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Il contratto

Art. 1321 c.c : Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il contratto viene disciplinato all’interno del quarto libro del Codice Civile, in particolare

dall’articolo 1321 si evince che:

(1) il contratto è un negozio giuridico;

(2) uno degli elementi essenziali del contratto è l’accordo e pertanto si può parlare di

un atto almeno bilaterale;

(3) è un atto patrimoniale, ossia avente un contenuto patrimoniale.

Concludere un contratto significa raggiungere un accordo, pertanto un contratto è

concluso quando le parti hanno raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Accordo:

● quando le parti si trovano nella stessa stanza, l’accordo contrattuale è

raggiunto quando entrambe concordano sul contratto da concludere, le due

volontà dovranno essere concordi.

Quando l’accettazione non è conforme alla proposta, l’accettazione stessa equivale

a nuova proposta.

(esempio: Luca vuole comprare il cappellino venduto al prezzo di 10 euro, però ad

un prezzo inferiore).

Come nelle obbligazioni anche qui abbiamo due soggetti, i quali nella fase della

proponente

formazione del contratto prendono il nome di , colui che fa la

oblato

proposta contrattuale, e , cioè il soggetto al quale la proposta è indirizzata.

atti

La proposta fatta dal proponente e l’accettazione fatta dell'oblato sono

unilaterali recettizi

(perchè provengono da un soggetto) (gli atti sono recettizi

quando producono i loro effetti nel momento in cui giungono a conoscenza del

destinatario)

Il concetto di conoscenza, se rilasciato alla conoscenza soggettiva del destinatario

crea incertezza, all’interno del codice civile è stata introdotta una norma apposita;

regola della presunzione di

con l’articolo 1335 è stata introdotta la

conoscenza che si applica appunto agli atti recettizi, quindi alla proposta e

all’accettazione.

Art. 1335 c.c : La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra

dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel

momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di

essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.

Tale regola stabilisce che un atto si presume conosciuto dal suo destinatario

quando giunge al suo indirizzo salvo che il destinatario non provi di non aver

potuto conoscere senza colpa nonostante l’atto sia giunto al suo indirizzo.

La regola della presunzione di conoscenza vale tanto per la proposta fatta al

proponente quanto per l’accettazione fatta dell'oblato.

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REGOLA BASE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO QUANDO PROPONENTE E

OBLATO NON SI TROVANO FISICAMENTE NELLO STESSO LUOGO:

il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, ossia il

proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’oblato.

Art. 1326 c.c “conclusione del contratto” : Il contratto e' concluso nel momento

in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in

quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli

usi.

Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia

immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,

l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Nel nostro ordinamento quando proponente e oblato non si trovano nello stesso

luogo il contratto si dice concluso quando l’accettazione dell’oblato giunge

all’indirizzo del proponente, salvo che quest’ultimo dimostri di non averla potuta

conoscere (l’accettazione) senza colpa, nonostante questa sia giunta al suo

indirizzo.

C’è un altro caso in cui il contratto non si conclude, nonostante il proponente sia

venuto a conoscenza dell’accettazione ed è quello che succede quando

l’accettazione dell’oblato è tardiva oppure è non conforme alla proposta.

Il caso di accettazione non conforme si traduce in nuova proposta contrattuale.

E’ necessario distinguere, nell’ambito della formazione di un contratto, due

tipologie di quest’ultimo:

- CONTRATTI CONSENSUALI: ossia contratti per i quali vige il cosiddetto

principio consensualistico, in base al quale per il perfezionamento del

contratto, non è necessaria la consegna del res, della cosa, bensì è

necessario il consenso delle parti.

esempio: il contratto di compravendita, in base al quale un soggetto

acquista un bene e un altro soggetto lo vende in cambio di un prezzo,

incombe l’obbligazione della consegna del bene, tale contratto però è

consensuale e quindi per la sua conclusione basta il raggiungimento

dell’accordo, e non è necessaria la consegna del bene.

- CONTRATTI REALI: per il perfezionamento del contratto è necessario oltre

al consenso anche la consegna della cosa, del res.

esempio: è un contratto reale il contratto di comodato, in base al quale

una parte concede in godimento a titolo gratuito il proprio bene.

I contratti reali sono un numero residuale e la maggior parte si

caratterizza per il fatto che una delle due parti non riceve nulla in cambio

dal contratto . 63

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I contratti descritti in precedenza non vanno confusi con quelli riportati di seguito:

- CONTRATTI CON EFFETTI REALI: sono quei contratti che costituiscono o

trasferiscono diritti reali.

(esempio: il contratto di compravendita è consensuale, con effetti reali in

quanto trasferisce il diritto reale di proprietà) non è detto che non sorgano

comunque obbligazioni e non solo effetti reali.

- CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI: sono quei contratti dai quali

sorgono soltanto obbligazioni a carico delle parti

(esempio: contratto di lavoro concluso tra datore di lavoro e lavoratore, in

quanto a seguito del suo perfezionamento a carico delle parti sorgono solo

obbligazioni, in particolare il datore di lavoro dovrà pagare la retribuzione

al lavoratore, invece il lavoratore dovrà eseguire la prestazione lavorativa

per la quale si è impegnato .)

PROPOSTA E ACCETTAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATE?

Normalmente sia la proposta del proponente che l’accettazione dell’oblato

possono essere revocate, valgono però due regole distinte:

revoca della proposta: può essere revocata finché il contratto non è

➢ concluso, la proposta può essere revocata finché l’accettazione dell’oblato

giunge all’indirizzo del proponente;

revoca dell’accettazione: l’accettazione dell’oblato è possibile purché la

➢ revoca dell’accettazione giunga all’indirizzo del proponente prima

dell’accettazione stessa (esempio: Luca accetta di comprare un oggetto a

500 euro, dopodichè marco dice che cazzo hai accettato costa troppo,

pertanto avendo accettato di comprare l’oggetto tramite lettera, dovrà

mandare un'altra dichiarazione che arrivi prima della lettera).

LA PROPOSTA IN CASO DI MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ DEL

PROPONENTE, RIMANE VALIDA O PERDE I SUOI EFFETTI?

La regola generale è che la proposta perde di efficacia pertanto non produce più i

suoi effetti.

Ci sono, però due casi in cui la proposta non perde efficacia nonostante la morte o

la sopravvenuta incapacità del proponente:

1) se si trattava non di una proposta semplice ma di una proposta

1

irrevocabile ;

2) il caso della proposta fatta dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, il

motivo è che in questo caso la figura del proponente non è poi così

rilevante.

Rivive la regola generale se si tratta di piccolo imprenditore

1 proposta irrevocabile→ è una proposta con la quale il proponente oltre a

fare una proposta contrattuale all’oblato, si è anche impegnato a tenere

; si chiama proposta

ferma questa proposta per un certo periodo di tempo

irrevocabile perché per un certo periodo di tempo, scelto dal proponente

che ha fatto la proposta irrevocabile, la proposta è appunto non revocabile.

Si vuole lasciare all’oblato del tempo per decidere se accettare o meno la

proposta contrattuale; invece nelle proposte semplici qualora l'oblato

prenda del tempo per pensare se accettare o meno la proposta corre il

rischio che il proponente cambi idea. 64

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COSA SUCCEDE ALLA PROPOSTA SCADUTO IL TEMPO DI

IRREVOCABILITÀ?

Scaduto il termine di irrevocabilità, la proposta non perde efficacia ma diventa una

proposta semplice, che il proponente può quindi revocare.

Nel nostro ordinamento è previsto un istituto che produce effetti molto simili alla

proposta irrevocabile ma che non va confuso, in quanto non è un atto unilaterale

bensì è un contratto:

opzione o patto di opzione→ è un contratto con il quale una parte si impegna

per un certo periodo di tempo a tenere ferma una proposta contrattuale ,

durante questo periodo di tempo l’altra parte è libera di scegliere se accettare o

meno la proposta (sotto il profilo pratico non cambia nulla dalla proposta

irrevocabile) il contratto di opzione lega reciprocamente le due parti si tratta

generalmente di un contratto a titolo oneroso.

Nel caso in cui nel patto di opzione manchi un termine durante il quale la proposta

è ferma, ciascuna delle due parti può rivolgersi al giudice il quale fisserà un termine

congruo. ______________________________________

OFFERTA AL PUBBLICO↝ è una particolare proposta contrattuale che si

caratterizza per non essere indirizzata ad un destinatario determinato ma ad

una collettività indeterminata di destinatari.

Affinché il contratto possa dirsi concluso basta l’accettazione dell’oblato , la

regola è valida se:

l’offerta contiene tutti gli elementi essenziali del contratto

➔ il valore di vera e propria proposta sia escluso dalle circostanze o dagli usi

(esempio: offerta contratto di lavoro, offerta contratto di locazione non valgono

come offerte al pubblico ma come inviti a proporre)

l’

Oggetto:

● oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, dalle

prestazioni alle quali le parti si sono obbligate stipulando il contratto.

L’oggetto deve avere determinate caratteristiche:

dev'essere possibile;

➔ lecito: illecito significa quando è contrario a norme imperative all’ordine

➔ pubblico (quei principi e quei valori che uniformano del nostro

ordinamento, organizzazione economica o politica) , o contrario al buon

costume (quelle regole di comportamento non scritte ma riconosciute

come vincolanti secondo la coscienza etica di una data società); SE

L’OGGETTO DEL CONTRATTO E’ ILLECITO, IL CONTRATTO E’ NULLO.

determinato o determinabile.

Causa:

● è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali che si realizzano

con il contratto ad esempio nella compravendita la causa risiede nello scambio del

prezzo per una cosa, l’oggetto compravenduto.

La causa se assente determina la nullità del contratto, non va confusa con i

motivi, nonché le ragioni soggettive che spingono le parti a stipulare un

determinato contratto, i motivi sono irrilevanti, non producono effetti sul contratto.

C’è un solo caso in cui il motivo rileva, cioè quando il motivo è comune a entrambe

le parti ed è illecito. 65

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Forma se prescritta sotto pena di nullità:

● la forma per il contratto è un elemento

essenziale solo quando quella determinata forma è richiesta dalla legge a pena di

nullità, nel nostro ordinamento come regola generale vige il principio della libertà

delle forme per cui i contraenti nell'esercizio della propria autonomia privata, sono

liberi di stipulare i contratti nella forma che preferiscono; la forma orale non è

quella minima prevista, è possibile addirittura possibile stipulare un contratto per

fatti concludenti.

Ci sono però dei casi in cui la legge prescrive per un determinato contratto una

forma che le parti sono obbligate a rispettare pena la nullità del contratto, come il

contratto di donazione, ai fini della validità del contratto è previsto l’atto pubblico

ma richiede altresì la presenza di due testimoni.

Tali contratti si dicono a forma vincolata. Gli altri si dicono a forma libera.

Validità e invalidità del contratto

Efficacia e inefficacia del contratto

Il concetto di invalidità contrattuale non coincide con il concetto di inefficacia del

contratto.

Un contratto si dice invalido quando presenta delle anomalie.

(esempio: un contratto nel quale manca uno degli elementi essenziali, o un contratto in

cui gli elementi sono presenti ma uno non presenta i requisiti che dovrebbe avere in

questo caso abbiamo un contratto che presenta un'anomalia.)

Quando invece parliamo di efficacia del contratto, non ci riferiamo alla presenza o meno

di anomalie contrattuali ma ci riferiamo alla concreta idoneità del contratto a

produrre gli effetti giuridici ai quali è preordinato.

Possiamo avere un contratto valido, non affetto da anomalie, ma questo può essere un

contratto inefficace, o un contratto invalido ma efficace.

Le invalidità sono: Il contratto nullo è invalido e inefficace.

È una delle invalidità contrattuali più gravi, non a caso il contratto

nullo oltre ad essere un contratto invalido in quanto affetto presenta

anomalie, è anche un contratto fin da subito inefficace, ossia

improduttivo di effetti giuridici.

La nullità è prevista nel nostro ordinamento tutte le volte in

cui lo stesso ritiene che i vizi siano talmente gravi da dover

sanzionare, appunto, il contratto con questa particolare e severa

sanzione.

Le cause di nullità del contratto sono disciplinate nel quarto libro del

codice civile, in particolare all’articolo 1418 e per comodità possiamo

dividerle in tre categorie:

nullità testuali,

1) il contratto è nullo quando la nullità è

prescritta direttamente da una norma giuridica, non per

nullità forza del codice civile; pertanto è il legislatore a stabilire la

nullità del contratto.

nullità strutturali,

2) il contratto è nullo quando:

- mancano uno degli elementi essenziali del contratto;

- quando la causa del contratto è illecita;

- quando manca uno dei requisiti che l’oggetto del

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contratto deve avere;

- quando vi è un motivo illecito comune ad entrambe

le parti.

nullità virtuali,

3) il contratto è nullo tutte le volte in cui è

contrario ad una norma imperativa, senza la necessità che

vi sia una norma che preveda espressamente la nullità.

L’azione per chiedere al giudice la nullità del contratto è

imprescrittibile, cioè la parte non la perde con il passare del tempo, e

può far valere la nullità dopo tanti anni.

Chi si può rivolgere al giudice chiedendo la nullità del

contratto? Chiunque vi abbia interesse.

La nullità è una sanzione talmente grave che può essere rilevata

anche dal giudice d'ufficio.

Il contratto nullo a differenza del contratto annullabile non è

convalidabile dalle parti.

L'annullabilità, è una forma di invalidità meno grave tanto che il

contratto annullabile pur essendo invalido, in quanto affetto da

anomalie è un contratto efficace, ossia produttivo di effetti giuridici.

L'annullabilità non è prevista dall’ordinamento a tutela di interessi

della collettività ma, al contrario, è prevista a favore di una delle

parti contrattuali.

I casi di annullabilità del contratto sono:

incapacità di agire di uno dei due contraenti: quando si

● parla di incapacità di agire di uno dei contraenti come causa

di annullabilità del contratto, bisogna ricordarsi che in tale

ipotesi rientrano i contratti stipulati dagli incapaci legali e

naturali contravvenendo alle norme del nostro

ordinamento;

presenza di vizi della volontà, quali:

● ERRORE, è la falsa rappresentazione, la falsa

➔ conoscenza o l’ignoranza di elementi rilevanti per

stabilire se stipulare o meno un determinato

contratto; quindi si ha errore quando il soggetto ha

una falsa conoscenza di determinati elementi del

contratto o li ignora, elementi che devono essere

rilevanti per la conclusione del contratto.

Affinché l’errore possa essere causa di annullabilità

del contratto, è necessario in primis che si tratti di un

errore inerente al contratto discusso.

Il Codice Civile, parlando dell’errore stabilisce che

questo deve avere due caratteristiche:

essenziale:

1) deve essere nei casi stabiliti dall’articolo

annulla 1429 del c.c, in particolare quando cade sulla natura

del contratto,

bilità (esempio: X pensava di stipulare una compravendita

ma invece stavo stipulando una permuta) o quando

riguarda l’oggetto del contratto).

L’errore

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