Diritto processuale penale minorile
Anno Accademico 2008-09
Prof. Nicola Triggiani
Appunti di Gianluca Pichierri – gianlucapichierri@libero.it
- Le caratteristiche del processo penale minorile.
- Gli organi della giustizia penale minorile.
- I provvedimenti in materia di libertà personale.
- Le indagini preliminari.
- Lo svolgimento del processo ordinario: l’udienza preliminare e l'udienza dibattimentale.
- I procedimenti speciali.
- Le peculiari forme di definizione anticipata del procedimento penale minorile: la sentenza di non luogo a procedere per “irrilevanza del fatto” e la sospensione del processo per la “messa alla prova” dell’imputato.
- Le impugnazioni.
- L’applicazione delle misure di sicurezza.
- Il trattamento penitenziario.
- La tutela della riservatezza dei minori.
Appunti di Gianluca Pichierri – Diritto Processuale Penale Minorile
I presenti appunti non sostituiscono il libro di testo, possono solo agevolarne la ripetizione.
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Le caratteristiche del processo penale minorile
In origine il processo penale minorile era disciplinato dalla legge istitutiva dei Tribunali per minorenni del 1934, una legge che, come è ovvio, risentiva fortemente di un clima profondamente innovato.
Fu così che nel 1988, nell’ambito di una profonda generale riforma del processo penale per gli adulti, venne emanato un autonomo provvedimento legislativo: il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, cui ha fatto seguito il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 recante norme di attuazione, coordinamento e transitorie del predetto decreto.
Tale decreto ha disciplinato un nuovo sistema procedurale per l’imputato minorenne caratterizzato da un necessario coinvolgimento di strutturati servizi e risorse volti a tentare un effettivo recupero del minore deviante agevolando, al contempo, le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale per coloro che non presentano gravi deviazioni nel processo di socializzazione, riducendo drasticamente, in tal modo, le ipotesi di trattamento carcerario che non consentono un reale recupero.
La specialità del processo minorile è già evidente dalla lettura dell’art. 1 della riforma che, nel primo periodo, così recita: “Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale...” dettando, a tal fine, una norma di specializzazione analoga a quella dell’art. 15 delle preleggi in quanto assume che, nell’ipotesi di concorso di norme, hanno prevalenza le norme proprie del processo minorile.
Il carattere di specializzazione del processo minorile è altresì evidente nell’affermazione contenuta nell’ultima parte del primo comma dell’art. 1 secondo cui “Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”. Tale norma, proprio per la sua collocazione sistematica, sta a significare che le stesse regole che valgono per il processo a carico di imputati maggiorenni vanno modulate in ragione di due specifiche esigenze: le esigenze educative e la personalità del minore.
La riforma sottolinea con forza il principio secondo cui il processo minorile deve avere come obiettivo quello di riprendere l’itinerario educativo del minore che si è spezzato con il compimento dell’atto criminale, prevedendo, altresì, che il processo stesso si articoli in modo tale da poter contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso finalità educative.
Molte disposizioni, infatti, evidenziano le caratteristiche educative del processo minorile: lo stesso articolo 1, nello svolgere una funzione chiaramente pedagogica, prevede che “il giudice illustra all’imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sua decisione” o ancora l’art. 12, il quale prevede che in tutte le fasi processuali sia assicurata al minore un’assistenza non solo tecnica ma anche psicologica, al fine di comprendere il significato del processo e il senso dell’intervento del giudice superando, in tal modo, le ansie connesse con la particolare situazione di vita che affronta; l’art. 19 poi specifica che il giudice, nel disporre le misure cautelari, deve tener conto “dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto”.
È evidente, dunque, che il processo minorile si sviluppa tutto su di un piano educativo: il nuovo assetto legislativo prevede, infatti, che il giudice e i servizi sociali predispongano sia un progetto processuale, atto a definire se è opportuno o no e con quali strumenti, una rapida fuoriuscita del minore dal sistema penale, e, successivamente, un progetto educativo che, utilizzando tutte le risorse del minore e del suo ambiente di vita, riesca a ricucire un itinerario di sviluppo della personalità del minore stesso.
La finalità educativa ed il carattere di specializzazione del processo minorile è, altresì, evidente, nella previsione della presenza obbligatoria di soggetti che abbiano una specifica competenza sulle
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dinamiche proprie del soggetto in età evolutiva. È prevista, infatti, una specializzazione del giudice, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; una specializzazione della polizia, attraverso la costituzione di una sezione specializzata di polizia giudiziaria presso ciascuna Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni con specifica competenza e preparazione di questo organo; una specializzazione dei difensori, attraverso la previsione di un apposito elenco, istituito presso ciascun Consiglio dell’ordine forense, di “difensori con specifica preparazione nel diritto minorile”.
Particolare rilievo assume, infatti, nel processo minorile, la figura del difensore che non è il mero tecnico del diritto il cui unico obiettivo è quello di escludere o attenuare la responsabilità del cliente, bensì è l’interlocutore privilegiato della realizzazione di un progetto educativo che ha come fine il recupero del soggetto dalla personalità in formazione. Egli è, pertanto, l’individuo che dovrà aiutare ad individuare la migliore strategia processuale per assicurare il miglior recupero del minore, che dovrà impostare e mantenere un dialogo sia nei confronti dei servizi chiamati ad operare, sia nei confronti dei familiari coinvolti nel processo di recupero, che agevolerà, nel minore, la comprensione della valenza educativa del processo e delle misure adottate nel suo esclusivo interesse.
Al fine di rendere concretamente realizzabile il progetto educativo proprio del processo minorile è, altresì, necessario un partecipe coinvolgimento dei vari soggetti protagonisti del progetto educativo, in primo luogo il minore.
La struttura e le caratteristiche del processo fanno sì che lo stesso non sia celebrato contro il minore e sul minore bensì con il minore. Egli, infatti, da mero oggetto del diritto diviene, in questo campo, soggetto attivo di diritto: il suo convinto consenso al progetto educativo è, infatti, elemento necessario alla sua riuscita. Ne discende, pertanto, che le informazioni date al minore sull’andamento del processo, oltre ad essere funzionali ad una migliore comprensione di ciò che avviene, sono anche strumento perché il minore stesso possa procedere nel processo verso un obiettivo di recupero.
Altri protagonisti di questo delicato e complesso sistema sono i genitori. Essi sono fortemente coinvolti nel processo, non solo come spettatori inerti nell’assistenza affettiva e psicologica al minore ma come soggetti che, in forza del dovere di cura e di vigilanza che a loro spetta, svolgono un compito determinante nell’azione recuperatrice del minore. In tale prospettiva va vista, dunque, la notificazione dell’informazione di garanzia anche al genitore del minore e la previsione di una sanzione pecuniaria nel caso in cui il genitore non compaia all’udienza preliminare senza un legittimo impedimento.
Altre figure centrali del processo sono i servizi: ministeriali e dell’ente locale.
Essi vanno visti non solo come figure che svolgono funzioni di assistenza al minore ma anche e principalmente come individuatori delle risorse personali, familiari ed ambientali su cui far leva e come attuatori del progetto educativo.
Contrariamente al passato, ove i servizi prendevano in carico il minore solo a seguito dell’esito del processo, oggi essi sono chiamati a svolgere in prima persona una funzione coadiutoria nel processo non solo per far comprendere al giudice, attraverso una puntuale analisi della situazione di vita del minore, le ragioni che hanno portato alla commissione del fatto penalmente rilevante e il grado di devianza a cui è pervenuto il minore, ma anche per predisporre la più opportuna strategia processuale, nell’interesse del minore, e per impostare il progetto educativo più adeguato alla sua personalità.
Ogni singola disposizione normativa, dunque, manifesta chiaramente il carattere di specialità del processo minorile che trova il suo principio ispiratore nell’articolo 40 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989. Tale disposizione impone, infatti, una forte specializzazione in un settore in cui le clausole di salvaguardia dei minori abbiano prevalenza anche rispetto ad
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interessi fondamentali protetti in modo differenziato per gli adulti. È questo il senso dell’espressione “assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato”, contenuta nel quarto comma dell’articolo 40 citato, espressione che non solo mette sullo stesso piano la situazione del minore ed il reato, ma, in caso di parità, attribuisce indubbia prevalenza alla prima, poiché impone un trattamento conforme al benessere del fanciullo stesso.
Da tutto quanto sopra ne discende che, per assicurare ai minori deviati un giusto processo, è fondamentale il rispetto non solo di tutte le garanzie riconosciute all’adulto ma anche di quelle specifiche legate alla peculiare condizione minorile e proprie dello specifico obiettivo di protezione del minore e di rieducazione della sua condotta.
È questo, dunque, un sistema che non può e non deve esaurirsi nel semplice rispetto delle regole, ma deve approfondire il vissuto in funzione di accompagnamento del fanciullo in piena conformità del disposto di cui all’articolo 30 della Costituzione secondo cui lo Stato deve adottare ogni provvedimento affinché prima la famiglia e, successivamente, le istituzioni sostitutive, provvedano non solo all’istruzione, ma principalmente all’educazione dei minori.
Organi della giustizia penale minorile
Di minori e di famiglia si occupano vari uffici giudiziari; le competenze sono molto diversificate; non c’è un ufficio giudiziario unico per tutta questa materia, come invece sarebbe auspicabile.
Fondamentale e centrale è il Tribunale per i minorenni con competenza distrettuale, un T.M. per ogni distretto di Corte d’appello; e quindi uno solo per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Ma competenze in materia minorile e/o di famiglia hanno pure: il Tribunale ordinario; il Giudice tutelare; la Sezione per i minorenni e la famiglia della Corte d’appello, e gli organi inquirenti, Procura della Repubblica, Procura della Repubblica per i minorenni, Procura generale.
Gli uffici giudiziari nel quadro della giurisdizione
Come si collocano gli uffici giudiziari indicati nel quadro della giurisdizione?
La “giustizia” si può dividere in due grandi categorie: giustizia ordinaria e giustizia amministrativa.
La seconda riguarda le cause tra il cittadino e Pubblica Amministrazione, ove però quest’ultima non si ponga come un qualsiasi soggetto privato ma con la sua soggettività d’imperio, e la causa riguardi interessi legittimi e non di diritti soggettivi: sono i T.A.R. e poi in seconda istanza il Consiglio di Stato.
La giustizia ordinaria è composta dagli uffici dei giudici giudicanti e dagli uffici inquirenti-requirenti.
Giudici giudicanti sono: il Giudice di pace, i Tribunali, le Corti d’appello, la Corte di Cassazione.
Uffici inquirenti sono: la Procura della Repubblica, la Procura generale presso le Corti d’appello, la Procura generale presso la Corte di Cassazione.
La competenza si distingue in civile e penale.
Competenza penale
Il Giudice di pace è competente per piccoli reati, tipo diffamazioni, ingiurie, percosse, lesioni lievi, lesioni colpose tranne che quelle dovute a colpa professionale o violazione norme sul lavoro.
Il Tribunale è competente per tutti i reati non di competenza del Giudice di pace o della Corte d’assise; la Corte d’appello è competente in secondo grado, la Corte di Cassazione in terzo grado.
C’è poi la Corte d’assise competente solo in processi penali riguardanti gravissimi reati; ove il collegio giudicante è formato da due soli magistrati e da sei giudici popolari, che sono cittadini qualsiasi, estratti a sorte.
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Dove si collocano il Tribunale per i minorenni? Il Giudice tutelare? La Procura della Repubblica per i minorenni? La Sezione per i minorenni della Corte di appello?
Il Tribunale per i minorenni (T.M.)
Si colloca a livello “Tribunale”: è un giudice di primo grado, o prima istanza. È stato istituito con legge del 1934 e giudica in una composizione particolare, due giudici togati e due onorari: un uomo e una donna, esperti in materie “umane” e nominati per un triennio, rinnovabile, dal C.S.M.
È un giudice specializzato per la materia minorile; ha competenza civile e penale.
In materia penale il T.M. si occupa di tutti i processi riguardanti imputati minorenni, indipendentemente dalla gravità del reato; ha una articolazione nel Tribunale del riesame e nel Tribunale di sorveglianza per i minorenni; inoltre un giudice togato suo componente è poi GIP e GUP, Giudice delle indagini preliminari e Giudice dell’udienza preliminare, in questo secondo caso l’unico giudice togato giudica assieme a due giudici onorari.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni svolge le funzioni del Pubblico Ministero nei processi penali a carico di minori; inoltre può promuovere, con richiesta al T.M., provvedimenti a protezione dei minori in campo civile, limitazioni della potestà dei genitori, prescrizioni, allontanamenti dalla casa familiare, apertura di procedure di adottabilità e così via.
La Sezione per i minorenni della Corte di appello
Giudica in materia civile e penale sugli appelli riguardanti decisioni del Tribunale per i minorenni.
La Sez. minorenni della Corte d’appello è quindi un giudice di secondo grado.
Qualche nota processuale, e la competenza per territorio
Di solito le procedure riguardanti la protezione dei minori si concludono con decreto e la decisione è presa “rebus sic stantibus”, vale a dire: “stando così le cose”; mentre se la situazione di fatto si modifica anche il provvedimento si può modificare; a differenza dei decreti, le sentenze, una volta divenute definitive, formano il “giudicato” e cioè non sono più modificabili.
La legge prevede che sia competente a giudicare il Giudice del luogo di residenza del minore nel cui interesse si decide.
Rientrano in questa categoria i provvedimenti di cui agli artt. 252 e 262 cc; ma, specialmente, vi rientra tutta la serie di provvedimenti nell’interesse preminente dei minori di cui agli artt. 330-333 cc, 316, 317, 317 bis e tutta la legge 184/83 ove è pacifica la competenza del T.M. del luogo di residenza del minore.
Quanto alla tutela essa si apre nel luogo ove è la sede principale degli affari ed interessi del minore; e così dicasi per l’interdizione, e per l’amministrazione di sostegno.
I provvedimenti in materia di libertà personale
Forme di limitazione e competenze
Nel regime del d.P.R. 448/1998 la libertà personale dell’indagato o imputato minorenne può essere limitata:
- A opera della Polizia Giudiziaria mediante l’arresto in flagranza, il fermo, l’accompagnamento in un ufficio di polizia.
- A opera del Pubblico Ministero mediante il fermo.
- A opera del Giudice mediante le misure cautelari, quali: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare.
Arresto (art. 16 d.P.R.)
L’arresto del minore è sempre facoltativo, art. 16 d.P.R., infatti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nell’esercizio della facoltà di arresto devono tenere conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minore.
L’arresto e l’accompagnamento sono in alternativa tra loro: infatti, la Polizia giudiziaria può scegliere in alternativa in base alla educazione e alla personalità del minorenne.
Fermo (384 cpp)
Il fermo di persona gravemente indiziata di grave delitto è ammesso quando, anche fuori dai casi di flagranza, sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. Il fermo può essere ordinato dal Pubblico Ministero, mentre la Polizia Giudiziaria ha facoltà di proce
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