–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
La norma tributaria nel tempo
Premessa: anche alla norma tributaria devono ritenersi applicabili i principi sanciti dalla normativa costituzionale e dalle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi).
L’inizio di efficacia della norma
Art. 73, ultimo comma, Cost. ed art. 10 disp. prel. Cod. Civ.: le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo (c.d. vacatio legis) alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso.
Pertanto, il termine della vacatio legis può essere derogato da una legge ordinaria. In particolare:
- La legge può ridurre il periodo di vacatio fino a far coincidere il momento dell’entrata in vigore con quello della sua pubblicazione.
- La legge può prolungare il periodo di vacatio collegando il termine iniziale di efficacia con fatti ed eventi successivi alla sua pubblicazione che ancora devono verificarsi.
Finalità: soprattutto in materia tributaria
- Per consentire che si verifichino modifiche economiche o legislative intermedie ovvero
- Per consentire la migliore conoscenza da parte dei contribuenti.
Esempi: D.P.R. n. 917/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988
Il principio di irretroattività
– –Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 43
–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
Tale principio sancito in via generale dall’art. 11 disp. prel. Cod. Civ. è stato ribadito in materia tributaria dall’art. 3, legge 27 luglio 2000, n. 212: quanto disposto dall’art. 1, secondo comma, (in materia di- salvo norme interpretative autentiche) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
- Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Ratio: garantire l’effettiva e preventiva informazione del contribuente e tutelare l’affidamento di costui.
La norma di interpretazione autentica
Art. 1, secondo comma, Legge n. 212/2000: l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. In tal caso possono avere anche efficacia retroattiva.
N.B.: essendo le norme dettate dall’articolo 11 disp. prel. cod.