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Introduzione al diritto privato

Disciplina che regola rapporti tra soggetti che si trovano in condizioni di parità.

Rapporti che possono essere economici e non.

Diritto: vi sono due accezioni del termine:

1.​ Diritto oggettivo: insieme di regole e norme giuridiche ordinate (ordinamento), poste

all’interno di una determinata società e contesto. Queste norme vengono applicate

per disciplinare la condotta e la convivenza tra soggetti. Per una corretta

applicazione di esso, occorre avere una visione chiara sulla fonte di riferimento.

(Concetto di istituto giuridico: gruppo di norme che disciplinano in modo sistematico

un qualche fenomeno sociale)

Tali norme hanno senso come relazione, instaurando quindi un “rapporto giuridico”.

Intendiamo un “fenomeno complesso” e per questo richiede sempre un

interpretazione.

Inteso come un valore certo, in quanto pone regole chiare e determinate a casi della

vita di tutti i giorni.

Diritto inoltre è obbligatorio, predisponendo una serie di azioni che predispongono

“l’uso della forza” nel tutelare la corretta applicazione delle norme.

2.​ Diritto soggettivo: facoltà attribuita ad un soggetto di agire e soddisfare un proprio

interesse, riconosciuto e garantito dalla legge. Deriva quindi da un comportamento e

una posizione soggettiva (attiva e passiva) che detiene un determinato soggetto nei

confronti di un altro attore/ istituzione.

In altre parole, intendiamo il potere o l’insieme dei poteri che l’ordinamento

attribuisce a un soggetto.

Privato (in correlazione alla particolare partizione)

Per definirlo occorre delineare la differenza che sta tra diritto pubblico e privato:

-​ per diritto pubblico intendiamo il diritto costituzionale, penale, tributario, processuale

(civile e penale): le norme disciplinano l'organizzazione e i poteri dello Stato ed enti

pubblici, nonché il loro rapporto con i cittadini e tra i vari enti.

-​ per diritto privato intendiamo invece il diritto civile, commerciale, del lavoro: le norme

disciplinano un rapporto tra due o più soggetti che si trovano in condizioni di parità,

escludendo gli interessi pubblicistici ma considerando solamente gli interessi di

natura privata.

Vi possono essere casi in cui la pubblica amministrazione (la quale agisce per interesse

pubblicistico) usa le norme del diritto privato per regolare i rapporti.

Vi è una sottile linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato, poiché su uno stesso fatto

possono interagire entrambe le discipline.

Va precisato che le norme del diritto privato non sono derogabili, almeno non tutte e la

maggior parte, quindi si deve obbligatoriamente applicare la determinata disciplina

legislativa. Una norma del diritto privato deve essere così inderogabile per limitare così la

posizione di autonomia privata dei soggetti, dando un ordinamento stabile e determinato.

Le fonti del diritto

Prima del 1948: art 1 disp prelim codice civile

1.​ Leggi

2.​ regolamenti

3.​ norme corporative: abrogate per fascismo

4.​ usi

Dopo il 1948 o odierno: art 1 d.p.c.c. (Disposizioni preliminari codice civile) fu integrato:

1.​ Costituzione e leggi costituzionale: prevalenti sulla legge ordinaria

a.​ Principi fondamentali della repubblica art da 1 a 12

b.​ leggi costituzionali di modificazione al testo della costituzione: procedimento

legislativo aggravato art 138

c.​ leggi nucleari art 139 non sono oggetto di revisione costituzionale,

disposizioni transitorie finali e principi fondamentali

d.​ disposizioni che consentono aperture ad altre fonti dell’ordinamento

italiano: art 10 c 1 (internazionalizzazione), art 11 (ripudio alla guerra), art

117 c1 (potestà legislativa Stato regioni).

i.​ Integrano quindi l’ordinamento italiano il diritto internazionale

consuetudinario e pattizio ed il diritto dell’Unione europea i quali

hanno prevalenza sulla costituzione ma non sui principi supremi (leggi

nucleari), caso particolare il diritto pattizio che prevale solamente sulla

legge ordinaria

2.​ Leggi ordinarie:

a.​ Leggi:

i.​ Leggi del parlamento

ii.​ Atti del governo con forza di legge:

1.​ Decreto legislativo art 76 cost: mediante promulgazione di

legge delega dal parlamento, la quale contiene i principi da

seguire e i criteri da seguire e adeguarsi

2.​ decreto legge art. 77 cost: nessun intervento del parlamento,

emanato in momenti di crisi ed emergenza (necessità ed

urgenza). Decreto legge per avere efficacia continuativa deve

essere convertito in legge dal parlamento entro 60 gg, se non

accade avviene efficacia retroattiva (c. 3)

iii.​ Atti delle regioni: competenza stato - regione art 117 c.1 Cost (Potestà

legislativa Stato regioni) (norme del diritto privato disciplinato perlopiù

dallo Stato)

1.​ Comma 1: competenza esclusiva dello stato

2.​ Comma 2: competenza concorrente (legge quadro dello Stato

e successiva regione)

3.​ altre materie sono di competenza esclusiva delle regioni

a.​ Ruolo della corte costituzionale nel reprimere

controversie: formata da 15 giudici eletti in seduta

comune del parlamento

https://www.notion.so/LA-CORTE-COSTITUZIONALE-d

a-153-a-167-55c656b33e14491e88560603bbe30444?p

vs=4

3.​ Regolamenti: emanati del governo, norme di dettaglio e che non possono in nessun

modo contraddire le legge ordinaria

a.​ Vige il principio di legalità:

i.​ se regolamento va in contro alla legge ordinaria di riferimento, il

giudice disapplica il regolamento tutelando così la legge

-​ se regolamento viene impugnato davanti al giudice

amministrativo (TAR) questi lo annulla rendendolo quindi

inefficace anche davanti ad altri casi di natura simile

4.​ Usi e consuetudini: sono fonti “fatti”, da non confondere con quelle del diritto

internazionale.

a.​ Consuetudini: comportamento ripetuto dalla generalità di una collettività con

la convinzione che si tratti di una condotta giuridicamente doverosa.

b.​ Art 8 disp prelim c.c. (Usi e consuetudini): “nelle materie regolate dalle leggi o

dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”

Le consuetudini possono essere:

i.​ art 1492 c.c. Conformità alla legge (Secundum legem)

ii.​ Non conformi alla legge (Contra legem) (

esempio della linea di arresto

), in questo caso si va ad escludere l'ammissibilità della

semaforo

consuetudine stessa

iii.​ In assenza di legge (Praeter legem)

Fonti del diritto dell'unione europea

Trattati che stanno alla base:

-​ TUE (trattato sull’unione europea)

-​ TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Con il trattato di Lisbona del 2009 anche la carta di Nizza (carta dei diritti fondamentali UE)

possiede la stessa rilevanza dei trattati sopra citati. (Art 6 tfue)

Fonti:

1.​ Regolamenti comunitari (dell’ ue): essi sono direttamente applicabili nello Stato

membro con un valore sovraordinato a legge ordinaria (parliamo quindi di

uniformazione del diritto)

2.​ Direttiva comunitaria: fissazione obiettivi comunitari (sta poi allo stato applicarla

direttamente sul proprio territorio nei modi e negli usi adottati, seguendo però

l’obiettivo comune dettato dalla direttiva stessa) (armonizzazione del diritto)

3.​ decisioni

4.​ sentenze della corte di giustizia dell’Unione europea

Rapporto tra norme

Tra due norme può sorgere il problema dell’antinomia, ovvero il conflitto tra due norme che

disciplinano la stessa fattispecie in modo contraddittorio, non essendo così possibile la

risoluzione mediante interpretazione sistematica.

Per risolvere tale controversia tra norme, possiamo applicare due criteri principali:

1.​ Criterio gerarchico: vale la norma dettata dalla fonte gerarchica superiore.

Se le due norme fanno riferimento alla medesima fonte gerarchica:

2.​ Criterio di competenza: in riff ad art 117 cost competenza Stato regione e commi

annessi.

Se entrambe le norme hanno la stessa competenza dell’ente che ne dispone:

3.​ Criterio cronologico: si fa prevalere la norma di più recente promulgazione.

In questo ultimo caso, la norma successiva ABROGA la norma precedente.

Per abrogazione intendiamo la cessazione degli effetti di una norma, per effetto della norma

che la dispone.

L’abrogazione può essere:

-​ esplicita: quando la norma ne dispone l’abrogazione, espressa dal legislatore

-​ implicita/ tacita: non dichiarata espressamente del legislatore, come nel caso del

criterio cronologico, caso anche dell'incompatibilità logica

4.​ Vi possono essere casi in cui nella valutazione non si possa applicare il criterio

cronologico, quindi in questo caso si fa prevalere il criterio della specialità: si

preferisce quindi la norma precedente se la norma successiva contempla una

fattispecie più ampia della precedente - entrambe le norme però rimangono in vigore,

però vediamo che la norma successiva essendo più specifica sottrae una parte di

applicazione a quella più generale.

Principio di irretroattività della legge (Art 11 disposizione preliminari del codice civile)

”la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”

Se però una norma di superiore gerarchia dispone la retroattività di una norma

inferiore questo può avvenire e quindi diciamo che tale principio della irretroattività può

essere derogato da una legge successiva (superiore).

Due limiti di tale principio:

1.​ Art. 25, comma 2, Cost. (diritto penale di sfavore): (norma gerarchicamente

sovraordinata): «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso».

Principio di ragionevolezza (rischio per la certezza del diritto): deve essere

2.​ motivata dall’esigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale e non deve

avere l’effetto di produrre ingiustificate disparità di trattamento.

Il Codice Civile (valore di legge ordinaria)

La parola codice richiama ad un periodo specifico della nostra storia: siamo a fine 700 inizio

800 quando entrò per la prima volta in vigore il primo codice civile francese (ancora tutt’oggi

in vigore) con lo scopo di disciplinare in modo organizzato e semplice un determinato campo

di analisi. Il codice è ordinato e sistematico, quindi detiene una specifica logica coerente.

Il nostro codice civile entrò in vigore nel 21 aprile 1942.

Codice scritto da giuristi e non da politici, quindi alto grado di specificità.

Dato da fusione codice francese e tedesco.

Le norme che inneggiavano al regime fascista del tempo vennero tolte ed abrogate.

Centralità dell'impresa e dell’economia.

Unione del codice civile (1865) e del commercio (1882), non semplice fusione.

Con l’entrata in vigore della costituzione, viene messo in primo piano l’uomo e i suoi diritti.

Struttura:

Disposizioni preliminari

Disposizioni per l’attuazione

diviso in 6 libri:

I.​ Delle persone e della famiglia

II.​ Delle successioni

III.​ Delle proprietà: disciplina del possesso

IV.​ Delle obbligazioni

V.​ Del lavoro

VI.​ Della tutela dei diritti

Ogni libro diviso in:

I.​ libri A.​ Titoli

1.​ Capi

a)​ Sezioni

(1)​ Articoli- rubrica

(a)​ Commi

Interpretazione della legge

Azione imprescindibile per chiunque vuole approcciare con il codice.

Disciplinata dall’art 12 c.1 disp prelim c.c. : Nell’applicare la legge non si può ad essa

attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la

connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Da qui emergono due principi fondamentali:

1.​ interpretazione letterale: necessaria ma insufficiente poiché le parole possono essere

plurivoche, vi possono essere clausole generali* ed ulteriori problemi

nell'interpretazione.

Una clausola generale è una tecnica di redazione delle norme che la rende resistente

all’obsolescenza, essendo in gergo “elastica”, evitando così che la norma di cui essa

dispone perda di efficacia.

2.​ interpretazione teleologica: seguendo l’intenzione/lo scopo pratico del legislatore.

Questo avviene cercando di capire l’intento pratico di essa, escludendo ogni forma di

intento personale.

Vi sono poi altri criteri di interpretazione:

1.​ Criterio sistematico: quel criterio che parte dalla presunzione che il nostro sistema sia

ordinato e coerente, prevedendo un meccanismo annesso interpretativo.

2.​ Criterio logico: si può dedurre il significato di una determinata norma mediante una

deduzione logica.

3.​ Criterio storico: per l’interpretazione si fa riferimento a fatti storici, che hanno portato

all’evoluzione di essa.

4.​ Criterio comparativo

Da ciò possiamo distinguere due tipi di interpretazione:

-​ restrittiva: campo di applicazione dell'interpretazione in un determinato campo di

analisi

-​ estensiva: estendendo l’ambito di applicazione in più fattispecie

Vi sono poi da definire i soggetti dell’interpretazione, ovvero i soggetti che sono i

responsabili dell’interpretazione legislativa:

-​ Il giudice: interpretazione giurisprudenziale, la quale non è vincolante

-​ La dottrina: interpretazione dottrinale, non è vincolante

-​ Lo stesso legislatore: interpretazione autentica, vincolante

Il problema della lacuna e l’analogia: (art 12 c. 2 disp. prelim c.c.): vi è una lacuna nel

procedimento quando manca una determinata norma a disciplinare un determinato caso, vi

è analogia invece quando vi sono due casi simili uno però non regolato (in cui vi è una

lacuna) e uno invece regolato.

Vi possono essere vari procedimenti:

-​ procedimento ordinato:

-​ PRIMA FASE. Verifica dell’analogia legis: ovvero la verifica se vi sia un

presupposto uguale per riuscire a disciplinare anche il caso analogo

-​ Vi sono tre presupposti per l’applicazione dall’analogia legis:

-​ Vi sia un caso con lacuna

-​ vi devono essere fattispecie simili

-​ e vi sia identità di ratio: secondo cui due situazioni sono

considerate legalmente equivalenti se condividono la stessa

ragione o giustificazione sottostante. (Identica esigenza

sottesa)

-​ LIMITI ANALOGIA LEGIS:

-​ Normativo (art 14 disp prelim c.c.): non si possono estendere

per analogia legis le norme penali incriminatrici ed eccezionali

(ovvero quelle norme che fanno eccezione ad un principio

generale.

-​ SECONDA FASE: SE NON PERMISSIBILE ANALOGIA LEGIS, SI APPLICA

L’ANALOGIA IURIS: in cui si ricorre ai principi generali del diritto ed ai

generali orientamenti del nostro ordinamento giuridico.

Il rapporto giuridico (in prospettiva del diritto soggettivo)

-​ relazione tra due o più soggetti giuridicamente rilevante (=rilevante quindi per il diritto

oggettivo)

Composizione:

-​ troviamo un soggetto A in situazione giuridica soggettiva ATTIVA (in posizione di

“vantaggio” a livello giuridico)

-​ troviamo un soggetto B in situazione giuridica soggettiva PASSIVA (svantaggio

giuridico)

-​ vi sono poi altri soggetti detti TERZI, che si trovano al di fuori della relazione

principale A e B. Questo detto C, rilevante è per la relazione secondo due

prospettive:

1.​ Per valutare gli effetti su c.

2.​ Il caso di intromissione di c.

CONCETTO DI SFERA GIURIDICA SOGGETTIVA: è una sorta di campo ideale nel quale si

producono e realizzano effetti giuridici che riguardano un determinato soggetto.

CONCETTO DI PATRIMONIO: in senso giuridico, è il complesso di rapporti giuridici

patrimoniali collegabili ad un unico titolare e avente come punto di riferimento oggettivo beni

valutabili economicamente.

Include sia posizioni giuridiche attive che passive del soggetto.

LE SITUAZIONI GIURIDICHE

-​ SITUAZIONI DI DIRITTO: il diritto oggettivo riconosce ad un determinato soggetto

una serie di poteri tutelati

-​ SITUAZIONI DI FATTO: si riferisce a ciò che accade in seguito all’esercizio di un

determinato potere

LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE (Situazioni di diritto)

-​ DIRITTO SOGGETTIVO: Insieme di poteri che l’ordinamento giuridico

attribuisce e riconosce ad un soggetto, detto titolare, poteri riconosciuti in

vista di un interesse tutelato dall’ordinamento.

-​ ASSOLUTO - ERGA OMNES (diritti della personalità, diritti reali):

possono essere fatti valere nei confronti di chiunque. Il titolare può far

valere i suoi diritti senza l’aiuto di nessuno, non vi è intermediazione.

La corrispondente situazione passiva sta nel dovere generico di

astensione dal ledere il diritto altrui.

-​ RELATIVI (potere solo su persone determinate es diritto di credito):

l’interesse strumentale richiede un comportamento da parte di un

determinato soggetto. La corrispondente posizione passiva sta in un

dovere/ obbligo di una o più persone determinate.

-​ LIMITI DEL DIRITTO SOGGETTIVO:

-​ derivanti dalla legge o dalla volontà delle parti

-​ divieto generale di abuso del diritto (art 2 cost in

espressione dell’art 833 c.c.)

-​ POTESTÀ: fa riferimento al diritto potestativo (il quale rientra nel diritto

soggettivo) il quale conferisce al titolare il potere di incidere sulla sfera

giuridica altrui (a prescindere dalla sua volontà), per soddisfare un proprio

interesse. La corrispondente situazione passiva è la SOGGEZIONE.

-​ La POTESTÀ è diversa però dal diritto potestativo: va a negare il

concetto di diritto soggettivo in quanto conferisce al titolare il potere di

ledere la sfera giuridica di un soggetto in vista dell’interesse dello

stesso soggetto passivo. (Si parla infatti di potere vincolato). (In rif a

vecchia potestà genitoriale, ora detta responsabilità genitoriale)

-​ ASPETTATIVE DI DIRITTO: situazione s

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edozzzzzz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Omodei Salè Riccardo.
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