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Il diritto tributario

Il diritto tributario studia il metodo giuridico dello Stato finanziario; utilizza mezzi di diritto, tipologie di entrate dello Stato e un assetto in cui lo Stato si comporta come un operatore privato qualsiasi.

Si mettono in evidenza entrate corrispettive di diritto privato e entrate autoritative, in cui il potere pubblico assume un assetto coattivo. Lo Stato ci obbliga a pagare somme a carattere sanzionatorio, come le multe, e prestazioni a titolo forzoso. Lo Stato obbliga alcuni soggetti ad acquistare prestiti del debito pubblico.

È prevista un'utilità o un indennizzo per pubblica espropriazione. I tributi sono entrate aventi titolo definitivo, a fondo perduto, e consistono in un'obbligazione di regola pecuniaria, avente ad oggetto una prestazione dovuta al verificarsi di un presupposto nascenti dalla legge e non da un illecito.

I caratteri dei tributi

Secondo la Corte costituzionale i tributi hanno 3 caratteri: sono destinati a coprire il fabbisogno della spesa pubblica, sono autoritativi e manca la volontà del contribuente. Non vi è un rapporto sinallagmatico con controprestazioni.

Le tipologie di tributi

  • Imposte, dovute per la realizzazione di servizi indivisibili e giustificate dal principio di capacità contributiva dell'art. 53, comma 1.
  • Tasse, dovute per la realizzazione di servizi divisibili e giustificate dal principio del beneficio.
  • Contributi, cioè il tributo pagato a seguito di un'azione pubblica di cui il contribuente è avvantaggiato.
  • Canone Rai.

Gli elementi del tributo

Gli elementi del tributo sono: il contribuente, che è il soggetto passivo tenuto al pagamento; il soggetto d'imposta; il fatto la cui realizzazione comporta la nascita dell'obbligo di pagare il tributo; la fattispecie imponibile; la base imponibile, cioè espressione numerica del valore della fattispecie; l'aliquota, cioè percentuale da applicare alla base imponibile.

Le fonti del diritto tributario

Le fonti sono: normativa comunitaria, Costituzione, atti aventi forza di legge, decreti legislativi, decreti legge e altre leggi. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono fonti di legge.

L'art. 23 stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. È una riserva di legge relativa, ad esempio per il servizio militare.

L'art. 53 stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. La legge deve stabilire solo gli elementi essenziali. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

I principi del tributo

Il tributo deve rispettare 3 principi. Il presupposto d'imposta deve essere espressione di forza economica, cioè di reddito o patrimonio, e deve garantire il minimo vitale; l'imposta non deve essere troppo alta.

Il principio di attualità comporta che non è consentita l'introduzione di imposte retroattive. La limitazione della capacità contributiva deve essere soggettiva. I titolari devono essere soggetti nel sistema e il sistema deve risultare progressivo nel suo complesso, per garantire l'uguaglianza sostanziale e la solidarietà.

L'IVA

L'IVA è l'Imposta sul Valore Aggiunto. È un'imposta indiretta, mentre IRPEF e Ires sono imposte dirette sul reddito. L'imposta indiretta colpisce le manifestazioni del commercio; l'IVA colpisce le varie fasi del reddito e del processo produttivo.

Di fatto l'onere economico dell'IVA è sopportato da colui che deve pagarla come soggetto passivo allo Stato, a cui versa l'IVA il soggetto di diritto nello svolgere un'attività economica.

L'IVA è un'imposta di origine comunitaria, chiamata VAT, e viene applicata nell'Unione Europea. I beni esportati normalmente non sono soggetti all'imposta; le forniture esterne sono equiparate a quelle interne. I beni importati sono soggetti all'imposta al fine di equiparare l'IVA ai beni interni.

La scelta di introdurre l'IVA nel 1967 nel mercato comunitario aveva lo scopo di garantire la tassazione di tutti i consumi ed evitare distorsioni della concorrenza. Così l'imposta è neutrale rispetto alle scelte degli imprenditori.

Credito, debito e rivalsa IVA

Il diritto a credito e la detrazione dell'IVA si collegano al diritto e obbligo di rivalsa: il soggetto deve addebitare l'IVA ai consumatori. L'IVA a debito si compensa con l'IVA a credito.

Mensilmente o trimestralmente si compensa quella a debito con quella a credito: la differenza si paga allo Stato se a debito, oppure si riporta a nuovo se a credito. Annualmente si liquida l'IVA, si riporta a nuovo il credito o lo si utilizza in compensazione orizzontale per compensare altri debiti con lo Stato.

La neutralità dell'IVA

La neutralità dell'IVA non influenza le scelte sulle attività economiche e non grava sugli operatori. Assicura che operazioni analoghe siano tassate allo stesso modo.

Nel principio comunitario generale di parità di trattamento tra gli Stati membri, la neutralità non è garantita, perché ci sono diverse aliquote e bisogna adottare anche un'aliquota media.

Direttiva 2006/112/CE

La Direttiva n. 2006/112/CE, art. 1, istituisce il sistema comune d'imposta. Il sistema deve istituire sui consumi un'imposta generale proporzionale al prezzo, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute. L'IVA è esigibile a ciascuna operazione, previa detrazione dell'IVA.

I caratteri dell'IVA

I caratteri dell'IVA sono: è riscossa in ciascuna fase, si applica a tutti gli scambi commerciali e alla distribuzione e produzione; è plurifase, generale, non cumulativa e trasparente; il suo importo è proporzionale al prezzo dell'operazione, immediatamente quantificabile in ogni fase; è neutrale per gli operatori economici ed è supportata dal consumatore finale.

Le fonti dell'IVA

Le fonti sono: direttive UE, regolamenti, atti aventi forza di legge e leggi nazionali. Le direttive devono essere recepite se no sono finite nel diritto nazionale; se prevedono un diritto per il contribuente, un giudice le applica subito.

Le direttive hanno efficacia retroattiva? La Corte di Giustizia deve esprimersi sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni e sull'interpretazione. Tutte le giurisdizioni possono chiedere alla Corte di Giustizia di esprimersi in materia IVA tramite il rinvio pregiudiziale.

Effetti sulle sentenze interpretative: vincolano il giudice nazionale a quo e il giudice del rinvio, hanno efficacia erga omnes, costituiscono precedente iure europeo e hanno efficacia retroattiva.

L'efficacia diretta conforme comporta obbligo di interpretazione: il giudice nazionale deve interpretare la norma in modo conforme alla direttiva. In caso di contrapposizione il giudice è tenuto a disapplicare la norma nazionale in favore di quella comunitaria.

No condoni sull'IVA, scatti sulle imposte comunitarie.

Ambito di applicazione dell'IVA

La Direttiva n. 2006/112/CE, art. 2, riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo.

Riguarda anche gli acquisti intracomunitari di beni: deve esserci lo spostamento fisico del bene da un Paese all'altro. L'IVA si applica nel Paese di destinazione; se vendo non applico l'IVA nel Paese di origine perché l'IVA si applica nel Paese di destinazione.

Le importazioni di beni sono comprese perché i beni che non hanno IVA sono destinati ai consumatori.

Le operazioni non imponibili sono quelle in cui i venditori possono detrarre l'IVA, ma i consumatori non hanno IVA: ad esempio esportazioni, cessioni e mascherine.

Le operazioni esenti sono quelle in cui i venditori non possono detrarla e i consumatori non hanno IVA: ad esempio prestazioni mediche.

Esclusione dall'applicazione dell'IVA

L'esclusione dall'applicazione dell'IVA avviene per carenza di uno dei requisiti, ad esempio cessione di beni da un privato; per operazioni derivanti da fusioni e scissioni; oppure per disposizione espressa di legge, come i passaggi.

I soggetti passivi d'imposta

La Direttiva 2006/112, art. 9 e art. 10, definisce soggetto passivo colui che, senza vincolo di subordinazione, esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati.

Sono attività economiche: produzione, commercializzazione, prestazione di servizi, sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

Perché ci sia attività deve esserci un bene diretto a ricavare un introito, non un ricavare per bene. Il possesso di società o partecipazioni in altre società, se isolato e puro, fa derivare introiti dalla mera proprietà.

L'art. 4, comma 5, del D.P.R. 633/72 riguarda l'esercizio abituale delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma di impresa, e le professioni.

Sono soggetti passivi anche snc, sas, srl e spa, enti pubblici e privati anche senza personalità giuridica, che svolgano attività commerciali o agricole. Basta il possesso o la gestione, nella sfera privata, di immobili commerciali, azioni o partecipazioni.

L'oggetto

La Direttiva 2006/112, art. 2, considera cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Le prestazioni di servizi sono ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

Con l'onerosità vi è il requisito di scambio tra bene e servizio, con prestazioni reciproche, prezzo e carattere autonomo e obiettivo.

La cessione di beni

La cessione di beni è il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Il trasferimento della proprietà del bene può avvenire anche tramite espropriazione pubblica di un bene materiale.

La cessione può avvenire tramite un contratto di vendita o locazione con consegna di un bene, in cui è prevista la clausola della proprietà acquisita dopo il pagamento dell'ultima rata.

Può avvenire anche tramite il trasferimento di un bene in forza di un contratto di commissione: il mandatario opera per conto di un terzo, ma in nome proprio. Per l'IVA è come se ci fosse una doppia cessione tra cliente, mandatario e mandante, e i ricavi del mandatario.

Sono assimilati ai beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore ecc. Gli Stati membri possono considerare beni materiali i diritti reali su beni immobili, i diritti d'uso su immobili, le azioni o quote con potere di godimento o di proprietà su un immobile.

Rientra inoltre il prelievo di un bene dalla propria impresa destinato all'uso personale, a fini privati o a titolo esterno.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bettabasti00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortoleva Maria Grazia.
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