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Procedura penale: lezione del 26/09

Procedimento ordinario

Procedimento ordinario → dal quale si ricavano le normative dei processi speciali (es: Giudice di pace).

Processo di corte d’assise.

Processo di tribunale.

Nel diritto penale la sanzione si può applicare solo con il processo (differenza rispetto al diritto privato ed al diritto amministrativo), soltanto al termine del processo.

Nel procedimento penale se vi è una notizia di reato certa si deve andare necessariamente davanti al giudice: “Nullum crimen, nulla poena sine iudicio” (principio che è stato costituzionalizzato).

La sanzione penale oltre ad infliggere una multa, un’ammenda tocca anche la libertà personale:

  • Libertà controllata (se non rispettata si ritorna all’arresto o conversione della pena pecuniaria alla reclusione).

Il processo penale è uno strumento conoscitivo.

Il procedimento penale è quel procedimento che serve ad accertare se il soggetto è responsabile di quel fatto (procedimento penale del fatto): FATTO-AUTORE-CONSEGUENZE.

La sanzione penale tiene conto della personalità dell’autore del reato, cioè la sanzione viene rapportata in base alla personalità.

Il procedimento penale serve ad applicare la sanzione, si articola in:

  • Processo penale sul fatto.
  • Processo penale sull’autore del fatto.
  • Processo penale sulle conseguenze.

Processo penale sul fatto

Quale è il miglior processo penale che può accertare la responsabilità dell’autore?

Prima, nell’Ottocento, la fase esecutiva del processo penale era tutta una questione amministrativa ed infatti era competente il ministro dell’interno.

Dal 1975 in poi, in virtù dell’art. 27 3° Cost. e della concezione della funzione rieducativa della pena cambia l’impostazione ed emerge il fatto che occorre un giudice anche nella fase esecutiva della pena (giudice di sorveglianza).

Processo penale sull’autore del fatto

Questa fase non può partire fino a quando la sentenza non è definitiva, non è passata in giudicato: sentenza irrevocabile diventata definitiva (verità legale).

1 Tavola 2.3.1 pag. 48.

Prodotto finale del procedimento penale: sentenza

Struttura della sentenza: assoluzione.

FATTO STORICO RICOSTRUITO. FATTO TIPICO RICOSTRUITO. GIUDIZIO DI CONFORMITÀ. Condanna.

  • Prima il giudice ricostruisce il fatto storico (in base alle prove).
  • Poi ricostruisce il fatto tipico incriminato, la fattispecie incriminatrice (sulla base delle norme).
  • Infine paragona il fatto storico con il fatto tipico, giudizio di conformità tra fatto storico e fatto tipico.

Lezione del 1/10/07

Processo penale sul fatto

Quale è il miglior processo penale del fatto?

Quello che vede i poteri relegati al giudice oppure quello che vede i poteri distribuiti tra giudice e parti?

La storia del processo penale ci fa vedere che ci sono stati diversi tipi di processi penali:

  • Sistema inquisitorio.
  • Sistema accusatorio.

Che sono dei modelli astratti.

Quali sono le caratteristiche del sistema inquisitorio e quali quelle del sistema accusatorio?

Quando si sono affermati questi sistemi?

In Francia nel 700 con l’illuminismo, mentre in Italia nel 600 con lo stato assoluto.

Si parte del sistema inquisitorio perché storicamente i processi penali sono di tipo inquisitorio.

Quali sono le caratteristiche del sistema inquisitorio come modello visto allo stato puro?

(schema 1.1.1 pag. 1)

Sistema inquisitorio

  1. Il giudice inizia il processo d’ufficio.
  2. Il giudice ricerca le prove.
  3. Segreto.
  4. Scrittura.
  5. Nessun limite all’ammissione delle prove.
  6. Regola: custodia preventiva in carcere.
  7. Impugnazioni.

Quali sono i principi che stanno alla base di questo sistema? Quale è il principio base?

Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità e sul principio di cumulo delle funzioni del giudice; perciò le caratteristiche diventano delle conseguenze.

Il processo inquisitorio inizia d’ufficio senza richiesta di parte, senza denuncia (denuncia anonima), senza accusa.

Si parla di giudice inquisitore perché lui stesso va alla ricerca delle prove (iniziativa probatoria d’ufficio), egli arresta l’imputato denunciato con denuncia anonima (raccoglie le prove in segreto); quindi non esiste difensore dell’imputato come non esiste accusa, la prova è nel verbale (“quod non est in actis non existit in mundo”).

Il processo inquisitorio è un processo scritto, nel senso che chi decide lo fa sulla base di atti scritti.

Non vi sono limiti imposti al giudice che assume tutte le prove, gli atti necessari ad accertare la verità.

Il processo inquisitorio è un processo che usa la tortura (che nel 600 era legalizzata), nei confronti dell’imputato e del testimone, anche se nei moderni manuali è esclusa la tortura.

Il sistema inquisitorio fa ampio uso della custodia preventiva in carcere, oggi questo non è possibile essendo l’imputato un soggetto di diritto.

Inoltre il sistema inquisitorio fa ampio uso dell’impugnazione: si istituisce un nuovo giudice che fa uso degli stessi poteri, con la conseguenza che più si sale di livello più ci si avvicina a coloro che detengono il potere politico (tipico dei sistemi totalitari, assolutistici).

Queste sono tutte le caratteristiche del sistema inquisitorio, nel quale il giudice, che è nominato dal potere politico, accerta la verità di stato (più potere al giudice più si accerta la verità).

In tutta l’Europa occidentale nel 600 questo era il modello seguito.

3 Gli illuministi ricavano dal sistema inquisitorio le differenze del sistema accusatorio.

(schema 1.1.1 pag. 1)

Sistema accusatorio

  1. Iniziativa solo di parte.
  2. Iniziativa probatoria solo di parte.
  3. Contraddittorio.
  4. Oralità.
  5. Limiti all’ammissione delle prove.
  6. Strumenti alternativi al carcere come extrema ratio (misure alternative alla custodia in carcere).
  7. Limiti alle impugnazioni.

Nel sistema accusatorio davanti al giudice ci sono le parti, vi è un accusatore diverso dal giudice, tre sono le parti: giudice-accusa-difesa.

Questo sistema presenta caratteristiche speculari ed opposte a quelle del sistema inquisitorio.

Nella legge delega 81/1987 all’art. 2 viene menzionato il sistema accusatorio che si applica non puro ma secondo alcuni temperamenti, principi ivi elencati (principi che la corte costituzionale controlla che siano rispettati).

Il principio generale che riassume tutte le caratteristiche del sistema accusatorio è il principio dialettico (principio di separazione delle funzioni processuali): che vede distinte le funzioni tra accusa, difesa e giudice (la verità si ricerca tramite la dialettica, libertà di espressione e di pensiero).

Quindi separazione delle funzioni processuali e separazione dei soggetti: la verità si accerta tanto meglio quanto le funzioni sono distinte, sono affidate a soggetti distinti e separati.

Qui sono le parti ad ascoltare il testimone, a cercare le prove.

Il processo penale inizia solo per iniziativa di parte altrimenti il giudice sarebbe imparziale, lo stesso vale per le prove altrimenti vi sarebbero dei pregiudizi.

Tutto ciò tramite l’esame incrociato (insieme di regole poste nella formazione della prova): formazione della prova in contraddittorio, perché sono le parti che fanno le domande ed il giudice stabilisce se siano o meno ammissibili.

La regola del sistema accusatorio è che le dichiarazioni scritte raccolte prima del dibattimento non sono valide, è ammessa in dibattimento solo l’oralità, ciò per capire l’attendibilità del dichiarante, per vedere come resiste al controesame.

La regola aurea del sistema accusatorio è che di regola nessuna prova raccolta prima del dibattimento è ammissibile, di conseguenza emerge il principio del limite di ammissione delle prove (altri limiti: divieto di tortura e degli strumenti che possono coartare la persona).

Se prendiamo ad esempio l’art. 188 c.p.p. (libertà morale della persona nell’assunzione della prova) vediamo che vi è il limite di autodeterminazione a pena di inutilizzabilità.

Il sistema accusatorio si basa sul principio di presunzione di innocenza dell’imputato, di conseguenza fino alla sentenza definitiva non si può fare ampio uso della custodia preventiva ma di misure cautelari diverse.

Le impugnazioni del sistema accusatorio sono impugnazioni diverse da quelle del sistema inquisitorio: qui non vi è bisogno dell’impugnazione perché i controlli sono già in atto durante lo svolgimento del processo.

Nel sistema accusatorio eventualmente si ripete il processo in 1° grado con un nuovo giudice poiché vi è il principio del contraddittorio.

Il sistema accusatorio è connaturale ad un sistema naturalista, garantista dove vi è la separazione dei poteri: nel sistema penale vi deve essere separazione tra accusa e difesa.

4 Nel diritto Romano si sono alternate le due fasi (sistema inquisitorio – sistema accusatorio):

  • MONARCHIA: COERCITIO (provocatio ad popolum).
  • Il sistema si evolve in accusatorio: POSTULATIO (richiesta di accusa).
  • REPUBBLICA: QUAESTIONES PERPETUAE; DIVINATIO (scelta dell’accusatore pubblico da parte della giuria); GIUDIZIO.
  • IMPERO: COGNITIO EXTRA ORDINEM (resta solo il principio inquisitorio del funzionario).

EQUO PROCESSO (Romano) = GIUSTO PROCESSO (odierno).

Lezione del 2/10/07

(schema 1.1.2 pag. 2)

Struttura del processo penale

Sistema inquisitorio Sistema accusatorio Sistema misto
Il giudice ricerca le prove in segreto e redige il verbale. L’accusatore svolge investigazioni in segreto. Il P.M. formula le richieste; il giudice istruttore assume le prove in segreto.
Decisione sulla base di atti scritti. Un giudice controlla la necessità del rinvio a giudizio. Dibattimento orale ed in contraddittorio. Decisione basata, di regola, sulle prove assunte in dibattimento. Idem. Decisione basata anche su prove assunte prima del dibattimento.

La struttura del sistema inquisitorio è estremamente semplice:

  • Si redige il verbale.
  • Si decide sulla base di atti scritti.

Nel sistema accusatorio le cose cambiano, qui le prove sono assunte oralmente in dibattimento con l’esame incrociato; allora necessariamente il processo accusatorio vede una separazione di fasi, una separazione ben netta, tanto che il processo accusatorio moderno (comunque per i reati più gravi) prevede che l’accusatore pubblico debba richiedere il rinvio a giudizio.

Il sistema accusatorio (prevede un meccanismo con divisioni di fasi processuali) è caratterizzato da un processo a tre fasi:

  1. Investigazioni segrete (fase preliminare).
  2. Controllo giurisdizionale sul rinvio a giudizio (fase di giudizio preliminare) (l’udienza preliminare è la decisione sul rinvio a giudizio).
  3. Dibattimento in contraddittorio ed in pubblico con l’esame incrociato (fase del dibattimento).

Questo tipo di processo accusatorio è il processo presente in Inghilterra e negli Stati Uniti.

In tutti i paesi Europei, escluse l’Italia e l’Inghilterra, vige un modello di processo misto.

Per capire come si sia passati dai sistemi inquisitorio-accusatorio ad un sistema misto occorre ripercorrere alcune vicende storiche.

Sistema inquisitorio Sistema accusatorio
Roma - Monarchia. Democrazia Ateniese.
Roma - Impero. Roma – Repubblica.
1204 Inquisizione (Innocenzo III). 1215 Inghilterra (Magna charta libertatum).
1478 Inquisizione Spagnola. 1679 Habeas corpus (Inghilterra).
1670 Francia – Ordonnance Criminelle (prima codificazione in assoluto). 1689 Bill of rights.

Inghilterra

6 MAGNA CHARTA LIBERTATUM (1215).

Art. 39: “Nessun uomo libero sia arrestato o messo in prigione, se non a seguito di un giudizio dei suoi pari, reso nella forma legale, secondo il diritto del paese.”

Ne emerge che il presupposto iniziale fosse quello della separazione dei poteri e del processo regolato dal diritto e non dall’inquisitore.

Successivamente, a cavallo con la rivoluzione di Cromwell, all’inizio del 600 Inglese si affermano nuovi principi, nuovi diritti:

  • Diritto al confronto (right of confrontation).
  • Il privilegio contro l’autoincriminazione (privilege against self incrimination).

Dal quel momento (1640) questo diritto al confronto si afferma come diritto naturale, si afferma nella forza dei fatti; questo diritto naturale è quello che poi diventerà il 5° emendamento della Costituzione Americana del 1791.

Dalla fine del 700 in Inghilterra si affermano nel processo penale questi principi, si tratta di un diritto costituzionale garantista.

Francia

In Francia scoppia la rivoluzione Francese.

Viene fatta prima, nel 1789, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino (che contiene la presunzione di innocenza: art. 9), poi, nel 1790, viene cambiato il processo penale.

Prima esisteva il processo inquisitorio, con la rivoluzione fu cambiato prendendo come modello il sistema Inglese e traducendolo in Francese (hanno applicato il sistema accusatorio presente in Inghilterra); quindi si passò ad un sistema di tipo accusatorio.

1791 (schema 1.1.3 pag. 2).

Il processo penale nelle leggi francesi del 1791

  • Il giudice di pace ricerca le prove.
  • Il jury d’accusa accoglie o respinge l’accusa.
  • Dibattimento pubblico davanti alla giuria in contraddittorio tra accusatore pubblico elettivo e difesa.

7 Questo tipo di processo dura poco per diversi motivi:

  • Il giudice di pace ha competenze e conoscenze limitate (qui occorre un organo collegiale).
  • L’accusa è troppo debole.
  • Problemi politici (dittatura del potere legislativo).

Il processo diventa inquisitorio: cade il diritto alla difesa, il giudice diventa inquisitore.

Vi è un ritorno, nel 1790, alle garanzie precedenti alla rivoluzione Francese:

  • Si torna alla separazione dei poteri.
  • Nel processo penale si torna alla separazione delle funzioni.

Dice una celebre frase di Montesquieu: “perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere.”

Si cerca un compromesso tra il sistema inquisitorio originario Francese ed il sistema accusatorio Inglese (che non aveva funzionato), perciò si crea un terzo modello: sistema misto.

La situazione si cristallizza nel 1808 con l’emanazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE DI NAPOLEONE, sistema misto (scritto dal Consiglio di Stato).

Il sistema misto è il sistema tutt’ora vigente in tutti i paesi dell’Unione Europea (escluse Italia ed Inghilterra).

Nell’utilizzo del termine “misto” si deve fare attenzione, poiché in realtà anche il nostro processo è misto (inteso come aggettivo generico).

Quando si parla di sistema misto si fa riferimento al codice Napoleone del 1808.

8 (schema 1.1.4 pag. 3).

Svolgimento del processo

La polizia giudiziaria (che dipende dal potere esecutivo) ricerca le prove.

Il pubblico ministero (magistrato rappresentante del potere esecutivo che deve seguire le direttive del ministro della giustizia) formula le richieste (richiesta di un provvedimento al giudice: istruzione).

Istruzione.

Il giudice istruttore (assume la prova in segreto) (è in questa fase che si costruisce la prova) compie l’istruzione (segreta e scritta) (solo il giudice può limitare la libertà dell’imputato).

Il P.M. formula l’atto di accusa.

La chambre d’accusation (magistrati della corte di appello) accoglie o respinge l’accusa.

Dibattimento: dibattimento pubblico in contraddittorio davanti alla giuria popolare, decide sulla reità.

È un sistema che assomiglia al sistema accusatorio.

Il sistema misto su cui si basa questo tipo di processo è l’assenza del giudice istruttore.

In realtà si possono individuare due diverse fasi:

  • 1° fase → istruzione prevalentemente inquisitoria.
  • 2° fase → dibattimento prevalentemente accusatorio.

Il primo principio su cui si basa questo tipo di processo è la divisione di funzioni tra giudice ed accusa (in realtà tra giudice, accusa e difesa).

Il giudice istruttore assume le prove prima del dibattimento, questo è il compromesso tra i due sistemi, è la logica del sistema misto: un organo che si possa confrontare, paragonare al pubblico ministero.

Lezione del 3/10/07

Sistema accusatorio del 1988

In Italia si è passati da un sistema misto prevalentemente inquisitorio ad un sistema accusatorio.

(schema 2.1.5 pag. 14)

Procedimento e processo penale nel rito ordinario

Notizia di reato (art. 330 c.p.p.).

Polizia giudiziaria (art. 347).

Il pubblico ministero compie indagini preliminari (art. 358).

Richiesta di archiviazione (art. 408).

Richiesta di rinvio a giudizio con formulazione dell’imputazione.

Procedimento penale: udienza preliminare (art. 421).

Sentenza di non luogo a procedere (art. 425).

Processo penale: decreto che dispone il giudizio (art. 429).

Dibattimento (art. 484).

10 I principi che reggono il sistema accusatorio del 1988 sono tre:

  1. Separazione delle funzioni.
  2. Ripartizione in fasi o stati.
  3. Semplificazione del procedimento penale.

Attraverso questi principi si concretizza un sistema di garanzie della prova per gli individui.

I principi che reggono la formazione della garanzia

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tonini Paolo.
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