DIRITTO PRIVATO
INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO
IL DIRITTO: CHE COS’È?
1. DIRITTO OGGETTIVO (es. il diritto italiano, il diritto privato)
DEFINIZIONE: insieme delle norme giuridiche in un determinato contesto sociale, al fine di
disciplinare la condotta delle persone e la loro convivenza.
- Ordinamento giuridico: si forma quando queste norme sono organizzate e coerenti tra
loro
- Istituti giuridici: gruppi di norme che regolano in modo organico e complesso un aspetto
della vita sociale dell’uomo (es. matrimonio, proprietà, contratto di compravendita)
Il diritto ha senso come relazione: quando una norma mette in contatto due o più persone (creando
ad esempio diritti per uno e doveri per l'altro), nasce un rapporto giuridico.
Il diritto è un fenomeno complesso: richiede sempre interpretazione.
Certezza del diritto come valore.
Il diritto è obbligatorio e la sua applicazione è assistita dalla forza (possono essere imposte
sanzioni come conseguenze della violazione delle norme giuridiche)
2. DIRITTO SOGGETTIVO (es. il diritto di proprietà, il diritto di credito)
DEFINIZIONE: Potere o insieme di poteri che l’ordinamento (= il diritto oggettivo) attribuisce
ad un soggetto (il titolare) e che questi può esercitare per soddisfare un suo interesse.
LE PARTIZIONI DEL DIRITTO (OGGETTIVO)
DIRITTO PUBBLICO: relazioni tra Stato o enti pubblici e soggetti privati.
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto tributario, diritto
processuale (civile e penale) …
DIRITTO PRIVATO: relazioni tra privati.
Diritto civile, diritto commerciale, diritto (privato) del lavoro
UNA LINEA NON SEMPRE PRECISA, NON UNA SEPARAZIONE ASSOLUTA
N.B. Diritto privato: Costituzionalizzazione del diritto privato (il diritto privato non è assoluto, ma
subordinato alla costituzione) – Strumenti del diritto privato per perseguire interessi pubblicistici (lo
Stato usa gli strumenti del diritto privato per raggiungere obiettivi di natura pubblica) – Diritto
privato dei contraenti deboli (spesso c’è una parte forte ed una debole, quindi serve protezione per i
più deboli).
Inoltre, è possibile che uno stesso fatto possa avere rilevanza sia per il diritto pubblico sia per il
diritto privato (es. lesioni dolose: 582 c.p. + 2043 c.c.).
DEROGABILITÀ
NON tutte le norme del diritto privato sono derogabili…
DEROGABILITÀ: possibilità per l’autonomia privata di prevedere una regolamentazione
diversa di un aspetto rilevante rispetto a quella prevista da una norma. In parole più semplici, la
derogabilità è la libertà che hanno i privati di accordarsi in modo diverso da quello che dice la
legge su un determinato punto.
Esempi: - art. 1664 c.c. revisione del prezzo nell’appalto - (derogabile)
- art. 1418 c.c. nullità del contratto – (inderogabile)
FONTI DEL DIRITTO (IN ITALIA)
DEFINIZIONE: tutti quegli "atti" dai quali nascono le regole che siamo tenuti a rispettare.
In Italia, non tutte le fonti hanno lo stesso valore.
Esiste una gerarchia: una fonte di grado inferiore
NON può mai contraddire una di grado superiore:
1. LEGGI
- Decreti Legge (D.L.): Fatti dal Governo in
casi di emergenza.
- Decreti Legislativi (D.lgs.): Fatti dal
Governo su delega del Parlamento (es. il
Codice Civile).
- Leggi Statali
- Leggi Regionali.
2. REGOLAMENTI
- Sono atti emanati dal Governo, dai
Ministri o da enti locali per spiegare
"come" applicare le leggi del livello
superiore.
- NON possono mai contrastare con una
legge ordinaria.
3. NORME CORPORATIVE
- Abrogate perché espressione del fascismo.
4. USI O CONSUETUDINI
- Le fonti più deboli.
- Sono comportamenti ripetuti nel tempo
con la convinzione che siano obbligatori.
- Valgono solo se la legge non dice nulla o se
la legge stessa li richiama espressamente.
FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
TRATTATI
Trattato sull’Unione Europea (TUE);
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ha lo «stesso valore giuridico dei
Trattati»: ART. 6 TUE)
REGOLAMENTI
Immediatamente applicabili: Uniformazione del diritto in tutti gli stati membri dell’UE.
DIRETTIVE
Richiedono di un atto legislativo nazionale di trasposizione: Armonizzazione del
diritto.
I REGOLAMENTI vanno applicati così come sono scritti, mentre le DIRETTIVE lasciano agli
Stati la scelta dei mezzi (quali leggi e quali sanzioni), pur vincolando sul risultato da raggiungere,
quindi per ogni Stato ci saranno armonizzazioni (minime o massime). Le sentenze dei giudici
NON sono fonti del diritto, ovvero non vincolano i giudici successivi.
DECISIONI: sono come i regolamenti, però indirizzati a destinatari specifici.
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: interpreta il diritto dell’UE, ed è
vincolante (sono fonti del diritto). Un giudice nazionale può richiedere alla corte come
interpretare il diritto dell’UE e se è contraria ad una norma nazionale.
RAPPORTO TRA NORME
Il problema dell’ANTINOMIA, ossia il CONFLITTO tra 2 norme che disciplinano la stessa
fattispecie in modo contraddittorio, NON può essere risolto con il criterio dell’interpretazione
sistematica (con una semplice interpretazione).
Ci sono 2 CRITERI RISOLUTIVI:
CRITERIO GERARCHICO: la norma di grado superiore (es. la Costituzione) vince su
quella inferiore (es. una legge ordinaria).
CRITERIO CRONOLOGICO E DELLA COMPETENZA: la norma successiva abroga
(elimina) (in maniera espressa o implicita) la precedente (ma può anche solo derogare alla
norma precedente, che rimane in vigore per le fattispecie diverse da quella regolata dalla
nuova norma). Però, prevale il criterio della SPECIALITÀ si preferisce la norma
precedente se la norma successiva contempla una fattispecie più ampia della precedente –
entrambe le norme rimangono in vigore.
I 2 criteri risolutivi hanno la stessa valenza a livello gerarchico.
SUSSUNZIONE: attività svolta da un giudice volta ad applicare ad un fatto concreto, che gli è
stato proposto, le regole stabilite da una fattispecie astratta prevista da un ordinamento. In poche
parole, è il "collegamento" che il giudice (o il giurista) fa tra un fatto concreto e una norma di
legge. IL PRINCIPIO DELL’IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Art. 11 Disposizioni preliminari al codice civile:
«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»
[N.B. Tale principio NON vale per le norme di interpretazione autentica]
Ci sono, però, 2 LIMITI:
a) Art. 25, comma 2, Costi. (Diritto penale di sfavore) (norma gerarchicamente sovraordinata):
«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso».
b) Principio di Ragionevolezza (Rischio per la certezza del diritto): la legge deve essere motivata
dall’esigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale e non deve avere l’effetto di
produrre ingiustificate disparità di trattamento.
IL CODICE CIVILE
È un sistema organico, sistematico, universale e agevole di norme, che regola i rapporti tra i
cittadini in maniera egualitaria.
Ha il valore di una comune legge statale ordinaria.
o È entrato in vigore il 21 aprile 1942.
o Sono stati unificati i precedenti codici (codice civile [1865] e del commercio [1882]).
o
È strutturato in 6 LIBRI (ciascuno suddiviso in Titoli, Capi, Sezioni, Articoli-rubrica, Commi):
1- Delle persone e della famiglia
2- Delle successioni
3- Della proprietà
4- Delle obbligazioni
5- Del lavoro
6- Della tutela dei diritti
Assieme al c.c. sono presenti disposizioni preliminari, disposizioni per l’attuazione del c.c. e
disposizioni transitorie.
Però NON tutte le norme che trattano dell’argomento citato dai libri fanno parte del codice civile,
ma sono separate.
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Distinguiamo 2 tipi particolari di leggi:
1) LEGGE SPECIALE: è una norma che disciplina materie, situazioni o categorie di soggetti in
modo particolareggiato (senza derogare). La legge speciale prevale su quella generale per la
materia trattata, e può essere applicata al di fuori del suo caso di applicazione.
ESEMPIO: Se esiste una norma generale sui contratti e una norma specifica sui contratti
d'affitto, quest'ultima è la "legge speciale".
2) LEGGE ECCEZIONALE: è una norma introdotta per fronteggiare situazioni straordinarie
(guerre, epidemie, calamità) che deroga o contraddice i principi generali dell'ordinamento. Può
essere applicata solo ai casi previsti nel suo campo di applicazione.
ESEMPIO: Una norma che sospende il pagamento delle tasse solo per i cittadini colpiti da
un terremoto. È un'eccezione alla regola generale per cui tutti devono pagare le tasse ogni
anno.
Per capire se una legge è speciale o eccezionale abbiamo bisogno di criteri d’interpretazione.
L’INTERPRETAZIONE È IMPRESCINDIBILE
Art. 12, primo comma, disp. preli. cod. civ.
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore.”
Da ciò possiamo distinguere 2 metodi interpretativi, che sono “complementari”:
1) INTERPRETAZIONE LETTERALE: un passaggio necessario ma INSUFFICIENTE;
infatti, la sola lettura del testo presenta dei limiti: parole plurivoche, clausole generali
(clausole elastiche per adattarsi a situazioni più generiche), ulteriori problemi
dell’interpretazione – sussunzione e soluzione delle potenziali antinomie.
2) INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: si passa dal “cosa c'è scritto” al “perché è stato
scritto”. Telos=fine: si cerca la ratio legis, ovvero lo scopo pratico (ragione) della norma.
NON si fa riferimento alla volontà soggettiva degli autori della legge, ma si fa riferimento
all’esigenza che la norma vuole soddisfare.
Per capire una legge non basta il vocabolario. Bisogna prima leggere il testo (letterale), poi capire
a cosa serve (teleologica).
Ci sono, poi, altri criteri di interpretazione:
• CRITERIO SISTEMATICO: Valuta la norma nel quadro della materia disciplinata e
dell'intero ordinamento giuridico, presumendo che il sistema sia coerente e non
contraddittorio.
• CRITERIO LOGICO: Cerca di capire la norma mediante l’uso della ragione. È più
generale rispetto all’interpretazione teleologica.
• CRITERIO STORICO: Analizza l'evoluzione della norma nel tempo e il contesto in cui è
nata.
L’interpretazione può anche essere:
ESTENSIVA: ampliare la portata della norma per colmare lacune, quando è chiaro che
l' intenzione del legislatore ( ratio leggi ) era più ampia del testo letterale.
RESTRITTIVA: limitare il significato delle parole della legge per evitare applicazioni
troppo ampie o assurde.
SOGGETTI DELL’INTERPRETAZIONE (Chi interpreta la legge?)
Il GIUDICE (interpretazione giurisprudenziale) NON VINCOLANTE (vale solo per
il caso specifico)
La DOTTRINA (studiosi del diritto) (interpretazione dottrinale) NON
VINCOLANTE
Lo stesso LEGISLATORE (interpretazione autentica) VINCOLANTE, ma come
distinguere una norma che interpreta e una norma che innova?
Norma interpretativa (che “spiega): si ha quando lo stesso legislatore (il Parlamento) emana una
nuova legge per chiarire il significato di una legge precedente. È retroattiva, poiché serve solo a
"spiegare" cosa significava la vecchia legge fin dall'inizio.
Norma innovativa (che “cambia”): si ha quando la nuova legge introduce una regola nuova,
modificando o integrando l'ordinamento giuridico. È dominata dal principio di irretroattività, dato
che vale solo per il futuro.
IL PROBLEMA DELLA LACUNA E L’ANALOGIA
LACUNA: si verifica quando un caso concreto NON è regolato da alcuna norma di legge.
DIVIETO DEL “NON LIQUET”: in un sistema giuridico moderno, un giudice NON può
rifiutarsi di decidere sostenendo che la legge non dice nulla a riguardo (questo rifiuto è
detto non liquet).
Per colmare queste lacune, l'ordinamento utilizza un meccanismo di auto-integrazione, ossia
l'ANALOGIA: invece di inventare una regola da zero, il giudice cerca una norma che regola un
caso simile o una materia analoga e la applica al caso non regolato.
L’analogia prevede 2 fasi:
1° ANALOGIA LEGIS: Prevede 3 presupposti:
1) Lacuna = Quando l’interprete si trova davanti ad un caso in cui non è presente una
norma di riferimento.
2) Fattispecie simili = Guardo se c’è una norma compatibile che regola una fattispecie
simile.
3) Identità di ratio = Lo scopo pratico della norma scelta deve essere identico a quello
della norma “mancante”.
N.B.: Non si può applicare se la norma scelta è eccezionale o penale incriminatrice.
2° ANALOGIA IURIS:
Nel caso NON si possa individuare una norma di fattispecie simile, o NON sia presente la
identità di ratio, si ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
IL RAPPORTO GIURDICO, LE SITUAZIONI GIURIDICHE E LE VICENDE DEL
RAPPORTO GIURIDICO
Un RAPPORTO GIURIDICO è una relazione tra 2 soggetti giuridicamente rilevante (rilevante
per il diritto oggettivo).
Composizione del rapporto:
C’è un soggetto A in situazione giuridica soggettiva ATTIVA (vantaggio giuridico).
C’è un soggetto B in situazione giuridica soggettiva PASSIVA (svantaggio giuridico).
Inoltre, ci sono altri soggetti detti TERZI (C), che stanno al dì fuori della relazione tra A e
B.
I soggetti C sono rilevanti per la relazione secondo 2 prospettive:
Valutare gli effetti su C.
o Il caso di intromissione di C.
o
SFERA GIURIDICA SOGGETTIVA: una sorta di campo ideale nel quale si producono e
realizzano effetti giuridici che riguardano un certo soggetto.
PATRIMONIO: in senso giuridico, il complesso di rapporti giuridici patrimoniali collegabili ad
un unico titolare e avente come punto di riferimento oggettivo beni valutabili economicamente.
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
SITUAZIONI DI DIRITTO: il diritto oggettivo riconosce ad un determinato soggetto una
serie di poteri tutelati (es. proprietà).
SITUAZIONI DI FATTO: si riferiscono a ciò che accade in seguito all’esercizio di un
determinato potere (es, possesso, detenzione…).
SITUAZIONI GIURIDICHE DI DIRITTO
ATTIVE: DIRITTO SOGGETTIVO:
o
insieme di poteri che l’ordinamento giuridico attribuisce e riconosce ad un soggetto, detto
titolare (poteri riconosciuti in vista di un interesse tutelato dall’ordinamento)
ASSOLUTO – ERGA OMNES (es. nessuno, NON vi è intermediazione.
diritti della personalità, diritti reali): La corrispondente situazione passiva
possono essere fatti valere nei consiste nel DOVERE generico di
confronti di chiunque. Il titolare può astensione dal ledere l’altrui diritto.
far valere i suoi diritti senza l’aiuto di
RELATIVO (es. diritto di credito): cooperazione di un altro soggetto. La
potere solo verso determinate corrispondente situazione passiva
persone. Per essere perseguito, consiste nell’OBBLIGO di una o più
l’interesse strumentale richiede la persone determinate.
DIRITTO POTESTATIVO (diritto personale): conferisce al titolare il potere
o di incidere sulla sfera giuridica altrui per soddisfare un proprio interesse. La
corrispondente situazione passiva è la SOGGEZIONE.
POTESTÀ (funzione): è un potere-dovere attribuito ad un soggetto per tutelare
l’interesse altrui (es. responsabilità genitoriale).
ASPETTATIVA DI DIRITTO: riconosce al suo titolare un potere ed è già
o tutelata giuridicamente. Si riferisce ad una situazione di attesa, che si
antepone all’esecuzione, ad esempio, di un determinato contratto.
ASPETTATIVA DI FATTO (giuridicamente NON tutelata): è un calcolo che
o un soggetto si fa sulla base di un determinato accadimento futuro. Ad esempio
l’eredità. In questa attesa non viene conferita nessuna tutela al titolare.
INTERESSE LEGITTIMO: situazione che si instaura tra il privato e la P.A.,
o in cui il primo ha la pretesa che il secondo agisca correttamente. È particolare
poiché sempre collegata ad un potere pubblico conferito dalla P.A., di natura
quindi pubblicistica. Caso particolare anche perché dalla controparte NON vi è
una posizione passiva ma un interesse della P.A. stessa.
Ci sono 2 particolari configurazioni:
Situazione giuridica collegata all’esercizio di un potere pubblico: il
privato ha l’interesse che l’esercizio del potere amministrativo venga
eseguito correttamente (es. concorsi pubblici). Si parla quindi di
interesse PROTENSIVO.
Diritto soggettivo assoluto affievolito: il privato NON vorrebbe che
venga svolto l’esercizio del potere amministrativo (es. espropriazione
della proprietà). Si parla di interesse OPPOSITIVO.
STATUS: situazione particolare che indica la posizione giuridicamente
o rilevante di una persona nei confronti della società. È caratterizzato da un
elemento materiale (posizione rivestita nella società) e da un elemento formale
(tutela accordata dall’ordinamento giuridico). Lo status collega un determinato
soggetto ad un determinato insieme di soggetti passivi e attivi annessi.
Ci sono, anche qui, 2 accezioni, in base al tipo di “pacchetto” di posizioni
giuridiche conferite al soggetto:
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