Istituzioni di diritto privato
Scienza del diritto
Scienza sociale sensibile a qualsiasi modificazione della realtà avente l’uomo quale punto di riferimento.
Compito della scienza giuridica
Conoscenza di regole e principi al fine della loro corretta applicazione. Il discorso giuridico è sempre sociale ed è rivolto alla comunità, affinché chiunque ne faccia parte possa assumerlo a giustificazione dell’agire; il discorso morale è invece rivolto all’individuo, affinché ciascuno giustifichi la libertà di un comportamento che altri possono non condividere o non seguire.
Legalità e legittimità
Legalità: Fedeltà alla legge, rispetto della norma e dell’ordinamento giuridico che la comprende.
Legittimità: Giustificazione del potere, riconoscimento che la forza della quale esso dispone è giusta e che l’obbedienza ai suoi comandi è doverosa.
Diritto civile e diritto privato
Diritto civile: Branca del diritto privato che disciplina l'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra i cittadini in determinati campi.
Diritto privato: Studio dei rapporti giuridici tra soggetti privati. È una scienza pratica a fini applicativi, utilizzata per regolamentare un fatto concreto e creare la norma. "È dal fatto che deriva il diritto" avendo il fatto molte sfaccettature, la partizione tra i vari diritti non esiste.
Occuparsi degli interessi rilevanti in un determinato fatto è cruciale per la risoluzione dei conflitti.
Diritto positivo
"Positum" diritto rivelato che ci siamo posti, posto "dall’alto". Diritto prevalentemente scritto, posto da fonti predeterminate e riconoscibili. Cogenza del diritto: norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare. Ogni enunciato che faccia parte di un testo che è fonte del diritto è una disposizione.
"Mare magnum" di disposizioni le quali diventano norme solo dopo essere state interpretate. Strumenti di valutazione dei comportamenti. Il diritto prescrive, e quella prescrizione è presidiata da una sanzione di varia natura. Indica una direzione, comunica valutazioni che vietano e permettono comportamenti.
Il sistema ordinamentale delle fonti
L’insieme di tutte le disposizioni è il nostro sistema ordinamentale delle fonti (derivanti dal diritto positivo).
Risoluzione dei conflitti avviene tramite disposizioni giuridiche (di varia natura), regole e principi. Determinano la fattispecie astratta, sono delineate precisamente. La fattispecie astratta è molto più aperta. Regola del tutto o niente (regola del più e del meno). Norma aperta ad una molteplicità di soluzioni. La differenza sta nella quantificazione della fattispecie astratta. Sarà più facile comprendere una regola che un principio, stessa cosa vale per la sanzione, grazie alla delineazione della fattispecie astratta.
Caratteristiche delle disposizioni
- Prescrivono
- Hanno sanzioni
- Coercitive
- Generali rivolte ad una determinata categoria di soggetti
- Astratte disposizione giuridica prescrive una fattispecie astratta: circostanze previste dalla norma, come condizioni per la sua applicabilità.
Attività ermeneutica
Attività ermeneutica: Attività d’interpretazione (ermeneutica delle regole = interpretazione delle regole). Solo tramite l’attività ermeneutica, dalla disposizione ricaviamo la norma giuridica di quel fatto concreto.
Funzione della norma
Razio della norma: ragione giustificativa della disposizione, quali interessi tutela. La ragionevolezza concretizza una preferenza, è un criterio di giudizio sulla preferibilità della regola da applicare.
Sistema aperto
Interpretazione non statica nel tempo, cambia in base al tempo e alla società. "Dove c’è la società, nasce il diritto". Continua interazione con il "sociale". Anche quando la disposizione è una regola, non è una norma fino a quando non è stata interpretata. "Non ci può essere una chiarezza antecedente all’interpretazione".
Ogni regola è almeno l’espressione di un principio. (Es. "Siamo tutti uguali di fronte alla legge" ci sono migliaia di regole che trovano fondamento in questo principio).
Regole e principi
Possono esistere delle regole contrarie a dei principi? Possono esistere, ma non a tutti i principi. I principi fondanti l’ordinamento non sono mai derogabili (principio d’uguaglianza).
Possono esistere regole che deviano un principio non fondante? Si, norme eccezionali (deviazione necessaria al fine di attuare un altro principio).
Norme speciali non deviano nessun principio, ma disciplinano una particolare categoria. Possono però esistere principi che non hanno delle regole di più concreta attuazione. Principio rimane comunque direttamente applicabile. I principi derivano dai valori del sistema sociale, (sistema giuridico rappresentato da principi e regole). La normatività garantisce potere oltre a spazio di dovere, anche spazio di libertà. "Non si può immaginare un potere che non si fondi sul diritto".
Diritto sistema autopoietico
Sistema che ridefinisce continuamente sé stesso e si sostiene e riproduce dal proprio interno.
Fonte del diritto
Ogni atto o fatto idoneo a creare, modificare o estinguere norme giuridiche.
Come si distinguono atti e fatti idonei? Attraverso la classificazione tra:
Fonti di produzione e di cognizione
- Fonti di produzione: Strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall’ordinamento, che servono a dettare le norme giuridiche e, dunque tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.
- Fonti di cognizione: Insieme dei documenti che forniscono la conoscibilità legale della norma e quali siano le fonti del diritto che sono, quindi, i documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale, i codici.
Costruzione della giuridicità in senso gerarchico
-
Costituzione: Caratteristiche:
- Rigida: Per modificare una norma costituzionale è necessario un iter aggravato.
- Lunga: 139 articoli.
- Votata: Elaborata da un’assemblea costituente, pubblicata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, al contrario dello Statuto Albertino, che è stato concesso (ottriato).
-
Principi (Esiste una gerarchia anche tra di essi):
- Principi fondamentali: Primi 12 articoli, in grado di modificare la natura dell’ordinamento stesso.
- Principi tecnici e generali: Ci informano su questioni importanti, ma non su principi fondamentali. Possono essere il frutto anche di regole.
Patto fondativo
Che ha valore superiore rispetto a tutte le altre disposizioni. Espressione e positività dei valori che abbiamo scelto per il nostro ordinamento.
Fonti comunitarie e trattati internazionali
Art. 10-11-117, I Comma: La disposizione giuridica sta all’interno di un articolo, ma ogni articolo può contenere anche più di una disposizione. L’articolo è la partizione interna di una legge e serve unicamente per indicare a quale enunciato si intende fare riferimento. Gli articoli a loro volta possono essere divisi in commi capoverso di ogni articolo. Comma II, Art. 10 è a riserva di legge: Prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. Il sistema giuridico al quale apparteniamo è Italo – Europeo.
Dualismo degli ordinamenti
- Ordinamento Italo – Europeo
- Norme comunitarie
- Norme interne
Unitario, organizzato, pluralità delle fonti, interrelazione diretta tra il sistema pluralistico e il pluralismo delle fonti.
Europa
CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio): Creata nel 1958 con il Trattato di Parigi, volta alla regolamentazione delle energie all’epoca vigenti, per evitare ulteriori conflitti e perseguire la pace.
CEE (Comunità economica europea): Trattato nato in Italia nel 1957 per opera di 6 paesi, con lo scopo di creare un mercato comune, in cui venissero meno i dazi e si creasse una disciplina della concorrenza. Trattato di Maastricht: Firmato nel 1992, con la concezione che il mercato da comune dovesse diventare unico.
CE (Atto unico): Firmato nel 1986 a Lussemburgo, con l’obiettivo di garantire la libertà di movimento delle persone, delle cose e dei capitali.
UE (Unione Europea): Nasce ufficialmente nel 2007 dopo il Trattato di Lisbona. Le fonti dell’Unione europea aventi valore normativo prevalgono sulle leggi ordinarie e le altre fonti primarie, purché esse siano rispettose dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inalienabili della persona umana.
Trattati e regolamenti
- Trattati
- Principi
- Regolamenti: Fonti normative emanate dall’Unione europea che hanno portata generale e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, anche nei rapporti tra cittadini (applicabilità orizzontale). Producono uniformità.
- Direttive: Si rivolgono agli Stati membri e non sono immediatamente applicabili, ma richiedono che ciascuno Stato le attui, emanando norme interne corrispondenti, entro un intervallo di tempo stabilito. (Regolamenti e direttive con efficacia diretta prevalgono sulle leggi ordinarie interne). Entrano nella giuridicità dello Stato membro dopo essere stata recepita da quest’ultima. Producono armonizzazione, ma non uniformità.
Direttive di armonizzazione
- Direttive di minima armonizzazione
- Direttive di massima armonizzazione: Assomigliano a dei regolamenti, essendo molto precise, ma si differenziano per:
- Entrano in vigore come direttive di massima armonizzazione da quando l’Unione europea ha accolto in poco tempo molti paesi diversi.
- Estrema diversità degli ordinamenti dei vari paesi.
Le direttive e la giustiziabilità
Le direttive non essendo immediatamente applicabili non sono soggette a giustiziabilità. Se una direttiva entro il termine non viene recepita dal paese membro può essere giustiziabile? Esistono direttive self-executing (direttive auto esecutive). Requisiti per poterlo essere:
- Devono essere scadute.
- Devono essere anche sufficientemente precise.
- Non devono essere condizionate.
Una volta scaduti i termini, una direttiva non acquisita recepisce valore del tutto simile a quello dei regolamenti. Qualora le direttive non presentassero uno dei requisiti? Non sono presenti nel diritto interno. Il giudice non è tenuto a considerarle, ma se ne ha la possibilità deve dare un’interpretazione il più vicino possibile al contenuto di quelle direttive, senza violare il precetto della norma interna. L’interpretazione delle fonti comunitarie spetta alla corte di giustizia europea. Se ad un giudice sorge un dubbio, egli solleva la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, la quale indicherà come interpretare la norma in questione. Non assegnerà il torto o la ragione. La pluralità di fonti non determina caos, essendo una pluralità organizzata e fondata sulla Costituzione e sui principi fondamentali. Alcuni ordinamenti fondanti vengono resi norma.
Fonti primarie – legge ed atti aventi forza di legge
- Codice civile: Entrato in vigore nel 1942, anticipato da una serie di disposizioni preliminari.
- Decreti legge: Adottati dal Governo in circostanze straordinarie di necessità e di urgenza, senza una precedente legge di delegazione e deve essere presentato alle Camere dal giorno dopo la pubblicazione per la sua eventuale conversione in legge (60 giorni di tempo). Mancata la conversione in legge entro i 60 giorni, il decreto legge perde la sua ragione giustificativa. Eventuali effetti del decreto? Se possibile devono essere rimossi.
- Decreti legislativi: Adottati a seguito di legge delega da parte del Parlamento, il quale fornisce una serie di leggi cornici: Direttive specifiche sugli obiettivi da raggiungere e i relativi limiti. Decreti legislativi in relazione a materie particolarmente tecniche, in ordine alle quali il Parlamento farebbe fatica ad avere tutte le competenze necessarie (materie di ordine fiscale, tributario ecc.). Successiva "leggina" la quale ratifica gli effetti del decreto legge che non è stato convertito, per supportare di forza normativa quegli effetti che si sono riprodotti e non sono più rimovibili.
Controllo del potere legislativo
Atti di provenienza dal potere esecutivo, comunque sottoposti allo stesso controllo del potere legislativo. Fanno parte delle fonti primarie le leggi regionali, competenti per le materie non espressamente riservate dalla Costituzione alla legislazione dello Stato "Vedi art. 117". Nelle materie di legislazione cosiddetta concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi generali, riservata allo Stato. Conflitti di attribuzione della potestà legislativa sono risolti dalla Corte costituzionale.
Compiti della corte costituzionale
- Risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Giudizio in via diretta: La Corte costituzionale agisce direttamente assegnando la potestà.
- Valutare la costituzionalità delle norme, giudizio in via indiretta, incidentale: Si solleva la questione di costituzionalità nell’ambito di un altro giudizio in merito (causa), quando si presume un inodore di incostituzionalità e quindi vien sollevata una questione di non manifesta infondatezza.
Come si solleva la questione? Attraverso un’ordinanza di remissione: Tipologia di provvedimento che può fare un giudice, non è rimessa alla volontà delle parti la possibilità di cambiare la struttura del provvedimento e non possono contestarla. 3 tipi di provvedimenti adottati dai giudici:
- Sentenza: Provvedimento più ampio, con una motivazione compiuta.
- Ordinanza: Provvedimento con motivazione presente, ma meno compiuta.
- Decreto: Generalmente non contiene motivazione.
Ordinanza di remissione
Nell’ordinanza deve essere presente qual è la norma parametro della Costituzione e che si desume violata e va indicata la norma (o le norme) inodore di incostituzionalità, e la rilevanza di quella norma nella soluzione di quel caso concreto. Se la norma non è rilevante, il giudice non può rimettere la questione alla Corte costituzionale, giudizio incidentale. (In base all’ordinanza ci saranno anche diversi modi per impugnare il provvedimento).
Modello di controllo accentrato in mano ad unico organo. Art. 134 della Costituzione, I° Comma compiti della Corte costituzionale. Se lo si esprime alla lettera, questo articolo indica che la legittimità può essere sollevata solo verso fonti di rango primario. (Oggi il compito d’interpretazione della Corte costituzionale si rivolge anche a tutta una serie di altre fonti; non solo a quelle internazionali, ma anche a quelle delle autorità amministrative indipendenti: Racchiudono al loro interno tutti e 3 i poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario; producono regolamenti. Es. garante della privacy, Banca d’Italia, CONSOB, autorità che governa le assicurazioni, autorità per l’energia elettrica e il gas, autorità per la concorrenza e per il mercato).
Sentenza di accoglimento e di rigetto
Sentenza di accoglimento: Effetto simile a quello dell’abrogazione: norma diventa invalida. Art. 136 della Costituzione.
Sentenza di rigetto: Negazione dell’incostituzionalità delle norme, o di tutte le possibili interpretazioni la Corte fornisce quella corretta per renderla non incostituzionale.
Eventuale espulsione/abrogazione della norma incostituzionale genera un "vuoto" normativo, successivamente colmato dalla sentenza della Corte costituzionale, portandola ad assumere poteri legislativi. Per evitare questo la Corte costituzionale, emette una sentenza monito al giudice che ha sollevato la questione, per poter legiferare sulla questione. Sentenza additiva: Le quali aggiungono o tolgono qualcosa al precetto.
Osservazioni sulla Corte costituzionale
Osservazione: se la Corte costituzionale deve giudicare dei provvedimenti normativi che hanno efficacia interna nell’ordinamento, quindi dovrebbe farlo anche sul regolamento, ma l’unica autorità competente a giudicare la corretta interpretazione di una norma comunitaria è la Corte di giustizia europea. Conflitto di poteri tra Corte costituzionale e Corte di giustizia europea. Ultimi decisori la loro decisione non può essere impugnata. Ci troviamo in un ordinamento che ha più decisori e più fonti provenienti da poteri diversi. Leale collaborazione tra poteri. Giudizio - vaglio sostanziale della Corte costituzionale. La norma non è valida solo per aver seguito strettamente l’iter di produzione, ma potrebbe necessitare di eventuali controlli. Potere di invalidare norme giuridiche che pure hanno seguito l’iter di produzione. (Es. norma del codice penale che afferma: "i genitori che alterano lo stato civile dei figli, perdono in automatico la potestà/responsabilità genitoriale Pena accessoria in ordine al reato).
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