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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Capitolo 5

IL GIUDIZIO DI

PRIMO GRADO

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5.1 I PRINCIPI CHE REGOLANO IL DIBATTIMENTO

LE DISPOSIZIONI GENERALI SUL DIBATTIMENTO

Le disposizioni generali sul dibaHmento

Nel libro VII, il codice regola la fase del giudizio di primo grado, che a sua volta è ripar'ta nelle 3 so>ofasi de:

Gli a6 preliminari al diba6mento;

Ø Il diba6mento;

Ø Gli a6 successivi al diba6mento.

Ø

La fase diba<mentale è quella che, più di ogni altra, rispe9a le cara9eris4che del sistema accusatorio: la

formazione della prova avviene nel contraddi>orio delle par', che pongono dire>amente le domande alle

persone esaminate. Tu>avia, il diba<mento non recepisce tu9e le cara9eris4che di tale sistema: ad esempio,

non accoglie la stru>ura del processo di par' (le par' dispongono sia dell’ogge>o del processo sia delle prove,

cosa che accade di regola nel processo civile). Il processo penale non accoglie lo schema del processo civile:

Perché l’azione penale non è disponibile, bensì obbligatoria: il pubblico ministero non può operare

Ø transazioni sull’imputazione (ogge>o del processo);

Perché le par4 non hanno l’esclusiva disponibilità dei mezzi di prova: una volta che sono state acquisite le

Ø prove da esse richieste, il giudice può assumere nuove prove d’ufficio se risulta “assolutamente necessario”;

Perché il giudice non è vincolato a decidere nei limi4 delle richieste delle par4: può assolvere anche se

Ø l’imputato chiede (per ipotesi) di essere condannato; viceversa, può condannare ad una pena più grave di

quella richiesta dal pubblico ministero. Il giudice nel decidere è vincolato soltanto all’osservanza della legge.

Il faNo storico enunciato nell’imputazione

L’unico vero limite al potere decisionale del giudice consiste nel fa9o storico enunciato nell’imputazione. Il

giudice può dare al fa>o storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché

il reato non ecceda la sua competenza. Può modificare soltanto il 4tolo di reato (e cioè la qualificazione giuridica

del fa>o storico). Es: se è contestata una circonvenzione di incapaci, può ritenere sussistente una truffa. Quando,

viceversa, il giudice accerta che il fa>o storico è diverso da quello descri>o nell’imputazione o comunque

contestato in diba<mento, di regola deve ordinare la trasmissione degli a< al pubblico ministero perché ques'

eserci' nuovamente l’azione penale.

I poteri del presidente e dell’organo giudicante

Quando l’organo giudiziario è collegiale, vi è una ne>a ripar'zione tra:

i poteri del presidente ->

Ø • il potere di “direzione” del diba<mento spe>a, di regola, al presidente;

• il potere a<nente alla disciplina delle udienze.

i poteri dell’organo giudicante:

Ø • i poteri “decisori” spe>ano all’intero collegio (es: il potere di decidere con ordinanza l’ammissione delle

prove richieste dalle par').

Se il giudice è monocra'co, i poteri dell’organo giudicante si cumulano nel medesimo magistrato.

L’udienza e il verbale di udienza

Occorre dis'nguere preliminarmente tra:

L’udienza -> è il tempo di una singola giornata dedicata allo svolgimento di uno o più processi;

Ø Il diba6mento -> è la tra>azione in udienza di un determinato processo.

Ø

Un diba<mento complesso può durare per più udienze; in un’udienza possono essere tra>a' più processi. Il

verbale di udienza è reda>o dall’ausiliario che assiste il giudice ed è inserito nel fascicolo per il diba<mento.

Tale fascicolo può essere consultato dal giudice in camera di consiglio. Il codice tende ad assicurare l’esigenza

che le risultanze diba<mentali siano riprodo>e con la massima fedeltà e completezza, perché queste saranno

poi u'lizzate dal giudice per decidere. Nel verbale devono essere sempre riprodo>e non soltanto le risposte, ma

anche le domande che sono rivolte alla persona esaminata. La riforma Cartabia ha previsto la documentazione

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con mezzi di riproduzione audiovisiva dell’esame di tes'moni, peri', consulen' tecnici, par' private e imputa'

connessi, nonché delle ricognizioni e dei confron4, salva la con'ngente indisponibilità di strumen' di

riproduzione o di personale tecnico. Tale innovazione garan'sce al giudice, che ha assis'to allo svolgersi del

diba<mento, la possibilità di “rivedere” un’escussione quando si tra>a di una prova rilevante e la distanza

temporale tra l’escussione e il momento della decisione potrebbe annacquare il ricordo. In questo senso, la

disciplina tutela il principio di immediatezza. Tu>avia, la norma deve leggersi in connessione con la nuova

disciplina della rinnovazione del diba<mento in caso di mutamento del giudice: qualora vi sia stata

documentazione con mezzi di produzione audiovisiva, le par' non hanno il diri>o a una nuova escussione della

prova dichiara'va di fronte al giudice mutato. In tal caso, quindi, può affermarsi che la nuova disciplina non

tutela l’immediatezza ma ne consente un sacrificio. Valgono per il diba<mento le 3 forme di redazione del

verbale previste dall’art. 134.

La riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha puntato sull’accelerazione e sulla semplificazione della fase del giudizio, introducendo

gli is'tu' del calendario delle udienze e del deposito an4cipato delle relazioni del perito e del consulente

tecnico. Ha inoltre regolamentato la riassunzione della prova dichiara4va nei casi di mutamento del giudice.

LA PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE

La pubblicità delle udienze

La pubblicità concerne la possibilità che il comune ci>adino conosca quanto si svolge in diba<mento:

Pubblicità mediata -> si a>ua a>raverso la possibilità di pubblicare gli a< del diba<mento tramite la stampa

Ø o altro mezzo di diffusione. Essa svolge una duplice funzione:

• Perme>e il controllo dell’opinione pubblica sul funzionamento della gius'zia;

• Cos'tuisce una forma di manifestazione del pensiero mediante la cronaca e la cri'ca giudiziaria (vengono

riferi' gli a< del diba<mento e possono essere valutate le decisioni del giudice).

Pubblicità immediata -> si realizza quando sogge< estranei al processo sono presen' in aula e assistono

Ø dire>amente all’udienza. Essa assicurata dalla modalità di svolgimento dell’udienza, che di regola è aperta

al pubblico (a pena di nullità). Vi sono però alcune categorie di persone che non sono ammesse nell’aula di

udienza (es: minori di 18 anni o persone che appaiono in stato di squilibrio mentale). La pubblicità immediata

subisce un’eccezione quando il giudice dispone che si proceda “a porte chiuse” in presenza di ipotesi previste

tassa'vamente dalla legge. In alcune di queste ipotesi, nelle quali prevalgono esigenze di segretezza, è

limitata altresì la pubblicità “mediata” a>raverso la stampa o altri mezzi di diffusione. La decisione di

procedere a porte chiuse per l’intero diba<mento (o per alcune par' di esso) non cos'tuisce per il giudice

l’espressione di una facoltà, bensì di un dovere imposto dalla legge.

• L’obbligo di procedere a porte chiuse con divieto di pubblicazione degli a6 -> nelle seguen' ipotesi si

deve procedere a porte chiuse ed è altresì vietata la pubblicazione degli a< del diba<mento:

Quando la pubblicità può nuocere al buon costume sessuale;

o Quando la pubblicità può comportare la diffusione di no'zie da mantenere segrete nell’interesse dello

o Stato e purché l’autorità competente chieda di procedere a porte chiuse; tali “no'zie” differiscono

da quelle coperte dal segreto di Stato, che non è conoscibile neanche dal giudice;

Quando l’assunzione di determinate prove può causare pregiudizio alla riservatezza dei tes'moni,

o ovvero delle par' private “in ordine a fa< che non cos'tuiscono ogge>o dell’imputazione”. In questo

caso, occorre la richiesta dell’interessato che si proceda a porte chiuse.

• L’obbligo di procedere a porte chiuse senza divieto di pubblicazione degli a6 -> nelle seguen' ipotesi si

procede a porte chiuse, ma è consen'ta la pubblicazione degli a< del diba<mento:

Quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene;

o Quando il pubblico pone in essere manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze;

o Quando è necessario salvaguardare la sicurezza dei tes'moni o di imputa'.

o

In ques' casi, il giudice può consen're la presenza di giornalis' e ciò al fine di rendere possibile in

concreto l’esercizio del diri>o di cronaca e di cri'ca giudiziaria.

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• Il regime giuridico previsto per i deli6 di violenza sessuale e assimila4 -> le leggi 66/1996, 269/1998 e

228/2003 hanno imposto che i diba<men' rela'vi ad alcuni deli< di violenza sessuale, di pros'tuzione

minorile e di tra>a di persone debbano svolgersi, di regola, a porte aperte. Tu>avia la persona offesa, se

adulta, può chiedere che si proceda a porte chiuse anche soltanto per una parte del diba<mento.

Quando la persona offesa è minorenne, si procede sempre a porte chiuse. A prescindere dal 'tolo del

reato per il quale si procede, se deve essere esaminata una persona minorenne, il giudice ha il potere

discrezionale di disporre che il rela'vo esame avvenga a porte chiuse. Occorre poi ricordare che i

procedimen' a carico di imputa' minorenni si svolgono di regola a porte chiuse.

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Il principio del contraddiNorio

Il principio del contraddi9orio trova la sua più ampia applicazione in diba6mento. L’a>uazione piena del

principio del contraddi>orio necessita che alle par' sia riconosciuta tu>a una serie di diri6 strumentali. I

principali sono:

Il diri9o di o9enere dal giudice l’ammissione della prova (orale, documentale o reale);

Ø Il diri9o ad o9enere l’ammissione della prova contraria rispe>o alla prova principale chiesta da altri;

Ø Il diri9o di porre le domande nell’esame dire9o e nel controesame.

Ø

Il principio del contraddi>orio incontra però dei limi4.

IL PRINCIPIO DI ORALITÀ

Il principio di oralità

L’oralità è la regola che il codice di procedura penale accoglie per le dichiarazioni: esse dovranno essere rese in

forma verbale, anziché per iscri>o. Tu>avia, vi sono prove che non sono “orali”. Ciò vale:

per le prove reali (corpo del reato, cose per'nen' al reato e documen');

Ø per tu>e le “a<vità” compiute e non più ripe'bili (parte degli accertamen' tecnici, perizie e ispezioni).

Ø

In ogni caso, il diri>o dell’imputato a confrontarsi con il dichiarante impone che gli sia consen'to di o9enere la

deposizione della persona che ha compiuto le a6vità sopramenzionate.

IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA

Il principio di immediatezza

Il principio di immediatezza comporta un rapporto privo di intermediazione tra le prove acquisite nel corso

dell’istruzione diba6mentale e la decisione finale. Alla deliberazione (della sentenza) concorrono, a pena di

nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al diba<mento. Il principio della immutabilità del

giudice ha un’importante finalità: assistendo all’esame incrociato, il giudice ha la possibilità di osservare il

comportamento di ciascun dichiarante, sia egli un tes'mone, un esperto o un imputato. Il giudice, soltanto

ascoltando a vivavoce le risposte e vedendo come il dichiarante si a>eggia, è in grado di ricavare elemen' che

servono a valutare con cognizione di causa la credibilità del medesimo e l’a9endibilità di quanto gli espone.

L’immediatezza cos'tuisce a>uazione del diri9o alla prova delle par4. Durante l’esame del dichiarante, il giudice

può indicare alle par' temi nuovi o più ampi u'li per la completezza dell’esame e può rivolgere dire>amente

domande al tes'mone una volta che le par' hanno terminato la cross examina8on.

La rinnovazione dell’istruzione dibaHmentale in caso di mutamento del giudice

Il principio di immutabilità del giudice ha un rilievo centrale nella stru>ura del processo penale. Tu>avia,

l’esperienza pra'ca ha determinato la necessità di confrontarsi quo'dianamente con casi nei quali, per i mo'vi

più vari, si verifichi un mutamento della composizione del collegio giudicante mentre il diba6mento è in corso.

Ci si è chies' quale sia la sorte delle prove già acquisite prima che la composizione del collegio giudicante sia

venuta a mutare. Dal 1988 ad oggi, si sono confronta' orientamen' contrappos' vol' a tutelare ora il principio

di immediatezza e il diri>o alla prova e ora l’esigenza di assicurare efficienza al processo.

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Evoluzione interpreta5va

Dopo una prima pronuncia delle Sezioni unite che ha riconosciuto alle par', in caso di mutamento del giudice,

il diri9o di assumere di nuovo le prove dichiara4ve di fronte all’organo giurisdizionale diversamente composto,

la giurisprudenza della Corte cos'tuzionale e della Cassazione (a Sezione unite) è tornata ad occuparsi del cri'co

tema. La Corte cos4tuzionale ha affermato la possibilità che la tutela dell’immediatezza soccomba rispe>o alla

necessità di garan're l’efficienza del processo, purché all’imputato siano riconosciute garanzie compensa've,

con una decisione che richiama da vicino il modo di ragionare della Corte europea dei diri< umani. Raccogliendo

tali indicazioni, le Sezioni unite hanno voluto tenere in considerazione l’efficienza del processo, prevedendo

che di regola il giudice mutato u'lizzasse le prove precedentemente assunte e limitando il diri>o delle par' ad

una nuova escussione. Per la Cassazione, la rinnovazione della prova tes'moniale doveva essere so>oposta alle

seguen' condizioni:

Il diri>o di chiedere di riascoltare il teste sarebbe spe>ato solo alla parte che ne avesse chiesto l’ammissione

Ø nella propria lista;

La parte avrebbe dovuto indicare le specifiche circostanze che rendessero necessaria la rinnovazione della

Ø tes'monianza, al fine di evitare che questa fosse superflua.

La riforma Cartabia ha voluto a>uare un bilanciamento tra:

la tutela del principio di immediatezza (spinge a ritenere sempre necessaria una completa rinnovazione di

Ø tu>e le prove dichiara've già raccolte di fronte al collegio giudicante nella precedente composizione)

la tutela delle esigenze di economia processuale (impone la conservazione dell’a<vità già svolta).

Ø

L’esame dei tes'moni, dei peri', dei consulen' tecnici, delle par' private e degli imputa' connessi e collega',

nonché gli a< di ricognizione e confronto, sono documenta' anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva

la con'ngente indisponibilità degli strumen' di riproduzione o di personale tecnico. La trascrizione della

riproduzione è disposta solo se richiesta dalle par'. Se il giudice muta nel corso del diba<mento, la parte che vi

ha interesse ha diri>o di o9enere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo

diba6mento nel contraddi9orio con la persona nei cui confron4 le dichiarazioni medesime saranno u4lizzate,

a meno che il precedente esame non sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione

audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria

sulla base di specifiche esigenze. Dunque, il diri>o alla rinnovazione sca>a soltanto se nel precedente

diba6mento è mancata la documentazione integrale mediante riproduzione audiovisiva. Poiché la

riproduzione audiovisiva della prova dichiara'va è prevista sempre come necessaria, salve le ipotesi di

impossibilità “tecnica”, il diri>o alla rinnovazione finisce per non sca9are mai o quantomeno per essere

confinato a casi di mera disfunzione organizza4va. Dal punto di vista “storico”, la disciplina riprende un

suggerimento che la stessa Corte cos'tuzionale aveva inserito nella ricordata sentenza 132/2019. In caso di

mutamento del giudice, l’immediatezza sarà “assicurata” esclusivamente dalla videoregistrazione della

precedente escussione della prova dichiara'va dinanzi al giudice diversamente composto, mero simulacro di

una nuova assunzione orale. Se nel precedente diba6mento la videoregistrazione era stata effe9uata, la

rinnovazione è disposta soltanto se il giudice lo ri4ene necessario sulla base di specifiche esigenze, rimesse

alla sua valutazione discrezionale.

La decisione basata su prove legiHmamente acquisite in dibaHmento

Un corollario del principio di immediatezza è quello secondo cui “il giudice non può u4lizzare ai fini della

deliberazione prove diverse da quelle legi6mamente acquisite nel diba6mento”. Il codice non

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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