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DIRITTO PRIVATO

1 - INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO

Il diritto: che cos’è?

DIRITTO OGGETTIVO (es. il diritto italiano, il diritto privato): insieme di regole e

norme giuridiche ordinate (ordinamento), poste all’interno di una determinata società

e contesto. Queste norme vengono applicate per disciplinare la condotta e la

convivenza tra soggetti. Per una corretta applicazione di esso, occorre avere una

visione chiara sulla fonte di riferimento. (Concetto di istituto giuridico: gruppo di

norme che disciplinano in modo sistematico un qualche fenomeno sociale) Tali norme

hanno senso come relazione, instaurando quindi un “rapporto giuridico”. Intendiamo

un “fenomeno complesso” e per questo richiede sempre un’interpretazione. Inteso

come un valore certo, in quanto pone regole chiare e determinate a casi della vita di

tutti i giorni. Diritto inoltre è obbligatorio, predisponendo una serie di azioni che

predispongono “l’uso della forza” nel tutelare la corretta applicazione delle norme.

DIRITTO SOGGETTIVO (es. il diritto di proprietà, il diritto di credito): facoltà attribuita

ad un soggetto di agire e soddisfare un proprio interesse, riconosciuto e garantito dalla

legge. Deriva quindi da un comportamento e una posizione soggettiva (attiva e

passiva) che detiene un determinato soggetto nei confronti di un altro attore/

istituzione. In altre parole, intendiamo il potere o l’insieme dei poteri che

l’ordinamento attribuisce a un soggetto.

Le partizioni del diritto (oggettivo)

a) DIRITTO PUBBLICO:

Diritto costituzionale, penale, tributario, processuale (civile e penale): le norme

disciplinano l'organizzazione e i poteri dello Stato ed enti pubblici, nonché il loro

rapporto con i cittadini e tra i vari enti.

b) DIRITTO PRIVATO:

Diritto civile, commerciale, del lavoro: le norme disciplinano un rapporto tra due o

più soggetti che si trovano in condizioni di parità, escludendo gli interessi

pubblicistici ma considerando solamente gli interessi di natura privata.

Vi è una sottile linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato, poiché su uno

stesso fatto possono interagire entrambe le discipline.

Derogabilità

NON tutte le norme del diritto privato sono derogabili…

La derogabilità è la possibilità per l’autonomia privata di prevedere una

regolamentazione diversa di un aspetto rilevante rispetto a quella prevista da una

norma; in parole più semplici, la derogabilità è la libertà che hanno i privati di

accordarsi in modo diverso da quello che dice la legge su un determinato punto.

ese: - art. 1664 c.c. revisione del prezzo nell’appalto - (derogabile)

- art. 1418 c.c. nullità del contratto – (inderogabile) 1

Fonti del diritto

Prima del 1948: art 1 disp prelim codice civile

1. Leggi

2. regolamenti

3. norme corporative: abrogate per fascismo

4. usi

Dopo il 1948:

Le fonti del diritto sono tutti quegli "atti" dai quali nascono le regole che siamo tenuti a

rispettare. In Italia, non tutte le fonti hanno lo stesso valore. Esiste una gerarchia: una

fonte di grado inferiore non può mai contraddire una di grado superiore:

I. Costituzione e leggi costituzionali

Costituzione della Repubblica Italiana (1948): Legge fondamentale dello Stato,

 rigida e superiore a ogni altra norma nazionale.

Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali: Adottate con il

 procedimento "aggravato" previsto dall'art. 138 Cost.

Leggi nucleari: Sono i principi fondamentali (artt. 1-12) e i diritti inviolabili che

 non possono essere oggetto di revisione neppure con legge costituzionale

(limite esplicito: forma repubblicana, art. 139 Cost.).

Fonti dell'Unione Europea e Internazionali: In virtù degli artt. 10, 11 e 117 Cost.,

 il diritto dell'UE (Regolamenti e Direttive) e il diritto internazionale pattizio

entrano nell'ordinamento. Il diritto UE prevale sulla legge ordinaria e sulla

Costituzione stessa, con il solo limite del rispetto dei "Principi Supremi".

II. Leggi ordinarie

Leggi ordinarie del Parlamento: Approvate secondo la procedura ordinaria.

 Atti aventi forza di legge del Governo:

 Decreto Legislativo (art. 76 Cost.): Emanato dal Governo su delega del

o Parlamento (Legge Delega), che stabilisce oggetto, tempi e principi

direttivi.

Decreto Legge (art. 77 Cost.): Emanato dal Governo in casi straordinari di

o necessità e urgenza. Deve essere convertito in legge dal Parlamento

ex tunc).

entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia retroattiva (

Leggi Regionali: L’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa tra Stato

 e Regioni. Il diritto privato è, nella quasi totalità, di competenza esclusiva dello

Stato per garantire l'uniformità del trattamento giuridico su tutto il territorio

nazionale. 2

III. Regolamenti

Emanati dal Governo, dai Ministri o da altre autorità amministrative. Hanno una

funzione di dettaglio o di attuazione delle leggi.

Principio di Legalità: Il regolamento non può mai contrastare con la legge.

IV. Usi e Consuetudini

Consistono nella ripetizione costante di un comportamento da parte della collettività,

con la convinzione che tale condotta sia giuridicamente obbligatoria.

L'art. 8 delle Preleggi stabilisce la gerarchia degli usi:

Secundum legem (Secondo la legge): Operano solo se richiamati espressamente

 da una norma scritta (molto frequenti nel diritto agrario e commerciale).

Praeter legem (Oltre la legge): Operano in materie non disciplinate da leggi o

 regolamenti.

Contra legem (Contro la legge): Non sono mai ammessi, poiché una

 consuetudine non può derogare a una fonte scritta.

Fonti del diritto dell’Unione Europea

TRATTATI:

- Trattato sull’Unione Europea (TUE);

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ha lo «stesso valore giuridico dei

Trattati»: ART. 6 TUE)

REGOLAMENTI:

Immediatamente applicabili: uniformazione del diritto in tutti gli stati membri

dell’UE.

DIRETTIVE:

richiedono di un atto legislativo nazionale di trasposizione: armonizzazione del

diritto.

I regolamenti offrono uniformità diretta, mentre le direttive lasciano agli Stati la scelta

dei mezzi, pur vincolando sul risultato da raggiungere, quindi per ogni stato membro ci

saranno armonizzazioni (minima o massima). le sentenze dei giudici non sono fonti del

diritto, ovvero non vincolano i giudici successivi.

DECISIONI

 3

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: Interpreta il diritto dell’UE, ed è

 vincolante (sono fonti del diritto). Un giudice nazionale può richiedere alla corte

come interpretare il diritto dell’UE e se è contraria ad una norma nazionale.

Rapporto tra norme

Il problema dell’ANTINOMIA (conflitto tra due norme che disciplinano la stessa

fattispecie in modo contraddittorio e la contraddizione non può essere risolta con il

criterio dell’interpretazione sistematica), per risolvere tale controversia possiamo

applicare due criteri:

CRITERIO GERARCHICO: Vale la norma dettata dalla fonte gerarchica

 superiore. Se le due norme fanno riferimento alla medesima fonte gerarchica.

COMPETENZA: Prevale la norma dell'ente "competente" a prescindere dal

 rango gerarchico o dal tempo.

Se entrambe le norme hanno la stessa competenza dell’ente che ne dispone:

CRITERIO CRONOLOGICO: La norma successiva abroga (in maniera espressa

 o implicita) la precedente (ma può anche solo derogare alla norma precedente,

che rimane in vigore per le fattispecie diverse da quella regolata dalla nuova

norma).

Per abrogazione intendiamo la cessazione degli effetti di una norma, per effetto della

norma che la dispone. L’abrogazione può essere:

- esplicita: quando la norma ne dispone l’abrogazione, espressa dal legislatore

- implicita/tacita: non dichiarata espressamente del legislatore, come nel caso del

criterio cronologico, caso anche dell'incompatibilità logica.

Vi possono essere casi in cui nella valutazione non si possa applicare il criterio

cronologico, quindi in questo caso si fa prevalere il criterio della

SPECIALITÀ: si preferisce la norma precedente se la norma successiva

contempla una fattispecie più ampia della precedente – entrambe le norme

rimangono in vigore.

Sussunzione: attività svolta da un giudice volta ad applicare ad un fatto concreto,

che gli è stato proposto, le regole stabilite da una fattispecie astratta prevista da un

ordinamento.

Il principio dell’irretroattività della legge

Art. 11 disposizioni preliminari al codice civile:

«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»

Se però una norma di superiore gerarchia dispone la retroattività di una norma

inferiore questo può avvenire e quindi diciamo che tale principio della irretroattività

può essere derogato da una legge successiva (superiore).

Due limiti: 4

a) Art. 25, comma 2, Cost. (diritto penale di sfavore) (norma gerarchicamente

sovraordinata): «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso».

b) Principio di ragionevolezza (rischio per la certezza del diritto) deve essere motivata

dall’esigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale e non deve avere l’effetto

di produrre ingiustificate disparità di trattamento.

Il codice civile

È un sistema organico, sistematico, universale e agevole di norme, che regola i

rapporti tra i cittadini in maniera egualitaria:

- Ha il valore di una comune legge statale ordinaria

- È entrato in vigore il 21 aprile 1942

- Sono stati unificati i precedenti codici (codice civile [1865] e del commercio

[1882])

È strutturato in 6 libri:

1- Delle persone e della famiglia

2- Delle successioni

3- Della proprietà

4- Delle obbligazioni

5- Del lavoro

6- Della tutela dei diritti

Ogni libro è diviso in: titoli, capi, sezioni, articoli-rubrica, commi.

Assieme al c.c. sono presenti disposizioni preliminari, disposizioni per l’attuazione del

c.c. e disposizioni transitorie.

Però non tutte le norme che trattano dell’argomento citato dai libri fanno parte del

codice civile, ma sono separate.

L’interpretazione della legge

Legge speciale: è una norma che disciplina materie, situazioni o categorie di soggetti

in modo particolareggiato (senza derogare); la legge speciale prevale su quella

generale per la materia trattata, e può essere applicata al di fuori del suo caso di

applicazione.

Legge eccezionale: è una norma introdotta per fronteggiare situazioni straordinarie

(guerre, epidemie, calamità) che deroga o contraddice i principi generali

dell'ordinamento. Può essere applicata solo ai casi previsti nel suo caso di

applicazione.

Per capire se una legge è speciale o eccezionale abbiamo bisogno di criteri

d’interpretazione:

L’interpretazione è imprescindibile

Art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ. 5

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese

dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione

del legislatore.

* Interpretazione letterale

(necessario ma INSUFFICIENTE: parole plurivoche, clausole generali (clausole

elastiche per adattarsi a situazioni più generiche), ulteriori problemi

dell’interpretazione – sussunzione e soluzione delle potenziali antinomie). Si basa sul

significato proprio, quindi comune o tecnico-giuridico, dei termini utilizzati.

* Interpretazione teleologica

Non si fa riferimento alla volontà soggettiva degli autori della legge, ma si fa

‘ratio legis’=ragione,

riferimento alla l’esigenza della norma che vuole soddisfare.

Altri criteri di interpretazione:

Criterio sistematico: Valuta la norma nel quadro della materia disciplinata e

• dell'intero ordinamento giuridico, presumendo che il sistema sia coerente e non

contraddittorio. (ratio legis).

Criterio logico: Cerca l'intenzione del legislatore

• Criterio storico: Analizza le leggi che precedentemente regolavano la stessa

• fattispecie per ricostruire l'evoluzione normativa e il contesto in cui la nuova

norma è stata introdotta.

L’interpretazione può anche essere:

Estensiva: ampliare la portata della norma per colmare lacune, quando è

 (ratio legis)

chiaro che l'intenzione del legislatore era più ampia del testo

letterale.

Restrittiva: limitare il significato delle parole della legge per evitare

 applicazioni troppo ampie o assurde.

Soggetti dell’interpretazione. Chi interpreta la legge?

Il giudice (interpretazione giurisprudenziale) non vincolante

 

La dottrina (gli studiosi del diritto) (interpretazione dottrinale) non

 

vincolante

Lo stesso legislatore (interpretazione autentica) vincolante, ma come

 

interpreta innova?

distinguere una norma che e una norma che

la norma interpretativa "torna indietro nel tempo" perché il legislatore dichiara che

quel significato è sempre stato l'unico corretto, rendendolo applicabile anche a fatti

avvenuti prima della sua emanazione.

la norma innovativa è dominata dal principio di irretroattività, il quale stabilisce

che la legge non dispone che per l'avvenire.

Il problema della lacuna e l’analogia 6

vi è una lacuna nel procedimento quando manca una determinata norma a disciplinare

un determinato caso, vi è analogia invece quando vi sono due casi simili uno però non

regolato (in cui vi è una lacuna) e uno invece regolato.

‘Divieto del non liquet’: il giudice deve dare una risposta, non può rifiutarsi di negare

la ragione ad una parte e quindi il torto all’altra.

L’analogia si basa su due passaggi:

PRIMA FASE: Analogia LEGIS, presupposti:

1- Lacuna = Quando l’interprete si trova davanti ad un caso in cui non è presente

una norma di riferimento.

2- Fattispecie simili = Guardo se c’è una norma compatibile che regola una

fattispecie simile.

3- Identità di ratio = È l'anima della norma: rappresenta lo scopo pratico, che il

legislatore intendeva tutelare nel momento in cui ha scritto quella regola.

Secondo cui due situazioni sono considerate legalmente equivalenti se

condividono la stessa ragione o giustificazione sottostante.

Non si può applicare se la norma è eccezionale.

SECONDA FASE: Analogia IURIS nel caso non si possa individuare una norma

di fattispecie simile, o non sia presente la identità di ratio (PRIMA FASE), si ricorre ai

principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2 - IL RAPPORTO GIURIDICO

Un rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti giuridicamente rilevante (per

il diritto oggettivo).

Composizione:

- Troviamo un soggetto A in situazione giuridica soggettiva ATTIVA (vantaggio

giuridico);

- Troviamo un soggetto B in situazione giuridica soggettiva PASSIVA

(svantaggio giuridico);

- Vi sono poi altri soggetti detti TERZI, che si trovano al di fuori della relazione.

Questo detto C, è rilevante per la relazione secondo due prospettive:

1. Per valutare gli effetti su C

2. Il caso di intromissione di C

Sfera giuridica soggettiva: è una sorta di campo ideale nel quale si producono e

realizzano effetti giuridici che riguardano un determinato soggetto.

Patrimonio: in senso giuridico, è il complesso di rapporti giuridici patrimoniali

collegabili ad un unico titolare e avente come punto di riferimento oggettivo beni

valutabili economicamente.

Situazioni giuridiche soggettive

Situazioni di diritto: Il diritto oggettivo riconosce ad un determinato soggetto

o una serie di poteri tutelati. 7

Situazioni di fatto: Si riferisce a ciò che accade in seguito all’esercizio di un

o determinato potere (possesso, detenzione, …)

Le situazioni giuridiche in riferimento alle situazioni di diritto possono essere:

- Attive: DIRITTO SOGGETTIVO: Insieme di poteri che l’ordinamento giuridico

 attribuisce e riconosce ad un soggetto, detto titolare, poteri riconosciuti

in vista di un interesse tutelato dall’ordinamento.

ASSOLUTO - ERGA OMNES (diritti della RELATIVO (potere solo su persone

personalità, diritti reali). determinate, es. diritto di credito).

Corrispondente situazione passiva: il Corrispondente situazione passiva:

dovere generico di astensione dal dovere/obbligo di una o più persone.

ledere l’altrui diritto.

DIRITTO POTESTATIVO: Conferisce al titolare il potere di incidere sulla

 sfera giuridica altrui (a prescindere dalla sua volontà), per soddisfare un

proprio interesse.

La corrispondente situazione passiva è la soggezione.

La potestà è diversa però dal diritto potestativo: è un potere-dovere

vincolato all'esercizio nell'interesse altrui (es. responsabilità genitoriale;

in rif. a vecchia potestà genitoriale, ora detta responsabilità genitoriale).

Il primo è un diritto personale, la seconda è una funzione.

In ambito generale, derivanti dalla legge o dalla volontà delle parti, è presente il

divieto generale di abuso del diritto (ne costituiscono espressione l’articolo di diritto di

proprietà, e il principio di buona fede nei rapporti obbligatori).

ASPETTATIVA DI DIRITTO: (tutelata dall’ordinamento giuridico)

 Riconosce al suo titolare un potere ed è già tutelata dall'ordinamento

giuridico. Si riferisce ad una situazione di attesa, che si antepone

all’esecuzion

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesco7654 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Omodei Salè Riccardo.
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