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Legislazione e deontologia professionale per la prova pratica valutativa di abilitazione alla professione di psicologo

Secondo i Decreti ministeriali 554/2022 e 567/2022 la prova abilitante (PPV) si concentrerà sull’esperienza di tirocinio, sulla capacità del soggetto di legare questa esperienza ad aspetti teorico-pratici maturati nel percorso di laurea e sugli aspetti deontologici e legislativi della professione.

Il Codice deontologico è il complesso di norme, principi, regole e consuetudini che lo psicologo si dà ed è chiamato a osservare nell’esercizio della professione.

Le fonti normative che ispirano i principi regolatori della professione dello psicologo possono ravvisarsi:

  • Nella Carta costituzionale (es: diritto di ogni individuo alla salute)
  • Nelle Norme ordinarie (legge istitutiva della figura dello psicologo)
  • Nelle Norme regolamentari (Codice deontologico)

La figura professionale dello psicologo ha come funzione principale quella di favorire il benessere e il miglioramento della qualità della vita delle persone, di fatto è in grado di influenzare lo sviluppo di individui e di gruppi e anche la loro salute mentale.

Il suo ruolo è delicato e importante, per questo è necessario che sia svolto nei principi di etica e deontologia, ma anche delle norme che compongono l’ordinamento giuridico dello stato e che hanno la funzione di disciplinare diritti e obblighi di tutti i cittadini del paese.

Per legislazione intendiamo l’insieme delle norme che regolano determinati aspetti della vita civile e sociale. Quando parliamo di legislazione professionale per gli psicologi, intendiamo tutte le norme giuridiche cui lo psicologo, in quanto tale, deve attenersi, comprensive di leggi, regolamenti, decreti, ordinanze e codice deontologico.

L’insieme delle norme di uno stato costituisce il suo ordinamento giuridico, in quello italiano esistono molte fonti normative, per questo sorge la necessità di stabilire una gerarchia delle fonti, ovvero disporre le fonti secondo una scala gerarchica, dove la norma di grado inferiore non può porsi in contrasto con quella di grado superiore.

A livello più alto troviamo la costituzione e le leggi costituzionali, che prevalgono su tutte le altre fonti del diritto.

Seguono le fonti primarie, che comprendono le leggi ordinarie (tra cui rientrano Codice civile e penale e Codice di procedura civile e penale), decreti-legge, decreti legislativi, leggi regionali.

Tra le fonti secondarie troviamo regolamenti e atti amministrativi, in questa categoria rientrano: decreti del presidente della repubblica, decreti ministeriali e decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Costituzione e principi fondamentali

La Costituzione della Repubblica italiana è stata promulgata lo stesso anno, 1948, della dichiarazione universale dei diritti umani delle nazioni unite.

All’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali.

L’art. 3 stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini, la pari dignità sociale senza alcuna distinzione.

L’art. 13 stabilisce l’inviolabilità della libertà personale.

Si tratta di principi che ispirano tutte le norme di rango inferiore, compreso il codice deontologico degli psicologi.

In particolare, l’art. 13 che sancisce il diritto alla salute, il divieto di sottoporre l’individuo a trattamenti sanitari obbligatori tranne che per disposizioni di legge e l’inviolabilità della libertà personale costituiscono le basi fondanti del consenso informato, uno dei principi cardine delle professioni sanitarie.

Il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 ispira il principio di laicità e neutralità della professione di psicologo.

L’art. 33 al comma 5 prescrive l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, questo articolo si colloca come fonte privilegiata dell’art. 2 della Legge 56/89 (requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo) e del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 che al capo X disciplina l’esame di stato.

Legge 56/89 e ordinamento della professione

Tra le fonti primarie quella maggiormente rilevante per lo psicologo è la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 che è la legge sull’ordinamento della professione di psicologo, voluta fortemente da Adriano Ossicini, che aiutato da Nilde Jotti dopo un lungo e minuzioso lavoro di mediazione riuscì a far approvare la Legge.

L’accordo di massima che riuscì a trovare il Senatore Ossicini verteva su tre punti:

  1. La pratica delle psicoterapie sarebbe stata condivisa tra medici e psicologi.
  2. La formazione in psicoterapia sarebbe stata svolta presso scuole di specializzazione universitarie e istituti riconosciuti a tale fine.
  3. Una sanatoria a tutela di coloro che si erano formati prima dell’entrata in vigore della legge.

Dall’art. 1 all’art. 3 della Legge 56/89 vengono definite le aree di intervento e i requisiti per l’esercizio dell’attività dello psicologo e dello psicoterapeuta.

L’art. 1 della Legge 56/89 definisce le attività dello psicologo che hanno come oggetto l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, ai gruppi, organismi sociali, e comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Termini chiave dell’art. 1 sono:

  • Gli strumenti conoscitivi, che sono i modelli concettuali con cui lo psicologo interpreta comportamenti, emozioni e pensieri, sono molteplici e sono influenzati dalla scuola di pensiero cui lo psicologo aderisce.
  • Gli strumenti di intervento, basati sulla parola e sulla relazione, come: il colloquio, il sostegno empatico, il training autogeno, la formazione.
  • La prevenzione, volta a impedire o ridurre la probabilità di insorgenza di un problema.
  • La diagnosi, che consiste nella valutazione del funzionamento mentale, emotivo e comportamentale che risulta disadattivo o fonte di sofferenza attraverso la classificazione in un sistema conosciuto e l’individuazione dei meccanismi e dei fattori psicologici che li hanno originati e li mantengono.
  • Le attività di abilitazione/riabilitazione sono le attività messe in atto dallo psicologo per aiutare le persone a superare particolari momenti di difficoltà. Per abilitazione si intende l’acquisizione di un’abilità mai posseduta, per riabilitazione si intende il recupero di una funzione compromessa.
  • Il sostegno, che non significa promuovere il cambiamento, ma stimolare le persone a utilizzare le proprie capacità e le proprie risorse per preservare un buon livello di salute mentale.

L’art. 2 della Legge 56/89 si sofferma sui requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo: Laurea, Tirocinio, Abilitazione, Iscrizione all’Albo.

L’art. 3 disciplina la delicata questione dell’attività psicoterapeutica, una delle ragioni preponderanti alle difficoltà di approvazione della Legge Ossicini. L’art. 3 prevede che è riconosciuto il titolo di psicoterapeuta a medici e psicologi iscritti ai rispettivi Albi, che abbiano acquisito specifica formazione quadriennale presso Scuole di specializzazione universitarie o istituti riconosciuti idonei.

Per disciplinare la posizione di coloro che si erano formati in psicoterapia prima dell’entrata in vigore della Legge 56/89 e che già da tempo operavano nel settore è stato introdotto l’art. 35, una norma transitoria in deroga all’art. 3 che ha concesso l’abilitazione in psicoterapia agli iscritti all’Albo di psicologi e medici laureatisi entro il 1994 previa presentazione di documentazione che attestava l’acquisizione di una specifica formazione e la preminenza e continuità nell’esercizio della professione.

Albo professionale e disciplina ordinistica

Dall’art. 4 all’art. 26 viene definito l’Albo professionale e la Disciplina ordinistica.

L’art. 4 della Legge 56/89 istituisce l’Albo degli psicologi, riconducendo la professione tra quelle intellettuali, che secondo l’art. 2226 del Codice civile per l’esercizio è necessaria l’iscrizione agli appositi Albi o elenchi e assoggettata secondo l’art. 622 del Codice penale al segreto professionale, tema centrale dei doveri dello psicologo.

I successivi articoli trattano la disciplina ordinistica: gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli psicologi, organo strutturato a livello regionale (Trento e Bolzano a livello provinciale). L’Ordine ha il fine di garantire le attività svolte dai professionisti e ha il compito di tenere aggiornato Albo e Codice deontologico tutelando la professionalità della categoria.

Istituito ai sensi della Legge n. 56 del 1989 ente pubblico non economico sul quale dal 2008 vigila il Ministero della Salute, l’Ordine degli psicologi è costituito dagli iscritti all’Albo, che ogni 4 anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio. Il Consiglio elegge fra i Consiglieri: Presidente (rappresentante legale dell’Ordine), Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma e si occupa di predisporre e aggiornare regolamenti di validità nazionale.

Gli Ordini regionali tutelano la professione psicologica, promuovono lo sviluppo nel territorio regionale e gestiscono gli Albi di competenza.

L’Ordine degli psicologi:

  • Promuove la professione
  • Cura l’osservanza del codice deontologico e delle disposizioni concernenti la professione
  • Assicura l’adeguamento delle regole deontologiche alle esigenze della società
  • Tutela clienti/pazienti
  • Svolge attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione
  • Tutela i professionisti
  • Gestisce Albi A e B e annota gli psicoterapeuti
  • Concede patrocini per iniziative
  • Svolge e offre agli iscritti attività di formazione e aggiornamento
  • Offre consulenze legali e fiscali agli iscritti

Non si occupa della gestione dei contributi (ENPAP).

Non si occupa di aspetti assicurativi.

Non si occupa della compilazione delle fatture sanitarie (STS).

Non si occupa della gestione fiscale (Commercialisti).

L’art. 7 della Legge 56/89 stabilisce le condizioni per potersi iscrivere all’Albo.

Gli art. 26 e 27 stabiliscono le sanzioni e il procedimento disciplinare.

L’art. 26 stabilisce che l’iscritto che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale a seconda della gravità del fatto può subire:

  • Un avvertimento, cioè una contestazione e un richiamo agli obblighi professionali.
  • Una censura, cioè il Consiglio comunica la propria disapprovazione.
  • La sospensione.
  • La radiazione.

L’art. 27 stabilisce le regole di garanzia per il professionista e l’iter seguito per l’irrogazione di sanzioni.

L’art. 29 sposta l’alta vigilanza sull’ordine nazionale degli psicologi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute, questo dal 2008, con la conversione del Decreto Milleproroghe del 2007.

Con l’approvazione della Legge Lorenzin (3/2018) la professione di psicologo è diventata professione sanitaria.

Provvedimenti legislativi rilevanti

Oltre alla Legge 56/89 e alle disposizioni contenute nel Codice penale e civile e nel Codice di procedura penale e civile (rilevanti per CTU e CTP), vanno ricordati alcuni importanti provvedimenti legislativi che hanno riflessi sull’esercizio della professione di psicologo.

In primo luogo, la Legge Bersani sulle liberalizzazioni (n. 248/2006), che all’art. 2 ha abolito i minimi tariffari obbligatori permettendo di negoziare liberamente le parcelle in base all’importanza dell’opera, sottolineando che in ambito clinico il compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento.

Altro settore di intervento della Legge Bersani è la pubblicità, eliminando il divieto di pubblicità informativa, consentendo agli psicologi di promuovere i propri servizi nel rispetto delle direttive dell’Ordine.

Infine, la Legge Bersani ha previsto la possibilità di creare società composte da professionisti di diverse discipline.

Altra Legge di rango primario che interessa lo psicologo è la Legge Monti (27/2012) nota come “Cresci Italia”, che ha abolito i massimi tariffari e ha introdotto due obblighi:

  • Fornire un preventivo che indichi tutte le voci di costo per singola prestazione.
  • Comunicare gli estremi della propria assicurazione professionale stipulata per legge a copertura di eventuali danni causati nell’esercizio dell’attività.

Infine, con l’entrata in vigore della Legge 3/2018, Legge Lorenzin, quella dello psicologo è diventata una professione sanitaria, la vigilanza sulla professione è passata al Ministero della Salute, inasprisce le pene per l’esercizio abusivo della professione, inoltre, diventando lo psicologo un interlocutore del Sistema Sanitario, si applica anche allo psicologo la Legge 219/2017 sul consenso informato, che prevede che la persona sia informata su modalità, benefici, sui rischi e sull’esistenza di valide alternative terapeutiche, il consenso può essere raccolto in forma scritta o videoregistrata, e infine, in caso di minori e interdetti, il consenso deve essere espresso da genitori o tutori, tenendo conto della volontà e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica.

Codice deontologico degli psicologi

Le norme deontologiche, sono norme giuridiche che rientrano nell’ordinamento giuridico professionale. Pure essendo subordinato alla Costituzione e alle Leggi dello Stato, il Codice deontologico è l’elemento di identità della professione e strumento che orienta scelte di comportamento e rapporti con la clientela.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) individua nel Codice quattro finalità:

  • Tutela cliente
  • Tutela professionista nei confronti dei colleghi
  • Tutela gruppo professionale
  • Responsabilità nei confronti della società

Secondo Eugenio Calvi, che ha coordinato la Commissione per la redazione del Codice Deontologico degli psicologi italiani, sono finalità raggiungibili attraverso quattro imperativi guida che devono ispirare la condotta professionale:

  • Meritare la fiducia del cliente, possedere una competenza adeguata e rispondere alla domanda del cliente.
  • Usare con giustizia il proprio potere, rispettare autonomia e dignità del cliente.
  • Mantenere una condotta consona al decoro e alla dignità della persona.
  • Difendere l’autonomia professionale, contrastando l’esercizio abusivo della professione o che allo psicologo venga imposto l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento che non sono stati scelti da lui stesso.

Il Codice deontologico stabilisce e definisce le regole di condotta da rispettare nello svolgimento dell’attività professionale.

La Commissione deontologica del CNOP, guidata da Eugenio Calvi, riuscì a far approvare il Codice il 17 gennaio 1998 ed entrò in vigore il 16 febbraio 1998.

Il Codice deontologico comprende al suo interno:

  • Norme imperative, che sanciscono divieti e definiscono obblighi.
  • Norme permissive, che concedono la possibilità di compiere azioni a propria discrezione.

Il Codice è costituito da 42 Articoli suddivisi in cinque Capi:

  • Capo I: Principi generali, da Art. 1 a 21
  • Capo II: Rapporti con utenza e committenza, da Art. 22 a 32
  • Capo III: Rapporti con i colleghi, da Art. 33 a 38
  • Capo IV: Rapporti con la società, Art. 39 e 40
  • Capo V: Norme di attuazione, Art. 41 e 42.

Nel 2008 e nel 2013 la versione originale del testo ha subito parziali modifiche e integrazioni, come nel caso dell’introduzione dei “setting atipici” (online).

Da dicembre 2023 a dicembre 2024, a seguito di un referendum è entrato in vigore il Nuovo Codice Revisionato, ma a seguito di ricorsi e controricorsi si è tornati al vecchio Codice, attualmente in vigore.

Al Capo I, cui fanno riferimento i principi generali, troviamo gli Articoli dall’1 al 21.

L’articolo 1 prevede che tutti gli psicologi iscritti all’Albo sono vincolati all’osservanza del Codice Deontologico, che lo psicologo è tenuto alla conoscenza delle regole deontologiche e che l’ignoranza di queste non esime dalla responsabilità disciplinare.

Infine, è stato aggiunto a seguito del referendum del 2013, che le stesse regole si estendono alle prestazioni a distanza via internet o altro mezzo telematico.

L’articolo 2 stabilisce che la violazione delle regole del Codice e qualsiasi azione o omissione contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono punibili con sanzioni disciplinari.

In sintesi: l’art. 1 definisce il campo di applicazione, l’art. 2 definisce le procedure disciplinari e le sanzioni.

L’art. 3 definisce il principio di responsabilità, definisce il dovere di promuovere il benessere psicologico e impone la massima attenzione nell’evitare qual

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/08 Psicologia clinica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cristianabusatti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Muzi Laura.
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