Diritto romano
Istituzioni di diritto romano
Il termine “istituzioni” viene dal latino, "istituere", cioè insegnare concetti base. Le istituzioni nell’antica Roma erano dei manuali elementari per l’insegnamento nelle scuole (es. istituzioni di Gaio e Giustiniano). Il diritto romano è lo studio delle regole giuridiche di collettività degli uomini liberi che popolavano l’antica Roma, dalla sua fondazione nel 573 a.C fino a Giustiniano (colui che creò il corpus iuris civilis) nel 565 d.C (alla sua morte si svilupparono due diritti: il diritto bizantino in oriente e quello romano in occidente).
Il diritto
Il diritto può essere:
- Diritto privato: riguarda gli interessi dei privati, cioè del singolo. Regola i rapporti tra i privati o tra un privato e un ente pubblico, che si trova sullo stesso piano.
- Diritto pubblico: riguarda, invece, l’interesse della collettività/lo stato. Regola i rapporti tra i privati e gli enti pubblici, che si trovano in una posizione di superiorità rispetto al privato.
Gli istituti attuali, che nascono dal diritto romano, possono essere capiti solo se si comprende la loro origine e nel tempo subiscono delle trasformazioni come conseguenza delle mutazioni economiche, politiche e sociali della società. Il diritto romano è stato elaborato scientificamente, cioè è stato creato dai giuristi che hanno dato una soluzione al caso concreto, dando vita ad un principio di diritto, cioè assumendo una portata più generale. È proprio nell’elaborazione dei giuristi che sta la vitalità del diritto romano.
Periodi della storia del diritto romano
Gli studiosi ripartiscono la storia del diritto romano in 5 periodi:
- Età arcaica
- Età pre-classica
- Età classica
- Età post-classica
- Età giustinianea
Età arcaica
Parte dalla fondazione di Roma nel 573 a.C fino alla metà del secondo secolo ed è caratterizzata dalla presenza del monarca. All’inizio non si può considerare Roma come una città, ma più come dei villaggi basati principalmente sull’agricoltura, che poi si espanderanno notevolmente grazie alle guerre puniche e all’instaurazione di rapporti commerciali, diventando così una società evoluta. In questa prima fase le fonti del diritto erano le consuetudini. Nell’età arcaica la società era chiusa e il diritto era ancora nelle mani dei pontefici, che rilasciavano i responsa (pareri dei giuristi), senza però spiegare il principio del diritto grazie al quale si arriva a dare il parere ed erano gelosi delle loro conoscenze giuridiche, tant’è che non divulgavano i principi del diritto. C’è un accentuato ritualismo, quindi non si guarda alla volontarietà dell’atto, ma alla forma che doveva essere rispettata. La società è caratterizzata da una concezione magico-sacrale, secondo cui la religione è al primo posto e c’è un forte legame tra i cittadini e gli dei, grazie ai sacerdoti, detti diaconi, i quali erano adibiti a certificare se gli dei erano favorevoli o meno, ma essendo sacerdoti legali alla politica spesso l’esito della risposta era manovrato/pilotato. Inoltre si credeva nelle forze sovrumane e nelle maledizioni. La sfera del sacro e del diritto erano talmente compenetrati che spesso non si distingueva il fas (religione) dallo ius (diritto), il quale si estendeva esclusivamente ai cittadini romani.
Età pre-classica
(metà del III secolo): in questo periodo avvengono le guerre puniche che danno una svolta alla storia di Roma, poiché grazie alle sue conquiste si espande, intensifica i rapporti commerciali e nascono nuovi negozi giuridici che possono essere applicati sia ai cittadini romani che agli stranieri. Si dà importanza alla volontà e al concetto di buona fede. Inoltre ha un ruolo significativo la figura del prete, che è un magistrato, poiché è importante per la nascita del diritto onorario (ius onorarium) basato sull’equità. Nasce prima il pretore urbano, colui che si occupa delle controversie tra cittadini romani, e poi il pretore peregrino, che si occupa invece di controversie tra cittadini romani e stranieri oppure tra stranieri. Al pretore spetta lo ius edicendi, cioè il diritto di fare comunicazioni al popolo. In questa fase si sviluppa una certa scienza del diritto ad opera di giuristi laici, inoltre questa fase abbraccia anche il periodo della Repubblica.
Età classica
(va fino a Diocleziano): questa è l’età del principato dunque sorge la figura del principe, cioè dell’imperatore, il primo fra i quali è Augusto, con cui, dal punto di vista costituzionale, c’è un regime che sta a metà tra repubblica e principato. Per gran parte del primo principato si guarda al futuro, ma con uno sguardo anche al passato, poiché ci sono ancora i magistrati e gli istituti dell’età precedente. In questo periodo Roma si espande sempre di più e la società cresce sotto tutti i punti di vista. Si sviluppa, inoltre, il diritto romano privato, nascono nuove fonti normative e si moltiplicano i giuristi, il cui lavoro comincia ad essere differente perché mentre prima lavoravano in maniera indipendente, ora devono seguire, in un certo senso, le direttive del principe.
Età post-classica
Già con Diocleziano si instaura un regime di assolutismo, dove la figura dell’imperatore è vista come un Dio. L’impero in questo periodo è diviso in due parti: Oriente e Occidente con due rispettivi imperatori. Avviene il trionfo del cristianesimo e viene meno la religione pagana, poiché non era più di conforto ai romani. In questa fase le fonti normative principali erano le costituzioni imperiali, ovvero quelle che promanavano dall’imperatore o dai suoi funzionari.
Concetti di ius
IUS è un termine generico che vuol dire diritto ma può essere:
- Diritto oggettivo: è il complesso delle norme che devono avere determinate caratteristiche, tra cui generalità e astrattezza, dato che deve essere rivolto a tutti e deve regolare casi astratti. La norma deve essere anche coattiva, cioè, qualora sia necessario, le autorità competenti la impongono con la forza.
- Diritto soggettivo: è la pretesa del singolo garantita dal diritto, a cui corrisponde il dovere di un cittadino o degli altri cittadini di soddisfare tale pretesa.
Lo ius può anche essere:
- Ius Quiritium: è il diritto più antico e riguarda i queriti, cioè i membri dell’antica collettività romana. (fa parte dello ius civile)
- Ius civile: trova il suo fondamento nelle consuetudini, nelle leggi e nell’interpretazione dei giuristi. È il diritto dei cittadini romani e si riferisce più al diritto privato. Con l’evolversi perdere il suo carattere formale e interviene il pretore con lo ius onorario.
- Ius gentium: è il diritto di tutte le genti. Si basa sulla naturalis ratio, cioè la ragione naturale, comune a tutti gli uomini e si contrappone allo ius civile che invece è proprio dei cittadini romani.
- Ius naturale: si basa sulla natura ed è comune a tutti. Molto spesso si confonde con lo ius gentium, ma una differenza offerta da Opiano (giurista del III secolo) afferma che mentre la schiavitù appartiene allo ius gentium, non fa parte dello ius naturale.
Il ruolo della volontà
Anche la volontà aveva importanza, cioè poteva produrre effetti giuridici (si supera il ritualismo). In questo periodo le esigenze primarie erano relative al commercio e, inoltre, si sviluppa il concetto di buona fede, cioè la correttezza che bisogna usare nell’ambito dei rapporti giuridici.
Processi giuridici
Processi che regolano i rapporti giuridici:
- Il primo processo regola i rapporti solo tra i romani, era molto rigoroso e per questo il pretore aveva poco margine d’azione.
- Processo formulare regolava i rapporti anche tra gli stranieri. Si basava sull’uso di una formula, ovvero un documento, in cui venivano sintetizzati i termini della controversia e qui il pretore si poteva muovere più liberamente.
Lo ius onorarium
La fonte principale dello ius onorarium è l’editto: il pretore lo emana e al suo interno c’era un programma a cui il pretore era vincolato. Il pretore successivo poteva modificare l’editto, ma molto spesso era d’accordo con quello precedente e quindi lo confermava, aggiungendo qualcosa dato che la società si evolve, dunque l’editto si tramanda e si parla di edictum tramandacium. L’editto si caratterizzò prendendo il nome di editto perpetuo, non consentendo più alcuna modifica.
Funzioni del diritto onorario
Le funzioni del diritto onorario, cioè del pretore, sono:
- Adiuvare: disporre dei rimedi per facilitare l’applicazione dello ius civile, quando i mezzi previsti da quest’ultimo erano insufficienti o non idonei.
- Supplere: il pretore interviene per colmare le lacune dello ius civile. Tutela i rapporti che non trovano tutela nello ius civile.
- Correggere: lo ius civile può presentare delle ingiustizie e il pretore le corregge, tenendo presente l’equità e predisponendo dei rimedi che rendono l’atto annullabile.
Persone e famiglia
Quando parliamo di persone i primi due concetti a cui pensiamo sono la capacità giuridica e la capacità di agire, ma c’è una differenza da come viene inteso oggi rispetto a come veniva inteso nell’antica Roma. Nell'antica Roma la capacità giuridica non era riconosciuta a tutti, infatti anche ai minori la capacità di disporre era limitata, poiché questa era riconosciuta a persone intellettualmente capaci e non presupponeva la capacità giuridica.
Oggi: la capacità giuridica è l'attitudine di essere titolari di diritti e doveri. Si acquisisce alla nascita.
Nell’antica Roma per avere la capacità giuridica occorreva godere di tre status:
- Status libertatis (libertà)
- Status civitatis (cittadinanza)
- Status familiae (appartenenza ad una famiglia) in questo caso per avere la capacità giuridica la persona non doveva essere soggetta a potestà, cioè nessuno poteva esercitare la potestà su di lui.
Status libertatis
Essere una persona libera è essenziale per godere della capacità giuridica. Liberi o si nasce (per esempio se si nasce da madre libera), prendendo il nome di ingenus, o si diventa (es. gli schiavi nascono nello stato di schiavitù e possono diventare liberi attraverso l’istituto della manomissione, nel quale, il padrone cioè il dominus, decide che lo schiavo è libero), prendendo il nome di liberto.
Schiavitù
La schiavitù è un fenomeno che da sempre è presente a Roma e con il tempo si diffonde poiché Roma faceva le sue conquiste e molte persone venivano portate come prigionieri e diventavano schiavi. Lo schiavo è oggetto di proprietà, dunque può essere anche venduto, e rientra tra le res mancipi, cioè tra le res (cose) legate ai bisogni della famiglia, e anche tra le res preziosore, cioè legate per esempio alla terra, prova del fatto che era una società rurale, legata principalmente all’agricoltura. Nel caso degli schiavi è presente l’istituto dello ius gentium, poiché la schiavitù è presente in tutti i popoli.
Gli schiavi possono nascere così, se per esempio sono nati da una madre schiava, oppure possono diventarlo e ciò in diversi modi:
- Se erano prigionieri di guerra: qui valeva il principio di reciprocità romano che cattura un nemico o viceversa un romano che viene catturato da un nemico. In questi casi si diventava schiavi e si poteva però riacquistare la libertà se il cittadino ritornava in patria e ciò si chiamava post liminium. Verso la fine della Repubblica ci fu una lex cornelia che intervenne a favore dei prigionieri, quali non riuscendo a tornare in patria morivano come schiavi. Non riuscendo a tornare non potevano far testamento e ciò danneggiava gli eredi, poiché i beni non andavano a loro. Questa legge introdusse una finzione con cui si anticipava alla morte all’ultimo istante di libertà, dunque il soggetto poteva fare un testamento valido.
- Se un cittadino veniva venduto come schiavo: nella prassi succedeva che un soggetto libero si metteva d’accordo con il venditore e fingeva di essere uno schiavo, in modo tale da essere venduto e dividere il guadagno con il venditore. Quando, però, si chiedeva di farlo tornare libero il pretore, per punirlo, glielo negava, dunque negava la vendicatio libertatem.
- Se una donna libera aveva un rapporto sessuale con uno schiavo il dominus dello schiavo diventava dominus anche della donna, che a questo punto diventava schiava, a condizione però che il dominus avesse intimato la donna di non avere relazioni con lo schiavo.
- Inoltre si poteva diventare schiavi attraverso la vendita trans tiberim (vendita al di là del Tevere) in questo caso la persona veniva venduto come schiavo del debitore insolente.
Condizione giuridica degli schiavi
Nell’età arcaica le condizioni degli schiavi non erano molto dure, perché erano pochi e spesso stavano nelle famiglie, integrandosi nella vita famigliare del padrone. Con l’espansione, Roma si arricchì e le ricchezze si concentrarono nelle mani di pochi (oligarchia), dunque non era raro il caso in cui una famiglia avesse anche centinaia di schiavi adibiti a lavori faticosissimi. In questo periodo, vista la peggiorata situazione in cui versavano gli schiavi, nacquero i primi episodi di ribellione.
Gli schiavi sono divisi in due categorie:
- Quelli sottoposti a regime duro
- Quelli che, invece, hanno un livello di cultura più alto e per questo sono maestri dei figli del dominus, amministratori dei beni del dominus e talvolta gli veniva anche affidata la gestione delle imprese.
Nell’età dell’impero il numero degli schiavi diminuì, per via del cristianesimo e si sviluppò il principio dell’humanitatis, in base al quale furono emanate delle costituzioni imperiali che fissavano delle soluzioni contro i dominus che trattavano, senza motivo, violentemente gli schiavi o li abbandonavano se erano gravemente malati.
Nella considerazione dei giuristi, la posizione dei servi era molto complessa. Gaio, nelle sue istituzioni, divide il diritto a seconda che riguardi le res, le persone (che comprendevano anche gli schiavi) e le azioni.
Gli schiavi non erano giuridicamente capaci, dunque non erano titolari di diritti e doveri, tant’è che il matrimonio tra due schiavi non aveva nemmeno valore giuridico e prendeva il nome di contuvernio, anziché di matrimonio. Inoltre i servi erano alieni iuris, poiché erano sottoposti alla potestà del dominus, il quale aveva poteri assoluti sullo schiavo che riguardavano anche il diritto di vita e morte.
Si riconosceva una certa rilevanza ad alcuni comportamenti degli schiavi che miglioravano la situazione economica del dominus (non potevano peggiorarla). Se il servus, però, compieva un reato la vittima avrebbe potuto vendicarsi e impossessarsi dello schiavo, tuttavia, il dominus poteva scegliere di pagare una pena, tenendosi quindi lo schiavo, oppure poteva dare a nossa il colpevole (dargli la colpa) e dunque cedere lo schiavo alla vittima, si parla in questo caso di responsabilità nossale.
Fin dall’età più antica c’era l’uso di dare un peculio allo schiavo, di cui però il dominus restava proprietario pertanto lo poteva revocare. Le obbligazioni poste in essere dallo schiavo non erano civili, ma naturali, cioè, non davano luogo all’azione, ma ad una conseguenza chiamata soluti retentio, che significa trattenere quanto ricevuto (tipica del debito di gioco). Nascono le actiones adietice quotae in cui la responsabilità del dominus si aggiunge a quella naturale dello schiavo, e sono azioni che introducono il pretore nei confronti dei creditori, dato che egli prometteva a terzi, che venivano danneggiati da atti illeciti da parte degli schiavi, delle azioni per tutelarsi. Le azioni che danno possibilità ai terzi di recuperare i crediti, consentono questo obiettivo attraverso la trasposizione di soggetti, in cui nell’intentio veniva segnato il nome dello schiavo e nella condannatio quello del dominus, poiché rispondeva economicamente dei debiti dello schiavo.
Queste azioni potevano essere di 5 tipi:
- Actio quod iussu: cioè l’autorizzazione che il dominus ha dato allo schiavo per negoziare con un terzo.
- Actio exercitoria: il dominus, che prendeva il nome di exercitor, aveva preposto lo schiavo al comando di una nave, che veniva gestita e amministrata da quest’ultimo, nominato per questo motivo “magister navis”, in questo caso lo schiavo poneva in essere degli atti giuridici con terzi e qualora avesse contratto dei debiti con loro, questi, grazie al pretore, usavano l’actio exercitoria.
- Actio institoria: in questo caso il dominus aveva preposto lo schiavo ad attività terresti (es. direttore, sorvegliante) e se quest’ultimo contraeva dei debiti con terzo, questi potevano agire contro il dominus con l’actio institoria.
- Actio de peculio et de in rem verso: nella prima azione (actio de peculio) si presupponeva che lo schiavo avesse un peculio e limitava la responsabilità del dominus al valore del peculio. L’altra parte, invece, presupponeva che ci fosse stato un arricchimento da parte del dominus e doveva restituire solo quello di cui si era arricchito.
- Actio tributoria: se il dominus autorizzava lo schiavo...
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