Gli elementi del rapporto obbligatorio
I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio devono essere determinati o determinabili (es. chi mi porta il cane smarrito ha diritto a un premio). A volte la titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità del bene o del diritto (le spese condominiali sul proprietario dell’immobile).
Il contratto (cap. 25)
Il contratto è un istituto centrale nel diritto privato e la figura più importante di negozio giuridico. L’ordinamento giuridico definisce contratto l’accordo di due o più parti per costruire (introducendo un nuovo rapporto), regolare (apportare una modifica a un rapporto esistente) o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Per accordo si intende l’incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico. Il contratto è usato dai privati per definire i loro interessi di ordine patrimoniale, esso è usato per comprare un bene o servizio, soddisfare determinati bisogni.
Attraverso il contratto i privati operano sul mercato, dove possono scambiare beni e servizi. Gli effetti giuridici possono riguardare diritti reali (trasferimento della proprietà) o rapporti obbligatori (obbligazioni reciproche nate dal contratto di lavoro).
Il contratto ha un ruolo fondamentale in quanto espressione della libertà e autonomia dei privati nella gestione dei loro interessi, per mezzo di atti che producono effetti nel loro patrimonio giuridico. Questa autonomia è limitata, infatti il contratto se non presenta i presupposti richiesti dall’ordinamento non produce effetti.
Il contratto è un negozio, non ogni accordo però è un contratto; infatti, la legge prevede delle precise caratteristiche per il contratto. L’ordinamento riconosce infatti alcuni accordi che non sono contratti come il matrimonio, alcuni diritti familiari.
Per patto la legge allude a un accordo parziale accessorio rispetto ad uno più ampio. A volte usa assenso per esprimere la convergenza di volontà delle parti. Molto importante è riconoscere il contratto (l’accordo tra le parti) con il documento contrattuale, in quanto un contratto può essere concluso verbalmente.
Con la risoluzione del contratto si scioglie il rapporto che ne è derivato; invece, quando si parla di cessione significa che un terzo è subentrato nelle parti.
Centralità sistematica della disciplina del contratto
Il contratto è un negozio giuridico al pari di moltissimi altri, siccome non è dettata una disciplina specifica per i negozi giuridici, la disciplina del contratto può fungere da riferimento generale per la disciplina dei negozi giuridici.
La legge afferma: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili, per gli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale.”
Nella liberalità si intende anche il contenuto del contratto, ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto in base al potere contrattuale mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Oltre che a ciò la liberalità include anche il tipo di contratto (un modello di contratto con determinate caratteristiche volto a realizzare una operazione economica).
Il nostro ordinamento regola i contratti sotto vari aspetti; “contratti generali” contiene le norme applicabili a tutti i contratti e “i singoli contratti” dove si trova lo specifico regime normativo di ciascun modello contrattuale.
Le parti non devono necessariamente adottare i modelli previsti dal codice, ma possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (contratti atipici); pur essendo privi di una specifica disciplina legale si applicano a loro le norme dei contratti generali, essi sono validi ed efficaci.
Elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali del contratto sono:
- L’accordo delle parti.
- La causa, la funzione economico-sociale che ha il contratto nella vita sociale.
- L’oggetto, la prestazione che deve essere eseguita dal debitore a favore del creditore. Essa deve essere possibile; lecita; determinata (in base a quantità e qualità).
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