Diritto romano 29/09
Le fonti del diritto sono quegli atti idonei a creare il diritto. Gli atti possono avere varia natura, caratteristiche, forme e natura. La parola atto è la parola che meglio esprime tutte queste caratteristiche.
Le fonti del diritto possono provenire da varie figure, alcune fonti sono scritte altre no. Questa varietà si può trovare nell’età contemporanea.
Negli atti preliminari, all’art. 1 sono elencate 4 per poi diventare 3: erano leggi, regolamenti, regole corporative, usi. Le regole corporative vennero abolite quasi subito.
Le leggi sono tradizionalmente scritte e gli usi sono tradizionalmente non scritti, quindi notiamo la varietà.
Non c’è solo una fonte del diritto ma sono varie (!!!!!)
Le fonti del diritto dal diritto romano seguono gli sviluppi sociali, politici e economici delle comunità. Ci sono stati periodi nel dir romano in cui la legge, che oggi occupa il primo posto, non esisteva; ci sono stati periodi in cui prevalevano gli usi.
La legge appare parecchio tempo dopo la decadenza degli usi.
Le fonti sono il processo della storia influenzata da azioni di persone che hanno vissuto in varie epoche storiche.
Come le norme corporative (periodo fascista italiano) che per il susseguirsi della storia sono decadute.
Nel diritto romano c’è quindi un percorso che segue la storia.
Il diritto romano è un sistema unitario la cui unitarietà è composta dall’insieme di alcune parti. (unitarietà complessa)
Foglio delle fonti
Ius (sistema unitario complesso, pur essendo un solo sistema la sua complessità dipende dal fatto che si compone da parti) privatum.
Il diritto privato si compone di tre parti: il diritto privato è composto da precetti naturali, precetti delle genti, precetti civili.
Le parti si condensano attorno al significato di regola.
I precetti sono regole.
La regola è colta dal maestro nella sua profonda concretezza tanto da chiamarla precetto, regola che si può conoscere, leggere, confrontarsi, è una cosa concreta non astratta.
Egli inizia quindi un percorso che porterà al diritto odierno.
Egli vuole che le parti siano quindi concrete.
I precetti quindi sono le parti che compongono il sistema ius privatum.
Urpiano dà la misura a quello che sono i precetti naturali, egli dice che il diritto naturale è ciò che la natura insegnò a tutti gli esseri viventi.
Urpiano quindi abbandona precetti per usare ius, ha fatto un salto in avanti perché i precetti in quanto r
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