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Diritto privato

Capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere titolare di diritti ed obblighi. Ai sensi dell'art. 1, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e tutti i diritti che la legge attribuisce al concepito sono subordinati alla nascita. Per esempio, se un concepito viene designato come erede, lo diventerà solo al momento della nascita.

La capacità giuridica non va confusa con la capacità d'agire. La capacità d'agire è la capacità di un soggetto di compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare od esercitare i propri diritti e obblighi. La capacità giuridica si acquista alla nascita e non può essere limitata e viene riconosciuta in maniera eguale a tutte le persone. La capacità d'agire generalmente si acquista al compimento della maggiore età, salvi alcuni casi come l'emancipazione. Diversamente dalla capacità giuridica, la capacità d'agire può essere limitata parzialmente o totalmente.

L'art. 414 disciplina i casi in cui è possibile limitare del tutto la capacità d'agire di una persona, ovvero i casi di interdizione: può essere interdetto il maggiore d'età o il minore emancipato, quando esso si trova in condizioni di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. L'art. 415 disciplina invece i casi in cui si può limitare parzialmente la capacità d'agire di una persona, ovvero i casi di inabilitazione:

  • Può essere inabilitato il maggiore di età, colpito da un'infermità mentale non sufficientemente grave da ricorrere all'interdizione.
  • Può essere inabilitato chiunque metta in serio pericolo la situazione economica propria o della propria famiglia, a causa di prodigalità (spendere troppo e sperperare) o abuso di alcool/droghe.
  • Può essere inabilitato il sordomuto o il cieco dalla nascita o dallaprima infanzia, se non ha ricevuto l'educazione sufficiente, salvo i casi in cui possono essere interdetti.

L'art. 343 disciplina, invece, l'apertura della tutela del minore: se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità patrimoniale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove il minore ha i suoi interessi e affari. La sede degli interessi e degli affari del minore corrisponde al suo domicilio. Il secondo comma di questo articolo dispone che se il tutore sia domiciliato o trasferisca il suo domicilio in un altro circondario, anche il domicilio del minore può essere trasferito, con decreto del tribunale di competenza. Questo trasferimento fa riferimento all'art. 45, il quale dispone che il domicilio del minore coincide con quello del genitore con cui convive o quello del tutore.

Le funzioni del tutore sono disciplinate dall'art. 357: cura la persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Le obbligazioni

L'obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale si instaura un rapporto tra un soggetto attivo (creditore) e un soggetto passivo (debitore). Il contenuto di tale vincolo consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di uno o più soggetti. Il comportamento di tali soggetti viene disciplinato dall'articolo 1175 e 1176 del c.c.

L'art. 1175 dispone che il creditore e il debitore devono entrambi comportarsi secondo le regole della correttezza, evitando quindi di utilizzare scorrettamente la propria posizione. L'art. 1176 dispone invece che il debitore debba usare la diligenza del buon padre di famiglia, quindi la stessa diligenza con cui cura gli interessi della propria famiglia (la cosiddetta "diligenza dell'uomo medio"). Lo stesso articolo dispone che, nell'adempimento di obbligazioni inerenti ad attività professionali, la diligenza deve essere valutata in base alla natura dell'attività professionale svolta.

Le fonti dell'obbligazione

In base all'articolo 1173 del c.c. le obbligazioni trovano la loro fonte in:

  • Contratto
  • Legge
  • Fatto illecito
  • Ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un rapporto obbligatorio in conformità dell'ordinamento giuridico.

La fonte principale è il contratto, cioè l'accordo tra due o più parti diretto a creare, modificare o estinguere una situazione giuridica patrimoniale. In determinati casi, anche la volontà unilaterale può essere fonte di obbligazione. L'articolo 1987 c.c., però, limita il riconoscimento della promessa unilaterale ai soli casi ammessi per legge. Un'ulteriore casistica in cui la volontà unilaterale è fonte di obbligazione è la successione ereditaria, in particolare il caso in cui per testamento l'erede è gravato dell'onere di una prestazione.

L'obbligazione trova la sua fonte nella legge quando il vincolo obbligatorio sorge senza, o anche contro, la volontà dell'obbligato (soggetto passivo, debitore). In tal senso, anche il fatto illecito rientra nella categoria delle fonti dalle quali sorge un rapporto obbligatorio non voluto dall'obbligato. Questo perché anche quando l'illecito è doloso (quindi volontario), l'obbligazione al risarcimento non è voluta, in quanto il colpevole dell'illecito non vorrebbe essere obbligato al risarcimento.

Patrimonialità della prestazione

L'articolo 1174 c.c. stabilisce che la prestazione oggetto del vincolo obbligatorio sia economicamente valutabile e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. La prestazione deve essere economicamente valutabile in quanto, in caso di inadempienza del debitore, i beni di quest'ultimo possono essere "aggrediti" dal creditore.

Altri requisiti della prestazione

Per essere idonea a far sorgere un diritto di credito, una prestazione, oltre ad essere economicamente valutabile, deve essere:

  • Possibile
  • Lecita
  • Determinata o Determinabile

Possibile

La prestazione deve essere possibile, dunque la sua impossibilità causa la nullità dell'obbligazione. L'impossibilità può essere:

  • Assoluta o Relativa: L'impossibilità è assoluta e oggettiva quando la prestazione non può essere mai compiuta qualunque sia il soggetto obbligato. L'impossibilità è relativa quando riguarda il debitore o la sua capacità economica o le sue attitudini.
  • Fisica o Giuridica: L'impossibilità fisica riguarda le prestazioni che risultano impossibili materialmente, come ad esempio la vendita di un bene distrutto. L'impossibilità è giuridica quando, pur non consistendo un illecito, la prestazione non è possibile per legge, come ad esempio la vendita di un bene demaniale.
  • Originaria o Sopravvenuta: L'impossibilità è originaria quando la prestazione è impossibile già inizialmente, dunque l'obbligazione non sorge. L'impossibilità si dice invece sopravvenuta quando la prestazione è inizialmente possibile, facendo sorgere l'obbligazione, ma diventa impossibile con il passare del tempo. Va comunque precisato che l'impossibilità temporanea non causa la nullità dell'obbligazione, ad esempio si può obbligare a vendere un edificio non ancora costruito. Inoltre, se l'impossibilità della prestazione è parziale, lo è anche la nullità dell'obbligazione. Di conseguenza, il debitore dovrà adempiere a ciò che resta possibile.

Lecita

La prestazione deve essere lecita e quindi conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Sono dunque illecite le obbligazioni che hanno come oggetto prestazioni contrarie a tali principi.

Determinata o Determinabile

La prestazione deve essere determinata o determinabile, nel senso che l'oggetto della prestazione deve essere certo e ben definito (o individuato). Ad esempio, è valida l'obbligazione che ha come oggetto la prestazione di 3 quintali di paglia, ma non è valida l'obbligazione di dover dare della paglia.

L'obbligazione in relazione alla prestazione ed al suo oggetto

Un'ulteriore distinzione che può essere effettuata è quella tra prestazione positiva e negativa. Un'obbligazione positiva ha come oggetto un dare o un fare. Una obbligazione negativa ha come oggetto un non dare o un non fare.

Obbligazione di dare

L'obbligazione di dare ha per oggetto la consegna materiale di un bene o il trasferimento di un diritto reale, come può essere la proprietà. A questo proposito, l'articolo 1177 c.c. prevede un'obbligazione accessoria: stabilisce che l'obbligo di consegnare un bene include anche l'obbligo di custodirlo fino al momento della consegna.

Obbligazione di fare

L'obbligazione di fare ha come oggetto un servizio, anziché un bene. Le obbligazioni negative di fare hanno come contenuto una conservazione della situazione attuale (non-fare qualcosa per conservare la situazione attuale) mentre quelle positive hanno come contenuto un mutamento della stessa (fare qualcosa per cambiare la situazione attuale). In alcuni casi, il contenuto della prestazione può essere misto, avendo come oggetto sia la consegna di un bene sia un servizio da prestare.

Le obbligazioni, invece, si possono distinguere in generiche e specifiche: l'obbligazione generica di dare ha, come oggetto della prestazione, una cosa generica o fungibile, non meglio specificata. L'obbligazione specifica ha invece come oggetto della prestazione una cosa ben determinata ed individuata. Un'obbligazione può essere specifica fin dall'origine oppure può nascere come generica ma in fase di esecuzione diventa specifica perché la cosa oggetto della prestazione deve sempre essere determinata.

Le obbligazioni si distinguono anche in semplici e complesse: molto banalmente, sono obbligazioni semplici quelle che hanno come contenuto una prestazione con un solo oggetto. Viceversa, le obbligazioni complesse sono quelle che hanno come contenuto prestazioni con una pluralità di oggetti.

Le obbligazioni complesse si distinguono poi in cumulative e alternative: nelle obbligazioni cumulative il debitore è obbligato alla prestazione di tutti gli oggetti cumulativamente. Nelle obbligazioni alternative, invece, il debitore è obbligato alla prestazione di uno o dell'altro oggetto. La scelta su quale oggetto sia quello da adempiere può spettare sia al creditore, sia al debitore o, più raramente, ad un terzo soggetto. Se la legge o la volontà delle due parti non hanno stabilito diversamente, la scelta spetta al debitore. La scelta può spettare al creditore per patto o nei casi in cui il debitore non abbia adempiuto a nessuna delle due prestazioni dovute. Una volta che viene fatta la scelta della prestazione da eseguire si dice che sia avvenuta la concentrazione dell'obbligazione, che da complessa diventa semplice. Se una delle prestazioni diventa impossibile prima della scelta, l'obbligazione si concentrerà sulla prestazione ancora possibile. Se invece l'impossibilità si manifesta dopo la scelta, allora l'obbligazione si estingue in quanto si era già concentrata.

Diversa dall'obbligazione alternativa è l'obbligazione facoltativa: questo tipo di obbligazione presenta una sola prestazione obbligatoria, che tuttavia può essere eseguita tramite una prestazione diversa (ad esempio una prestazione materiale che può eseguita anche tramite il pagamento del prezzo corrispondente). Se la prestazione principale diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, l'obbligazione facoltativa si estingue.

Obbligazioni pecuniarie e interessi

Le obbligazioni pecuniarie sono disciplinate dall'articolo 1277 c.c. e seguenti ed hanno come oggetto una somma di denaro che rappresenta il bene fungibile per eccellenza. L'obbligazione pecuniaria si estingue con il pagamento della somma di denaro fatto con moneta che abbia corso legale nello Stato al momento dell'adempimento e per il suo valore nominale. In virtù di questo principio nominalistico, il creditore si espone al rischio di un'eventuale svalutazione monetaria. Il creditore per tutelarsi può inserire nel contratto delle clausole di indicizzazione, che adeguano la somma dovuta dal debitore al variare di alcuni parametri significativi del mercato monetario (come ad esempio la clausola ISTAT, sul costo della vita).

I debiti di valuta, cioè quelli che hanno come oggetto una specifica somma di denaro, si estinguono al valore nominale, nel senso che la somma di denaro resta immutata indipendentemente dalle variazioni del mercato monetario. I debiti di valore fanno invece riferimento al valore reale della moneta. In particolare, hanno per oggetto una prestazione che ha un valore economico che deve essere considerato secondo le condizioni di mercato. Il denaro oggetto delle obbligazioni pecuniarie è considerato un bene fecondo, dunque produttivo di interessi.

L'articolo 1282 c.c. stabilisce che i crediti di una somma di denaro, quando sono liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine), producono interessi salvo che la legge o la volontà delle parti stabiliscano diversamente. In questo caso si dice che i crediti di denaro sono infruttiferi (non producono interessi). Anche il pagamento degli interessi rappresenta un'obbligazione pecuniaria, tuttavia il mancato pagamento degli interessi NON produce nuovi interessi. Quest'esclusione dell'interesse composto viene indicata con il termine "anatocismo". In assenza di usi contrari, gli interessi non pagati producono a loro volta interessi solo in due ipotesi:

  • Quando essi sono richiesti giudizialmente.
  • In caso di accordo posteriore alla loro scadenza.

In entrambi i casi si deve parlare di interessi scaduti da almeno sei mesi. Gli interessi dovuti in caso di pagamento tardivo si distinguono in:

  • Legali
  • Moratori

Ai sensi del saggio degli interessi (art. 1284) il tasso degli interessi legali è fissato attualmente al 5% annuo. Viene stabilito dal Ministro del Tesoro tramite un documento pubblicato ogni anno entro il 15 dicembre. Se le parti stabiliscono interessi più elevati, deve essere sempre messo per iscritto, altrimenti gli interessi dovuti saranno quelli legali. La possibilità di determinare interessi superiori a quelli legali non è illimitata, difatti oltre una certa misura si va incontro all'usura, la quale costituisce un illecito. Gli interessi moratori, invece, sono dovuti in caso di pagamento tardivo ed hanno una funzione risarcitoria. Di natura leggermente diversa sono invece gli interessi compensativi, i quali non sono causati da un pagamento tardivo bensì dal godimento del denaro altrui. Appartengono a questa categoria, per esempio, gli interessi sui capitali concessi a mutuo.

Imputazione del pagamento e quietanza

Il problema dell'imputazione del pagamento sorge quando un soggetto ha più debiti della stessa specie nei confronti di uno stesso creditore e occorre stabilire quale debito estinguere per primo. A tal proposito l'art. 1193 stabilisce che spetta al debitore, nel momento in cui paga, il diritto di dichiarare il debito che intende estinguere. In mancanza di tale dichiarazione il pagamento deve essere imputato nel seguente modo:

  • Al debito scaduto
  • In caso di più debiti scaduti, a quello meno garantito
  • In caso di debiti ugualmente scaduti e garantiti, al più oneroso per il debitore
  • In caso di debiti ugualmente scaduti, garantiti ed onerosi, a quello più vecchio

Se il debitore non fa alcuna imputazione, viene fatta dal creditore in occasione del rilascio della quietanza. La quietanza è un documento rilasciato dal creditore che evidenzia l'avvenuto pagamento della somma di denaro oggetto dell'obbligazione. La quietanza, ai sensi dell'art. 1199, è un diritto del debitore, anche se le spese ad essa connesse sono a suo carico. Se il credito risulta da un titolo, ad esempio un contratto, il debitore può richiedere che sia fatta annotazione del pagamento nel titolo stesso. Se non viene rilasciata alcuna quietanza, il pagamento può essere provato con le stesse regole e limitazioni previste per i contratti. Per esempio, un pagamento avvenuto può essere provato con carta e registri domestici.

Le obbligazioni in relazione al soggetto

Obbligazioni divisibili e indivisibili

Ogni parte di un rapporto obbligatorio può essere formata da più soggetti. Quando ci sono più creditori o più debitori per una sola prestazione, occorre capire se la prestazione sia divisibile o meno. L'indivisibilità è assoluta se la prestazione ha come oggetto una cosa o un servizio che non può essere diviso (come ad esempio il trasporto di un quadro o di una qualsiasi cosa indivisibile). L'indivisibilità è relativa quando la prestazione ha come oggetto una cosa o un servizio che tecnicamente è divisibile, ma che le parti hanno deciso di considerare indivisibile, in relazione alla sua rilevanza sociale o al suo uso. Nelle obbligazioni indivisibili il debitore ha l'obbligo di eseguire per intero la prestazione richiesta (indivisibilità passiva) e il creditore ha il diritto di esigere l'intera prestazione dal debitore (indivisibilità attiva).

Obbligazioni parziali e solidali

L'obbligazione è parziale quando l'obbligo di ogni debitore e il diritto di ogni creditore è proporzionale alla sua quota di partecipazione nel vincolo obbligatorio. L'obbligazione è invece solidale quando ogni creditore può pretendere che l'intera prestazione...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MGabrielli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.
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