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Istituzioni di diritto privato

Prof. Roberta Serana Bonini

Diritto oggettivo vs diritto soggettivo

Diritto oggettivo: insieme delle norme e delle regole dettate dal legislatore che compongono il nostro ordinamento giuridico. Nel nostro ordinamento il legislatore è il Parlamento. Noi viviamo in un ordinamento democratico in cui i componenti del Parlamento sono eletti a suffragio universale dai cittadini. In un ordinamento dove non vi sono norme di condotta comuni, quello che vige è la paura e la violenza generalizzata perché ciascun individuo ambisce a degli interessi, desidera dei beni, quindi prima o poi sorgono dei conflitti perché tutti vogliono lo stesso interesse, bene, posizione.

L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i propri bisogni. Prima funzione del diritto: il diritto serve a regolamentare i conflitti che naturalmente possono sorgere perché ciascun soggetto di diritto è portatore di interessi che possono essere confliggenti. In un mondo governato da regole, queste risolvono il conflitto e in caso di contrasto stabiliscono quale dei due interessi debba prevalere.

Nel nostro ordinamento democratico la legge è una delle fonti del diritto, ovvero uno degli atti idonei a produrre diritto.

Percorso di un disegno di legge

Un disegno di legge, per diventare legge, deve essere approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Importante: Camera e Senato devono approvare lo stesso identico disegno di legge (se viene aggiunta anche una virgola deve essere riapprovata).

  • Prima passa dalle Commissioni Parlamentari, dove vi è un primo esame e si valuta la fattibilità;
  • Quando il disegno viene approvato arriva in aula dove viene discusso (discussione in aula). Con le maggioranze richieste o con l’unanimità si approva il disegno in prima lettura.
  • Il disegno viene portato al Senato (passando dalle commissioni competenti). La seconda lettura può concludere l’iter parlamentare se si tratta del medesimo disegno (cioè perché la legge possa essere inviata al Presidente è necessario che Camera e Senato abbiano approvato lo stesso disegno).
  • La legge approvata anche in seconda lettura verrà inviata al Presidente della Repubblica, il quale, se ritiene che sia una legge valida, la firma. Così si arriva alla fase della promulgazione.
  • La legge verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale = prima di produrre i suoi effetti e quindi prima di diventare una norma, deve rimanere pubblicata per 15 giorni (di vacatio legis), decorsi i quali la legge potrà produrre i suoi effetti e diventare una norma effettiva. Il legislatore potrà decidere di abbreviare o allungare il periodo di tempo, o la sua immediata entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta.

Diritto soggettivo: il diritto soggettivo è il potere del suo titolare di compiere atti nel proprio interesse oppure di pretendere che altri tengano determinati comportamenti sempre nell’interesse del suo titolare. Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva del nostro ordinamento.

I soggetti di diritto (tra cui noi persone fisiche) sono titolari di situazioni giuridiche attive o passive. La situazione giuridica attiva più importante che può far capo a ciascuno di noi è proprio il diritto soggettivo. Un esempio di diritto soggettivo è il diritto di proprietà: io, soggetto di diritto, persona fisica, sono titolare del diritto di proprietà di un telefonino: questo vuol dire che io posso compiere tutti gli atti che ritengo opportuni per il mio interesse. Gli altri sono in una situazione giuridica passiva corrispondente: dovere di astenersi da certi comportamenti (astenersi da ledere l'altrui diritto soggettivo; come ad esempio prendere o rompere il mio telefonino).

Soggetti di diritto

Sono coloro che si muovono nell’ordinamento e sono titolari di diritti e doveri e portatori di interessi. La persona fisica non esaurisce i soggetti di diritto perché ce ne sono altri; ovvero i soggetti di diritto possono essere:

  • Persone fisiche;
  • Persone giuridiche;
  • Enti e organizzazioni (che pur essendo non persone fisiche, non sono neanche persone giuridiche).

La differenza tra enti e persone giuridiche attiene al fatto dell’autonomia patrimoniale che sussiste o meno tra l’organizzazione e il suo patrimonio e le persone fisiche che si muovono all’interno di questa organizzazione: l’autonomia patrimoniale ce l’hanno solo le persone giuridiche (se la persona giuridica contrae dei debiti risponde a quei debiti con il patrimonio dell’ente).

Le fonti del diritto

La fonte più importante è la Costituzione Italiana (01/01/1948).

  • Fonti di produzione (atti o fatti idonei a produrre norme in conformità con l’ordinamento giuridico).
  • Fonti di cognizione (documenti grazie ai quali i consociati possono conoscere il testo delle norme, quindi il contenuto delle fonti di produzione).

Il Codice Civile (1942) presenta delle norme chiamate "disposizione delle leggi in generale" o “pre-leggi” posizionate prima del primo libro. Gli articoli 12 e 14 sono dedicati all’interpretazione della legge. Esse però non sono sufficienti per analizzare le fonti; infatti la fonte più importante è la Costituzione Italiana. Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio: giudicare se da un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma. L’applicazione della norma implica dunque l’incrocio tra un dato empirico (cosa è successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma in tal caso). Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto (fattispecie astratta) nel quale deve essere inquadrato il fatto realmente accaduto che si sta considerando (fattispecie concreta).

Fattispecie

  • Fattispecie concreta = è una vicenda concreta, un caso, che si realizza all'interno della nostra società o del nostro ordinamento (come comprare una macchina nuova o investire un pedone). L’interprete del diritto deve trovare una norma per dare una soluzione al caso che si sta esaminando, per regolare i conflitti.
  • Fattispecie astratta = un accadimento che viene descritto in modo astratto: quindi è la descrizione di un qualcosa contenuto in una norma. Ogni norma descrive una fattispecie astratta, un caso, che potrà essere applicata a un numero indeterminato di fattispecie concrete. Ogni accadimento è regolato da norme giuridiche, che si caratterizzano per la generalità e l’astrattezza: la norma non è indirizzata a disciplinare singole fattispecie concrete, ma descrive qualcosa di astratto e si applica a un numero indeterminato di casi.

Sussunzione = sussumere una fattispecie concreta in una fattispecie astratta vuol dire ricondurre una fattispecie concreta in una norma (Art. 2043). Quando c’è un conflitto, il ruolo dei giuristi è quello di andare a cercare nell’ordinamento la norma o le norme (combinato disposto: usare 2 o più norme) da applicare; interpretare il diritto e saper dire, a ogni conflitto che può sorgere, quali norme applicare.

Diritto di proprietà vs possesso

  • Diritto di proprietà: situazione di diritto reale assoluto distinto dai diritti reali minori (contenuto nel terzo libro del Codice Civile).
  • Possesso: situazione di fatto che si verifica con la materiale apprensione o disponibilità del bene (giuridicamente tutelato per evitare che i privati si facciano giustizia da soli).

Non necessariamente la situazione di fatto corrisponde alla situazione di diritto (entrambe situazioni tutelate dall’ordinamento).

Fonti del diritto

Fonti di produzione del diritto = ogni atto o fatto idoneo a produrre norme, quindi regole di condotta, nel nostro ordinamento giuridico. L’articolo 1 delle pre-leggi del Codice Civile dà un elenco delle fonti del diritto: leggi, regolamenti, norme corporative, usi… ma questa elencazione è erronea: da un lato indica delle norme che non ci sono più (ovvero le norme corporative che regolavano il fascismo; con la caduta del fascismo sono cadute anche le norme corporative) e dall'altro non indica la nostra fonte di produzione più importante che è la Costituzione non la indica perché il Codice Civile è del 1942 e invece la Costituzione è del 1948 (è entrata in vigore il 01/01/1948 ma è stata promulgata il 27/12/1947).

Principio gerarchico

Dobbiamo immaginarci una piramide mettendo in cima la Costituzione (insieme alle leggi costituzionali e alle leggi di revisione costituzionale) e in fondo gli usi o consuetudini. Uno dei principi cardini che opera in ambito delle fonti del diritto è il principio gerarchico, secondo il quale le fonti di grado inferiore non possono entrare in contrasto con una fonte di grado superiore. Se noi abbiamo chiara la piramide e quindi la gerarchia, di fronte alla lettura di una norma siamo in grado di dire se quella norma può considerarsi legittima o meno.

Piramide

  1. Costituzione: insieme alla Costituzione (che è rigida non può essere modificata con iter ordinario e contiene i diritti fondamentali del nostro ordinamento), bisogna ricordarsi di porre sullo stesso piano le leggi costituzionali e di riforma costituzionale, che sono delle leggi che seguono un iter parlamentare diverso e complesso, e hanno lo stesso valore della Costituzione.
  2. Norme comunitarie: regolamenti e direttive. Sono entrambi fonti del diritto e sono norme comunitarie ma vi è una differenza:
    • Regolamenti comunitari: sono norme della comunità europea indirizzate direttamente ai cittadini degli Stati membri (sono immediatamente produttive di effetti, norme che una volta che esauriscono il loro iter parlamentare devono essere rispettate dai cittadini, immediatamente). Esempio: diritto alla riservatezza.
    • Direttive comunitarie: sono norme indirizzate direttamente agli Stati membri, ciascuno dei quali deve recepirle attraverso una propria legge nazionale nel termine indicato dalla direttiva stessa (solo grazie al ricevimento della direttiva e solo dopo l'adozione della legge italiana di ricevimento, quelle norme produrranno effetti anche nei confronti dei cittadini). Esempio: codice del consumo.
  3. Leggi ordinarie + atti aventi forza di legge + leggi regionali.
    • Leggi ordinarie: pur essendo la fonte più importante del diritto, il Codice Civile è solo legge ordinaria che segue il seguente iter:
      • Legge proposta dal legislatore e sottoposta alle commissioni divise per materia (deve essere approvata);
      • Viene svolto il disegno di legge in Camera dei deputati (deve essere approvato);
      • Viene inviato al Senato e alla Repubblica (deve essere approvato) e, se vengono apportate delle modifiche viene rinviato all’altra Camera e poi di nuovo al Senato e alla Repubblica;
      • Viene poi firmata dal Presidente della Repubblica (promulgazione);
      • Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge produrrà i suoi effetti tendenzialmente dopo 15 giorni = vacatio legis: tempo per i consociati per venire a conoscenza della legge (il tempo può variare in casi di necessità).
    • Atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi sono sullo stesso gradino della legge ordinaria e sono atti molto importanti. Nel nostro ordinamento vige la separazione dei poteri per cui il potere legislativo è ben separato dal potere esecutivo che è il potere che compete al nostro governo. Gli atti aventi forza di legge sono degli atti che promanano (prodotti che nascono) non direttamente dal potere legislativo, ma dal potere esecutivo; sono atti del governo ma, perché siano atti aventi forza di legge, in base al principio della separazione dei poteri, necessitano, per la loro produzione degli effetti in via definitiva, di un passaggio (controllo) ad opera del legislatore (Parlamento).
      • Decreti legge: sono atti emanati dal governo in casi di necessità ed emergenza. Il governo, infatti, ha il potere di regolamentare una determinata situazione che deve essere disciplinata velocemente (es. covid), emanando un decreto legge che ha degli effetti immediati. Perché produca degli effetti immediati, però necessita di un controllo del legislatore (principio di separazione di poteri) che ha il potere di convertire un decreto legge in legge entro 60 giorni. I decreti diventano definitivi e produttivi di effetti solo dopo questo passaggio: laddove la conversione in legge non dovesse avvenire, le norme perdono di efficacia e quindi non hanno più effetti.
      • Decreto legislativo: si tratta di un atto del governo in cui il controllo del legislatore non è successivo come nei decreti legge, ma è il legislatore stesso che emana la legge delega, indicando al governo le linee guida che dovranno essere seguite nell'emanazione del decreto legislativo. Il decreto legislativo è necessario per disciplinare materie tecniche in maniera puntuale e specifica (esempio: leggi fallimentari).
    • Leggi regionali: prima del 2001 le leggi regionali erano ad un gradino inferiore rispetto alle leggi ordinarie. Cosa succede nel 2001? Con la riforma costituzionale il legislatore è intervenuto sulla costituzione, in particolare sul titolo 5, modificando il rapporto tra legislatore ordinario, Parlamento, e il legislatore regionale.
      • Ci sono materie che sono riservate dalla Costituzione al legislatore nazionale, le regioni non possono legiferare (es. ordinamento civile e penale).
      • Ci sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (es. salute).
      • Tutte le materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato o quelle concorrenti, sono riservate alle regioni (es. quanto può essere alto un edificio in una regione).
  4. Regolamenti nazionali: i regolamenti nazionali che sono emanati dalla pubblica amministrazione, autorità indipendenti, e che sono dette fonti secondarie, per distinguerle da quelle primarie.
  5. Usi e consuetudini: gli usi e le consuetudini sono le fonti di produzione meno importanti e sono anche le uniche fonti del diritto non scritte. Perché si possa parlare di consuetudine come fonte di diritto, devono ricorrere due elementi:
    • Elemento oggettivo: è necessario che i consociati, i cittadini, tengano costantemente nel tempo un determinato comportamento.
    • Elemento soggettivo: è necessario che i consociati, i cittadini, che tengono ripetutamente nel tempo quel determinato comportamento, lo facciano con la convinzione, con l'idea di dover tenere quel comportamento perché imposto dalla legge (l’educazione non vi rientra poiché non viene percepita come legge).

Sono residuali i casi in cui le consuetudini sono fonti del diritto. Si tratta di fonti non scritte che vengono dalle regioni (che in realtà le raccolgono in dei documenti che le descrivono in forma scritta nonostante non sia necessario per la loro esistenza). Si è soliti distinguere 3 tipi di consuetudine:

  • Consuetudine contra legem, contro la legge: disciplina una determinata materia in modo difforme dall’ordinamento, perciò, non è ammessa dalla legge in base al principio gerarchico e non è considerata fonte del diritto. Una consuetudine è ammessa nel nostro ordinamento come fonte del diritto purché non sia contraria alla legge.
  • Consuetudine secundum legem, secondo la legge: disciplina una certa materia in conformità con la legge. Una consuetudine può andare a disciplinare un caso già disciplinato dalla legge, ma ad una condizione: la legge deve richiamare la consuetudine.
  • Consuetudine praeter legem, oltre la legge: materia disciplinata da nessuna legge ma nulla vieta che sia la consuetudine (in quanto fonte del diritto) a disciplinare tale materia, l'importante è che i due elementi siano rispettati. Esistono delle raccolte scritte di consuetudini, ovvero dei testi in cui si trovano le consuetudini fonti del diritto, per poter dare la possibilità ad alcuni cittadini interessati a determinati temi, di conoscerle (questo non cambia che le consuetudini restano delle fonti del diritto non scritte).

Il codice civile

Il Codice Civile va inquadrato nell’ambito delle fonti del diritto. Si tratta di una legge ordinaria ed è, dopo la Costituzione, la fonte più importante del diritto privato, ma non l’unica: tutte le leggi che disciplinano argomenti di diritto privato ma che sono diverse dal Codice, sono chiamate leggi speciali (= sono speciali rispetto alla fonte principale che è il Codice Civile).

Abbiamo già esaminato le pre-leggi, più precisamente l’articolo 1: indica le fonti del diritto ed è una norma non esaustiva, perché fa riferimento a norme che non esistono più e non parla della Costituzione, che è avvenuta 6 anni dopo e quindi non poteva essere inserita.

Il Codice Civile è composto da 6 libri. Il termine “libro” è sinonimo di “parte”; il Codice Civile è suddiviso in 6 parti. Oltre ai 6 libri, il Codice Civile è formato da un gruppetto di norme che si trovano prima del primo libro (norme sulla legge generale, le pre-leggi).

  • Art.1 (fonti del diritto).
  • Art.12 / 14 (come si interpreta la legge ovvero come si interpretano le norme del CC = interpretazione analogica, comportamento o modus operandi dell’interprete ogni qualvolta ravvisi una lacuna).

Dopo i 6 libri troviamo un altro gruppo di norme che sono le norme di attuazione e norme transitorie.

  • Il Codice Civile è una legge ordinaria
  • È del 1942
  • È composto da 6 parti che prendono il nome di libri.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monicacirioni14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.
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