Domande informatica medica
Cosa sono i LEA? Chi li definisce? Chi li implementa?
I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono l'insieme delle prestazioni che vengono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione della spesa, perché presentano per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Pertanto sono esclusi dai LEA tutti i servizi, tutte le attività e le prestazioni che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono usate in maniera inappropriata rispetto alle condizioni cliniche del paziente e tutte le prestazioni che, a parità di beneficio, hanno un impiego di risorse maggiore (ossia un costo maggiore).
Lo stato definisce i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti ai cittadini su tutto il territorio. Lo stato inoltre ha il compito di garantire alle regioni i finanziamenti e i fondi necessari e sufficienti a garantire i LEA. Le regioni poi hanno la responsabilità diretta di fornire i LEA, eventualmente anche impiegando risorse proprie e possono anche andare oltre i livelli minimi richiesti.
I LEA comprendono tre livelli principali: prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli (ad esempio i programmi vaccinali, la tutela della salute sul luogo di lavoro, l'igiene urbana e veterinaria e la sicurezza alimentare), assistenza distrettuale, ossia le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio (come assistenza sanitaria di base, emergenza sanitaria e assistenza farmaceutica) ed infine assistenza ospedaliera (che comprende diversi servizi tra cui day hospital, ricovero ordinario, day surgery, pronto soccorso).
La verifica del mantenimento e dell'erogazione dei LEA avviene attraverso una valutazione secondo gli indicatori della griglia LEA, che sono annualmente aggiornati da un gruppo di esperti (infatti si parla di griglia flessibile). La griglia LEA si compone di 35 indicatori che valutano la qualità dei servizi erogati nei vari livelli in cui sono articolati i LEA. La valutazione permette di mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza dell'assistenza sanitaria per le singole realtà regionali; consente inoltre una crescente visibilità mediatica che permette di determinare il livello di performance dei servizi sanitari regionali raggiunto da ogni singola regione.
Ad ogni parametro della griglia LEA viene associato un punteggio attraverso uno specifico algoritmo e ad ogni indicatore viene assegnato un diverso peso. La certificazione degli adempimenti avviene mediante la documentazione richiesta alle regioni tramite un questionario, integrata con informazioni già presenti al ministero della salute. Alla certificazione partecipano attivamente i membri del Comitato LEA che stabiliscono la metodologia da seguire e i criteri di adempienza o inadempienza delle Regioni. Il comitato LEA si compone di 4 rappresentanti del Ministero della Salute, 2 rappresentanti del ministero dell'economia, 1 rappresentante del dipartimento per gli affari regionali, 7 rappresentanti delle regioni.
Il lavoro istruttorio avviene negli uffici del Ministero, viene poi esaminato e convalidato dai membri del comitato LEA e la certificazione finale avviene con un confronto diretto con i rappresentanti delle regioni. Il punteggio della griglia LEA varia tra 200 e 160 (che è il livello minimo accettabile). Il patrimonio informativo alla base della verifica degli adempimenti dei LEA è reso disponibile dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
Il NSIS ha l'obiettivo di rendere disponibile, a livello regionale e nazionale, un patrimonio di dati, regole e metodologie per misurare la qualità, l'efficienza, l’appropriatezza e il costo dei servizi sanitari, per monitorare i LEA e valutare la spesa sanitaria. Per ottimizzare il sistema è quindi necessaria una costante verifica tra i servizi erogati e le risorse impiegate: serve quindi una raccolta sistematica dei dati che determina a sua volta una necessaria informatizzazione del processo (ePrescription, certificati telematici, FSE). Attraverso la crescente interconnessione tra i sistemi informativi sarà possibile migliorare l'organizzazione e la qualità dei livelli minimi di assistenza.
Sia il NSIS che il FSE sono strumenti a supporto dell'assistenza erogata al paziente nel suo passaggio attraverso le diverse strutture assistenziali. In particolare il NSIS è uno strumento di governo del SSN che ha come scopo il monitoraggio dei LEA e della coerenza tra servizi erogati e costi. Il FSE invece è uno strumento a supporto della cura. Con il decreto legge del 7 dicembre 2016 sono state proposte nuove procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi con l'obiettivo di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità, analizzare i livelli di assistenza e monitorare la qualità delle attività sanitarie. Un punto fondamentale è l'anonimizzazione del dato e l'adozione di misure di sicurezza per garantire confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati trattati.
Cos'è il FSE? In particolare, spiegare brevemente le sezioni di cui è composto, chi può inserire le informazioni e/o in occasione di quali eventi, chi può accedere al FSE.
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario, generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito. Lo scopo principale del FSE è quello di agevolare l’assistenza al paziente, facilitando la condivisione di informazioni tra le varie competenze professionali e creando una base informativa consistente. Il FSE copre l'intera vita del paziente e viene alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che nell'ambito dei servizi socio-sanitari regionali.
Il FSE è organizzato in due sezioni principali: nucleo minimo (che contiene referti, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso... e in cui è anche presente il profilo sanitario sintetico), e altri documenti (in cui vi sono cartelle cliniche, piani terapeutici e il taccuino del cittadino). In particolare, il profilo sanitario sintetico è un documento informatico sanitario che riassume la storia clinica passata del paziente e la sua situazione corrente. Ha lo scopo di facilitare l'inquadramento del paziente e di garantire continuità assistenziale. È unico e non ha un destinatario preciso (non è specializzato); viene redatto dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Il taccuino personale del cittadino è invece un documento contenente informazioni aggiuntive, ad esempio familiarità con determinate patologie, documenti non ufficiali o informazioni personali del cittadino. È compilato dall'assistito. Al FSE può accedere ovviamente il cittadino e altri utenti (fino ad un massimo di 5) che sono stati delegati a condividere l'accesso a documenti specifici e altre funzionalità. I professionisti che hanno accesso al FSE devono essere prima autorizzati tramite un'apposita funzione (consenso alla consultazione del FSE). Ogni operazione e ogni accesso sono registrati e monitorati e sono pertanto visibili sul FSE.
Che cos'è la cartella clinica? Quali sono le sue funzioni? Che differenza c'è tra cartella clinica elettronica e cartacea?
Una cartella clinica è il documento ufficiale e legalmente riconosciuto per la raccolta funzionale e organica dei documenti riguardanti la storia clinica dell’assistito. Le sue principali funzioni sono:
- Fornire una base informativa per attuare delle scelte assistenziali razionali e per garantire continuità di cura al paziente documentando il quadro clinico, il percorso e i risultati conseguiti nel corso della cura.
- È un mezzo di comunicazione tra gli attori che nel tempo sono responsabili dell'assistenza del malato, che possono così assicurare cure continuative.
- Favorire e facilitare l’integrazione tra le competenze multi-disciplinari che intervengono nel corso del processo diagnostico-terapeutico in modo da avere un quadro informativo completo e organico.
- Consentire la tracciabilità delle attività svolte, in termini di responsabilità delle azioni intraprese dal personale sanitario, cronologia e modalità di esecuzione delle stesse.
- Una volta terminato un episodio di cura, è una fonte informativa a lungo termine per la ricerca clinico-scientifica, per il monitoraggio epidemiologico della popolazione, per la formazione degli operatori, per esigenze amministrative, gestionali, finanziarie e per studi valutativi sull’assistenza.
- È un atto pubblico di fede privilegiata, ha quindi valore legale e tutela i diritti e gli interessi sia del paziente sia dell’azienda che eroga assistenza.
Esistono due tipi di cartella clinica: la cartella clinica di ricovero e quella ambulatoriale. La cartella clinica di ricovero è il fascicolo in cui si raccolgono i dati anamnestici riguardanti il paziente ricoverato e quelli giornalieri sul decorso della malattia: essa contiene quindi informazioni sufficienti ad identificare il paziente, supportare la diagnosi, giustificare il trattamento e le terapie e documentare il decorso. La cartella clinica ambulatoriale invece è il fascicolo in cui sono registrate le informazioni relative all'insieme degli episodi ambulatoriali afferenti ad un determinato percorso (ad esempio inquadramento, diagnosi, consigli e terapie prescritte e documentazione amministrativa).
La cartella clinica elettronica (CCE o EHR Electronic Health Record) non è la semplice scansione della cartella clinica cartacea (non è la sua versione digitalizzata!), ma è un vero e proprio sistema informatico e in quanto tale consente una gestione integrata delle informazioni, tempestività, automazione e semplificazione. La CCE consente di raccogliere i dati inerenti il percorso clinico del paziente e deve essere necessariamente integrata con il Sistema informativo dell'azienda socio sanitaria e con il SISS (sistema informativo socio sanitario) per poter alimentare il FSE. Favorisce inoltre l'integrazione tra i professionisti, la digitalizzazione dei flussi informativi e l'automazione dei flussi operativi.
Cosa si intende per sicurezza e privacy nel contesto della CCE?
I sistemi informativi socio sanitari e i sistemi informativi delle cartelle cliniche si inquadrano in un contesto di infrastrutture ICT (Information and Communication Technology). Sicurezza e Privacy sono regolamentate da leggi che si concentrano principalmente sulle seguenti variabili:
- Identity Management; si intendono i sistemi integrati di procedure, criteri e tecnologie che permettono alle organizzazioni di controllare e facilitare agli utenti l’accesso ad applicazioni e dati critici, proteggendo i dati personali da accessi non autorizzati.
- Riservatezza: si intende la capacità del sistema di ridurre fino a annullare il rischio di accesso da parte di persone o sistemi non autorizzati.
- Integrità: nel contesto della sicurezza informatica, si intende la protezione dei dati e delle informazioni da eventuali modifiche di contenuto, accidentali o effettuate da terze parti. Su questo tema si inseriscono anche la firma digitale e la conservazione poiché entrambe garantiscono autenticità, non ripudiabilità e opponibilità a terzi dei documenti firmati digitalmente.
- Disponibilità, si intende la prevenzione dell’indisponibilità del dato al momento della sua richiesta. In questo contesto si inserisce anche il Business Continuity cioè la capacità dell’azienda di gestire il proprio business anche a fronte di eventi catastrofici.
Uno dei requisiti della CCE è la gestione del consenso informato. Elencare le 4 tipologie principali di autorizzazioni. Il consenso informato può essere richiesto più di una volta durante il percorso clinico. Elencare dei servizi informatici/automatici associati a una CCE che sono a supporto di tale procedura.
Le autorizzazioni si distinguono in 4 categorie:
- Autorizzazione del paziente al trattamento dei dati, noto anche come Codice della privacy, che viene firmato sempre.
- Consenso specifico per trattamento terapeutico.
- Consenso specifico per intervento specialistico invasivo o a rischio; il medico ha il dovere di spiegare benefici e rischi degli interventi così da permettere al paziente di prendere una decisione consapevole.
- Consenso specifico per la partecipazione a sperimentazioni cliniche.
Poiché i consensi sono richiesti più volte durante il percorso clinico sono disponibili dei servizi automatici ed informatici a supporto di questa procedura: ad esempio nella funzionalità minima richiesta rientra la check list, contenente i documenti di consenso da firmare, integrata con un sistema di reminder per avvisare il paziente nel caso in cui manchino dei consensi prima di procedere. Inoltre, il sistema deve poter relazionare il tipo di consenso alla tipologia di attività prescritta dal medico curante e deve permettere inoltre la revisione dei documenti e il loro inserimento in maniera automatica. Un livello più complesso prevede un sistema di alert che avvisi l'utente oppure l'uso della firma elettronica tramite CRS.
Definire la CCE, elencare gli aspetti inerenti alla sua implementazione in un sistema informativo ospedaliero e gli aspetti che la differenziano da quella cartacea
La cartella clinica elettronica (CCE) è definita come un sistema informatico, ottimizzato per l'uso del personale clinico e di assistenza. La CCE ha come scopo quello di potenziare la gestione delle informazioni, garantendo tempestività nel reperimento dei dati e automazione. L'obiettivo sarebbe quello di creare un ambiente di lavoro che consenta di ridurre al minimo gli errori umani, i rischi clinici, gli sprechi ed i costi. La CCE non è la versione digitalizzata della cartella clinica cartacea ma è parte di un sistema informatico e consente l'accesso al percorso clinico del paziente. Infatti, si favorisce l'integrazione delle informazioni tra professionisti, la digitalizzazione dei flussi informativi e l'automazione dei flussi operativi.
Essa deve necessariamente essere integrata con il sistema informativo dell'azienda sanitaria e con il sistema informativo socio sanitario (SISS). La CCE deve essere realizzata su un'unica piattaforma tecnologica ed estesa a livello aziendale: possono esistere diversi approcci di implementazione, ad esempio implementazione verticale a singolo servizio operativo o implementazione orizzontale per modulo funzionale. Come già accennato, la CCE deve integrarsi necessariamente con il sistema informativo ospedaliero e questo prevede:
- Integrazione con i servizi di identificazione dell'assistito (gestione delle anagrafi dei pazienti in modo integrato con la Nuova Anagrafe Regionale (NAR), con l'anagrafe aziendale e con l'anagrafe locale della cartella clinica).
- Integrazione con il FSE (deve essere prevista la pubblicazione e la produzione dei documenti clinici elettronici nel SISS).
- Integrazione con i servizi di gestione delle prescrizioni (devono essere previste le modalità per la creazione e la fruizione delle prescrizioni in forma elettronica (ePrescription)).
- Integrazione con i servizi di firma (devono essere previste le modalità per l'uso della firma da parte degli operatori per la gestione dei documenti clinici e le modalità per l'uso della firma elettronica da parte del cittadino attraverso la sua CRS).
Cosa si intende per chiusura di una cartella clinica di ricovero e da quali documenti è composta?
Quando il ricovero di un paziente termina, viene formalizzato con la lettera di dimissione, la cui stesura può iniziare già qualche giorno prima. La chiusura della CCE di ricovero è un atto formale diverso dalla lettera di dimissione e coincide con la constatazione della completezza del fascicolo, la firma del primario medico dirigente di struttura (o suo delegato autorizzato) e l'invio in archivio (conservazione sostitutiva).
I documenti informatici che compongono la chiusura di una CCE di ricovero sono: dati e documenti riferiti o riferibili all’episodio oggetto della CCE di ricovero quali documenti provenienti da altri dipartimenti (visite di pre-ricovero...), documenti clinici e amministrativi generati durante il ricovero...
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