Corso di
DIRITTO PROCESSUALE PENALE B
Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti
Capitolo 4
L’UDIENZA
PRELIMINARE
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4. L’UDIENZA PRELIMINARE
CONSIDERAZIONI GENERALI
Considerazioni generali
L’udienza preliminare è la 2° fase del procedimento penale ordinario. Ha la funzione di:
assicurare che un giudice controlli la legi6mità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal
Ø pubblico ministero;
essere la sede nella quale si possono svolgere i procedimen4 speciali che eliminano il diba6mento, ossia:
Ø • il rito abbreviato;
• l’applicazione della pena su richiesta delle par' (c.d. pa>eggiamento);
• la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il giudice dell’udienza preliminare -> il magistrato al quale sono assegnate le funzioni di giudice dell’udienza
preliminare è tra>o dall’ufficio dei giudici per le indagini preliminari, ma non può essere quel magistrato che
ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento. Il codice pone infa<
un’incompa'bilità, che può essere superata soltanto quando il giudice per le indagini preliminari si è limitato a
svolgere funzioni di 'po non decisorio. Pertanto, un magistrato può esercitare le a6vità di G.I.P. e di G.U.P. in
procedimen4 differen4, ma non nel medesimo procedimento.
La richiesta di rinvio a giudizio -> nel procedimento ordinario, la richiesta di rinvio a giudizio segna il passaggio
dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare. Ciò comporta l’inizio del “processo”, in
quanto la richiesta di rinvio a giudizio è il modo con il quale è esercitata l’azione penale.
La struNura dell’udienza preliminare -> la stru>ura dell’udienza preliminare ha subito vari mutamen4 dal 1988
ad opera del legislatore. Nel testo originario del codice, si prevedeva un’udienza allo stato degli a< con limita'
poteri di controllo da parte del giudice, il quale poteva pronunciare la sentenza di non luogo a procedere
soltanto se l’innocenza dell’imputato era evidente. La riforma Cartabia ha operato in senso opposto,
rafforzando la funzione del filtro sul rinvio a giudizio. Il giudice deve pronunciare il non luogo a procedere
quando “gli elemen4 acquisi4 non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
A>ualmente, l’udienza preliminare consente al giudice di controllare se le indagini preliminari sono complete e
dunque tutela il fondamentale principio di completezza delle indagini (principio che può indurre l’imputato a
scegliere uno dei ri' alterna'vi al diba<mento, con effe< benefici sullo smal'mento del carico giudiziario).
LA FASE INTRODUTTIVA DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Gli adempimen5 che precedono l’udienza
La fase delle indagini si chiude con la richiesta scri9a di rinvio a giudizio che con'ene:
l’imputazione (l’enunciazione in forma chiara e precisa del fa>o storico, il 'tolo di reato e le generalità della
Ø persona alla quale il fa>o addebitato);
l’indicazione delle fon4 di prova acquisite.
Ø
La richiesta non deve essere mo4vata: lo scopo del legislatore è stato quello di non appesan're il lavoro del
pubblico ministero e, al tempo stesso, di evitare un qualsiasi condizionamento del giudice dell’udienza
preliminare. La richiesta di rinvio a giudizio è trasmessa, insieme al fascicolo delle indagini, al giudice
dell’udienza preliminare ed è depositata, unitamente al fascicolo, nella cancelleria di ques'. Al giudice spe>a di
fissare giorno, ora e luogo dell’udienza. Da questo momento, il giudice ha il compito di far progredire il processo
fino alla conclusione dell’udienza preliminare. Le par' devono essere avvisate della data dell’udienza in modo
da avere un termine libero di almeno 10 giorni.
L’avviso della data di udienza -> all’imputato e alla persona offesa è no'ficato l’avviso della data di udienza
unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato è avver'to che:
se non compare, sarà opera'va la disciplina sul legi<mo impedimento, sull’assenza e sulla sentenza di non
Ø doversi procedere per mancata conoscenza del processo;
ha la facoltà di accedere ai programmi di gius'zia ripara'va (così come la persona offesa).
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L’avviso della data di udienza è comunicato al pubblico ministero e no4ficato al difensore dell’imputato con
l’avver'mento della facoltà di prendere visione degli a< e delle cose depositate in cancelleria, di presentare
memorie e produrre documen4. Da tale momento, ogni ulteriore a>o integra'vo delle indagini preliminari deve
essere immediatamente reso conoscibile alle altre par'. Infa<, il pubblico ministero e i difensori, anche
successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, possono svolgere indagini “supple4ve”; la documentazione
di tali a< è trasmessa dal giudice e depositata in modo che le altre par' possano prenderne visione.
La dichiarazione di assenza
Le par5 presen5 -> l’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico
ministero e del difensore dell’imputato. In udienza, il giudice procede agli accertamen4 rela4vi alla
cos4tuzione delle par4. Se tu>e le par' sono presen' e le no'ficazioni sono state effe>uate regolarmente,
l’udienza preliminare può proseguire. Altrimen', si apre la via a una serie di adempimen' che divengono anche
molto complessi laddove l’imputato non si sia presentato in udienza.
Dalla contumacia all’assenza -> la versione originaria del codice del 1988 mutuava dal regime previdente
l’is'tuto della contumacia. Era dichiarato “contumace” l’imputato assente in udienza quando era stato
des'natario di no'fiche regolari e mancava la prova di un legi<mo impedimento che comportasse un’assoluta
impossibilità a comparire. Nelle prede>e situazioni, la regolarità della no'fica faceva sca>are la presunzione
che all’imputato fosse nota l’esistenza del processo, anche se non vi erano prove della conoscenza personale
della convocazione per l’udienza. Dalla conoscenza presunta dell’esistenza del processo si desumeva la
volontarietà della rinuncia a comparire. Ecco che allora il processo proseguiva contro il contumace
rappresentato dal difensore. La legge 67/2014 aveva eliminato l’is4tuto della contumacia, senza tu>avia
ripensare il sistema delle no'ficazioni, che con'nuava ad essere basato su di una serie di presunzioni legali di
conoscenza. In base alle nuove norme in tema di “assenza”, si erano ritenu' sufficien' alcuni fa< cosidde<
sintoma'ci dai quali si ricavava una prima presunzione che l’imputato conoscesse l’esistenza del procedimento
e una seconda presunzione che l’imputato fosse a conoscenza della voca5o in iudicium e avesse
volontariamente rinunciato a presentarsi. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo e la dire<va UE 2016/343
avevano affermato principi contrastan' con la norma'va italiana del 2014: si rendeva necessario assicurare:
la conoscenza effe<va della citazione a giudizio;
Ø la consapevolezza della rinuncia dell’imputato a parteciparvi;
Ø la piena res8tu8o in integrum ove i prede< principi non fossero sta' osserva'.
Ø
Le Sezioni unite della Cassazione avevano già rilevato la necessità di interpretare in modo ragionevole le norme
del codice e avevano affermato che il processo in assenza era ammesso solo quando fosse raggiunta la certezza
della conoscenza da parte dell’imputato e che, a tal fine, non risultassero ammesse le>ure della norma che,
poggiando su meccanismi presun'vi, cos'tuissero un ritorno al vigente regime della contumacia.
La riforma Cartabia -> la legge delega 134/2021 si era proposta di a>uare tu< i prede< principi di garanzia e,
di conseguenza, aveva previsto la modifica delle norme del codice, inves'te poi dalla riforma organica a>uata
dal decreto legisla'vo 150/2022. Quest’ul'mo ne ha calibrato gli is'tu' alla luce del principio della conoscenza
effe6va del processo che ha inves'to, prima di tu>o, il sistema delle no4ficazioni, ineludibile presupposto per
la regolamentazione della materia in esame.
1. La valutazione della regolarità della no5fica -> all’inizio dell’udienza preliminare (e anche di quella
diba<mentale), il giudice deve compiere una serie di a<vità, ciascuna delle quali cos'tuisce il presupposto
logico della successiva. Anzitu>o, deve controllare se vi è stata regolare cos4tuzione delle par4. Se le par'
sono comparse, non sorgono par'colari problemi: il verbale di udienza documenta se è presente l’imputato,
qual è il suo difensore e, eventualmente, quale avvocato rappresenta la parte civile, il responsabile civile e il
civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il giudice, se accerta la nullità di un avviso o di una no'ficazione,
deve fissare la data della nuova udienza e deve ordinare la rinnovazione della voca8o in iudicium.
2. L’assenza del difensore -> se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice designa un sos4tuto che sia
immediatamente reperibile. Ques' esercita i diri< e assume i doveri del difensore di fiducia o d’ufficio. Nel
caso in cui risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legi<mo
impedimento (purché prontamente comunicato), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la no'ficazione all’imputato. Tale disposizione non si applica:
• se l’imputato è assis'to da 2 difensori e l’impedimento riguarda 1 dei medesimi;
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• quando il difensore impedito ha designato un sos'tuto o quando l’imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.
3. Il legiHmo impedimento dell’imputato -> dopo la verifica della regolarità della no'fica, occorre valutare la
causa della mancata comparizione dell’imputato. Il giudice ha il potere di accertare se l’imputato ha un
legi6mo impedimento e se questo provoca un’assoluta impossibilità di comparire in udienza; se le 2
condizioni sussistono, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e la no4ficazione della
ordinanza all’imputato. Con le medesime modalità, il giudice provvede quando appare probabile che
l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare ogge>o di discussione successiva nel
mo'vo di impugnazione.
4. L’imputato “considerato presente” -> fuori dalle prede>e ipotesi, il codice disciplina i casi in cui l’imputato
deve essere considerato presente. Salvo che la legge disponga altrimen',:
• L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o
• L’imputato che, presente ad un'udienza, non compare alle successive
è considerato presente e rappresentato dal difensore. Il solo fa>o di aver presenziato ad una udienza è
considerato logicamente incompa'bile con la possibilità di dichiarare l’assenza dell’imputato. La Riforma
Cartabia ha affiancato 2 ulteriori ipotesi in cui l’imputato deve essere considerato presente:
• L’imputato ha richiesto per iscri9o di essere ammesso ad un procedimento speciale;
• L’imputato è rappresentato in udienza da un procuratore speciale, nominato per la richiesta di un
procedimento speciale.
In tali situazioni, non solo è certo che l’imputato ha avuto conoscenza del processo e dell’imputazione, ma
risulta che addiri>ura ha deciso di avvalersi del diri>o (riconosciutogli dalla legge in relazione alla scelta dei
ri' speciali) di partecipare con una istanza scri>a o con un procuratore speciale.
5. L’imputato dichiarato “assente colpevole” -> se le no'ficazioni sono regolari, l’imputato non è presente
all’udienza preliminare, non è impedito e non deve considerarsi presente, si procede alla dichiarazione di
assenza “consapevole”. Rispe>o al sistema del 2014, la riforma ha voluto garan're l’effe<va conoscenza
della pendenza del processo e non già del mero procedimento o dell’accusa. Si tra>a di un parametro che
richiede nell’imputato la consapevolezza della fissazione di un’udienza. Il giudice dichiara l’assenza
dell’imputato in 4 casi, tu< accomuna' dalla volontà norma'va di garan're il principio della volontarietà e
della consapevolezza dell’assenza:
• L’imputato è stato citato a comparire a mezzo di no4ficazione dell’a9o in ma
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