • Impugnazioni
  • Esecuzione
  • Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Cos'è il processo penale?

Francesco Carrara diceva che il processo penale è una serie di atti solenni, coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma determinato dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli. Il processo penale è un fenomeno regolato da norme che si svolge secondo determinate forme.

A cosa servono norme e forme?

Una prima risposta la possiamo trarre dalla stessa definizione di processo: il processo è un iter che parte da un momento iniziale e arriva a una fine/conclusione. Quindi norme e forme del processo penale servono a:

  • Guidare l’accertamento dei fatti e delle responsabilità: Capograssi diceva che il processo è una ricerca ordinata di verità. Il processo penale guarda all’indietro e cerca di ricostruire i fatti accaduti sulla base delle prove. È un meccanismo che non consente di avere certezza assoluta circa l’effettivo svolgimento dei fatti. Allo stesso tempo, però, giudicare è un compito necessario perché si deve accertare la responsabilità di colui che va a violare principi del nostro ordinamento.
  • Porre limiti all’autorità e al potere dello stato nell’amministrazione della giustizia penale: qualcuno ha detto che se il processo penale si svolgesse all’esterno delle aule di tribunale, sarebbe colmo di reati in quanto si svolge mediante una pluralità di forme di coazione (intercettazioni, misure privative della libertà).

Premesse storico culturali

Il primo aspetto da mettere in evidenza è che all’interno del sistema processuale penale sussiste un conflitto di interessi: da una parte abbiamo un interesse che possiamo identificare con il nome di efficienza (=il processo penale punta a raggiungere un risultato utile in tempi rapidi); allo stesso tempo è fondamentale l’interesse al rispetto delle garanzie che competono alla persona sottoposta al processo. Il rispetto delle garanzie si traduce in una serie di forme che devono guidare il processo in modo da garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. L’interesse alla tutela delle garanzie rischia di entrare in conflitto con l’interesse all’efficienza perché richiede, ad esempio, l’adozione di una serie di forme che possono allungare i tempi del processo, con un chiaro pregiudizio sia nei confronti dello stato sia nei confronti dell’imputato. Infatti, quando parliamo di efficienza è vero che viene tutelato un interesse statuale ma viene tutelato anche l’interesse dell’imputato, il quale ha interesse a che il processo giunga a un termine prima possibile. Carnelutti e Calamandrei affermavano che il processo in sé, è già una pena per l’imputato.

Il processo penale, inoltre, punta a scopi che possono divergere:

  • Il processo penale ha in primo luogo come scopo quello di proteggere e difendere la società rispetto al pericolo della delinquenza.
  • Il processo penale è anche la sede in cui si realizza la difesa dell’imputato: l’imputato deve essere difeso dal rischio di una condanna ingiusta. La difesa dell’imputato, in realtà, è anche un interesse di tutti perché potrebbe accadere a chiunque di essere imputati in un processo e tutti abbiamo interesse a che vengano rispettate le forme del processo penale.

Ma deve prevalere la difesa dalla società o la difesa dell’imputato? Pensiamo al segreto investigativo: il segreto, durante le indagini, è necessario per non vanificarle. Ma, allo stesso tempo, il segreto investigativo ostacola l’esercizio della difesa perché l’imputato avrebbe tutto l’interesse a venire a conoscenza delle prove e degli indizi raccolti. Alcuni avvocati affermavano che tutte le volte in cui rendiamo più facile condannare il colpevole, rendiamo più facile anche condannare l’innocente. Non c’è una risposta lineare nel nostro ordinamento anche perché ha subito varie oscillazioni nel corso del tempo: vi sono stati periodi in cui è stata fatta prevalere la difesa della società e altri in cui è stata fatta prevalere la difesa dell’imputato.

Modelli descrittivi del processo penale

Premessa: sono archetipi ideali in cui si racchiudono tutte le caratteristiche che nella storia si sono rappresentate ascrivibili nell’uno o nell’altro modello; infatti, nella storia non si è mai manifestato un modello inquisitorio o accusatorio puro.

Modello inquisitorio

Si sviluppa in epoca medievale e prende il nome dall’organo deputato a prendere l’iniziativa in quel tipo di processo ovvero il giudice inquisitore. La caratteristica principale è rappresentata dall’iniziativa ex officio del giudice. Si reputa più efficace la ricerca solitaria della verità da parte del giudice. In questo modello le istanze repressive prevalgono rispetto alla difesa dei diritti individuali dell’imputato.

Modello accusatorio

Si afferma nell’Illuminismo e prende il nome dall’organo deputato a prendere l’iniziativa: l’accusatore (diverso dal giudice). L’accusatore è una parte e quindi l’iniziativa non è ex officio ma il giudice agisce solo a seguito di una richiesta. Si ritiene importante una ricerca dialettica della verità a cui partecipano anche le parti. È un modello che presta maggiore attenzione ai diritti individuali, anche a scapito delle istanze di repressione.

Il modello inquisitorio

Il modo migliore per accertare la verità secondo questo modello è quello di conferire più poteri possibili al soggetto inquirente e quindi si sceglie di effettuare un cumulo delle funzioni che vengono assunte dal cd giudice inquisitore che cumula le funzioni del giudice, dell’accusa. Le parti non hanno reali poteri. Principali caratteristiche:

  • Iniziativa d’ufficio: è il giudice che può muovere l’accusa nei confronti dell’imputato
  • Iniziativa probatoria d’ufficio: non c’è un potere delle parti ma è il giudice che raccoglie tutte le prove
  • Segretezza: è una segretezza non solo esterna (verso il pubblico) ma anche interna (ovvero nei confronti delle stesse parti)
  • Limitazione della auto difesa (da parte dell’imputato) e della difesa tecnica (da parte del difensore)
  • Scrittura: durante la fase istruttoria vengono raccolte prove che poi serviranno al giudice per decidere sulla responsabilità dell’imputato
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove: era ammessa anche la tortura anche nei confronti di un testimone
  • Presunzione di reità: bastano degli indizi (anche denuncia anonima) per far sì che poi spetti all’imputato discolparsi: l’onere di provare l’innocenza spetta all’imputato e se fallisce verrà condannato
  • Carcerazione preventiva: se l’imputato è presunto colpevole, la privazione della sua libertà personale prima della condanna è perfettamente coerente
  • Sistema di prova legale: è la legge a stabilire che valore hanno le prove e non il giudice
  • Prova regina è la confessione da parte dell’imputato che deve essere ottenuta con ogni mezzo. Quindi è un vero e proprio monologo del giudice che prende l’iniziativa e raccoglie le prove. Tipico degli ordinamenti di stampo autoritario

Il modello accusatorio

Il modo migliore per accertare la verità secondo questo modello è quello di separare le funzioni processuali: il giudice è un soggetto indipendente e imparziale cui compete il compito di ius dicere e poi vi è l’accusa e la difesa. Principali caratteristiche:

  • Iniziativa di parte (privato o pubblico)
  • Iniziativa probatoria di parte: le parti possono chiedere l’ammissione delle prove
  • Pubblicità sia verso l’esterno sia verso l’interno: c’è l’esigenza che prima di decidere il giudice permetta all’imputato di conoscere qual è il contenuto dell’accusa e quali sono gli elementi raccolti a suo carico in modo che possa difendersi
  • Tutela del diritto alla autodifesa e alla difesa tecnica
  • Oralità: non significa solo uso della parola – facciamo riferimento alla cd oralità immediatezza per quanto riguarda il rapporto tra la prova e il giudice: il giudice deve ascoltare il testimone, non può accontentarsi di una scrittura su cui è presente la testimonianza
  • Limiti all’ammissibilità delle prove: le prove devono dare garanzia del risultato e quindi non si fa riferimento alla tortura
  • Presunzione di innocenza: l’onere della prova spetta a colui che accusa
  • Libertà personale dell’imputato è la regola: una limitazione è ammessa ma non sarà una carcerazione preventiva ma una custodia cautelare in carcere solo per determinate esigenze
  • Canone del libero convincimento: non ci sono criteri di prova legale ma vige il canone del libero convincimento del giudice, il quale ha l’onere della motivazione
  • Prova regina è la testimonianza. È un modello dialogico che si fonda sul dialogo tra le parti. Tipico degli ordinamenti democratici.

Il carattere che più evidenzia le differenze tra i due modelli

È dato dal metodo che si segue per l’accertamento della verità: nell’inquisitorio il giudice decide sulla base di prove già formate, nell’accusatorio prevale il contradditorio tra le parti. Inoltre, un’importante differenza è rappresentata anche dal modo in cui viene trattato l’imputato: nel modello inquisitorio l’imputato costituisce l’oggetto dell’accertamento e ha un ruolo passivo a tal punto che si punta in tutti i modi a ottenere la sua confessione; nel modello accusatorio l’imputato è il protagonista ed è un soggetto attivo titolare di diritti (difesa ad esempio).

Che scelta ha effettuato l’ordinamento italiano?

Non è una risposta immediata.

Storia del processo penale italiano – Europa continentale

Durante lo stato assoluto, in Francia, era predominante il modello inquisitorio che rimase in piedi fino alla Rivoluzione francese. Modello che era stato fortemente attaccato dagli illuministi del tempo come Pietro Verri o Cesare Beccaria. All’indomani della Rivoluzione francese si era cercato di importare nell’ordinamento i connotati del modello accusatorio ma nel 1808 il codice napoleonico elabora un prodotto che è un tentativo di contemperamento tra i due modelli. Il codice del 1808 viene rappresentato infatti come un tipico modello di sistema misto che rappresenta una pietra importante che poi fu adottato da molte legislazioni.

Il cpp francese del 1808 prevedeva un’articolazione in due fasi:

  1. ISTRUZIONE: fase anteriore al dibattimento. Questa fase aveva un’impronta inquisitoria anche se teneva distinta la figura del giudice rispetto a quella dell’accusatore.
  2. DIBATTIMENTO: aveva un’impronta, all’apparenza, accusatoria. Ma in realtà nel dibattimento non si formavano prove ma ci si limitava a criticare le prove che erano già state raccolte durante la fase dell’istruzione.

Ciò che mancava era la separazione delle fasi processuali: tra istruzione e dibattimento non c’era una barriera perché le prove raccolte in fase di istruzione venivano poi usate dal giudice per decidere sulla responsabilità o meno dell’imputato.

In Italia veniva emanato il primo cpp nel 1913

Il primo codice di procedura penale (Finocchiaro-Aprile) aveva tentato di prevedere maggiori garanzie nei riguardi dell’imputato specialmente nella fase istruttoria. Ma questa parentesi durò molto poco perché l’avvento del fascismo ha fatto sì che anche il processo penale prendesse quella impronta autoritaria. Infatti, nel 1930 viene introdotto il nuovo cp e il nuovo cpp (Codice Rocco). Erano codici di stampo autoritario che risentivano del clima dell’epoca che sopprimeva il sistema liberale a cui ci si era aggrappati con il codice del 1913.

Il codice Rocco del 1930 prevedeva due fasi:

  • Fase istruttoria: aveva un duplice natura perché poteva prendere il nome di istruzione sommaria (=condotta dal pm) o istruzione formale (=condotta dal giudice, che si chiamava giudice istruttore). In questa prima fase, l’inquisito non sapeva nulla delle indagini condotte: si trattava di una fase scritta, segreta e vi era una scarsa attenzione per l’attuazione dei diritti della difesa e soprattutto non veniva garantito il diritto di esibire elementi a sua discolpa.
  • Dibattimento: sembrava un dibattimento di tipo accusatorio perché si usava la parola, si chiamavano i testimoni e così via, ma era solo un’apparenza perché il giudice del dibattimento avrebbe potuto decidere sulla base dei verbali delle prove raccolte durante la fase istruttoria. I verbali della fase istruttoria finivano sul tavolo del giudice del dibattimento che avrebbe potuto emettere la sua decisione sulla base delle prove raccolte da qualcun altro.

Quindi era un modello che NON garantiva la separazione delle funzioni processuali perché tutto quello raccolto dal giudice istruttore poteva essere utilizzato dal giudice del dibattimento. Era un codice di tipo autoritario e di tipo inquisitorio: l’inquisito era sottoposto a carcerazione preventiva, inoltre il codice Rocco aveva depotenziato tutte le nullità processuali. Il dato fondamentale è che il codice Rocco rimane in vigore nel nostro sistema fino al 1989. La cosa che sorprende di più è che nel mezzo è intervenuta la costituzione.

La costituzione del 1948

La costituzione del 1948 contiene una pluralità di disposizioni che si occupano di processo penale:

  • Art. 2 detta una impostazione personalistica
  • Art 13, 14, 15
  • Art 24 comma 2
  • Art 25
  • Art 112
  • Art 27 comma 2
  • Art 111

Quindi come è possibile che la costituzione abbia convissuto per così tanto con il codice Rocco del 1930? Malgrado la previsione di tutti questi principi, in realtà, non configurano in modo nitido il meccanismo processuale: vengono tutelati una serie di diritti imprescindibili ma non dicono nulla rispetto alla scelta del metodo che deve seguire il processo penale. Una previsione in tal senso si avrà solo nel 1999 con la riforma costituzionale del giusto processo. Fino a quel momento la carta costituzione ancora non aveva detto nulla sul metodo che il nostro sistema processuale avrebbe dovuto adottare. Fatto sta che sono previsioni di valori molto forti, quindi dalla costituzione in avanti si fa strada un meccanismo di erosione del modello del codice Rocco – si parlava in tal senso di GARANTISMO INQUISITORIO: inizia a funzionare la corte costituzionale che si fa portatrice di una vera e propria opera del cpp del 1930 con circa 90 declaratorie di incostituzionalità, nel tentativo di correggere tutte le storture che si ponevano in contrasto con i principi sanciti dalla costituzione (es: potenziati diritti della difesa, tornano le nullità insanabili ecc). Interviene varie volte anche il legislatore con interventi settoriali.

Problema

Il legislatore operava su specifici settori e la Corte costituzionale non poteva riscrivere da capo il cpp.

I lavori preparatori del nuovo cpp

L’idea di riformare il cpp inizia a maturare negli anni 60: inizia un dibattito su come procedere a questa modifica, al quale prendono parte studiosi importanti come Giovanni Conso e Pietro Nuvolone, i quali avviarono il dibattito sulla riforma. Le loro proteste si accumunavano perché puntavano a eliminare la duplicità della fase istruttoria (eliminare o l’istruzione sommaria o l’istruzione formale). Invece, Franco Cordero prende con sé bozza Carnelutti progetto elaborato da Carnelutti che prevedeva l’abolizione totale della fase istruttoria e prevedeva la presenza solo dell’inchiesta preliminare di parte: fase dove le parti dovevano cercare prove senza che poi queste dovessero proiettare davanti al giudice del dibattimento. Infatti l’inchiesta preliminare serviva solo all’accusa per verificare se l’imputazione poteva essere elevata oppure se era opportuno chiedere l’archiviazione. Punta ad abolire completamente la fase istruttoria e lasciare solo la fase preliminare per ricercare gli elementi per decidere se procedure o meno nei confronti dell’imputato.

La prima legge delega per la riforma del cpp

Risale agli anni 70: legge 108/1974. Viene nominata una commissione che fu presieduta da Giandomenico Pisapia, la quale elabora un progetto preliminare che viene presentato nel 1978 che cerca di attuare il principio della centralità del dibattimento per la formazione della prova. Tale commissione elabora un progetto preliminare nel marzo del 1978. Caratteristica: attuava in termini assoluti il principio della CENTRALITÀ DEL DIBATTIMENTO. Aveva però un limite: non ammetteva i riti semplificati.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaa.c di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Lorenzetto Elisa.
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