Estratto del documento

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Capitolo 2

LA CONCLUSIONE

DELLE INDAGINI

PRELIMINARI

44 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

2. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

L’ARCHIVIAZIONE

Considerazioni preliminari

Quando il pubblico ministero ri'ene che non vi siano elemen4 per esercitare l’azione penale, formula una

richiesta di archiviazione che è so>oposta al controllo del giudice per le indagini preliminari. Di regola, il

controllo è effe>uato de plano (senza udienza) e la forma della decisione è un decreto; viceversa, ove vi sia stato

un previo contraddi>orio, la forma della decisione è un’ordinanza. Infa<, il controllo del giudice diventa

penetrante e dà luogo ad un contraddi9orio in 2 casi:

quando il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione;

Ø quando la persona offesa presenta opposizione alla richiesta archiviata della pubblica accusa.

Ø

La riforma Cartabia ha ridisegnato il volto dell’archiviazione dal punto di vista delle regole di giudizio che devono

essere applicate prima dal pubblico ministero (al momento della richiesta) e poi dal giudice al momento della

decisione. L’archiviazione è pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in presenza di:

Presuppos4 di fa9o -> gli elemen' acquisi' nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare

Ø una ragionevole previsione di condanna. Si tra>a di effe>uare un vaglio sulle indagini svolte applicando, allo

stato degli a<, la regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che opererebbe in diba<mento.

L’applicazione di un simile criterio impone 2 corollari:

• La completezza delle indagini -> più le indagini sono complete e più a>endibile è la ragionevole previsione

di condanna. Se viceversa il panorama inves'ga'vo è parziale, esso risulta troppo distante dalla base

probatoria che verosimilmente il giudice avrà a disposizione in diba<mento e rende la prognosi “non

ragionevole”;

• La necessità di applicare agli a6 di indagine le norme generali sulle prove in quanto compa4bili -> più

alta è la qualità accerta'va degli a< di indagine, più la previsione di condanna risulta vicina rispe>o alle

valutazioni che si potrebbero effe>uare in diba<mento, e dunque “ragionevole”.

Presuppos4 di diri9o ->

Ø • manca una condizione di procedibilità (es: la querela);

• il reato è es4nto (es: per prescrizione -> la Corte Cos'tuzionale, nella sentenza 41/2024, ha affermato che

al giudice è vietato esprimersi sulla colpevolezza dell’indagato);

• il fa9o non è previsto dalla legge come reato (es: si tra>a di un illecito amministra'vo depenalizzato);

• sono rimas4 igno4 gli autori del reato;

• Il d.lgs. 28/2015 ha introdo>o un’inedita figura di archiviazione per par4colare tenuità del fa9o.

La richiesta di archiviazione nei confron5 di un indagato

Con la richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasme9e al giudice per le indagini preliminari il fascicolo

delle indagini contenente la no'zia di reato, la documentazione rela'va alle inves'gazioni espletate e i verbali

degli a< compiu' davan' al giudice. Il codice prevede che la pubblica accusa instauri con la persona offesa dal

reato un contraddi9orio che ha un’ampiezza variabile. A tal fine, l’avviso della richiesta è no4ficato, a cura del

pubblico ministero, alla persona offesa che nella no'zia di reato (o successivamente alla sua presentazione)

abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. La riforma Cartabia ha escluso l’obbligo

di no'ficazione dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela.

Nell’avviso è precisato che nel termine di 20 giorni la persona offesa può prendere visione degli a6 e

presentare opposizione mo4vando le ragioni per le quali chiede la prosecuzione delle indagini preliminari. La

persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di gius4zia ripara4va. Per i “deli<

commessi con violenza alla persona” e per il deli>o di furto in abitazione o con strappo, l’avviso della richiesta

di archiviazione è in ogni caso no4ficato alla persona offesa (anche in assenza di una sua richiesta di essere

avvisata); nessuna no'fica deve essere effe>uata se vi è stata rimessione di querela. L’opposizione deve essere

presentata entro 30 giorni presso la segreteria del pubblico ministero e può essere presentata anche dalla

persona offesa che non ha chiesto di essere avvisata. 45 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

L’offeso non presenta opposizione -> se l’offeso non presenta opposizione, il giudice per le indagini preliminari

effe>ua un controllo de plano, e cioè senza udienza.

Se accoglie la richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice eme9e il decreto di archiviazione.

Ø Quando non accoglie la richiesta presentata dal pubblico ministero, fissa entro 3 mesi la data di un’udienza

Ø in camera di consiglio, alla quale possono partecipare (con diri>o ad essere preavvisa') il pubblico

ministero, la persona offesa, l’indagato.

L’offeso presenta opposizione -> se l’offeso presenta opposizione e questa è:

Inammissibile, il giudice dopo averne dichiarato l’invalidità si limita ad operare un controllo de plano, che

Ø potrà dare gli esi' sopramenziona';

Ammissibile (con'ene l’indicazione dell’ogge>o e delle ulteriori indagini richieste e “i rela'vi elemen' di

Ø prova”), il giudice dispone l’udienza in camera di consiglio (questa viene disposta sia se la persona offesa si

oppone sia se il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione). In questo caso, si a<va un

ulteriore controllo di 4po “gerarchico” operato dal procuratore generale presso la corte d’appello (ques'

deve ricevere comunicazione dell’udienza).

Udienza in camera di consiglio -> nell’udienza, che si svolge in camera di consiglio (e cioè senza pubblico, ma

con la possibilità di partecipazione per il pubblico ministero e i difensori), il giudice per le indagini preliminari ha

ampi poteri di controllo. Ogge>o di valutazione sono:

la richiesta di archiviazione;

Ø l’eventuale opposizione dell’offeso.

Ø

Nell’udienza, il giudice deve eme>ere una delle seguen' decisioni entro 3 mesi (termine ordinatorio):

può pronunciare l’ordinanza di archiviazione -> l’ordinanza di archiviazione è basata sui presuppos' in fa>o

Ø e in diri>o vis' prima. Si tra>a di un provvedimento ampiamente liberatorio, che garan'sce l’a>uazione della

presunzione di innocenza nel momento iniziale del procedimento penale. La riforma Cartabia ha previsto il

diri>o alla deindicizzazione del provvedimento di archiviazione a tutela del diri>o all’oblio.

può disporre che il pubblico ministero compia ulteriori indagini -> qu

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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