Codice di procedura penale: Un'analisi dettagliata
28/09/2021 L'oggetto del nostro studio è il Codice di Procedura Penale (CPP). Essendo un codice, dovrebbe esserci un sistema completo che faciliti lo studio e la comprensione, ma ciò non è vero. Il CPP è l'unico codice repubblicano, nato nel 1989 con l'intento di introdurre nel nostro ordinamento un modello accusatorio. Tuttavia, negli ultimi 30 anni, è stato modificato così tanto dalla Corte Costituzionale e dal legislatore che oggi oltre metà del Codice è stata modificata. Pertanto, non è possibile un'interpretazione sistematica poiché il sistema non c'è.
Dagli anni '90, Parlamento, Magistratura e Avvocatura si sono trovati spesso in contrapposizione, soprattutto per le tensioni che porta in sé il processo penale tra fase investigativa segreta e fase pubblica dinanzi al giudice, nella quale deve comparire il testimone a conferma delle deposizioni.
Il modello accusatorio
Il CPP nasce sotto l'auspicio del modello accusatorio. Il termine accusatorio è l'astrazione tra comparazione di sistemi diversi, romano e anglosassone, diverso dal sistema inquisitorio (ancien regime, santa inquisizione, modello italiano primo Novecento). Nel processo accusatorio vi è uno "scontro" tra le parti e quindi non per forza si raggiunge la verità, mentre la nostra tradizione ci porta a pensare che la soluzione del processo è la verità.
Parametri del processo accusatorio: chi giudica, come si giudica e libertà della persona. Il sistema accusatorio si caratterizza per la giuria, composta da cittadini che decidono se la persona accusata ha violato delle regole della convivenza civile. La collettività non deve avere una preparazione giuridica. Nel nostro ordinamento non vi è un corrispondente alla giuria. Il giudice togato (professionista) assicura che la giuria formi il suo convincimento nel modo corretto, è un regolatore (decide sull'ammissione delle prove e regola il processo).
Nel modello inquisitorio la ricerca della verità è fatta "in segreto" da una persona sola che raccoglie le prove (indagini) e decide; è il giudice inquirente che va a cercare conferme alla sua ipotesi anche con metodi di tortura.
Evoluzione del processo nel sistema italiano
Il processo attualmente in vigore nel sistema italiano si avvicina al sistema accusatorio. Il CPP del 1989 ha voluto introdurre nel sistema un processo che sia più conforme alle garanzie di libertà della persona. Le norme di garanzia si trovano sia nella Costituzione che nelle norme sovranazionali; le norme della CEDU sono prettamente accusatorie (giudizio imparziale, rapido e veloce, no carcerazione preventiva) e non fanno parte della nostra tradizione giuridica. La maggior parte delle modifiche occorse al CPP derivano da questo attrito tra tradizione inquisitoria e modello accusatorio che permea anche dall'ordinamento sovranazionale.
Struttura del Codice di Procedura Penale
Parte prima del CPC: Parte statica
- Libro I: Soggetti. Giudice, PM, Polizia giudiziaria, imputato, parte civile, persona offesa, difensore.
- Libro II: Atti;
- Libro III: Prove solo quelle che compaiono al dibattimento;
- Libro IV: Misure Cautelari.
Parte seconda del CPC: Parte dinamica
- Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare;
- Libro VI: Procedimenti speciali sempre più in espansione (giudizio abbreviato, patteggiamento, rito direttissimo, rito immediato, procedimento per decreto, sospensione del processo con MAP);
- Libro VII: Giudizio;
- Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica;
- Libro IX: Impugnazioni;
- Libro X: Esecuzione;
- Libro XI: Rapporti con autorità straniere.
Il ruolo del giudice
01/10/2021 Libro I: Soggetti. Il primo soggetto del processo nominato dal CPC è il giudice. Le norme costituzionali fondamentali sul giudice sono l'Art.25 e 101, seguono poi le norme organizzative degli Artt. 102 ss. Nella costituzione non vi è un modello di processo e non vi è un vincolo preciso su come deve essere costituito il giudice, solo l'Art.111 Cost come modificato da dei parametri che sono tipici del processo accusatorio.
Il giudice è tendenzialmente un giudice professionale, il giudice è tale perché è uno studioso formato che fa parte di un potere dello stato indipendente. Il giudice non dev'essere influenzato e deve manifestare la propria imparzialità. Indipendenza esterna del complesso "magistrati giudicanti" rispetto agli altri poteri dello stato ed indipendenza interna nel singolo processo rispetto agli altri soggetti del processo. Il giudice deve essere terzo (rispetto all'oggetto del processo) ed imparziale (rispetto alle parti).
Nel nostro sistema l'organo giurisdizionale è organizzato in Corti: Tribunale, Corte d'Assise, GdP; Corte d'appello; Cassazione.
Competenza
Per determinare la competenza si guarda alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non rilevano la continuazione, recidiva o altre circostanze, tranne le aggravanti per cui è prevista una pena di specie diversa o quelle ad effetto speciale (Art.4 CPP).
Competenza per materia
- Corte d'Assise (laici + togati) è competente per i delitti puniti da ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni; inoltre l'Art.5 CPP indica altri reati di competenza della Corte d'Assise poiché considerati gravi.
- Tribunale: competenza residuale per tutti i casi non di competenza della Corte d'Assise e del GdP. Può decidere sia in composizione monocratica che in composizione collegiale (maggior tutela, quindi nei casi più gravi), come disciplinato dall'Art.33-bis CPP. All'interno del tribunale vi è il GIP, che interviene al momento delle indagini a garanzia delle libertà costituzionali (Artt.13-14-15). Dopo che il processo è iniziato (con l'azione penale) si ha un momento di "controllo" da parte del GUP per evitare di fare un processo inutile.
- GdP (non professionale): competenza per reati "bagatellari" così come disciplinati da legge 374/1991.
Competenza per territorio
È determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (Art.8 CPP). Se dal fatto deriva la morte di una o più persone è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o omissione. Nel caso di reato permanente (es. sequestro di persona) è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (dove è scomparsa la persona), anche se dal fatto deriva la morte di persone; ciò poiché l'unica certezza che si ha è l'inizio della consumazione. Nel caso di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto (atto idoneo a commettere il delitto).
Art.9 CPP criteri suppletivi applicati quando non è possibile applicare l'Art.8: competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione; in via successiva è competente il giudice della residenza, dimora o domicilio dell'imputato; in via successiva è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio del PM che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro (es. processi a magistrati aperti da PM di altri uffici).
L'Art.12 CPP introduce la competenza per connessione. Si ha connessione di procedimenti: se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso oppure se più persone che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento (Artt.110 e 113 CP); se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o più azioni od omissioni rispondenti ad un medesimo disegno criminoso (reato continuato); se i reati per cui si procede sono stati commessi per eseguire o occultarne altri (connessione teleologica). Normalmente non si fanno processi cumulati (maxiprocessi) perché difficilmente si avrebbe un processo equo; la competenza per connessione è un istituto originario, la disciplina che consente il controllo della sussistenza della competenza è analogo a quello della competenza per materia o territoriale. Il legislatore ritiene che il principio del giudice naturale è talmente importante che può essere eccepito fino alla fine del processo; per quanto riguarda la competenza per territorio, dopo l'inizio del processo non verrà più verificata. Anche la connessione per materia è molto importante e quindi può essere verificata fino alla fine del processo.
Pentito/Impumone (imputato+testimone): imputato di procedimento collegato, ovvero con una prova in comune. Ipotesi che maggiormente conduce ai maxiprocessi poiché vi è un evidente caso di connessione. L'Art.12 è la cornice in cui il legislatore identifica il pentito e poi disciplina il caso.
Il giudice naturale e le sue implicazioni
05/10/2021 Il legislatore ha fatto delle scelte nell'ambito del giudice naturale che vanno a sottolineare un'importanza maggiore della competenza per materia piuttosto che della competenza per territorio e per connessione. La competenza per materia può essere fatta valere in tutte le fasi del processo; la competenza per territorio e connessione può essere fatta valere solo prima che inizi la fase orale del dibattimento, dopo questo momento non è più contestabile.
Fasi del processo
- Indagini: iniziano con la notizia di reato; segrete; atti unilaterali compiuti o dall'accusa o dalla difesa, considerati elementi di prova (non prove, perché non assunti nel contraddittorio); GIP. Vi sono le persone informate sui fatti (non testimoni, solo nella fase processuale). Vi sono degli atti tipici della fase delle indagini che non possono essere ripetuti (sequestri, intercettazioni, perquisizioni). Nella fase delle indagini la persona indagata si chiama "persona soggetta alle indagini" / indagato (nella fase processuale si parla di imputato). Nella fase delle indagini vi è l'interrogatorio dell'indagato, diversamente nella fase del processo si ha l'esame dell'imputato (svolto nel contraddittorio). Nella fase delle indagini si parla di persona offesa (titolare del bene), nel processo si chiama parte civile se si considera danneggiata e presenta un'azione di risarcimento del danno.
- Archiviazione o processo: GUP decide se sussistono elementi idonei a supportare il processo (prognosi di condanna). Quando inizia il processo ed il PM esercita l'azione penale esso può concludersi solo con sentenza. Il giudice nell'emettere provvedimenti interlocutori emette ordinanza se sono state sentite le parti, decreto in caso contrario. Se il GUP decide che non si può andare in dibattimento emette una sentenza di non luogo a procedere poiché archivia il processo. La sentenza si divide in sentenza di merito (che decide sulla fondatezza dell'accusa) o sentenza istruttoria (come quella emessa dal GUP). Il GUP se decide che il processo è fondato con decreto da inizio al processo.
- Dibattimento: fase successiva all'udienza preliminare. Si svolge in udienza pubblica e nel pieno contraddittorio delle parti. All'interno del fascicolo per il dibattimento (Art.431 CPP) vi sono gli atti che può utilizzare il giudice del processo, non si ha il dossier delle indagini ma solo le "notizie" che il giudice del dibattimento può avere e non possono essere assunte come prove durante il dibattimento es. intercettazioni, verbali sequestri e perquisizioni, perché non più ripetibili; le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti non sono presenti in questo fascicolo perché andranno ascoltati come testimoni. Le dichiarazioni delle persone informate sui fatti possono rientrare nel fascicolo solo in casi eccezionali quando viene chiesto un incidente probatorio e la persona è ascoltata in contraddittorio davanti al GIP.
Le indagini sono svolte dal PM assistito dalla polizia giudiziaria; possono essere svolte anche dall'indagato. Il GIP in questa fase garantisce la tutela dei diritti fondamentali costituzionali non solo dell'indagato ma anche di terzi (Artt.13, 15 Cost.). Nel nostro sistema la perquisizione è disposta dal PM e non ha riserva giurisdizionale (non interviene il GIP sulla garanzia dell'Art.14 Cost.). L'Art.27 Cost. sul piano del trattamento garantisce la presunzione di innocenza e l'impossibilità di misure cautelari prima dell'esito del processo (a meno di casi eccezionali su disposto del GIP). Il GIP interviene per tutelare i diritti fondamentali su richiesta del PM. Sorge un problema di competenza per territorio del GIP nel caso in cui il PM voglia eseguire indagini non solo nel luogo del reato. Il GIP si dichiara incompetente per un territorio che non si trova sotto la sua giurisdizione; il PM può chiedere al GIP avente giurisdizione se ritiene che l'atto richiesto (es. richiesta di intercettazioni) sia fondamentale.
Nel passaggio tra indagini e dibattimento la maggior parte dei processi finisce nei giudizi speciali, soprattutto con il patteggiamento e il rito abbreviato (insieme al decreto penale e MAP). I giudizi speciali sono riti deflattivi, alleviano il carico del processo penale non facendo arrivare al dibattimento. Il patteggiamento è un accordo sulla pena; con il rito abbreviato si è giudicati dal GUP su richiesta dell'imputato (per tutti i reati tranne quelli puniti con l'ergastolo).
Art.34 ss CPP – Ricusazione ed astensione
Giudice terzo ed imparziale il giudice deve essere imparziale rispetto alle parti e terzo rispetto all'oggetto del processo. Astensione e ricusazione sono istituti volti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice.
Incompatibilità
Il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi. Es. giudice che ha reso sentenza in primo grado non può pronunciarsi in appello. Il GUP è incompatibile al giudice del dibattimento; il GIP è incompatibile al GUP e al giudice del dibattimento. La Corte Costituzionale si è espressa molte volte sull'Art.34 CPP in tema di incompatibilità, la sua idea di fondo è quella di ritenere che vi sia incompatibilità solo laddove il giudice precedente abbia emesso una decisione sul merito, manifestando il suo convincimento, precludendogli la possibilità di emettere un nuovo convincimento in una fase successiva. Per ravvisarsi incompatibilità deve essere stato reso un giudizio di merito all'interno dello stesso giudizio dal medesimo giudice.
Astensione
Il giudice è obbligato ad astenersi dal giudizio se ha interesse nel procedimento; se una delle parti o un difensore è creditore suo o di un suo famigliare; se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti o se lo sono uno dei suoi congiunti; se ha manifestato un parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni; se si trova in condizioni di incompatibilità; se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Ricusazione
Ha gli stessi presupposti dell'astensione tranne la lett. h) ovvero l'esistenza di altre gravi ragioni di convenienza (non è possibile su richiesta delle parti poiché sarebbe soggetta ad interpretazione troppo ampia). Per l'istanza di ricusazione il difensore necessita della procura speciale.
Il ruolo del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero (PM) è l'organo che decide se fare o meno il processo. È un Ufficio previsto presso ogni Corte: Procura Generale presso la Corte di cassazione, Procura presso la Corte d'appello, Procura della repubblica presso il Tribunale. Non vi è un ufficio presso il GdP perché il lavoro è demandato alla Polizia giudiziaria. È l'organo che coordina e svolge le indagini. L'azione penale viene esercitata alla fine della fase investigativa (per questo, tranne eccezioni, ciò che viene raccolto durante le indagini non è utilizzabile nel processo). Il PM ha un grande potere, che va quasi oltre al potere del giudicare. In altri paesi il PM è eletto oppure nominato a livello politico, rispondendo del suo operato al Governo. Non è possibile fare processi per tutte le notizie di reato che giungono alla procura poiché le risorse sono scarse.
L'Art.107 e 112 Cost. si riferiscono al PM. La Costituzione ha introdotto il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale come derivato dalla soggezione del giudice soltanto alla legge.
Il PM deve sempre fare indagini a carico e a discarico anche se abbiamo le indagini del difensore e anche se quando passiamo alla fase del processo il PM assume la qualifica di parte. Il PM può astenersi in certi casi, ma non può essere ricusato; è un garante dell'imparzialità nello svolgersi delle indagini.
La suddivisione verticale degli uffici della Procura, al di sopra dei quali vi è l'esecutivo, è funzionale a coordinare le scelte di politica criminale a livello di sistema paese poiché non è possibile perseguire tutti i reati.
L'organizzazione della Procura è funzionale a favorire le indagini ed a presentare l'accusa, per questo il PM può essere sostituito durante il processo, diversamente dal giudice che deve avere una continuità, e vi sono pool di PM, PM con competenze specifiche, gruppi di lavoro.
Ogni singola Procura deve redigere un "piano di intervento", che deve essere approvato dal CSM, privilegiando determinati reati e non altri cercando di allocare nel modo più efficiente (anche a seconda della realtà territoriale) le risorse scarse disponibili. L'ufficio della Procura è rappresentato dal Procuratore capo (titolare dell'azione penale).
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