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Bilancio d’esercizio: iter di approvazione

1

Codice civile

Artt. 2423 ss.

2

Ambito di applicazione

Le norme che disciplinano il bilancio d’esercizio per le Società per Azioni (S.p.A.), in considerazione dei richiami effettuati dal Codice Civile, sono applicabili anche:

  • Soc. in Accomandita per Azioni (art. 2454 c.c.)
  • Soc. a respons. limit. (S.r.l.) (art. 2478-bis c.c.)
  • Società cooperative (art. 2519 c.c.)

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Art. 2429

14 15

Società non quotate

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obblighi generali

Art. 2423 c.c. – Redazione del bilancio

Chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta.

Informazioni complementari se disposizioni di legge non sufficienti a rappresentare situazione.

Disapplicazione in casi eccezionali e motivazione in Nota Integrativa.

30

Obblighi generali

Art. 2423-bis – Principi di redazione

  1. Valutazioni prudenti nella prospettiva di continuazione.
  2. Indicazione dei soli utili realizzati.
  3. Principio competenza indipendentemente da incasso/pagamento.
  4. Tenere conto di rischi e perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.

31

  1. Elementi eterogenei contenuti nelle stesse voci devono essere valutati separatamente.
  2. Criteri valutazione non modificabili da un esercizio ad un altro.

Punto n. 6 derogabile in casi eccezionali con motivazione in Nota Integrativa.

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Struttura bilancio esercizio

Art. 2424 Schema Stato patrimoniale.

Art. 2424-bis Disposizioni per singole voci SP.

Art. 2425 Schema Conto economico.

33

Stato patrimoniale

Attivo Passivo
A) Crediti verso soci A) Patrimonio netto
B) Immobilizzazioni B) Fondi rischi e oneri
C) Attivo circolante C) F. Tratt. fine rapp. (TFR)
D) Ratei e risconti attivi D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi

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Conto economico

A) Valore della Produzione.

B) Costi della produzione.

C) Proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche valore attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.

Imposte sul reddito.

Utile (perdita) d’esercizio.

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Art. 2426 – Criteri valutazione

  1. Immob.ni al costo.
  2. Immob.ni ammor.te sistematicamente.
  3. Svalutaz.ne imm.ni.
  4. Partecipazioni: anche al valore PN.
  5. Costi imp. e ampl. consenso sindaci.
  6. Avviamento se a titolo oneroso.
  7. Disaggio su prestiti.
  8. Crediti valore presumib. realizzo.
  9. Attività e passività in valuta.
  10. Rimanenze costo o

36

Art. 2426 – Criteri valutazione

o valore realizzo se iscritte a valore inferiore costante qualora costantemente.

  1. Costi beni fungibili: FIFO o LIFO.
  2. Lavori in corso iscritti sul valore maturato.
  3. Attrezzature, materie prime e di consumo rinnovate e di scarsa importanza.

37

Art. 2427 – Nota integrativa

La Nota Integrativa è parte integrante del bilancio e riveste una rilevante importanza ai fini esplicativi.

Funzione illustrativa ed integrativa dei dati contabili.

Le informazioni che l’art. 2427 richiede possono essere così sintetizzate:

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  • Illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1).
  • Dettaglio contenuto e movimentazione delle voci di stato patrimoniale (da punto 2 a 9).
  • Informazioni su voci conto economico (da punto 10 a 14).
  • Altre informazioni (da punto 15 a 22).
  • OIC 12 stabilisce altre informazioni necessarie.

39

OIC 12

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci delle società collegate/consociate quando di importo rilevante e significativo.

40

Art. 2428 – Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione è un documento di corredo che non fa parte integrante del bilancio.

Nella stessa devono essere indicate:

  1. Situazione della società.
  2. Altre informazioni.

41

Altre informazioni rel. gest.

  • Attività di ricerca e sviluppo.
  • Rapporti con consociate.
  • Informazioni su azioni proprie.
  • Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio.
  • Evoluzione prevedibile della gestione.
  • Informazioni sulla gestione finanziaria (rischi di mercato, di credito, di liquidità, etc.).
  • Sedi secondarie.

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Rendiconto finanziario

Non obbligatorio per il Codice Civile, obbligatorio secondo l’OIC 12.

La mancata predisposizione non costituisce una violazione di legge.

43

Art. 2435-bis – Bilancio abbreviato

Bilancio in forma abbreviata consentito se non superati due dei seguenti parametri:

  1. Totale Attivo SP € 4.400.000.
  2. Ricavi vendite CE € 8.800.000.
  3. Dipendenti medi occupati 50 unità.

44

Art. 2435-bis – Bilancio abbreviato

Bilancio in forma abbreviata consente semplificazione nella redazione dello schema di SP e CE, nonché nelle indicazioni da fornire nella Nota Integrativa.

45

Ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al C.C.

Art. 2423. (Redazione del bilancio)

Art. 2423-bis (Ambito di applicazione)

Art. 2423-ter. (Principi di redazione del bilancio)

Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)

Art. 2425–ter (Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto)

Art. 2425–quater (Rendiconto finanziario)

1

Testo vigente e testo modificato

Art. 2423. (Redazione del bilancio)

Testo vigente

Art. 2423. (Redazione del bilancio).

1. L’organo di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Testo modificato

Art. 2423. (Redazione del bilancio).

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa, del prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto e del rendiconto finanziario che possono essere redatti in migliaia di euro.

2

Art. 2423-bis (Ambito di applicazione)

Testo vigente

Testo modificato

Art. 2423-bis (Ambito di applicazione).

Le disposizioni degli articoli seguenti sulle strutture e il contenuto del bilancio e sui criteri di valutazione non si applicano alle società che, per legge, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. Tali società applicano le disposizioni sulla nota integrativa quando impongono informazioni non previste dai principi contabili internazionali.

3

Art. 2423-ter. (Principi di redazione del bilancio)

Testo vigente

Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
  2. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
  3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
  4. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
  5. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  6. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Testo modificato

Art. 2423-ter. (Principi di redazione del bilancio).

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
  2. Salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell’operazione.
  3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
  4. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza.
  5. Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
  6. Salvo diversa disposizione degli articoli seguenti, dal bilancio devono risultare gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio.
  7. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  8. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

2. Deroghe al principio enunciato nel numero 8) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali; in tali casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L’importo derivante dalla modificazione di criteri di valutazione, per la parte di competenza di esercizi precedenti, è imputato direttamente a patrimonio netto.

4

Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

Testo vigente

Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).

  1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
  2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
  3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
  4. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
  5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
  6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

Testo modificato

Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).

  1. Un’attività o una passività deve essere classificata come corrente quando ne è prevista la negoziazione, la realizzazione o l’estinzione entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio o entro il normale ciclo operativo dell’impresa se maggiore di dodici mesi; tutte le altre attività e passività devono essere classificate come non correnti.
  2. Costituiscono immobilizzazioni le attività non correnti destinate ad essere utilizzate durevolmente nell’esercizio dell’attività di impresa.
  3. Devono essere iscritti tra gli investimenti immobiliari gli immobili posseduti al solo fine di ottenere incrementi di valore dell’investimento ovvero di ricevere canoni di locazione o utilità analoghe.
  4. Tra le altre attività immateriali devono essere iscritti i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e diritti simili, nonché i costi di sviluppo; non possono essere iscritti nell’attivo i costi di impianto e di ampliamento né i costi di ricerca e di pubblicità.
  5. I beni in leasing, qualora l’operazione abbia funzione finanziaria, sono iscritti nel bilancio dell’utilizzatore; la funzione finanziaria si presume quando il contratto trasferisce al locatario sostanzialmente la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del leasing; essa si presume altresì quando al momento della stipulazione del contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell’esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto.

Segue…

5

  1. Nella voce partecipazioni devono essere iscritte le quote di partecipazione in altre imprese, rappresentate o no da titoli, che danno luogo ad un rapporto di controllo o di collegamento o ad una joint venture; i titoli e quote di partecipazione non correnti e non classificabili come partecipazioni sono strumenti finanziari e sono iscritti nella voce altre attività finanziarie.
  2. Le azioni proprie non possono essere iscritte nell’attivo; il costo sostenuto per il loro acquisto determina la corrispondente riduzione del patrimonio netto, attraverso l’iscrizione in una specifica voce con segno negativo.
  3. La voce anticipi su lavori in corso su ordinazione si riferisce alla differenza tra l’ammontare fatturato e il minor ammontare dei lavori eseguiti.
  4. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
  5. Devono essere iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive relative alle differenze temporanee, deducibili e imponibili in esercizi futuri, tra il valore delle attività e passività iscritto in bilancio ed il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali, o relative al beneficio fiscale futuro ottenibile dal riporto a nuovo di perdite fiscali. L’iscrizione di imposte differite attive è effettuata solo quando il loro realizzo sia da ritenersi ragionevolmente certo. Quando non si riferiscono a proventi e oneri imputati direttamente a patrimonio netto, le imposte differite sono iscritte a conto economico.
  6. Nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’articolo 2120.
  7. Le attività oggetto di contratti di compravendita con

Segue…

6

obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore; lo stesso trattamento contabile si applica ai beni alienati nell’ambito di una compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore.

13. I ratei attivi e passivi devono essere iscritti nelle voci attive e passive alle quali ineriscono.

7

Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)

Testo vigente

Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).

Testo modificato

Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).

1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri dev

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