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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Parte V

LE IMPUGNAZIONI

171 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Capitolo 1

I PRINCIPI

GENERALI SULLE

IMPUGNAZIONI

PENALI

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1. I PRINCIPI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI PENALI

IMPUGNAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Impugnazioni ordinarie e straordinarie

Il termine “impugnazione”, dal punto di vista e'mologico, viene dal la'no pugnare (=lo>are). L’ogge>o contro

cui si lo>a in questo caso è una sentenza. L’impugnazione è dunque quel mezzo esperibile da una parte al fine

di rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso, che si assume errato, mediante il controllo

operato da un giudice differente da quello che ha emesso il provvedimento medesimo. L’irrevocabilità

intervenuta è il criterio che meglio perme>e di dis'nguere le impugnazioni in:

Ordinarie -> sono quelle che possono essere esperite prima che la sentenza diven' irrevocabile. Sono:

Ø • L’appello -> la cognizione del giudice di appello è la più completa: egli può riesaminare il caso so>o il profilo

della legi<mità e del merito, ma nei limi' dei mo'vi (illimita') addo< dalle par' appellan'. Il giudice di

appello è giudice del merito e della legi<mità in funzione della modifica o della conferma della sentenza

di primo grado. La sentenza della Corte d’appello è sogge>a a ricorso per cassazione.

• Il ricorso per cassazione -> è un is'tuto completamente diverso dall’appello. In Cassazione, “accusata” è

la sentenza impugnata, la quale può essere stata ogge>o di ricorso per vizi di legi<mità soltanto nei casi

tassa'vamente previs' dalla legge; i mo'vi del ricorso per Cassazione sono tassa'vi. La corte di

cassazione è giudice della sola legalità processuale e sostanziale, con esclusione di ogni sindacato sulla

valutazione dei fa<. La corte di cassazione, di regola, non può riformare la sentenza, ma può solo

pronunciarne l’annullamento. Il compito di riformare la sentenza impugnata è demandato al giudice di

rinvio dopo l’annullamento da parte della cassazione.

Tali impugnazioni possono essere proposte entro un termine stabilito a pena di decadenza; decorso tale

termine senza che sia stata presentata impugnazione, la sentenza diventa irrevocabile.

Straordinarie -> le impugnazioni straordinarie sono quelle che hanno ad ogge>o sentenze divenute

Ø irrevocabili. Sono impugnazioni straordinarie:

• La revisione;

• Il ricorso per cassazione per errore materiale o di fa9o;

• La rescissione del giudicato;

• Il rimedio tendente a eseguire le decisioni della corte EDU.

Le riforme intervenute dal 1988 -> la stru>urazione originaria della materia delle impugnazioni è stata ogge>o

di plurime modifiche legisla4ve, che hanno seguito 2 linee di dire9rici:

l’arricchimento delle garanzie -> sono sta' introdo< nuovi rimedi impugnatori e si è perfezionato il

Ø contraddi>orio all’interno degli is'tu' tradizionali. Es: sono sta' amplia' i mo'vi del ricorso per cassazione

(c.d. legge Pecorella del 2006) e sono sta' inseri' i nuovi casi di rinnovazione dell’istruzione in appello (c.d.

riforma Orlando del 2018).

l’efficienza del sistema -> è stata perseguita mediante l’inserimento di nuovi filtri di accesso al giudizio di

Ø appello e di cassazione, al fine di disincen'vare impugnazioni meramente pretestuose. La riforma Orlando

e poi la riforma Cartabia hanno a>uato un programma tendente a perseguire l’efficienza del sistema e la

ragionevole durata del processo.

La riforma Cartabia ha introdo>o il nuovo is'tuto della improcedibilità dell’azione penale. L’improcedibilità ha

l’effe>o di es'nguere il procedimento in grado di appello o di ricorso per cassazione quando siano sta' supera'

determina' termini massimi senza che sia stata pronunciata una sentenza che abbia definito il rela'vo giudizio

di impugnazione. Sono sta' interessa' dalla riforma i rea' commessi dal 1° gennaio 2020.

LE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI

Le disposizioni generali sulle impugnazioni

Salve deroghe specifiche contenute nella disciplina dei singoli mezzi di impugnazione, le disposizioni generali si

applicano a tu9e le impugnazioni. I principi generali che regolano le impugnazioni ordinarie sono:

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Il principio di tassa4vità delle impugnazioni;

Ø L’effe9o sospensivo dell’impugnazione;

Ø L’effe9o estensivo dell’impugnazione;

Ø L’effe9o devolu4vo dell’impugnazione.

Ø

Il principio di tassa5vità

Per il principio di tassa4vità è soltanto la legge che stabilisce “i casi nei quali i provvedimen' del giudice sono

sogge< ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugna'”. Dal principio di tassa'vità

deriva un duplice effe9o:

la necessità che la legge preveda espressamente un provvedimento come impugnabile;

Ø la necessità che la legge precisi il mezzo di impugnazione.

Ø

In mancanza di ciò, il provvedimento non è impugnabile. Il principio di tassa'vità investe anche le par' che sono

ammesse a proporre impugnazione. Sono sempre so>oponibili al ricorso per cassazione, quando non sono

altrimen' impugnabili, le sentenze nonché i provvedimen4 con i quali il giudice decide sulla libertà personale.

Nei confron' di ques' ul'mi è ammessa un’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione

contro la successiva sentenza. Per i provvedimen' che non decidono sulla libertà personale vale la regola della

tassa'vità: sono impugnabili soltanto quando ciò è previsto per legge e, in linea di principio, solo unitamente

alla sentenza.

La conservazione dell’impugnazione -> il principio di tassa'vità delle impugnazioni viene inteso dal codice non

in senso formalis'co: esso è limitato dal generale principio di conservazione del valore degli a6 giuridici.

L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte che l’ha proposta. Se

l’impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, ques' trasme>e gli a< al giudice competente. Sono

irrilevan' le qualificazioni erronee date dalla parte impugnante quando il provvedimento è ogge<vamente

impugnabile.il principio è stato esteso dalla giurisprudenza: se anche una parte ha consapevolmente proposto

un’impugnazione diversa da quella consen'ta dalla legge, l’impugnazione stessa si converte di diri9o in quella

che la legge prevede espressamente. Es: se, contro una sentenza di pa>eggiamento, l’imputato ha proposto

appello, l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione; il giudice di appello la trasme>erà

alla Cassazione.

L’effeNo sospensivo

L’esecuzione della sentenza, di regola, è sospesa:

durante il decorso dei termini per impugnare;

Ø durante lo svolgimento dell’impugnazione;

Ø fino all’esito dell’ul'mo giudizio di impugnazione concretamente esperito.

Ø

Ciò è coerente con l’art. 650 comma 1, in base al quale, di regola, le sentenze hanno forza esecu4va quando

sono divenute “irrevocabili”. L’effe>o sospensivo dell’impugnazione deriva dall’art. 27 comma 2 Cost., in base

al quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna defini4va”. Pertanto, l’effe>o sospensivo

si produce anche quando vi è una pluralità di sentenze di condanna (una in primo e una in secondo grado -> c.d.

doppia conforme) ed è presentato ricorso per cassazione contro la condanna in secondo grado.

Impugnazioni contro le misure cautelari -> la regola dell’effe>o sospensivo trova la sua eccezione per le

impugnazioni contro i provvedimen4 in materia di libertà personale (riesame, appello e ricorso per

cassazione): tali impugnazioni “non hanno in alcun caso effe>o sospensivo”. Pertanto, ad esempio, la richiesta

di riesame al tribunale della libertà non impedisce l’esecuzione della misura cautelare.

L’effeNo estensivo

Nel caso di concorso di più persone nel reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputa4 giova anche agli

altri purché non fondata su mo4vi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di

procedimen' per rea' diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tu< gli altri imputa' soltanto

se i mo4vi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. Sono:

mo4vi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono anche parzialmente a ques'oni sostanziali o

Ø processuali di 'po ogge<vo comuni al sogge>o impugnante e agli altri coimputa' (es: sussistenza del fa>o;

u'lizzabilità di una prova); 174 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

mo4vi esclusivamente personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni sogge<ve della persona che

Ø li ha propos' (es: erronea dichiarazione di recidiva) oppure ques'oni processuali concernen' la posizione di

un solo imputato (es: erronea dichiarazione di assenza) o gli effe< di scelte da lui fa>e (es: prescrizione del

reato maturata dopo la sentenza irrevocabile pronunciata nei suoi confron').

Occorre dis'nguere tra:

Effe9o estensivo dell’impugnazione -> perme>e alla parte non impugnante di partecipare al giudizio di

Ø impugnazione promosso da altra parte con la quale abbia un interesse iden'co o collegato; ciò consente alla

parte non impugnante di sostenere di fronte al giudice l’accoglimento e l’estensione a suo favore dei mo'vi

non esclusivamente personali da altra parte propos'.

Effe9o estensivo della sentenza -> comporta che il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere un mo'vo di

Ø cara>ere non personale, disponga la modifica o l’annullamento della sentenza impugnata anche nei

confron' dell’imputato nel medesimo procedimento che non ha presentato impugnazione o che non ha

partecipato al giudizio di impugnazione. Es: per mo'vi di gius'zia, è ragionevole estendere al co-imputato il

proscioglimento “perché il fa>o non sussiste” (è carente l’elemento ogge<vo del reato).

L’effeNo devolu5vo dell’impugnazione: capi e pun5 della sentenza

Per devoluzione si intende il trasferimento della cognizione al giudice dell’impugnazione, e cioè ad un giudice

diverso rispe>o a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L’impugnazione può essere:

Interamente devolu4va -> la legge a>ribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di conoscere tu>a la

Ø materia decisa dal primo giudice (es: riesame della misura cautelare);

Limitatamente devolu4va -> la legge consente al giudice dell’impugnazione di conoscere soltanto quella

Ø parte della materia che è stata ogge>o dei mo'vi propos' dalla parte impugnante. (Es: l’appello a>ribuisce

al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai pun' della decisione ai quali si

riferiscono i mo'vi propos'). Per capire il conce>o di effe>o limitatamente devolu'vo dobbiamo parlare di:

• Capo della sentenza -> è iden'ficabile con la decisione emessa in relazione alla singola imputazione

(rela'vamente a uno dei rea' a>ribui' all’imputato) tanto da poter cos'tuire da sola, anche

separatamente, il contenuto di una sentenza. Nel processo penale, la contestazione della o delle

imputazioni avviene per “capi di accusa”, riferi' al fa>o storico, a sua volta posto in relazione con la

fa<specie incriminatrice. Normalmente, i capi di accusa contesta' sono numera' o accompagna' da

le>ere e il giudice di primo grado si pronuncia in ordine a ciascuno di essi.

• Punto della sentenza -> è cos'tuito da una tema'ca generale di fa>o o di diri>o che deve essere tra>ata

e risolta per giungere alla decisione in merito ad una o più imputazioni (es: l’accertamento della condo>a,

dell’evento, del rapporto di causalità, l’a>ribuzione del fa>o all’imputato, l’accertamento dell’elemento

sogge<vo, la qualificazione giuridica, l’insussistenza delle cause di non punibilità, le circostanze e la loro

conseguente comparizione, la determinazione della pena e infine la concessione delle sanzioni

sos'tu've). Il punto è ogni statuizione della decisione che può essere considerata in modo autonomo;

essa può comprendere una o più ques'oni.

I mo5vi dell’impugnazione -> i mo'vi che stanno alla base della richiesta di riforma o di annullamento della

sentenza si riferiscono ai capi e ai pun' della sentenza e precisano quale sia l’aspe9o che viene cri4cato e

so9oposto al giudice dell’impugnazione. Una parte può impugnare uno o più capi della sentenza e soltanto per

le disposizioni penali o soltanto per quelle civili o per entrambe. La riforma Orlando ha imposto alle par',

rispe>o al passato, un onere più pesan' di precisare in modo specifico i mo4vi di doglianza nei confron' della

sentenza. La modifica si ricollega alla contemporanea introduzione del c.d. modello legale della mo4vazione

“in fa9o” della sentenza, che perme>e un più agevole controllo delle argomentazioni della decisione. In sintesi,

nell’appello le par' devolvono il “punto” della sentenza; nel ricorso per cassazione le par' devolvono un

“mo'vo” di doglianza tra quelli previs' espressamente dalla legge.

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I SOGGETTI LEGITTIMATI AD IMPUGNARE

I soggeH legiHma5 ad impugnare

Dal principio di tassa'vità deriva che possono proporre impugnazione solo e soltanto le “par4” espressamente

indicate dalla legge; se la legge non dis'ngue tra le diverse par', il diri>o di impugnazione spe>a a ciascuna di

esse. L’impugnabilità, so>o il profilo sogge<vo, si compone di:

La legi6mazione ad impugnare -> 'tolarità astra>a del diri>o di impugnazione, conferita dalla legge;

Ø L’interesse di impugnare.

Ø

Il dife>o di 1 dei 2 aspe< è causa di inammissibilità dell’a>o di impugnazione.

Interesse ad impugnare -> perché l’impugnazione sia ammissibile, è necessario che la parte abbia un interesse

di impugnare. Ciò accade quando l’impugnazione è dire>a ad eliminare un provvedimento pregiudizievole per

la parte impugnante e a sos'tuirlo con un altro dal quale derivi un risultato vantaggioso per la medesima. Il

requisito è soddisfa>o quando il provvedimento richiesto comporta una situazione pra'ca più vantaggiosa per

la prede>a parte e non soltanto un risultato teoricamente più corre>o.

Interesse ad impugnare della pubblica accusa -> il principio trova una deroga parziale nella potestà di

impugnazione conferita al pubblico ministero. Infa<, la funzione del pubblico ministero è quella di far osservare

la legge; sicché egli può avere interesse a proporre ricorso per cassazione ove la legge non sia stata osservata

nel giudizio di merito, anche se ciò comportano un effe9o favorevole per l’imputato. Viceversa, nel giudizio di

merito prevale la qualità di parte della pubblica accusa, e cioè di antagonista dell’imputato. Poiché l’appello non

ha garanzie cos'tuzionali e la riforma Orlando ha teso a deflazionare de>o gravame, ne è derivata l’applicazione

rigorosa della regola dell’interesse ad impugnare. Pertanto, alla pubblica accusa è posto il divieto di proporre

appello con effe6 favorevoli all’imputato.

Impugnazioni del pubblico ministero -> quando la legge a>ribuisce la facoltà di impugnare al pubblico ministero,

possono proporre impugnazione:

Il capo dell’ufficio, quale che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero;

Ø Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in quel procedimento.

Ø

Impugnazioni del procuratore generale presso la corte d’appello -> nei casi in cui l’impugnazione di un

provvedimento è consen'to dalla legge al pubblico ministero, il procuratore generale presso la corte d’appello

può appellare soltanto nei casi in cui egli ha disposto l’avocazione di quel procedimento o qualora il

procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento in ques4one. Il d.lgs. 11/2018 ha

eliminato l’appello cumula'vo proposto da entrambi i rappresentan' della pubblica accusa di primo e secondo

grado.

Norme generali -> il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può

rinunciare all’impugnazione da lui proposta fino all’apertura del diba6mento. Successivamente (e quindi

all’apertura del diba<mento in poi), la dichiarazione di rinuncia può essere effe>uata prima dell’inizio della

discussione del pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata

proposta da altro pubblico

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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