Imprenditore, impresa e azienda
Imprenditore agricolo (Art. 2135)
Questo tipo di imprenditore è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, ma è esonerato dagli obblighi previsti per l’imprenditore commerciale (esonerato dallo statuto speciale) fatta eccezione per l’iscrizione nel registro delle imprese. Originariamente quest’ultimo non era un obbligo, ma lo è diventato a partire dal 1993. L’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale, non più soltanto di pubblicità notizia (come per l’imprenditore piccolo commerciale).
*La nozione di imprenditore agricolo è stata ampliata dal D.Lgs n.228/2001 (ampliamento della disciplina rispetto al passato).
Trattamento di favore per l'imprenditore agricolo
Perché l’imprenditore agricolo godeva di un trattamento di favore? L’imprenditore agricolo nel 1942 era esposto al doppio rischio di impresa e di natura (alluvioni…), dal momento che l’agricoltura a quel tempo non era industrializzata come quella attuale. Dunque l’imprenditore agricolo godeva di un trattamento di favore affinché venisse sottratto al doppio rischio (impresa + natura). A partire dal 2001 l’imprenditore agricolo non è stato più assoggettato al rischio natura, quindi non viene più accolta l’interpretazione restrittiva.
Essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento
Queste attività, tipicamente agricole, hanno subito una profonda evoluzione a partire dagli anni ’40 ad oggi in seguito al processo di industrializzazione dell’agricoltura. Le attività infatti vanno intese in senso ampio rispetto al passato dove l’interpretazione era invece piuttosto restrittiva e prevedeva soltanto quelle attività in stretta connessione con il fattore ‘terra’.
Evoluzione tecnologica e imprenditore agricolo
Il progresso tecnologico consente oggi di ottenere prodotti che si possono definire agricoli, ma che di fatto vengono ottenuti con tecniche del tutto diverse dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (Es. coltivazioni artificiali o fuori terra/ allevamenti in batteria). In questo modo anche l’attività agricola può dar luogo a grandi investimenti di capitali e sollevare giuridicamente esigenze di tutela del credito pari a quelle alla base della disciplina delle imprese commerciali, quindi appare assurdo il fatto che l’imprenditore agricolo (soprattutto quello medio – grande) sia sempre sottratto al fallimento.
Due interpretazioni dell'impresa agricola
Si pose dunque il problema di stabilire fino a che punto la nozione di impresa agricola contenuta nel Codice Civile fosse compatibile con l’evoluzione tecnologia dell’agricoltura. A riguardo si delinearono 2 interpretazioni:
- Va intesa come agricola ogni impresa che produce specie vegetali o animali, o comunque che ha alla base della sua produzione un ciclo biologico naturale (produzione legata alla terra).
- Come sopra, ma a prescindere dal metodo di produzione biologico naturale (si dà rilievo a forme di coltivazioni svincolate dalla terra, quindi artificiali e in batteria).
Normative sull'imprenditore agricolo
Il legislatore, con il D.Lgs n.228/2001 (nuova definizione di imprenditore agricolo a causa dell’industrializzazione dell’agricoltura), ispirato dall’esigenza di contrastare l’abbandono delle campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura, definisce:
Art.2135 Imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento di animali
- Attività connesse
Precisando che ‘Per coltivazione, selvicoltura e allevamento si intendono tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre e marine’.
Tipologie di attività agricole
- Coltivazione del fondo: orticoltura/ coltivazione in serra e vivai/ oricoltura/ coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutti (idro – aero poniche).
- Selvicoltura: cura del bosco per ricavarne i frutti (no estrazione del legname disgiunta dalla coltivazione del bosco!).
- Allevamento di animali: allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana, animali da lavoro) / allevamento di cavalli da corsa e animali da pelliccia / cani (att. Cinotecnica) e gatti / bovini, ovini, caprini, equini, suini (tradizionalmente allevati sul fondo) / polli, conigli (animali da cortile) / apicoltura / pesci (acquacoltura – anche se non c’è cura e sviluppo di un ciclo biologico il legislatore l’ha comunque inserita).
*Allevamento in batteria* non è necessario che gli animali siano alimentati con mangimi naturali ottenuti dal fondo. *L’attività di acquisto di animali all’ingrosso con il solo scopo di rivenderli viene classificata come commerciale.
Attività connesse
Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale. Dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (anche quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale + attività agrituristiche).
In realtà le attività dette sono oggettivamente commerciali, ma se esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali vengono per legge considerate agricole. Il soggetto agricoltore, anziché assumere il doppio status di imprenditore agricolo e commerciale, rimane solo agricolo.
[Es. è industriale e non agricoltore chi produce olio e formaggi / è commerciante e non agricoltore chi ha un negozio di frutta e verdura (vende frutta e verdura che non produce) se le loro attività sono connesse ad una delle 3 attività essenziali allora sono agricole. *Il viticoltore che produce e vende vino direttamente è imprenditore agricolo (vende quello che produce)].
Condizioni per considerare le attività commerciali come agricole
Connessione soggettiva: il soggetto che svolge queste attività è già qualificato come imprenditore agricolo poiché svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche/essenziali. L’attività svolta deve essere coerente con quella connessa.
(Es. è imprenditore agricolo il viticoltore che produce e vende vino, ma non quello che produce e vende formaggio / è imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui).
- Sono imprenditori agricoli anche le cooperative/consorzi di imprenditori agricoli quando usano prodotti dei loro soci o forniscono ai soci servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
- Sono imprenditori agricoli le società di persone o s.r.l, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano solo attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.
Connessione oggettiva: il legislatore ha modificato la dimensione della connessione oggettiva sostituendo il criterio della prevalenza ai criteri precedentemente adottati. Oggi è necessario e sufficiente che si tratti di attività che hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, beni e servizi forniti mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. Le attività connesse non devono quindi prevalere per rilievo economico sull’attività agricola essenziale.
(Es. posso produrre la marmellata in prevalenza con i miei frutti, ma non soltanto con quelli / utilizzo prevalentemente attrezzature che sono di proprietà dell’impresa, ma non tutte).
È invece irrilevante il fatto che una determinata attività di trasformazione o di commercializzazione sia normale per gli imprenditori in relazione alle dimensioni dell’impresa, della località, del tempo e dei mezzi dei quali si avvale.
(Es. rimane comunque imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino con tecniche di vinificazione diverse da quelle che normalmente vengono utilizzate in agricoltura).
Prima le attività agricole per connessione erano
- Dirette alla trasformazione e all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
- Tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo/silvicoltura/allevamento bestiame le quali, in mancanza di specificazione, si ritiene che dovessero rivestire carattere accessorio.
Piccolo imprenditore e il suo fallimento (art. 2083)
Con il requisito generale di prevalenza, si intende che, il lavoro personale suo e dei suoi familiari rimane comunque prevalente rispetto all’organizzazione di mezzi. Il lavoro familiare globalmente inteso (proprio e altrui) deve essere prevalente sul piano qualitativo-funzionale (e non quantitativo), nel senso che si deve accertare che vi sia un apporto di lavoro preminente nell’organizzazione dell’impresa (sia rispetto al lavoro altrui, che al capitale proprio o altrui investito) e che caratterizzi i beni e servizi prodotti (es. sarto su misura/ piccolo commerciante ambulante).
Il piccolo imprenditore identificato nel codice civile è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, ma non allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale (in via di principio è statuto proprio del solo imprenditore commerciale non piccolo). Quindi è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. L’iscrizione nel registro delle imprese ha la sola funzione di pubblicità notizia.
Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare (modificata con due decreti legislativi perché oggetto di controversie):
- Versione originaria (prima del D.Lgs. 169/2007): ‘sono considerati piccoli imprenditori quelli esercenti un’attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta della ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile (480.000 lire nel 1973). Quando è mancato l’accertamento sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 900.000. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.’
I piccoli imprenditori non falliscono. Secondo la legge fallimentare il piccolo imprenditore veniva identificato in base a parametri monetari, quindi il criterio non coincideva con quello fissato dal codice civile, cioè la prevalenza del lavoro familiare.
Essendoci questa controversia nacque la necessità di trovare un punto in comune tra le due norme, altrimenti si rischiava di cadere in un paradosso e considerare un soggetto imprenditore ai fini del codice, ma non ai fini della legge fallimentare.
Due modifiche
- Abrogazione del criterio del reddito: l’imposta sulla ricchezza mobile viene sostituita nel 1974 per quanto riguarda le persone fisiche dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche). Il criterio del reddito non è più applicabile perché viene abrogata la relativa previsione normativa.
- Abrogazione del criterio del capitale: il criterio del capitale investito non superiore a 900.000 lire viene considerato incostituzionale nel 1989 poiché non è più idoneo a fare da discriminante tra imprenditore commerciale soggetto al fallimento ed imprenditore esonerato.
Riforma del diritto fallimentare 2006 + decreto correttivo 2007
La nuova disposizione fallimentare non definisce più chi è ‘piccolo imprenditore’, ma individua solo quelle imprese che, in base a parametri dimensionali, sono sottratte al fallimento (ora) e alla liquidazione giudiziale (poi). *Il decreto correttivo del 2007 ha definito meglio le soglie dimensionali rilevanti, dal momento che la riforma del 2006 aveva ampliato eccessivamente la categoria degli imprenditori non fallibili.
Non è soggetto a fallimento l’imprenditore che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
- Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€;
- Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€ (in nessuno degli ultimi 3 esercizi);
- Debiti anche non scaduti superiori a 500.000€. Non si è inoltre soggetti a fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a 30.000€.
(*se viene superato anche soltanto uno dei seguenti limiti il soggetto è esposto al fallimento) *I valori possono essere aggiornati ogni 3 anni (in modo da creare meno caos) con decreto del Ministero della Giustizia sulla base di variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, per adeguarli alla svalutazione monetaria.
Procura
L’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti nello svolgimento della propria attività di imprenditore (comprende anche l’agire in rappresentanza dell’imprenditore):
- Ausiliari interni o subordinati: soggetti facenti parte stabilmente dell’organizzazione in virtù di un rapporto di lavoro subordinato che li lega all’imprenditore;
- Ausiliari esterni o autonomi: soggetti esterni all’organizzazione che collaborano occasionalmente o stabilmente con l’imprenditore in base a rapporti di mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione.
Disciplina generale della rappresentanza (Art.1387 e seg.) applicata anche nel caso di atti compiuti da collaboratore esterno (anche stabile). Il conferimento ad altro soggetto dell’incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale. Non abilita l’incaricato ad agire in nome dell’interessato, con conseguente imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere.
Art.1387: il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dal diretto interessato con specifica dichiarazione di volontà procura (atto unilaterale!!)
Art.1388: il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (il potere sussiste nei limiti fissati dalla procura), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art.1392: la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Art.1393: il terzo che contragga con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata. Infatti è sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza di potere rappresentativo della controparte.
*Falsus procurator: il contratto con questi concluso è improduttivo di effetti ed il terzo, anche se in buona fede, non può vantare alcun diritto nei confronti del rappresentato.
Art.1398: colui che ha contrattato come rappresentante senza però averne i poteri, o eccedendo i limiti della facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Sistema speciale di rappresentanza (Art. 2203 – 2213)
Vale per 3 figure tipiche di ausiliari interni (Institori – Commessi – Procuratori) che entrano stabilmente in contatto con i terzi e concludono affari per l’imprenditore. Institori / Procuratori / Commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la loro qualifica comporta. Il loro potere non deriva dalla procura, ma è effetto naturale di quella determinata collocazione all’interno dell’impresa (atto di preposizione institoria).
L’imprenditore può però modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza degli ausiliari tramite specifico atto reso pubblico che diventa opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con le forme stabilite dalla legge. I terzi concludenti quindi devono solo verificare se siano avvenute modifiche dei poteri, ma non se la rappresentanza sia stata conferita o meno agli ausiliari.
Institore (art. 2203)
Fra i collaboratori dell’imprenditore commerciale ve ne sono alcuni che per le mansioni a cui sono adibiti sono destinati a entrare in rapporto con i terzi e a trattare affari in nome e per conto del titolare. È institore colui che viene preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori contemporaneamente all’esercizio dell’impresa, questi agiscono disgiuntamente, a meno che nella procura non sia previsto diversamente.
*L’institore non è imprenditore, ma lo rappresenta e può spendere il nome con effetti che ricadono nella sfera giuridica di quest’ultimo. Condizione necessaria è che l’institore sia stato investito di un potere generale di gestione, non deve avere quindi poteri circoscritti ad un determinato settore funzionale dell’impresa (es. addetto alle vendite).
Art. 2204: l’institore può compiere in nome e per conto dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio di un’impresa commerciale. *La pertinenza dell’atto viene valutata riferendosi astrattamente alle imprese di quel determinato tipo (es. imprese edili), ma non con riferimento alla specifica impostazione.
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