Ist. diritto romano Martina Ventura primo semestre
Cos'è il diritto romano?
Definizione (limitata): sistema di regole per risolvere i conflitti d’interesse tra gli uomini. Tali regole sono coordinate tra di loro ed assolvono una funzione complessiva.
"Ubi societas, ibi ius": in una società organizzata vi sono delle norme giuridiche. Aristotele, descrivendo l'etica della polis, affermava che quando si è amici la giustizia non è necessaria, ma anche essendo giusti si ha bisogno dell’amicizia. Egli stabilisce il primato dell'amicizia sulla giustizia, ma lo fa in un contesto completamente differente da quello odierno: una società in cui gli uomini si sentono legati gli uni agli altri da sentimenti quali la lealtà o la solidarietà, senza la necessità di un diritto. Tuttavia, nel corso del tempo, la stessa lealtà e correttezza che prima erano quasi scontate necessitano di essere regolamentate da una giuridificazione.
Francesco Galgano afferma che agli uomini non basta semplicemente convivere pacificamente nella società, ma tendono a cambiare continuamente le proprie regole di convivenza e, soprattutto, ad affermare il primato delle loro regole gli uni sugli altri. Tutto questo perché gli uomini si pongono una domanda fondamentale: come convivere? La risposta varia nel tempo (diacronicamente) e nello spazio, così come i sistemi di regole. Il diritto è un fenomeno dello spirito.
Storia e evoluzione del diritto romano
Il diritto romano ha avuto una storia di quasi 14 secoli durante i quali è cambiato in senso verticale ed ogni periodo storico ha avuto un proprio diritto. Bisogna evidenziare, però, che i mutamenti nel corso del tempo sono stati molto più lenti poiché i romani non cambiavano le regole a cuor leggero, se una regola funzionava bene rimaneva in vigore. Catone afferma che la costituzione romana è così straordinaria perché è il frutto della mente di più generazioni di giuristi. In ogni modo, è possibile individuare nel diritto romano il fondamento e il ductus culturale degli ordinamenti giuridici odierni. Tuttavia, questi ultimi, i sistemi di regole, oggi mutano velocemente, il cambiamento è frenetico.
Dal punto di vista spaziale ogni stato nazionale ha il proprio diritto (diversificazione nello spazio) ma è anche vero che ad oggi si assiste a un processo di unificazione dei diversi sistemi del diritto. Ci sono discipline a livello europeo regolate in maniera uniforme. Il diritto alimentare, ad esempio, è regolato da norme applicate in tutti i paesi dell’Unione Europea (diritto giovane ma che si diversifica sempre di meno). Ciò che è diverso tra un paese e l'altro è il modo di pensare dei giuristi, lo stesso principio pensato da un tedesco viene interpretato diversamente da un italiano, poiché è diversa la formazione. Manca una comune formazione europea. I romani erano un popolo cosmopolita. I grandi giuristi romani arrivavano dall’Africa, Papiniano arrivava dalla Siria ed il fatto di essere siriano non gli ha impedito di divenire uno dei giuristi più celebri.
Sistemi di regole
- Regole della morale: distinguono tra il bene e il male
- Regole del costume: distinguono tra ciò che è corretto e ciò è scorretto
- Comandamenti delle religioni: indicano cosa è peccato o no
Il diritto si trova a convivere con altri sistemi di regole. Talvolta c'è coincidenza, cioè le decisioni prese sul diritto coincidono con le regole della morale, del costume e con i precetti religiosi. Esempio: uccidere è un reato, è un male per la morale, non è corretto per le regole del costume ed è un peccato per le religioni. Ma il diritto può anche prendere una strada diversa rispetto a questi sistemi di regole. Esempio: 'gioielliere uccide rapinatore, gioielliere assolto'. Per il diritto, se si uccide per salvare se stesso non si commette un reato ma si fa comunque qualcosa di moralmente sbagliato, scorretto, si commette un peccato. Esempio: per alcune religioni il matrimonio è indissolubile, per il diritto c’è il divorzio.
Caratteristiche del diritto romano
Il diritto romano è un diritto laico. I romani, già dal III secolo a.C., hanno separato il diritto dalla religione, hanno creato la cosiddetta ‘autonomia del diritto’, caratteristica trasmessa al mondo Occidentale. Nella lingua latina, infatti, emerge una una contrapposizione tra la sfera giuridica (ius) e quella religiosa (fas). L’importanza di aspetti religiosi nell’ambito di argomenti giuridici perdurò solo in alcuni casi, tra cui quello dello iusiurandum (giuramento). Creando un diritto laico, il diritto romano poteva essere esportabile a qualunque tipo di popolo.
Ma la caratteristica del diritto romano di autonomia non è la stessa di altre realtà culturali. Nel mondo ebraico, nell’Islam, nell’Induismo il precetto religioso è anche precetto giuridico e questo crea problemi di interpretazione di principi che sono al tempo stesso giuridici e religiosi. Il diritto romano è coercibile. Conseguenza indefettibile (che non può mancare) della violazione di una norma giuridica è la comminazione (ti viene inflitta una sanzione). Se violi una norma giuridica ti viene inflitta una sanzione. Per poter infliggere una sanzione, però, deve essere previsto un organo terzo imparziale che accetti la violazione della norma.
Il diritto romano non si è limitato all’esperienza dell’impero romano (dall’origine di Roma (VIII a.C.) fino al VI secolo d.C con Giustiniano). Intorno all’anno 1000, a Bologna, alcuni studiosi di diritto recuperarono il DIGESTO, un’antologia scritta da giuristi romani. Questi studiosi prendono il nome di ‘glossatori’ poiché, dopo aver recuperato il testo, cominciarono a fare delle annotazioni a margine (glosse). Intorno all’800 gli stati nazionali decisero di realizzare dei codici tra cui il codice civile francese, austriaco (ABGB), tedesco (BGB), italiano. Tutti questi codici furono scritti da studiosi di diritto romano che hanno portato nelle codificazioni nazionali i principi e le regole del diritto romano. In Francia Pautier scrive, basandosi sul diritto romano, scrive il trattato delle obbligazioni e da uno slancio al diritto romano in Francia. In Germania il diritto romano è stato un diritto vigente fino al 1900 con l’entrata in vigore del diritto civile tedesco.
Universalità del diritto romano
Il diritto romano è un vero esempio di diritto universale. Esso ha delle caratteristiche che lo rendono trapiantabile:
- Non si rifà a nessuna confessione religiosa
- Non è legato a particolari istante economiche o etiche
- Presenta un elevato grado di astrazione
- È il diritto della ragione pura (Hugo Grotius, de iure belli ac pacis), poiché è costituito da un insieme di principi di logica giuridica eterna, regole comuni a qualunque epoca, norme che costituiscono il tessuto connettivo proprio di ogni diritto.
La norma giuridica
La norma giuridica è l’unità elementare del sistema del diritto e l’insieme delle norme giuridiche che compongono il sistema si chiama ordinamento giuridico. L’istituto giuridico è un insieme di norme coordinate fra loro per assolvere una funzione unitaria (istituto della proprietà).
La norma giuridica consta di due parti:
- Descrizione di una fattispecie, cioè di una situazione di fatto
- Determinazione degli effetti giuridici che derivano da tale situazione
Origine del termine: Il termine ‘regola’ o ‘norma’ fanno parte del linguaggio dell’architettura, in relazione alla costruzione degli edifici. Difatti, esse erano usate per indicare il regolo e la squadra e, di conseguenza, il significato di linea dritta (condotta retta, linea di condotta). Nel mondo romano il termine ‘regola’ viene usato per indicare un enunciato che descrive una disciplina giuridica, il termine ‘norma’ non fu mai utilizzato dai giuristi romani.
Norme di qualificazione e di relazione
- Norme di qualificazione: che attribuiscono una determinata qualità ad un soggetto
- Norme di relazione: che servono per risolvere conflitti di interessi attribuendo a un soggetto dei poteri nei confronti dell’altro
Le norme giuridiche sono proposizioni precettive, pertanto non dichiarano ciò che è ma ciò che deve essere. Si tratta di precetti generali (rivolti ad una moltitudine di soggetti, non ai singoli) e astratti (hanno ad oggetto una serie ipotetica di fatti).
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è ogni rapporto tra uomini regolato dal diritto nel quale distinguiamo un soggetto passivo su cui ricade un dovere e un soggetto attivo a vantaggio del quale la norma impone tale dovere.
Il termine diritto deve essere analizzato da due diverse prospettive:
- Diritto in senso oggettivo (ordinamento giuridico): norme giuridiche che prescrivono agli individui dati comportamenti (obblighi) o impongono di non assumere determinati comportamenti (doveri)
- Diritto in senso soggettivo è la pretesa che un soggetto ha che altri osservi il comportamento previsto da una norma. Si tratta di un interesse protetto dal diritto oggettivo.
Diritti soggettivi
I diritti soggettivi possono essere:
- Assoluti: diritti validi nei confronti di tutti (erga omnes) -> Actio in rem
- Relativi: verso una o più persone determinate o determinabili -> Actio in personam
Aktionen Rechtliches Denken -> Pensare al diritto secondo il sistema delle azioni. I romani non dicono ‘io ho un diritto’, ma dicono ‘io ho un’azione per far valere un diritto’.
Definizione del termine 'ius'
Dal punto di vista etimologico il termine diritto deriva da directum (ciò che è retto, giusto) che deriva dal verbo dirigere (entrato in vigore nel Medioevo). Il corrispettivo latino del termine diritto è ius, tanti studiosi hanno cercato di conoscere l’origine di questo termine. Esistono differenti ipotesi:
- Qualcuno ritiene che derivi dalla radice indoeuropea yaus (richiamo all’idea di salute e purezza riconducibili ad antiche formule rituali indiane);
- Il linguista Giacomo Devoto ipotizza che il termine ius derivi dal termine vedico yos, che significa formula di salvezza;
- Il giurista Ulpiano afferma che ius derivi da iustitia;
- Qualcuno reputa che il termine ius derivi dal termine iovis, ioves (iuppiter), termine collegato alla religione;
- Qualcuno pensa che derivi dal verbo iungo (congiungere);
- Ipotesi recente: il giurista Casavola ha ipotizzato che il termine ius sarebbe una sorta di suono comune ai popoli indoeuropei che indicava nell’età arcaica una zuppa di vegetali diversi tra loro, la cui mescola forma un piatto che crea una straordinaria armonia per il palato. Allo stesso modo il diritto riesce ad appianare le divergenze che esistono tra le persone creando la pace sociale. [E pluribus unum]
Il termine ius al singolare vuol dire anche rito, procedimento, vincolo, luogo dove si svolge il processo. Il termine ius al plurale diventa iura e assume il significato di ‘ordinamento giuridico’ e ‘scritti dei giuristi romani’ (prudentes).
Definizione del diritto secondo i romani
Nel diritto romano solitamente si fa un uso molto limitato delle definizioni, poiché i romani hanno paura di dare delle definizioni però per il diritto danno una definizione. Si tratta della definizione del giurista romano Celso tramandata attraverso il Digesto (1.1.1 pr.): ius est ars boni et aequi (il diritto è tecnica del buono e dell’equo). Il diritto è tecnica di raggiungere la soluzione ispirata a criteri di giustizia e di ragionevolezza. Pertanto chi coltiva il diritto deve conoscere tutto lo scibile divino e umano, sapere riconoscere e distinguere tra il giusto e l’ingiusto ed essere consapevole di dedicarsi ad una vera e propria missione.
Precetti del diritto Ulpiano
- Honeste vivere (vivere onestamente)
- Alterum non laedere (non recare danno agli altri)
- Suum cuique tributere (dare a ciascuno il suo)
All’epoca romana non vigeva il principio di eguaglianza, per poter fruire di pari trattamento bisognava essere liberi cittadini romani e giuridicamente autonomi. I romani, come tutte le società del mondo antico, conoscono il fenomeno deteriore della schiavitù per cui la persona può essere libera ma anche schiava.
Fatto e atto giuridico
Fatto giuridico: ogni accadimento naturale (indipendente dall’opera dell’uomo, fatto naturale) o umano (effetto di un comportamento volontario e consapevole dell’uomo, fatto naturale) al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico. ART 2047: Esonera da responsabilità per un fatto illecito un soggetto ritenuto incapace di intendere e di volere.
Parlando di fatti umani distinguiamo tra:
- Fatti leciti: conformi al diritto
- Fatti illeciti: contrari al diritto
- Comportamenti discrezionali: l’uomo è libero di compierli
- Comportamenti dovuti: l’uomo è obbligato a compierli
Atto giuridico: atto destinato a produrre effetti giuridici. Il fatto consapevole e volontario dell’uomo i cui effetti giuridici sono dal diritto collegati non solo alla volontarietà del comportamento umano, ma all’ulteriore presupposto della volontarietà degli effetti.
Il negozio giuridico
L’atto giuridico comprende:
- Dichiarazioni di volontà
- Dichiarazioni di scienza
Negozi giuridici: espressione eliminata dal codice civile. Sostanzialmente si tratta di una manifestazione di volontà volta a produrre effetti giuridici.
Periodi storici del diritto romano
Il diritto romano si snoda in 14 secoli, periodo lunghissimo suddiviso in maniera convenzionale in 5 periodi:
- Periodo arcaico: periodo delle origini, che va dalla fondazione di Roma (754-753) ed arriva al 367 a.C, data che coincide con le Licinie Sestie (con cui nasce la figura del pretore urbano). Si tratta di periodo di cui si hanno poche informazioni;
- Periodo preclassico: (III secolo a.C- 27 a.C). Periodo che segna il passaggio dall’ordinamento costituzionale repubblicano al Principato Augusteo. Augusto è stato un magistrato e politico raffinatissimo, che in poco tempo riuscì ad impadronirsi del potere tanto abilmente da far sembrare intatta la situazione dal punto di vista dei vari organi previsti dalla repubblica (aveva svuotato il potere del senato, della magistratura e li aveva avvocati a se stesso). Per i giuristi romani questo è un periodo creativo, una fase genetica, durante il quale nascono i più importanti istituti giuridici del diritto romano;
- Periodo classico: (I secolo a.C- III secolo d.C). Periodo che va dal principato augusteo fino alla fine dell’età dei Severi e all’ascesa al potere di Diocleziano. Periodo aureo per il diritto romano, in quest’epoca vivono i più importanti giuristi che hanno lasciato una traccia indelebile. È un periodo aureo in tutti i campi (l’impero romano raggiunse la sua massima espressione). Per quanto riguarda il diritto si assiste a un momento di splendore;
- Periodo postclassico: (III secolo d.C-VI secolo d.C). Epoca di grande decadenza, si abbassa il livello culturale delle scuole di diritto e dei giuristi non più in grado di comprendere le soluzioni raffinate dei giuristi classici. I giuristi che operano in questo periodo sono a noi sconosciuti.
- Epoca giustinianea: (527-565 d.C). Si assiste a una vera e propria rinascita. Giustiniano è autore del digesto, opera che lo ha consacrato come uno dei più grandi imperatori di ogni epoca.
Partizioni del diritto
Il giurista Ulpiano afferma che il diritto si divide in diritto pubblico, che ha a che fare con i rapporti che riguardano la collettività (diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale) e il diritto privato che riguarda i privati e si divide, a sua volta, in:
- Diritto civile (ius civile): diritto che ogni stato impone all’osservanza dei propri. Diritto proprio dei cittadini romani, regola i rapporti tra romani. Il diritto civile prende il nome da ciascuno stato, ha caratteristiche peculiari ed è mutevole.
- Diritto delle genti (ius gentium): (1)insieme di norme comuni a tutte le genti, a tutti i popoli. (2) il diritto delle genti affiancato al diritto civile fa riferimento ad una parte limitata del diritto civile applicabile nei rapporto negoziali tra cittadini e stranieri e tra stranieri.
- Diritto naturale: precetti dettati dalla natura a tutti gli animali, ne deriva l’unione del maschio e della femmina (matrimonio), la procreazione e l’allattamento dei figli (Ulpiano). L’uomo apprende questo diritto dalla natura alla stregua di qualsiasi animale. La natura, con il suo potere supremo, insegna tale diritto a tutti. Il giurista Gaio afferma che il diritto delle genti si fonda su quello naturale poiché è osservato da tutti i popoli, ma commette un errore perché ci sono istituti propri del diritto delle genti ma sono contrari al diritto naturale (guerra, schiavitù). Il giurista Paolo distingue nettamente tra i due tipi di diritto, poiché quello naturale è sempre equo e giusto (semper aequum ac bonum est), il secondo è ciò che è utile a tutti o alla maggioranza in ciascun stato. Con Giustiniano i precetti del diritto naturale sono fissati da una Provvidenza naturale e, pertanto, sono immutabili.
Fonti di produzione del diritto romano
Tutto il diritto romano arriva da alcune fonti di produzione che sono tutti quei fatti, meccanismi e procedimenti che pongono in essere una norma giuridica. Esistono tante fonti di produzione, scritte e non (mores, costumi espressi dal vivere civile). Il giurista Gaio afferma che l’ordinamento giuridico romano si è formato sulla base di 6 fonti di produzione: le leggi, ...
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