DIRITTO PRIVATO
1 - INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO
Il diritto: che cos’è?
DIRITTO OGGETTIVO (es. il diritto italiano, il diritto privato): insieme di regole e
norme giuridiche ordinate (ordinamento), poste all’interno di una determinata società
e contesto. Queste norme vengono applicate per disciplinare la condotta e la
convivenza tra soggetti. Per una corretta applicazione di esso, occorre avere una
visione chiara sulla fonte di riferimento. (Concetto di istituto giuridico: gruppo di
norme che disciplinano in modo sistematico un qualche fenomeno sociale) Tali norme
hanno senso come relazione, instaurando quindi un “rapporto giuridico”. Intendiamo
un “fenomeno complesso” e per questo richiede sempre un’interpretazione. Inteso
come un valore certo, in quanto pone regole chiare e determinate a casi della vita di
tutti i giorni. Diritto inoltre è obbligatorio, predisponendo una serie di azioni che
predispongono “l’uso della forza” nel tutelare la corretta applicazione delle norme.
DIRITTO SOGGETTIVO (es. il diritto di proprietà, il diritto di credito): facoltà attribuita
ad un soggetto di agire e soddisfare un proprio interesse, riconosciuto e garantito dalla
legge. Deriva quindi da un comportamento e una posizione soggettiva (attiva e
passiva) che detiene un determinato soggetto nei confronti di un altro attore/
istituzione. In altre parole, intendiamo il potere o l’insieme dei poteri che
l’ordinamento attribuisce a un soggetto.
Le partizioni del diritto (oggettivo)
a) DIRITTO PUBBLICO:
Diritto costituzionale, penale, tributario, processuale (civile e penale): le norme
disciplinano l'organizzazione e i poteri dello Stato ed enti pubblici, nonché il loro
rapporto con i cittadini e tra i vari enti.
b) DIRITTO PRIVATO:
Diritto civile, commerciale, del lavoro: le norme disciplinano un rapporto tra due o
più soggetti che si trovano in condizioni di parità, escludendo gli interessi
pubblicistici ma considerando solamente gli interessi di natura privata.
Vi è una sottile linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato, poiché su uno
stesso fatto possono interagire entrambe le discipline.
Derogabilità
NON tutte le norme del diritto privato sono derogabili…
La derogabilità è la possibilità per l’autonomia privata di prevedere una
regolamentazione diversa di un aspetto rilevante rispetto a quella prevista da una
norma; in parole più semplici, la derogabilità è la libertà che hanno i privati di
accordarsi in modo diverso da quello che dice la legge su un determinato punto.
ese: - art. 1664 c.c. revisione del prezzo nell’appalto - (derogabile)
- art. 1418 c.c. nullità del contratto – (inderogabile) 1
Fonti del diritto
Prima del 1948: art 1 disp prelim codice civile
1. Leggi
2. regolamenti
3. norme corporative: abrogate per fascismo
4. usi
Dopo il 1948:
Le fonti del diritto sono tutti quegli "atti" dai quali nascono le regole che siamo tenuti a
rispettare. In Italia, non tutte le fonti hanno lo stesso valore. Esiste una gerarchia: una
fonte di grado inferiore non può mai contraddire una di grado superiore:
I. Costituzione e leggi costituzionali
Costituzione della Repubblica Italiana (1948): Legge fondamentale dello Stato,
rigida e superiore a ogni altra norma nazionale.
Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali: Adottate con il
procedimento "aggravato" previsto dall'art. 138 Cost.
Leggi nucleari: Sono i principi fondamentali (artt. 1-12) e i diritti inviolabili che
non possono essere oggetto di revisione neppure con legge costituzionale
(limite esplicito: forma repubblicana, art. 139 Cost.).
Fonti dell'Unione Europea e Internazionali: In virtù degli artt. 10, 11 e 117 Cost.,
il diritto dell'UE (Regolamenti e Direttive) e il diritto internazionale pattizio
entrano nell'ordinamento. Il diritto UE prevale sulla legge ordinaria e sulla
Costituzione stessa, con il solo limite del rispetto dei "Principi Supremi".
II. Leggi ordinarie
Leggi ordinarie del Parlamento: Approvate secondo la procedura ordinaria.
Atti aventi forza di legge del Governo:
Decreto Legislativo (art. 76 Cost.): Emanato dal Governo su delega del
o Parlamento (Legge Delega), che stabilisce oggetto, tempi e principi
direttivi.
Decreto Legge (art. 77 Cost.): Emanato dal Governo in casi straordinari di
o necessità e urgenza. Deve essere convertito in legge dal Parlamento
ex tunc).
entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia retroattiva (
Leggi Regionali: L’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa tra Stato
e Regioni. Il diritto privato è, nella quasi totalità, di competenza esclusiva dello
Stato per garantire l'uniformità del trattamento giuridico su tutto il territorio
nazionale. 2
III. Regolamenti
Emanati dal Governo, dai Ministri o da altre autorità amministrative. Hanno una
funzione di dettaglio o di attuazione delle leggi.
Principio di Legalità: Il regolamento non può mai contrastare con la legge.
IV. Usi e Consuetudini
Consistono nella ripetizione costante di un comportamento da parte della collettività,
con la convinzione che tale condotta sia giuridicamente obbligatoria.
L'art. 8 delle Preleggi stabilisce la gerarchia degli usi:
Secundum legem (Secondo la legge): Operano solo se richiamati espressamente
da una norma scritta (molto frequenti nel diritto agrario e commerciale).
Praeter legem (Oltre la legge): Operano in materie non disciplinate da leggi o
regolamenti.
Contra legem (Contro la legge): Non sono mai ammessi, poiché una
consuetudine non può derogare a una fonte scritta.
Fonti del diritto dell’Unione Europea
TRATTATI:
- Trattato sull’Unione Europea (TUE);
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ha lo «stesso valore giuridico dei
Trattati»: ART. 6 TUE)
REGOLAMENTI:
Immediatamente applicabili: uniformazione del diritto in tutti gli stati membri
dell’UE.
DIRETTIVE:
richiedono di un atto legislativo nazionale di trasposizione: armonizzazione del
diritto.
I regolamenti offrono uniformità diretta, mentre le direttive lasciano agli Stati la scelta
dei mezzi, pur vincolando sul risultato da raggiungere, quindi per ogni stato membro ci
saranno armonizzazioni (minima o massima). le sentenze dei giudici non sono fonti del
diritto, ovvero non vincolano i giudici successivi.
DECISIONI
3
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: Interpreta il diritto dell’UE, ed è
vincolante (sono fonti del diritto). Un giudice nazionale può richiedere alla corte
come interpretare il diritto dell’UE e se è contraria ad una norma nazionale.
Rapporto tra norme
Il problema dell’ANTINOMIA (conflitto tra due norme che disciplinano la stessa
fattispecie in modo contraddittorio e la contraddizione non può essere risolta con il
criterio dell’interpretazione sistematica), per risolvere tale controversia possiamo
applicare due criteri:
CRITERIO GERARCHICO: Vale la norma dettata dalla fonte gerarchica
superiore. Se le due norme fanno riferimento alla medesima fonte gerarchica.
COMPETENZA: Prevale la norma dell'ente "competente" a prescindere dal
rango gerarchico o dal tempo.
Se entrambe le norme hanno la stessa competenza dell’ente che ne dispone:
CRITERIO CRONOLOGICO: La norma successiva abroga (in maniera espressa
o implicita) la precedente (ma può anche solo derogare alla norma precedente,
che rimane in vigore per le fattispecie diverse da quella regolata dalla nuova
norma).
Per abrogazione intendiamo la cessazione degli effetti di una norma, per effetto della
norma che la dispone. L’abrogazione può essere:
- esplicita: quando la norma ne dispone l’abrogazione, espressa dal legislatore
- implicita/tacita: non dichiarata espressamente del legislatore, come nel caso del
criterio cronologico, caso anche dell'incompatibilità logica.
Vi possono essere casi in cui nella valutazione non si possa applicare il criterio
cronologico, quindi in questo caso si fa prevalere il criterio della
SPECIALITÀ: si preferisce la norma precedente se la norma successiva
contempla una fattispecie più ampia della precedente – entrambe le norme
rimangono in vigore.
Sussunzione: attività svolta da un giudice volta ad applicare ad un fatto concreto,
che gli è stato proposto, le regole stabilite da una fattispecie astratta prevista da un
ordinamento.
Il principio dell’irretroattività della legge
Art. 11 disposizioni preliminari al codice civile:
«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»
Se però una norma di superiore gerarchia dispone la retroattività di una norma
inferiore questo può avvenire e quindi diciamo che tale principio della irretroattività
può essere derogato da una legge successiva (superiore).
Due limiti: 4
a) Art. 25, comma 2, Cost. (diritto penale di sfavore) (norma gerarchicamente
sovraordinata): «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso».
b) Principio di ragionevolezza (rischio per la certezza del diritto) deve essere motivata
dall’esigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale e non deve avere l’effetto
di produrre ingiustificate disparità di trattamento.
Il codice civile
È un sistema organico, sistematico, universale e agevole di norme, che regola i
rapporti tra i cittadini in maniera egualitaria:
- Ha il valore di una comune legge statale ordinaria
- È entrato in vigore il 21 aprile 1942
- Sono stati unificati i precedenti codici (codice civile [1865] e del commercio
[1882])
È strutturato in 6 libri:
1- Delle persone e della famiglia
2- Delle successioni
3- Della proprietà
4- Delle obbligazioni
5- Del lavoro
6- Della tutela dei diritti
Ogni libro è diviso in: titoli, capi, sezioni, articoli-rubrica, commi.
Assieme al c.c. sono presenti disposizioni preliminari, disposizioni per l’attuazione del
c.c. e disposizioni transitorie.
Però non tutte le norme che trattano dell’argomento citato dai libri fanno parte del
codice civile, ma sono separate.
L’interpretazione della legge
Legge speciale: è una norma che disciplina materie, situazioni o categorie di soggetti
in modo particolareggiato (senza derogare); la legge speciale prevale su quella
generale per la materia trattata, e può essere applicata al di fuori del suo caso di
applicazione.
Legge eccezionale: è una norma introdotta per fronteggiare situazioni straordinarie
(guerre, epidemie, calamità) che deroga o contraddice i principi generali
dell'ordinamento. Può essere applicata solo ai casi previsti nel suo caso di
applicazione.
Per capire se una legge è speciale o eccezionale abbiamo bisogno di criteri
d’interpretazione:
L’interpretazione è imprescindibile
Art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ. 5
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese
dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione
del legislatore.
* Interpretazione letterale
(necessario ma INSUFFICIENTE: parole plurivoche, clausole generali (clausole
elastiche per adattarsi a situazioni più generiche), ulteriori problemi
dell’interpretazione – sussunzione e soluzione delle potenziali antinomie). Si basa sul
significato proprio, quindi comune o tecnico-giuridico, dei termini utilizzati.
* Interpretazione teleologica
Non si fa riferimento alla volontà soggettiva degli autori della legge, ma si fa
‘ratio legis’=ragione,
riferimento alla l’esigenza della norma che vuole soddisfare.
Altri criteri di interpretazione:
Criterio sistematico: Valuta la norma nel quadro della materia disciplinata e
• dell'intero ordinamento giuridico, presumendo che il sistema sia coerente e non
contraddittorio. (ratio legis).
Criterio logico: Cerca l'intenzione del legislatore
• Criterio storico: Analizza le leggi che precedentemente regolavano la stessa
• fattispecie per ricostruire l'evoluzione normativa e il contesto in cui la nuova
norma è stata introdotta.
L’interpretazione può anche essere:
Estensiva: ampliare la portata della norma per colmare lacune, quando è
(ratio legis)
chiaro che l'intenzione del legislatore era più ampia del testo
letterale.
Restrittiva: limitare il significato delle parole della legge per evitare
applicazioni troppo ampie o assurde.
Soggetti dell’interpretazione. Chi interpreta la legge?
Il giudice (interpretazione giurisprudenziale) non vincolante
La dottrina (gli studiosi del diritto) (interpretazione dottrinale) non
vincolante
Lo stesso legislatore (interpretazione autentica) vincolante, ma come
interpreta innova?
distinguere una norma che e una norma che
la norma interpretativa "torna indietro nel tempo" perché il legislatore dichiara che
quel significato è sempre stato l'unico corretto, rendendolo applicabile anche a fatti
avvenuti prima della sua emanazione.
la norma innovativa è dominata dal principio di irretroattività, il quale stabilisce
che la legge non dispone che per l'avvenire.
Il problema della lacuna e l’analogia 6
vi è una lacuna nel procedimento quando manca una determinata norma a disciplinare
un determinato caso, vi è analogia invece quando vi sono due casi simili uno però non
regolato (in cui vi è una lacuna) e uno invece regolato.
‘Divieto del non liquet’: il giudice deve dare una risposta, non può rifiutarsi di negare
la ragione ad una parte e quindi il torto all’altra.
L’analogia si basa su due passaggi:
PRIMA FASE: Analogia LEGIS, presupposti:
1- Lacuna = Quando l’interprete si trova davanti ad un caso in cui non è presente
una norma di riferimento.
2- Fattispecie simili = Guardo se c’è una norma compatibile che regola una
fattispecie simile.
3- Identità di ratio = È l'anima della norma: rappresenta lo scopo pratico, che il
legislatore intendeva tutelare nel momento in cui ha scritto quella regola.
Secondo cui due situazioni sono considerate legalmente equivalenti se
condividono la stessa ragione o giustificazione sottostante.
Non si può applicare se la norma è eccezionale.
SECONDA FASE: Analogia IURIS nel caso non si possa individuare una norma
di fattispecie simile, o non sia presente la identità di ratio (PRIMA FASE), si ricorre ai
principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2 - IL RAPPORTO GIURIDICO
Un rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti giuridicamente rilevante (per
il diritto oggettivo).
Composizione:
- Troviamo un soggetto A in situazione giuridica soggettiva ATTIVA (vantaggio
giuridico);
- Troviamo un soggetto B in situazione giuridica soggettiva PASSIVA
(svantaggio giuridico);
- Vi sono poi altri soggetti detti TERZI, che si trovano al di fuori della relazione.
Questo detto C, è rilevante per la relazione secondo due prospettive:
1. Per valutare gli effetti su C
2. Il caso di intromissione di C
Sfera giuridica soggettiva: è una sorta di campo ideale nel quale si producono e
realizzano effetti giuridici che riguardano un determinato soggetto.
Patrimonio: in senso giuridico, è il complesso di rapporti giuridici patrimoniali
collegabili ad un unico titolare e avente come punto di riferimento oggettivo beni
valutabili economicamente.
Situazioni giuridiche soggettive
Situazioni di diritto: Il diritto oggettivo riconosce ad un determinato soggetto
o una serie di poteri tutelati. 7
Situazioni di fatto: Si riferisce a ciò che accade in seguito all’esercizio di un
o determinato potere (possesso, detenzione, …)
Le situazioni giuridiche in riferimento alle situazioni di diritto possono essere:
- Attive: DIRITTO SOGGETTIVO: Insieme di poteri che l’ordinamento giuridico
attribuisce e riconosce ad un soggetto, detto titolare, poteri riconosciuti
in vista di un interesse tutelato dall’ordinamento.
ASSOLUTO - ERGA OMNES (diritti della RELATIVO (potere solo su persone
personalità, diritti reali). determinate, es. diritto di credito).
Corrispondente situazione passiva: il Corrispondente situazione passiva:
dovere generico di astensione dal dovere/obbligo di una o più persone.
ledere l’altrui diritto.
DIRITTO POTESTATIVO: Conferisce al titolare il potere di incidere sulla
sfera giuridica altrui (a prescindere dalla sua volontà), per soddisfare un
proprio interesse.
La corrispondente situazione passiva è la soggezione.
La potestà è diversa però dal diritto potestativo: è un potere-dovere
vincolato all'esercizio nell'interesse altrui (es. responsabilità genitoriale;
in rif. a vecchia potestà genitoriale, ora detta responsabilità genitoriale).
Il primo è un diritto personale, la seconda è una funzione.
In ambito generale, derivanti dalla legge o dalla volontà delle parti, è presente il
divieto generale di abuso del diritto (ne costituiscono espressione l’articolo di diritto di
proprietà, e il principio di buona fede nei rapporti obbligatori).
ASPETTATIVA DI DIRITTO: (tutelata dall’ordinamento giuridico)
Riconosce al suo titolare un potere ed è già tutelata dall'ordinamento
giuridico. Si riferisce ad una situazione di attesa, che si antepone
all’esecuzion
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