Introduzione al diritto privato
Disciplina che regola rapporti tra soggetti che si trovano in condizioni di parità.
Rapporti che possono essere economici e non.
Diritto: vi sono due accezioni del termine:
1. Diritto oggettivo: insieme di regole e norme giuridiche ordinate (ordinamento), poste
all’interno di una determinata società e contesto. Queste norme vengono applicate
per disciplinare la condotta e la convivenza tra soggetti. Per una corretta
applicazione di esso, occorre avere una visione chiara sulla fonte di riferimento.
(Concetto di istituto giuridico: gruppo di norme che disciplinano in modo sistematico
un qualche fenomeno sociale)
Tali norme hanno senso come relazione, instaurando quindi un “rapporto giuridico”.
Intendiamo un “fenomeno complesso” e per questo richiede sempre un
interpretazione.
Inteso come un valore certo, in quanto pone regole chiare e determinate a casi della
vita di tutti i giorni.
Diritto inoltre è obbligatorio, predisponendo una serie di azioni che predispongono
“l’uso della forza” nel tutelare la corretta applicazione delle norme.
2. Diritto soggettivo: facoltà attribuita ad un soggetto di agire e soddisfare un proprio
interesse, riconosciuto e garantito dalla legge. Deriva quindi da un comportamento e
una posizione soggettiva (attiva e passiva) che detiene un determinato soggetto nei
confronti di un altro attore/ istituzione.
In altre parole, intendiamo il potere o l’insieme dei poteri che l’ordinamento
attribuisce a un soggetto.
Privato (in correlazione alla particolare partizione)
Per definirlo occorre delineare la differenza che sta tra diritto pubblico e privato:
- per diritto pubblico intendiamo il diritto costituzionale, penale, tributario, processuale
(civile e penale): le norme disciplinano l'organizzazione e i poteri dello Stato ed enti
pubblici, nonché il loro rapporto con i cittadini e tra i vari enti.
- per diritto privato intendiamo invece il diritto civile, commerciale, del lavoro: le norme
disciplinano un rapporto tra due o più soggetti che si trovano in condizioni di parità,
escludendo gli interessi pubblicistici ma considerando solamente gli interessi di
natura privata.
Vi possono essere casi in cui la pubblica amministrazione (la quale agisce per interesse
pubblicistico) usa le norme del diritto privato per regolare i rapporti.
Vi è una sottile linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato, poiché su uno stesso fatto
possono interagire entrambe le discipline.
Va precisato che le norme del diritto privato non sono derogabili, almeno non tutte e la
maggior parte, quindi si deve obbligatoriamente applicare la determinata disciplina
legislativa. Una norma del diritto privato deve essere così inderogabile per limitare così la
posizione di autonomia privata dei soggetti, dando un ordinamento stabile e determinato.
Le fonti del diritto
Prima del 1948: art 1 disp prelim codice civile
1. Leggi
2. regolamenti
3. norme corporative: abrogate per fascismo
4. usi
Dopo il 1948 o odierno: art 1 d.p.c.c. (Disposizioni preliminari codice civile) fu integrato:
1. Costituzione e leggi costituzionale: prevalenti sulla legge ordinaria
a. Principi fondamentali della repubblica art da 1 a 12
b. leggi costituzionali di modificazione al testo della costituzione: procedimento
legislativo aggravato art 138
c. leggi nucleari art 139 non sono oggetto di revisione costituzionale,
disposizioni transitorie finali e principi fondamentali
d. disposizioni che consentono aperture ad altre fonti dell’ordinamento
italiano: art 10 c 1 (internazionalizzazione), art 11 (ripudio alla guerra), art
117 c1 (potestà legislativa Stato regioni).
i. Integrano quindi l’ordinamento italiano il diritto internazionale
consuetudinario e pattizio ed il diritto dell’Unione europea i quali
hanno prevalenza sulla costituzione ma non sui principi supremi (leggi
nucleari), caso particolare il diritto pattizio che prevale solamente sulla
legge ordinaria
2. Leggi ordinarie:
a. Leggi:
i. Leggi del parlamento
ii. Atti del governo con forza di legge:
1. Decreto legislativo art 76 cost: mediante promulgazione di
legge delega dal parlamento, la quale contiene i principi da
seguire e i criteri da seguire e adeguarsi
2. decreto legge art. 77 cost: nessun intervento del parlamento,
emanato in momenti di crisi ed emergenza (necessità ed
urgenza). Decreto legge per avere efficacia continuativa deve
essere convertito in legge dal parlamento entro 60 gg, se non
accade avviene efficacia retroattiva (c. 3)
iii. Atti delle regioni: competenza stato - regione art 117 c.1 Cost (Potestà
legislativa Stato regioni) (norme del diritto privato disciplinato perlopiù
dallo Stato)
1. Comma 1: competenza esclusiva dello stato
2. Comma 2: competenza concorrente (legge quadro dello Stato
e successiva regione)
3. altre materie sono di competenza esclusiva delle regioni
a. Ruolo della corte costituzionale nel reprimere
controversie: formata da 15 giudici eletti in seduta
comune del parlamento
https://www.notion.so/LA-CORTE-COSTITUZIONALE-d
a-153-a-167-55c656b33e14491e88560603bbe30444?p
vs=4
3. Regolamenti: emanati del governo, norme di dettaglio e che non possono in nessun
modo contraddire le legge ordinaria
a. Vige il principio di legalità:
i. se regolamento va in contro alla legge ordinaria di riferimento, il
giudice disapplica il regolamento tutelando così la legge
- se regolamento viene impugnato davanti al giudice
amministrativo (TAR) questi lo annulla rendendolo quindi
inefficace anche davanti ad altri casi di natura simile
4. Usi e consuetudini: sono fonti “fatti”, da non confondere con quelle del diritto
internazionale.
a. Consuetudini: comportamento ripetuto dalla generalità di una collettività con
la convinzione che si tratti di una condotta giuridicamente doverosa.
b. Art 8 disp prelim c.c. (Usi e consuetudini): “nelle materie regolate dalle leggi o
dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”
Le consuetudini possono essere:
i. art 1492 c.c. Conformità alla legge (Secundum legem)
ii. Non conformi alla legge (Contra legem) (
esempio della linea di arresto
), in questo caso si va ad escludere l'ammissibilità della
semaforo
consuetudine stessa
iii. In assenza di legge (Praeter legem)
Fonti del diritto dell'unione europea
Trattati che stanno alla base:
- TUE (trattato sull’unione europea)
- TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
Con il trattato di Lisbona del 2009 anche la carta di Nizza (carta dei diritti fondamentali UE)
possiede la stessa rilevanza dei trattati sopra citati. (Art 6 tfue)
Fonti:
1. Regolamenti comunitari (dell’ ue): essi sono direttamente applicabili nello Stato
membro con un valore sovraordinato a legge ordinaria (parliamo quindi di
uniformazione del diritto)
2. Direttiva comunitaria: fissazione obiettivi comunitari (sta poi allo stato applicarla
direttamente sul proprio territorio nei modi e negli usi adottati, seguendo però
l’obiettivo comune dettato dalla direttiva stessa) (armonizzazione del diritto)
3. decisioni
4. sentenze della corte di giustizia dell’Unione europea
Rapporto tra norme
Tra due norme può sorgere il problema dell’antinomia, ovvero il conflitto tra due norme che
disciplinano la stessa fattispecie in modo contraddittorio, non essendo così possibile la
risoluzione mediante interpretazione sistematica.
Per risolvere tale controversia tra norme, possiamo applicare due criteri principali:
1. Criterio gerarchico: vale la norma dettata dalla fonte gerarchica superiore.
Se le due norme fanno riferimento alla medesima fonte gerarchica:
2. Criterio di competenza: in riff ad art 117 cost competenza Stato regione e commi
annessi.
Se entrambe le norme hanno la stessa competenza dell’ente che ne dispone:
3. Criterio cronologico: si fa prevalere la norma di più recente promulgazione.
In questo ultimo caso, la norma successiva ABROGA la norma precedente.
Per abrogazione intendiamo la cessazione degli effetti di una norma, per effetto della norma
che la dispone.
L’abrogazione può essere:
- esplicita: quando la norma ne dispone l’abrogazione, espressa dal legislatore
- implicita/ tacita: non dichiarata espressamente del legislatore, come nel caso del
criterio cronologico, caso anche dell'incompatibilità logica
4. Vi possono essere casi in cui nella valutazione non si possa applicare il criterio
cronologico, quindi in questo caso si fa prevalere il criterio della specialità: si
preferisce quindi la norma precedente se la norma successiva contempla una
fattispecie più ampia della precedente - entrambe le norme però rimangono in vigore,
però vediamo che la norma successiva essendo più specifica sottrae una parte di
applicazione a quella più generale.
Principio di irretroattività della legge (Art 11 disposizione preliminari del codice civile)
”la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”
Se però una norma di superiore gerarchia dispone la retroattività di una norma
inferiore questo può avvenire e quindi diciamo che tale principio della irretroattività può
essere derogato da una legge successiva (superiore).
Due limiti di tale principio:
1. Art. 25, comma 2, Cost. (diritto penale di sfavore): (norma gerarchicamente
sovraordinata): «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso».
Principio di ragionevolezza (rischio per la certezza del diritto): deve essere
2. motivata dall’esigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale e non deve
avere l’effetto di produrre ingiustificate disparità di trattamento.
Il Codice Civile (valore di legge ordinaria)
La parola codice richiama ad un periodo specifico della nostra storia: siamo a fine 700 inizio
800 quando entrò per la prima volta in vigore il primo codice civile francese (ancora tutt’oggi
in vigore) con lo scopo di disciplinare in modo organizzato e semplice un determinato campo
di analisi. Il codice è ordinato e sistematico, quindi detiene una specifica logica coerente.
Il nostro codice civile entrò in vigore nel 21 aprile 1942.
Codice scritto da giuristi e non da politici, quindi alto grado di specificità.
Dato da fusione codice francese e tedesco.
Le norme che inneggiavano al regime fascista del tempo vennero tolte ed abrogate.
Centralità dell'impresa e dell’economia.
Unione del codice civile (1865) e del commercio (1882), non semplice fusione.
Con l’entrata in vigore della costituzione, viene messo in primo piano l’uomo e i suoi diritti.
Struttura:
Disposizioni preliminari
Disposizioni per l’attuazione
diviso in 6 libri:
I. Delle persone e della famiglia
II. Delle successioni
III. Delle proprietà: disciplina del possesso
IV. Delle obbligazioni
V. Del lavoro
VI. Della tutela dei diritti
Ogni libro diviso in:
I. libri A. Titoli
1. Capi
a) Sezioni
(1) Articoli- rubrica
(a) Commi
Interpretazione della legge
Azione imprescindibile per chiunque vuole approcciare con il codice.
Disciplinata dall’art 12 c.1 disp prelim c.c. : Nell’applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Da qui emergono due principi fondamentali:
1. interpretazione letterale: necessaria ma insufficiente poiché le parole possono essere
plurivoche, vi possono essere clausole generali* ed ulteriori problemi
nell'interpretazione.
Una clausola generale è una tecnica di redazione delle norme che la rende resistente
all’obsolescenza, essendo in gergo “elastica”, evitando così che la norma di cui essa
dispone perda di efficacia.
2. interpretazione teleologica: seguendo l’intenzione/lo scopo pratico del legislatore.
Questo avviene cercando di capire l’intento pratico di essa, escludendo ogni forma di
intento personale.
Vi sono poi altri criteri di interpretazione:
1. Criterio sistematico: quel criterio che parte dalla presunzione che il nostro sistema sia
ordinato e coerente, prevedendo un meccanismo annesso interpretativo.
2. Criterio logico: si può dedurre il significato di una determinata norma mediante una
deduzione logica.
3. Criterio storico: per l’interpretazione si fa riferimento a fatti storici, che hanno portato
all’evoluzione di essa.
4. Criterio comparativo
Da ciò possiamo distinguere due tipi di interpretazione:
- restrittiva: campo di applicazione dell'interpretazione in un determinato campo di
analisi
- estensiva: estendendo l’ambito di applicazione in più fattispecie
Vi sono poi da definire i soggetti dell’interpretazione, ovvero i soggetti che sono i
responsabili dell’interpretazione legislativa:
- Il giudice: interpretazione giurisprudenziale, la quale non è vincolante
- La dottrina: interpretazione dottrinale, non è vincolante
- Lo stesso legislatore: interpretazione autentica, vincolante
Il problema della lacuna e l’analogia: (art 12 c. 2 disp. prelim c.c.): vi è una lacuna nel
procedimento quando manca una determinata norma a disciplinare un determinato caso, vi
è analogia invece quando vi sono due casi simili uno però non regolato (in cui vi è una
lacuna) e uno invece regolato.
Vi possono essere vari procedimenti:
- procedimento ordinato:
- PRIMA FASE. Verifica dell’analogia legis: ovvero la verifica se vi sia un
presupposto uguale per riuscire a disciplinare anche il caso analogo
- Vi sono tre presupposti per l’applicazione dall’analogia legis:
- Vi sia un caso con lacuna
- vi devono essere fattispecie simili
- e vi sia identità di ratio: secondo cui due situazioni sono
considerate legalmente equivalenti se condividono la stessa
ragione o giustificazione sottostante. (Identica esigenza
sottesa)
- LIMITI ANALOGIA LEGIS:
- Normativo (art 14 disp prelim c.c.): non si possono estendere
per analogia legis le norme penali incriminatrici ed eccezionali
(ovvero quelle norme che fanno eccezione ad un principio
generale.
- SECONDA FASE: SE NON PERMISSIBILE ANALOGIA LEGIS, SI APPLICA
L’ANALOGIA IURIS: in cui si ricorre ai principi generali del diritto ed ai
generali orientamenti del nostro ordinamento giuridico.
Il rapporto giuridico (in prospettiva del diritto soggettivo)
- relazione tra due o più soggetti giuridicamente rilevante (=rilevante quindi per il diritto
oggettivo)
Composizione:
- troviamo un soggetto A in situazione giuridica soggettiva ATTIVA (in posizione di
“vantaggio” a livello giuridico)
- troviamo un soggetto B in situazione giuridica soggettiva PASSIVA (svantaggio
giuridico)
- vi sono poi altri soggetti detti TERZI, che si trovano al di fuori della relazione
principale A e B. Questo detto C, rilevante è per la relazione secondo due
prospettive:
1. Per valutare gli effetti su c.
2. Il caso di intromissione di c.
CONCETTO DI SFERA GIURIDICA SOGGETTIVA: è una sorta di campo ideale nel quale si
producono e realizzano effetti giuridici che riguardano un determinato soggetto.
CONCETTO DI PATRIMONIO: in senso giuridico, è il complesso di rapporti giuridici
patrimoniali collegabili ad un unico titolare e avente come punto di riferimento oggettivo beni
valutabili economicamente.
Include sia posizioni giuridiche attive che passive del soggetto.
LE SITUAZIONI GIURIDICHE
- SITUAZIONI DI DIRITTO: il diritto oggettivo riconosce ad un determinato soggetto
una serie di poteri tutelati
- SITUAZIONI DI FATTO: si riferisce a ciò che accade in seguito all’esercizio di un
determinato potere
LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE (Situazioni di diritto)
- DIRITTO SOGGETTIVO: Insieme di poteri che l’ordinamento giuridico
attribuisce e riconosce ad un soggetto, detto titolare, poteri riconosciuti in
vista di un interesse tutelato dall’ordinamento.
- ASSOLUTO - ERGA OMNES (diritti della personalità, diritti reali):
possono essere fatti valere nei confronti di chiunque. Il titolare può far
valere i suoi diritti senza l’aiuto di nessuno, non vi è intermediazione.
La corrispondente situazione passiva sta nel dovere generico di
astensione dal ledere il diritto altrui.
- RELATIVI (potere solo su persone determinate es diritto di credito):
l’interesse strumentale richiede un comportamento da parte di un
determinato soggetto. La corrispondente posizione passiva sta in un
dovere/ obbligo di una o più persone determinate.
- LIMITI DEL DIRITTO SOGGETTIVO:
- derivanti dalla legge o dalla volontà delle parti
- divieto generale di abuso del diritto (art 2 cost in
espressione dell’art 833 c.c.)
- POTESTÀ: fa riferimento al diritto potestativo (il quale rientra nel diritto
soggettivo) il quale conferisce al titolare il potere di incidere sulla sfera
giuridica altrui (a prescindere dalla sua volontà), per soddisfare un proprio
interesse. La corrispondente situazione passiva è la SOGGEZIONE.
- La POTESTÀ è diversa però dal diritto potestativo: va a negare il
concetto di diritto soggettivo in quanto conferisce al titolare il potere di
ledere la sfera giuridica di un soggetto in vista dell’interesse dello
stesso soggetto passivo. (Si parla infatti di potere vincolato). (In rif a
vecchia potestà genitoriale, ora detta responsabilità genitoriale)
- ASPETTATIVE DI DIRITTO: situazione s
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