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Il contratto
Art. 1321 c.c : Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto viene disciplinato all’interno del quarto libro del Codice Civile, in particolare
dall’articolo 1321 si evince che:
(1) il contratto è un negozio giuridico;
(2) uno degli elementi essenziali del contratto è l’accordo e pertanto si può parlare di
un atto almeno bilaterale;
(3) è un atto patrimoniale, ossia avente un contenuto patrimoniale.
Concludere un contratto significa raggiungere un accordo, pertanto un contratto è
concluso quando le parti hanno raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Accordo:
● quando le parti si trovano nella stessa stanza, l’accordo contrattuale è
raggiunto quando entrambe concordano sul contratto da concludere, le due
volontà dovranno essere concordi.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta, l’accettazione stessa equivale
a nuova proposta.
(esempio: Luca vuole comprare il cappellino venduto al prezzo di 10 euro, però ad
un prezzo inferiore).
Come nelle obbligazioni anche qui abbiamo due soggetti, i quali nella fase della
proponente
formazione del contratto prendono il nome di , colui che fa la
oblato
proposta contrattuale, e , cioè il soggetto al quale la proposta è indirizzata.
atti
La proposta fatta dal proponente e l’accettazione fatta dell'oblato sono
unilaterali recettizi
(perchè provengono da un soggetto) (gli atti sono recettizi
quando producono i loro effetti nel momento in cui giungono a conoscenza del
destinatario)
Il concetto di conoscenza, se rilasciato alla conoscenza soggettiva del destinatario
crea incertezza, all’interno del codice civile è stata introdotta una norma apposita;
regola della presunzione di
con l’articolo 1335 è stata introdotta la
conoscenza che si applica appunto agli atti recettizi, quindi alla proposta e
all’accettazione.
Art. 1335 c.c : La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.
Tale regola stabilisce che un atto si presume conosciuto dal suo destinatario
quando giunge al suo indirizzo salvo che il destinatario non provi di non aver
potuto conoscere senza colpa nonostante l’atto sia giunto al suo indirizzo.
La regola della presunzione di conoscenza vale tanto per la proposta fatta al
proponente quanto per l’accettazione fatta dell'oblato.
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REGOLA BASE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO QUANDO PROPONENTE E
OBLATO NON SI TROVANO FISICAMENTE NELLO STESSO LUOGO:
il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, ossia il
proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’oblato.
Art. 1326 c.c “conclusione del contratto” : Il contratto e' concluso nel momento
in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in
quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli
usi.
Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia
immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,
l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Nel nostro ordinamento quando proponente e oblato non si trovano nello stesso
luogo il contratto si dice concluso quando l’accettazione dell’oblato giunge
all’indirizzo del proponente, salvo che quest’ultimo dimostri di non averla potuta
conoscere (l’accettazione) senza colpa, nonostante questa sia giunta al suo
indirizzo.
C’è un altro caso in cui il contratto non si conclude, nonostante il proponente sia
venuto a conoscenza dell’accettazione ed è quello che succede quando
l’accettazione dell’oblato è tardiva oppure è non conforme alla proposta.
Il caso di accettazione non conforme si traduce in nuova proposta contrattuale.
E’ necessario distinguere, nell’ambito della formazione di un contratto, due
tipologie di quest’ultimo:
- CONTRATTI CONSENSUALI: ossia contratti per i quali vige il cosiddetto
principio consensualistico, in base al quale per il perfezionamento del
contratto, non è necessaria la consegna del res, della cosa, bensì è
necessario il consenso delle parti.
esempio: il contratto di compravendita, in base al quale un soggetto
acquista un bene e un altro soggetto lo vende in cambio di un prezzo,
incombe l’obbligazione della consegna del bene, tale contratto però è
consensuale e quindi per la sua conclusione basta il raggiungimento
dell’accordo, e non è necessaria la consegna del bene.
- CONTRATTI REALI: per il perfezionamento del contratto è necessario oltre
al consenso anche la consegna della cosa, del res.
esempio: è un contratto reale il contratto di comodato, in base al quale
una parte concede in godimento a titolo gratuito il proprio bene.
I contratti reali sono un numero residuale e la maggior parte si
caratterizza per il fatto che una delle due parti non riceve nulla in cambio
dal contratto . 63
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I contratti descritti in precedenza non vanno confusi con quelli riportati di seguito:
- CONTRATTI CON EFFETTI REALI: sono quei contratti che costituiscono o
trasferiscono diritti reali.
(esempio: il contratto di compravendita è consensuale, con effetti reali in
quanto trasferisce il diritto reale di proprietà) non è detto che non sorgano
comunque obbligazioni e non solo effetti reali.
- CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI: sono quei contratti dai quali
sorgono soltanto obbligazioni a carico delle parti
(esempio: contratto di lavoro concluso tra datore di lavoro e lavoratore, in
quanto a seguito del suo perfezionamento a carico delle parti sorgono solo
obbligazioni, in particolare il datore di lavoro dovrà pagare la retribuzione
al lavoratore, invece il lavoratore dovrà eseguire la prestazione lavorativa
per la quale si è impegnato .)
PROPOSTA E ACCETTAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATE?
Normalmente sia la proposta del proponente che l’accettazione dell’oblato
possono essere revocate, valgono però due regole distinte:
revoca della proposta: può essere revocata finché il contratto non è
➢ concluso, la proposta può essere revocata finché l’accettazione dell’oblato
giunge all’indirizzo del proponente;
revoca dell’accettazione: l’accettazione dell’oblato è possibile purché la
➢ revoca dell’accettazione giunga all’indirizzo del proponente prima
dell’accettazione stessa (esempio: Luca accetta di comprare un oggetto a
500 euro, dopodichè marco dice che cazzo hai accettato costa troppo,
pertanto avendo accettato di comprare l’oggetto tramite lettera, dovrà
mandare un'altra dichiarazione che arrivi prima della lettera).
LA PROPOSTA IN CASO DI MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ DEL
PROPONENTE, RIMANE VALIDA O PERDE I SUOI EFFETTI?
La regola generale è che la proposta perde di efficacia pertanto non produce più i
suoi effetti.
Ci sono, però due casi in cui la proposta non perde efficacia nonostante la morte o
la sopravvenuta incapacità del proponente:
1) se si trattava non di una proposta semplice ma di una proposta
1
irrevocabile ;
2) il caso della proposta fatta dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, il
motivo è che in questo caso la figura del proponente non è poi così
rilevante.
Rivive la regola generale se si tratta di piccolo imprenditore
1 proposta irrevocabile→ è una proposta con la quale il proponente oltre a
fare una proposta contrattuale all’oblato, si è anche impegnato a tenere
; si chiama proposta
ferma questa proposta per un certo periodo di tempo
irrevocabile perché per un certo periodo di tempo, scelto dal proponente
che ha fatto la proposta irrevocabile, la proposta è appunto non revocabile.
Si vuole lasciare all’oblato del tempo per decidere se accettare o meno la
proposta contrattuale; invece nelle proposte semplici qualora l'oblato
prenda del tempo per pensare se accettare o meno la proposta corre il
rischio che il proponente cambi idea. 64
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COSA SUCCEDE ALLA PROPOSTA SCADUTO IL TEMPO DI
IRREVOCABILITÀ?
Scaduto il termine di irrevocabilità, la proposta non perde efficacia ma diventa una
proposta semplice, che il proponente può quindi revocare.
Nel nostro ordinamento è previsto un istituto che produce effetti molto simili alla
proposta irrevocabile ma che non va confuso, in quanto non è un atto unilaterale
bensì è un contratto:
opzione o patto di opzione→ è un contratto con il quale una parte si impegna
per un certo periodo di tempo a tenere ferma una proposta contrattuale ,
durante questo periodo di tempo l’altra parte è libera di scegliere se accettare o
meno la proposta (sotto il profilo pratico non cambia nulla dalla proposta
irrevocabile) il contratto di opzione lega reciprocamente le due parti si tratta
generalmente di un contratto a titolo oneroso.
Nel caso in cui nel patto di opzione manchi un termine durante il quale la proposta
è ferma, ciascuna delle due parti può rivolgersi al giudice il quale fisserà un termine
congruo. ______________________________________
OFFERTA AL PUBBLICO↝ è una particolare proposta contrattuale che si
caratterizza per non essere indirizzata ad un destinatario determinato ma ad
una collettività indeterminata di destinatari.
Affinché il contratto possa dirsi concluso basta l’accettazione dell’oblato , la
regola è valida se:
l’offerta contiene tutti gli elementi essenziali del contratto
➔ il valore di vera e propria proposta sia escluso dalle circostanze o dagli usi
➔
(esempio: offerta contratto di lavoro, offerta contratto di locazione non valgono
come offerte al pubblico ma come inviti a proporre)
l’
Oggetto:
● oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, dalle
prestazioni alle quali le parti si sono obbligate stipulando il contratto.
L’oggetto deve avere determinate caratteristiche:
dev'essere possibile;
➔ lecito: illecito significa quando è contrario a norme imperative all’ordine
➔ pubblico (quei principi e quei valori che uniformano del nostro
ordinamento, organizzazione economica o politica) , o contrario al buon
costume (quelle regole di comportamento non scritte ma riconosciute
come vincolanti secondo la coscienza etica di una data società); SE
L’OGGETTO DEL CONTRATTO E’ ILLECITO, IL CONTRATTO E’ NULLO.
determinato o determinabile.
➔
Causa:
● è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali che si realizzano
con il contratto ad esempio nella compravendita la causa risiede nello scambio del
prezzo per una cosa, l’oggetto compravenduto.
La causa se assente determina la nullità del contratto, non va confusa con i
motivi, nonché le ragioni soggettive che spingono le parti a stipulare un
determinato contratto, i motivi sono irrilevanti, non producono effetti sul contratto.
C’è un solo caso in cui il motivo rileva, cioè quando il motivo è comune a entrambe
le parti ed è illecito. 65
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Forma se prescritta sotto pena di nullità:
● la forma per il contratto è un elemento
essenziale solo quando quella determinata forma è richiesta dalla legge a pena di
nullità, nel nostro ordinamento come regola generale vige il principio della libertà
delle forme per cui i contraenti nell'esercizio della propria autonomia privata, sono
liberi di stipulare i contratti nella forma che preferiscono; la forma orale non è
quella minima prevista, è possibile addirittura possibile stipulare un contratto per
fatti concludenti.
Ci sono però dei casi in cui la legge prescrive per un determinato contratto una
forma che le parti sono obbligate a rispettare pena la nullità del contratto, come il
contratto di donazione, ai fini della validità del contratto è previsto l’atto pubblico
ma richiede altresì la presenza di due testimoni.
Tali contratti si dicono a forma vincolata. Gli altri si dicono a forma libera.
Validità e invalidità del contratto
Efficacia e inefficacia del contratto
Il concetto di invalidità contrattuale non coincide con il concetto di inefficacia del
contratto.
Un contratto si dice invalido quando presenta delle anomalie.
(esempio: un contratto nel quale manca uno degli elementi essenziali, o un contratto in
cui gli elementi sono presenti ma uno non presenta i requisiti che dovrebbe avere in
questo caso abbiamo un contratto che presenta un'anomalia.)
Quando invece parliamo di efficacia del contratto, non ci riferiamo alla presenza o meno
di anomalie contrattuali ma ci riferiamo alla concreta idoneità del contratto a
produrre gli effetti giuridici ai quali è preordinato.
Possiamo avere un contratto valido, non affetto da anomalie, ma questo può essere un
contratto inefficace, o un contratto invalido ma efficace.
Le invalidità sono: Il contratto nullo è invalido e inefficace.
È una delle invalidità contrattuali più gravi, non a caso il contratto
nullo oltre ad essere un contratto invalido in quanto affetto presenta
anomalie, è anche un contratto fin da subito inefficace, ossia
improduttivo di effetti giuridici.
La nullità è prevista nel nostro ordinamento tutte le volte in
cui lo stesso ritiene che i vizi siano talmente gravi da dover
sanzionare, appunto, il contratto con questa particolare e severa
sanzione.
Le cause di nullità del contratto sono disciplinate nel quarto libro del
codice civile, in particolare all’articolo 1418 e per comodità possiamo
dividerle in tre categorie:
nullità testuali,
1) il contratto è nullo quando la nullità è
prescritta direttamente da una norma giuridica, non per
nullità forza del codice civile; pertanto è il legislatore a stabilire la
nullità del contratto.
nullità strutturali,
2) il contratto è nullo quando:
- mancano uno degli elementi essenziali del contratto;
- quando la causa del contratto è illecita;
- quando manca uno dei requisiti che l’oggetto del
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contratto deve avere;
- quando vi è un motivo illecito comune ad entrambe
le parti.
nullità virtuali,
3) il contratto è nullo tutte le volte in cui è
contrario ad una norma imperativa, senza la necessità che
vi sia una norma che preveda espressamente la nullità.
L’azione per chiedere al giudice la nullità del contratto è
imprescrittibile, cioè la parte non la perde con il passare del tempo, e
può far valere la nullità dopo tanti anni.
Chi si può rivolgere al giudice chiedendo la nullità del
contratto? Chiunque vi abbia interesse.
La nullità è una sanzione talmente grave che può essere rilevata
anche dal giudice d'ufficio.
Il contratto nullo a differenza del contratto annullabile non è
convalidabile dalle parti.
L'annullabilità, è una forma di invalidità meno grave tanto che il
contratto annullabile pur essendo invalido, in quanto affetto da
anomalie è un contratto efficace, ossia produttivo di effetti giuridici.
L'annullabilità non è prevista dall’ordinamento a tutela di interessi
della collettività ma, al contrario, è prevista a favore di una delle
parti contrattuali.
I casi di annullabilità del contratto sono:
incapacità di agire di uno dei due contraenti: quando si
● parla di incapacità di agire di uno dei contraenti come causa
di annullabilità del contratto, bisogna ricordarsi che in tale
ipotesi rientrano i contratti stipulati dagli incapaci legali e
naturali contravvenendo alle norme del nostro
ordinamento;
presenza di vizi della volontà, quali:
● ERRORE, è la falsa rappresentazione, la falsa
➔ conoscenza o l’ignoranza di elementi rilevanti per
stabilire se stipulare o meno un determinato
contratto; quindi si ha errore quando il soggetto ha
una falsa conoscenza di determinati elementi del
contratto o li ignora, elementi che devono essere
rilevanti per la conclusione del contratto.
Affinché l’errore possa essere causa di annullabilità
del contratto, è necessario in primis che si tratti di un
errore inerente al contratto discusso.
Il Codice Civile, parlando dell’errore stabilisce che
questo deve avere due caratteristiche:
essenziale:
1) deve essere nei casi stabiliti dall’articolo
annulla 1429 del c.c, in particolare quando cade sulla natura
del contratto,
bilità (esempio: X pensava di stipulare una compravendita
ma invece stavo stipulando una permuta) o quando
riguarda l’oggetto del contratto).
L’errore
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