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Diritto Privato

Lezione 1 - 21.02.22

Cosa è il diritto?

-> in accezione oggettiva è un sistema di regole

-> le regole devono concepirsi come in un sistema

-> sono concatenate

-> sono parte di un tutto

-> sinonimo di diritto è “legge”

Formante (cosa forma il diritto)

-> non si può ridurre tutto a regole

-> è un fenomeno più complesso

-> dare del diritto un significato più completo possibile

-> che comprenda tutte le realtà di cui è composta

-> la legge è un punto di partenza

Formante legislativo

-> regole date innanzitutto dalla legge scritta

-> detta anche diritto positivo (dato, posto)

-> punto di partenza per l’analisi del diritto come concetto complesso

-> si parte dalle norme scritte

-> non esaurisce la definizione

-> parlamento che fornisce norme

-> ordinamento = edificio

-> ordinamento giuridico

-> insieme sistematico di norme che regola una realtà organizzata

-> ordinamento statuale

-> dato dallo Stato

-> insieme di regole che compongono il sistema di regole dato dallo Stato

-> ordinamento canonico

-> dato dalla chiesa

-> le regole si concepiscono in un sistema

-> non è possibile isolare le regole

-> ciascuna realtà ha una norma di riferimento

-> positivismo giuridico

-> la norma è tutto e non solo il primo passo

-> ciascuna realtà ha una sua norma di riferimento

-> vi è un sistema complesso di norme che possiamo riferire ad una certa realtà

organizzata

-> esistono più ordinamenti giuridici quindi più insiemi di regole

-> altri ordinamenti indirettamente da rispettare sono gli ordinamenti

sovrannazionali (esempio UE)

-> ordinamenti internazionali (art. 10 Cost.)

-> la stessa sovranità nazionale può essere limitata se necessario

-> ordinamento dell’UE (art. 11 Cost.)

-> lo stesso ordinamento statuale non è più concepibile come solo

ordinamento statuale

-> c’è compenetrazione delle norme UE con norme di Stato

-> realtà Stato come membro di UE

-> ottica sovrannazionale permanente

-> norma giuridica

-> singola unità del sistema giuridico

-> la norma non coincide con il testo scritto

-> quella che si legge è la disposizione

-> concretizza il testo scritto

-> norma e disposizione non coincidono

-> la norma si deve ricavare dalla disposizione

-> la vera e proprio norma è la prescrizione vincolante

-> norma in senso stretto è contenuto vincolante

-> come mi devo comportare

-> se non mi comporto così mi dice le conseguenze

-> la norma indica le singole regole di cui l’ordinamento si compone

-> combinato disposto

-> più disposizioni da combinare per ricavare il caso giuridico di nostro

interesse

-> caratteristiche

-> generalità

-> diretta a tutti i soggetti senza fare distinzioni

-> soggettivamente astratta

-> astrattezza

-> in termini oggettivi

-> deve disciplinare la realtà senza guardare al particolarismo

-> si traducono in art.3 Cost.

-> rispettare il principio di uguaglianza

-> la legge deve essere generale e astratta

-> disciplinare la realtà trattando i cittadini e le diverse situazioni in

modo uniforme

-> classificazione 1

-> norme di condotta

-> contengono un dato precetto (comando)

-> dicono come ci si deve comportare

-> da la possibilità di fare o vieta di fare

-> norme sanzionatorie

-> se in un dato ambito non si rispetta la norma di condotta fa

scattare la sanzione

-> dice quali conseguenze giuridiche si hanno se non si rispettano le

norme di condotta

-> norme di struttura o organizzative

-> ci dicono come è composto un determinato insieme

-> rientrano nel diritto pubblico

-> finalità è disegnare architettura

-> classificazione 2

-> norme inderogabili o imperative

-> norme che i singoli soggetti non possono disattendere

-> obbligo di comportamento

-> comando

-> norme derogabili o dispositive

-> norme che l’ordinamento ci da ma che trovano applicazione solo

se noi le facciamo nostre

-> stanno li per le ipotesi in cui le parti hanno previsto diversamente

dalla legge

-> funzione sussidiaria per non creare vuoti giuridici

-> se si usano clausole queste norme non entrano in funzione

-> funzione suppletiva

Formante giurisprudenziale

-> le regole devono essere applicate

-> come si applicano?

-> spiega come si applicano le regole in modo concreto

-> dato dalla giurisprudenza: insieme di decisione di giudici

-> non singola sentenza

-> comprende l’insieme delle decisioni del sistema giurisdizionale

-> ripetersi costante di una determinata norma

-> livello di maggior concretezza

-> giurisprudenza: interpreta norme ai fini della concreta applicazione

-> come va applicata una determinata norma

-> interpretazione ai fini applicativi

-> interpreta un caso concreto della realtà

-> i giudici interpretano le disposizioni per ricavare la norma e applicarla ad una data

vicenda

-> che valore ha la singola decisione del giudice?

-> il precedente giudiziario è vincolante per il giudice successivo?

-> modello di civil law (romano)

-> il precedente non vincola il giudice successivo

-> il giudice è soggetto solamente alla legge

-> è libero di sentenziare purché motivi adeguatamente

-> il principio non è assoluto

-> tendenzialmente non è vincolante ma ci sono delle eccezioni

-> modello di common law (anglosassone)

-> il precedente giudiziario è sempre vincolante tanto quanto le norme

-> sentenza conforme alle precedenti

-> l’unica possibilità di cambiare è che nella vicenda concreta si fa emergere

un aspetto particolare che costituisce differenza con ciò che è venuto prima

-> vincolo viene meno se c’è anche minima differenza dal precedente

-> sistema che evolve e non rimane ripetitivo

-> ruolo dell’equità (criterio equitativo)

-> l’applicazione rigorosa della norma può condurre ad una decisione ingiusta

-> applicare in modo uniforme la norma porta a volte ad ingiustizie

-> criterio alternativo di giustizia all’applicazione delle norme di diritto positivo

-> il giudice non applica la norma e applica il criterio equitativo

-> non è la regola ma l’eccezione

-> solo se una norma lo consente oppure se i soggetti interessati lo autorizzino

Formante dottrinale

-> studio professionale del diritto

-> fornisce interpretazione delle norme

-> i giudici nel decidere hanno una certa autorità

-> per costituzione i giudici fanno il loro mestiere

-> partono sempre da un caso concreto

-> interpretazione dottrinale fa conto sulla propria autorevolezza

-> quell’interpretazione risulta particolarmente motivata

-> più libera dalla fattualità

-> mira a ricostruire il caso giuridico

-> non ha il vincolo della concretezza del fatto

-> studia le norme e le sentenze

-> interpretazione ai fini scientifici e a costruzione delle norme

-> scienza giuridica

-> metodo peculiare

-> ha una sua logica ma non è perfetta

-> 2 aspetti

-> fatto concreto

-> norma giuridica

-> come si procede con l’interpretazione della norma nel fatto?

-> se ci si ferma alla norma si hanno significati diversi

-> interpretazione univoca

-> data da scienza e dottrina

-> nell’ambito della scienza giuridica ci sono le varie ripartizioni

-> diritto privato

-> diritto internazionale privato

-> vicende concrete della realtà che non afferiscono al territorio

nazionale

-> quando un rapporto giuridico ha un qualche elemento

sovrannazionale

-> problemi

-> a chi appartiene la giurisdizione?

chi è il giudice competente?

-> quale norme trova applicazione?

-> individua in base all’elemento internazionale quale norma è

applicabile a tale caso

-> profili distinti giurisdizione e norma (esempio giudice danese che

applica legge italiana)

-> diritto pubblico

-> norme di struttura o organizzative oppure che regolano rapporti tra

soggetti pubblici o tra soggetti privati e soggetti pubblici

Lezione 2 - 23.02.22

Interpretazione della legge

-> l’ordinamento si compone di norme giuridiche

-> l’ordinamento giuridico concepito come organismo complesso

-> le norme sono le singole unità

-> tra loro collegate

-> dove troviamo le norme?

-> distinguere la disposizione (leggere l’articolo) e la norma

-> la norma si ricava dalla disposizione

-> si ricava grazie all’ermeneutica

-> interpretazione delle disposizioni che permette di ricavare la norma giuridica

-> non è una scienza esatta

-> risultato variabile

-> la scienza giuridica non è esatta

-> da una stessa disposizione si possono ricavare più norme

-> norma = contenuto precettivo da ricavare dalla disposizione

-> ci sono norme che trattano del processo ermeneutico

-> luogo normativo dato dalle preleggi

-> testo normativo che precede il codice civile

-> “Disposizioni sulla legge in generale” 1942

-> diversi criteri

-> criterio letterale

-> a volte il testo sarà anche chiaro

-> lavoro facile per l’interprete

-> se norma chiara e lavoro facile c’è interpretazione dichiarativa

-> relativizzato

-> se la disposizione è chiara non c’è da interpretare nulla

-> non si deve però ignorare la costituzione

-> criterio teleologico (anche detto criterio logico)

-> riflettere su qual è l’intenzione del legislatore su quella norma

-> riflettere sul fondamento/giustificazione logica (come mai la legge usa queste

parole?)

-> si va per ipotesi

-> cercare di ricavare la norma giuridica in termine di giustificazione della norma

giuridica

-> si giunge a 2 esiti (no criteri ma risultati possibili)

-> interpretazione restrittiva

-> di solito sono le norme proibitive

-> pone limite a libertà

-> non si può estendere il perimetro

-> non si largheggia troppo

-> interpretazione estensiva

-> se comprende più casi della realtà

-> da questa disposizione ricavo più casi della realtà

-> posso largheggiare

-> criterio sistematico

-> criterio per eccellenza

-> leggere la disposizione e ricavare la norma tenendo conto del contesto delle altre

norme in cui è collocata

-> criterio imprescindibile, centrale

-> le norme si ricavano dalla combinazione delle diverse disposizioni di cui

l’ordinamento è disposto

-> combinato disposto con la costituzione

-> ogni disposizione va letta tenendo conto di tutto

-> altre metodologie non contenute nell’art.12 (sarebbe tacitamente abrogato in quanto le

preleggi sono del 1942 e la costituzione è del 1948)

-> interpretazione costituzionalmente orientata

-> non vi può essere attività interpretativa senza che si tenga presente quello che

dice la costituzione

-> interpretazione evolutiva

-> tiene presente a che punto è la società oggi

-> ciò che era nel 1942 magari non è oggi

-> tiene conto che nel tempo la società evolve e evolvono anche i concetti

-> esempio famiglia si è evoluta nel tempo

-> interpretazione autentica

-> fa lo stesso legislatore quando ritiene che non se ne viene fuori

-> difficile l’attività interpretativa

-> legislatore emana nuove disposizioni che aiutano a interpretare

-> la norma si ricava da combinato disposto di prima disposizione (difficile da

interpretare) e seconda disposizione (emanata allo scopo di interpretare la prima)

-> interpretazione giurisprudenziale

-> fatta da giudici a fini applicativi

-> il giudice è chiamato a risolvere un fatto della realtà

-> interpretazione dottrinale

-> più attenta alla coerenza dell’ordinamento

-> si verifica che non sia in contraddizione con altre norme

-> sistematica

-> non si è vincolati dalla cogenza del fatto/del caso concreto

Fattispecie e sillogismo applicativo

-> fattispecie astratta sono le norme giuridiche che sono generali e astratte

-> devono valere per tutti e deve essere applicabile in tutte le situazioni e non

calarsi nel caso concreto

-> fattispecie concreta

-> quando si applica una norma e la si interpreta a fini applicativi

-> punto di partenza è fatto storico

-> c’è bisogno di capire cosa succede sul piano giuridico

-> si prende il fatto e si cerca la fattispecie astratta (norma) = sussunzione

-> se si riesce a trovare la norma e sussumo il fatto storico sotto la

fattispecie astratta posso dire che si ha la conseguenza giuridica e posso

applicare le sanzioni previste dalla fattispecie astratta

-> a monte ho fatto la sussunzione

-> prendere il fatto storico e di inserirlo concettualmente nella

fattispecie astratta

-> possibilità di far coincidere un elemento sotto un altro di

riferimento

-> giudice deve sempre e in ogni caso pronunciarsi

-> se non trova la norma giuridica? se la sussunzione non riesce?

-> si ricorre all’analogia

-> non è più un’attività di interpretazione ma di applicazione

-> non riesco a trovare la norma e sussiste una lacuna

-> analogia = qualcosa di in parte simile e in parte dissimile (prevale la parte di

somiglianza)

-> non coincidono, non sono uguali ma c’è una parte simile, cerco la norma che è

più simile al mio caso

-> applicazione analogica non è consentita nelle leggi penali

-> se non c’è nella “lista” dei reati allora non è reato

-> non si può usare l’applicazione analogica

-> applicazione analogica non è consentita nelle leggi eccezionali

-> se c’è norma che fa eccezione alla norma regolare la posso applicare solo

al caso eccezionale, al caso regolare devo applicare la norma regolare

-> analogia legis

-> applico a quel fatto quella disposizione che è molto simile ed

eventualmente (non c’è coincidenza) adeguo la disposizione stessa in modo

che il fatto concreto ci stia comunque bene all’interno del perimetro

applicativo

-> analogia iuris

-> si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato

-> si ricava una norma (non scritta) estrapolando la soluzione al caso

dubbio dai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato

-> “costruisce” il giurista la norma

-> sguardo contestuale sull’intero ordinamento giuridico

-> ultima possibilità, non si trova nemmeno una norma simile, il giudice ad

ogni modo deve pronunciarsi

Fonti del diritto = atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche

-> procedimenti giuridici all’esito dei quali il momento finale è una data norma giuridica

-> fonti scritte (la legge)

-> fonti non scritte (consuetudini)

-> fonti legislative e giudiziarie (la giurisprudenza non è fonte in senso stretto)

-> siamo in civil law

-> a volte il formante giurisprudenziale va a creare norme

-> fonti di cognizione

-> come conosciamo le leggi e le norme

-> strumenti e modalità di conoscenza delle norme

-> fonti di produzione (norme di produzione)

-> norme che si occupano delle fonti, hanno come oggetto proprio le altre

fonti

-> costituiscono la disciplina di come si producono le norme giuridiche

-> come sono organizzate le norme all’interno dell’ordinamento giuridico

-> c’è architettura da rispettare

-> prima di tutto dobbiamo reperire le norme e poi dobbiamo averne il concetto preciso

all’interno della grande struttura dell’ordinamento giuridico

-> fonti dell’ordinamento italiano-comunitario (sistema gerarchico delle fonti)

-> costituzione e leggi costituzionali

-> 1948, legge fondamentale dello stato

-> luogo di norme di produzione

-> racchiude i principi supremi dell’ordinamento

-> l’interprete deve sempre guardare questi principi

-> se c’è contrasto la costituzione prevale

-> se norma non è conforme con la costituzione la si può espungere

-> giudizio davanti alla corte costituzionale = giudice delle leggi

-> si sospende il processo e si manda tutto alla corte

-> solleva l’illegittima costituzionale

-> leggi costituzionali sono frutto del parlamento ma hanno la stessa valenza della

costituzione perché vengono approvate con un procedimento detto rafforzato

-> trattati istitutivi, regolamenti e direttive UE

-> fonti comunitarie

-> hanno fondamento nella costituzione

-> valgono quasi come la costituzione

-> sottolivello ma appartenenti allo stesso rango

-> fonti di rango costituzionale

-> se c’è contrasto vince la costituzione

-> consuetudini e principi dell’ordinamento internazionale

-> fonti ordinarie (giudicate dalla corte costituzionale)

-> hanno fondamento nella costituzione

-> valgono quasi come la costituzione

-> gradino al di sotto della costituzione

-> sottolivello ma appartenenti allo stesso rango

-> fonti di rango costituzionale

-> esempio concordato con chiesa cattolica

-> principio concordatario (bilater

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rikicasa02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.
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