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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Capitolo 1

LE INDAGINI

PRELIMINARI

3 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

1. LE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE INDAGINI

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Considerazioni preliminari

Le indagini preliminari cos'tuiscono la 1° fase del procedimento penale. Essa:

inizia nel momento in cui una no'zia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero;

Ø termina quando quest’ul'mo esercita l’azione penale od o<ene dal giudice l’archiviazione richiesta.

Ø

Le indagini preliminari consistono nelle inves4gazioni svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. La

direzione delle indagini spe>a al pubblico ministero (l’art. 109 Cost. vuole che l’autorità giudiziaria disponga

dire>amente dalla polizia giudiziaria). All’interno della fase delle indagini preliminari occorre dis'nguere tra:

a6 compiu4 ad inizia4va della polizia giudiziaria;

Ø a6 compiu4 ad inizia4va del pubblico ministero.

Ø

La dis'nzione comporta una regolamentazione parzialmente diversa, anche so>o il profilo dell’u'lizzabilità di

alcuni a< in diba<mento, e implica una differente ampiezza di poteri coerci'vi in capo all’organo inquirente.

Gli a< di indagine sono svol' in segreto dal sogge>o che inves'ga e, quindi, sono assun' in modo unilaterale

e senza il contraddi9orio. Per tale mo'vo, di regola, gli a< di indagine non sono u4lizzabili ai fini della decisione

pronunciata in diba6mento (c.d. principio della separazione delle fasi, ricavabile dall’art. 111 comma 4 Cost.,

secondo cui “il processo penale è regolato dal principio del contraddi0orio nella formazione della prova”, e

dall’art. 526 c.p.p., in base al quale “il giudice non può u8lizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle

legi<mamente acquisite nel diba<mento”). Di regola, la le>ura del verbale non integra una modalità di

“legi<ma acquisizione”, salvo i casi espressamente previs'. Al fine di so>olineare il variare del regime di

u'lizzabilità in diba<mento, il legislatore indica con termini differen4 le prove descri9e nel libro III e gli a6 di

indagine, anche se si tra>a di a< che dal punto di vista contenu's'co sono simili. Es: presentano un contenuto

simile ma denominazioni diverse il mezzo di prova “ricognizione di persone” e il corrispondente a>o di indagine

“individuazione di persone e di cose”, compiuto ad inizia'va del pubblico ministero. La differente terminologia

è stata ado>ata dal codice al fine di rimarcare il principio generale secondo cui, di regola, i verbali degli a6

compiu4 prima del diba6mento non possono essere le6 in quest’ul4ma fase.

Prove assunte in diba/mento A/ di inizia3va del PM A/ di inizia3va della PG

Sommarie informazioni dal possibile

Tes$monianza Informazioni dal possibile tes$mone tes$mone (persona informata)

Esame dell’imputato Interrogatorio dell’indagato Sommarie informazioni dall’indagato

Interrogatorio dell’indagato Assunzione di informazioni

Esame dell’imputato connesso connesso o collegato dall’indagato connesso o collegato

Ricognizione di persone Individuazione di persone

Accertamento tecnico del

Perizia Operazioni tecniche

pubblico ministero

Confronto (art. 211) Confronto (art. 364)

Esperimento giudiziale

LA FINALITÀ DELLE INDAGINI PRELIMINARI

La finalità delle indagini preliminari

Oggi si ri'ene comunemente che le indagini preliminari svolgano varie funzioni. Gli elemen' di prova acquisi':

sono valuta4 dal pubblico ministero per decidere se esercitare l’azione penale ->

Ø Art. 326 c.p.p. -> Finalità delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispe<ve a0ribuzioni, le indagini

necessarie per le determinazioni ineren8 all'esercizio dell'azione penale.

Se ci limitassimo a questa disposizione, le indagini dovrebbero servire unicamente al pubblico ministero per

operare le proprie scelte in ordine al procedimento da seguire; esse avrebbero un’efficacia meramente

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“interna” all’ufficio del pubblico ministero e nessuna efficacia per i provvedimen' che il giudice è chiamato

ad esaminare nel corso delle indagini e al termine del diba<mento.

sono u4lizza4 come prove dal giudice per le indagini preliminari nel momento in cui ques4 pronuncia i

Ø provvedimen4 di sua competenza (servono quindi al pubblico ministero per o>enere dal giudice i vari

provvedimen' che solo quest’ul'mo può disporre). Es: misure cautelari; autorizzazioni alle interce>azioni;

decisione di rinvio a giudizio. Poiché il giudice dell’udienza preliminare deve rinviare a giudizio l’imputato

soltanto quando vi è una “ragionevole previsione di condanna”, gli elemen' raccol' durante le indagini

svolgono un’importante funzione probatoria.

sono u4lizza4, sia pure in via eccezionale e con determinate cautele, dal giudice del diba6mento per

Ø eme9ere la decisione finale. L’art. 111 comma 5 Cost. prevede infa< che la formazione della prova non

abbia luogo in contraddi>orio in 3 diverse ipotesi:

• per consenso dell’imputato;

• per non ripe4bilità ogge6va;

• per effe9o di condo9a illecita del dichiarante;

In tali casi, il giudice in diba<mento può u'lizzare eccezionalmente gli elemen' raccol' durante le indagini.

Il testo originario del codice del 1988 tendenzialmente non riconosceva all’indagato nel corso delle indagini

preliminari la garanzia del diri>o di difesa e del diri>o alla prova: si diceva allora che tale garanzia fosse inu'le

perché le inves'gazioni servivano unicamente al pubblico ministero e non erano u'lizzabili in diba<mento.

Oggi, però, la scelta di negare il diri9o di difesa e il diri9o alla prova non appare più fondata; ed infa<, a par're

dalla legge 332/1995, il legislatore ha iniziato a reintrodurre alcune garanzie difensive nella fase dell’indagini. Al

tempo stesso, varie riforme hanno esteso l’applicabilità delle norme sulle prove agli a< delle indagini preliminari

(si pensi alla riforma Cartabia, che ha a>ribuito un nuovo ruolo all’udienza preliminare mediante la regola di

giudizio della ragionevole previsione di condanna).

Indagini e norma5va sulla privacy

I c.d. diri6 di nuova generazione sono sta' ricava' dal testo della Cos'tuzione e della CEDU. Le finalità proprie

delle indagini preliminari gius4ficano la compressione del diri9o alla privacy in tu9e le sue manifestazioni.

Diversamente, sarebbe resa vana l’esigenza, di matrice cos'tuzionale, di accertamento dei fa< cos'tuen' reato

(ricavabile dagli ar>. 25, 27, 111 e 112 Cost.). Il procedimento penale, infa<, è un meccanismo di raccolta,

selezione, interconnessione e raffronto di informazioni rela've a persone iden'ficate o iden'ficabili. Il codice si

occupa proprio di disciplinare le modalità a>raverso le quali si possono reperire legi<mamente informazioni

aven' cara>ere personale. Nessun'indagine andrebbe a buon fine:

qualora l’accesso ai da4 personali da parte degli inquiren4 potesse essere ostacolato in nome della tutela

Ø della privacy;

nell’ipotesi in cui i risulta4 dell’a6vità inves4ga4va fossero consultabili prima del tempo;

Ø qualora i sogge6 coinvol4 nell’accertamento fossero 4tolari dei classici diri6 di informazione, accesso,

Ø re6fica, cancellazione e limitazioni al tra9amento dei da4 previs4 dalla norma4va in tema di privacy.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari

Nel corso delle indagini preliminari è previsto l’intervento del giudice per le indagini preliminari; ques' svolge

una funzione di controllo imparziale sui provvedimen' più importan'. La sua è una “giurisdizione semipiena”:

la funzione è esercitata soltanto “nei casi previs4 dalla legge” (es: la convalida dell’arresto e del fermo,

Ø l’emissione di provvedimen' cautelari; l’autorizzazione alle interce>azioni; l’assunzione delle prove non

rinviabili al diba<mento in un’udienza contraddi>oria denominata “incidente probatorio”);

la funzione è esercitata soltanto su richiesta di parte -> il sogge>o che in tale fase ha l’inizia'va è il pubblico

Ø ministero e non il giudice. Ecco perché il codice usa l’espressione “giudice per le indagini preliminari” anziché

“delle” indagini preliminari.

Quando interviene nel corso delle indagini preliminari, il giudice non ha una cognizione piena del quadro

probatorio, bensì deve decidere soltanto sulla base dei verbali presenta' dalle par' potenziali (pubblico

ministero, indagato, offeso). Egli ha una cognizione limitata degli a< e svolge una funzione di garanzia. La

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funzione giurisdizionale è svolta prima dell’esercizio dell’azione penale, in ciò derogandosi al principio generale

nulla iurisdic8o sine ac8one. La deroga è gius'ficata dall’esigenza preminente di assicurare la garanzia di un

organo imparziale in una fase nella quale il pubblico ministero chiede provvedimen4 che incidono

pesantemente sulle fondamentali libertà garan4te dalla Cos4tuzione.

La Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia si è posta l’obie<vo di contemperare l’efficienza del procedimento con le fondamentali

garanzie cos4tuzionali. Ciò ha comportato la modifica di alcuni snodi delle indagini preliminari:

È stata razionalizzata la durata delle indagini in modo da garan're l’efficienza e, al tempo stesso, sono sta'

Ø introdo< nuovi poteri di controllo spe9an4 al giudice per le indagini preliminari (il vaglio sulle iscrizioni

delle no'zie di reato al fine di poter disporre l’iscrizione di un nomina'vo o la retrodatazione dell’iscrizione

stessa e il controllo sull’inerzia del pubblico ministero);

È stato previsto che nei procedimen4 organizza4vi delle procure siano individua4 criteri di priorità

Ø trasparen4 e predetermina4 al fine di selezionare le no4zie di reato da tra9are con precedenza rispe>o

alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da portare avan' e dell’u'lizzo efficiente delle risorse

disponibili. Nella tra>azione delle no'zie di reato e nell’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero

deve a>enersi a tali criteri;

Il pubblico ministero ha l’obbligo di chiedere l’archiviazione quando gli elemen4 acquisi4 nelle indagini

Ø preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna. Pertanto, potrà esercitare l’azione

penale soltanto quando gli a< raccol' cos'tuiscano una base forte probatoria a carico dell’imputato.

LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Considerazioni

Il codice pone la regola della procedibilità d’ufficio; i rea' so>opos' a condizione di procedibilità devono essere

espressamente previs' dalla legge. Le condizioni di procedibilità sono a< ai quali la legge subordina l’esercizio

dell’azione penale in relazione a determina' rea' per i quali non si debba procedere d’ufficio. Essi sono:

la querela;

Ø l’istanza;

Ø la richiesta di procedimento;

Ø l’autorizzazione a procedere.

Ø

Gli is'tu' menziona' sono, in realtà, anche “condizioni” per l’esercizio di determina4 poteri coerci4vi (es:

fermo, arresto o misure cautelari personali). In mancanza di una condizione di procedibilità, si possono quindi

compiere soltanto “gli a6 di indagine preliminari necessari ad assicurare le fon4 di prova”.

1. La querela

La querela è l’a>o con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fa>o di reato

che essa ha subito, a prescindere dal sogge>o che risulterà esserne l’autore. La querela si compone di 2 elemen':

la no4zia di reato;

Ø la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.

Ø

A differenza della querela, la denuncia può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa) e non

deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà (è sufficiente la no'zia che è avvenuto un fa>o

di reato). Il diri>o di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di 3 mesi dal giorno in cui la

persona offesa ha avuto no'zia del fa>o che cos'tuisce reato; nel caso di deli< contro la libertà sessuale, il

termine è di 6 mesi; per i deli< di violenza sessuale, il termine è di 12 mesi. La dichiarazione di querela è

proposta con le forme previste per la denuncia; nel caso in cui sia recapitata da un incaricato o spedita per posta,

occorre l’auten'ca della so>oscrizione da parte di un pubblico ufficiale autorizzato o anche dal difensore.

Le recen5 estensioni della procedibilità a querela -> il d.lgs. 36/2018, in a>uazione della delega contenuta nella

riforma Orlando, ha esteso la procedibilità a querela. Successivamente, la riforma Cartabia ha ulteriormente

esteso la procedibilità a querela per determina' fa< di reato. La procedibilità è rimasta d’ufficio quando la

persona offesa sia incapace per età o per infermità, ad eccezione però delle lesioni stradali non aggravate. Nella

prima applicazione della riforma Cartabia, si è posto il problema che i nuovi rea' a procedibilità a querela e

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quelli già previs' in precedenza (a prescindere dalla loro rela'vamente bassa offensività) possono essere

commessi in un contesto mafioso o terroris'co, nel quale la persona offesa viene dissuasa dallo sporgere

querela. Per ovviare alla cri'cità menzionata, la legge 60/2023 ha previsto che si debba procedere sempre

d’ufficio quando l’autore del reato fa parte di un’associazione mafiosa o si avvale di tale associazione o agevola

l’a6vità o ha commesso il reato per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democra4co. Nel

complesso, si tra>a di riforme che hanno puntato sulla querela come strumento di deflazione della gius4zia

penale, favorendo anche l’is'tuto della es'nzione del reato per condo>e riparatorie applicabile proprio ai rea'

procedibili a querela.

La rinuncia alla querela -> è l’a>o con cui la persona offesa rinuncia ad esercitare il diri9o di querela. La

rinuncia è un a>o irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela,

manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. La rinuncia al diri>o di querela può

essere fa>a con un a9o espresso o tacitamente. La rinuncia può essere effe>uata soltanto dopo che la persona

offesa ha subito il reato. Prima che tale fa>o sia stato commesso, non esiste alcun diri>o di querela. Pertanto,

non è possibile rinunciare a un diri>o che non è ancora sorto.

La remissione di querela -> di regola, la querela, una volta proposta, può essere revocata. A tal fine, il codice

penale prevede l’is'tuto della remissione quale causa di es4nzione del reato. Si tra>a di quell’a>o irrevocabile

e incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta espressamente o

tacitamente la volontà che non si proceda penalmente per il fa>o di reato. La remissione non produce effe>o

se il querelato non l’ha acce9ata espressamente o tacitamente. La facoltà di rime>ere la querela incontra alcuni

limi' in relazione a determina' rea'.

La riforma Cartabia ha disciplinato alcune ipotesi specifiche di remissione tacita. In par'colare, vi è altresì

remissione tacita quando:

il querelante, senza gius4ficato mo4vo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di

Ø tes4mone;

il querelante ha partecipato a un programma di gius4zia ripara4va concluso con un esito ripara4vo; quando

Ø l’esito ripara'vo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si

intende rimessa solo quando gli impegni sono sta' rispe>a'.

Regolamentazione -> la remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge

disponga altrimen'. Inoltre, la remissione non può essere so9oposta a termine o a condizione. Nell’a>o di

remissione può essere fa>a rinuncia al diri>o alle res'tuzioni e al risarcimento del danno.

2. L’istanza

L’istanza è un a>o con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato

commesso all’estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d’ufficio.

3. La richiesta di procedimento

La richiesta di procedimento è l’a>o con cui il Ministro della gius4zia manifesta la volontà che si proceda per

un determinato reato commesso all’estero o per altri rea' espressamente previs'.

4. L’autorizzazione a procedere

L’autorizzazione a procedere è un a>o discrezionale ed irrevocabile che viene emanato da un organo dello

Stato. 2 possono essere le ragioni per le quali la legge pone l’autorizzazione come condizione per l’esercizio

dell’azione penale o per il compimento di singoli a<

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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