I diritti sulle cose
Il diritto di proprietà nel sistema giuridico
1. La proprietà come diritto soggettivo
Ci occupiamo del diritto di proprietà, che si classifica come un diritto di natura privata, patrimoniale, assoluto e disponibile. Il diritto di proprietà è il prototipo del diritto soggettivo, è il diritto soggettivo per eccellenza. È il prototipo del diritto sulle cose e più precisamente di quella categoria di diritti sulle cose che sono i diritti reali. Al diritto di proprietà si intitola un intero libro del codice civile, il terzo libro, “della proprietà”.
2. La definizione di proprietà
Diritto di proprietà: È il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (Art 832).
Il proprietario ha dei poteri sulla cosa. I poteri che il proprietario ha sulla cosa sono molto forti. I poteri del proprietario sono limitati dalla legge, ma non si dice in cosa consistono tali limiti e quanto sono estesi/profondi. Riferimento: Art 832. L’articolo si presenta come una formula neutra che pone sullo stesso piano i poteri del proprietario e i limiti a cui questi poteri possono essere sottoposti.
3. La proprietà negli ordinamenti liberali
Nelle società liberali dell’800 la proprietà è concepita come potere pieno ed esclusivo del proprietario, che la legge riconosceva e garantiva contro gli attacchi esterni, senza limitarlo e senza interferire nel suo esercizio. La proprietà è usata dai privati per perseguire i loro interessi, liberi da interventi e condizionamenti del potere pubblico. Il diritto di proprietà esprime un principio di organizzazione politica ed economica della società liberale. Sul piano politico l’inviolabilità della proprietà privata da parte del potere pubblico significa garantire i cittadini contro l’arbitrio dei sovrani, e dunque combattere l’assolutismo. Sul piano economico l’assolutezza dei poteri del proprietario si rivolge contro l’organizzazione feudale che gravava di vincoli la proprietà (soprattutto terriera) e contro le pretese delle classi non proprietarie.
4. Le trasformazioni della proprietà
La concezione della proprietà come potere assoluto e illimitato entra in crisi per l’effetto delle trasformazioni economiche, sociali e politiche della metà del secolo XIX e gli inizi del secolo XX. Si affermano processi economici, che tolgono alla proprietà la posizione centrale che aveva prima, e ne modificano il ruolo nel sistema produttivo.
- Processo di mobilizzazione della ricchezza: Nell’800 la risorsa economica più importante è la terra (bene immobile). Con l’affermarsi delle attività industriali e dei servizi, la terra diventa meno importante come risorsa produttiva. Acquistano importanza altri tipi di bene, i beni mobili (es: macchine, beni strumentali, titoli di credito).
- Processo di materializzazione della ricchezza: Con lo sviluppo economico i processi produttivi dipendono dalla conoscenza e dall’uso delle tecnologie (le invenzioni di nuovi prodotti o di nuovi metodi produttivi). È un nuovo tipo di ricchezza economica, che non consiste in cose materiali. I beni che vi corrispondono rientrano nella categoria dei beni immateriali. Si parla di proprietà industriale o proprietà intellettuale.
- Processo di separazione fra proprietà e controllo della ricchezza: Si manifesta come scissione fra ruolo del proprietario e ruolo dell’imprenditore. Prima le due figure coincidevano. Adesso, nelle imprese grandi e medio grandi, il proprietario (capitalista) mette a disposizione i capitali, ma di solito non è lui che li organizza e valorizza. A questo provvede l’imprenditore che gestisce e fa fruttare i capitali (non suoi), grazie alle competenze tecnologiche e manageriali.
La proprietà è poi investita da trasformazioni di natura politico-sociale. Contro il diritto di proprietà privata si dirigono, a partire dalla seconda metà dell’800, le critiche ideologiche e l’azione politica dei movimenti di ispirazione socialista, che denunciano le ingiustizie sociali. Queste critiche, crescendo, si traducono in leggi e in interventi dello Stato (avviato a diventare Stato sociale) per limitare i poteri dei proprietari.
5. La proprietà nella Costituzione
Nella Costituzione la proprietà è esaminata dall’Art 42, che si trova nella parte relativa ai rapporti economici. La proprietà non viene più considerata un attributo necessario della libertà e della personalità umana infatti i diritti di libertà e gli altri diritti umani (inviolabili) sono previsti altrove (Art 1-Art 34 della Costituzione). Le norme relative alla proprietà garantiscono la posizione dei proprietari e tutelano i loro interessi privati, ma limitano quella posizione in nome dell’interesse generale.
Riferimento: Art 42 della Costituzione, primo comma. Volontà di trovare un equilibrio fra garanzie e limiti, fra interesse privato e interesse della collettività. La formula dell’articolo qualifica il nostro sistema come un sistema di economia mista. Una prima garanzia a favore dei proprietari è stabilita nell’articolo dove si afferma l’esclusione della proprietà privata. Alla proprietà privata può affiancarsi la proprietà pubblica, ma la proprietà privata non può cancellarsi, deve continuare a esistere nel nostro ordinamento. Alla garanzia segue il limite. La legge riconosce i modi di acquisto e di godimento, ma soprattutto i limiti.
6. L’espropriazione e l’indennizzo
Espropriazione: Art 42, terzo comma, della Costituzione. La proprietà privata può essere espropriata, cioè tolta al proprietario anche contro la sua volontà, e trasferita a un ente pubblico interessato ad averla. I proprietari hanno però tre garanzie:
- L’espropriazione può avvenire non per arbitrio o capriccio dell’autorità pubblica, ma solo se si fonda su motivi di interesse generale. Se questi motivi non ci sono il proprietario non può essere espropriato.
- L’espropriazione può avvenire solo nei casi preveduti dalla legge. Non è possibile espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non rientra in una categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto con forza di legge.
- Al proprietario espropriato spetta una contropartita economica in denaro, che lo compensi dalla perdita subita: l’indennizzo.
Una espropriazione che violi anche solo una di queste garanzie è illegittima, e il proprietario vi si può legalmente opporre.
7. La funzione sociale della proprietà
Mentre l’espropriazione era già prevista nell’800, il principio della funzione sociale della proprietà privata è una novità introdotta dalla Costituzione.
Principio della funzione sociale: La proprietà deve essere regolata dalla legge (anche con vincoli, limiti e controlli) in modo che il suo esercizio non contrasti con l’interesse generale della collettività o comunque con interessi sociali meritevoli di tutela. Esso costituisce l’applicazione di un altro principio costituzionale, il principio di solidarietà (Art 2 della Costituzione). Affermare la funzione sociale del diritto di proprietà significa rifiutare la tradizionale concezione individualistica ed egoistica del diritto. La funzione sociale, ovvero la ragione per cui la legge limita la proprietà, può riferirsi a esigenze e obiettivi di tipo diverso:
- Obiettivi di efficienza economica (es: beni indivisibili): Non si può frazionare beni produttivi, come terreni a uso agricolo, quando le frazioni risultanti non sono economicamente efficienti.
- Obiettivi di giustizia sociale: Richiedono di comprimere i poteri di determinati proprietari, sacrificando i loro interessi agli interessi di ceti non proprietari (es: disciplina delle locazioni, che favorisce gli inquilini, limitando l’azione dei proprietari).
Dagli esempi emergono tre dati:
- Posizione dei soggetti coinvolti nell’uso dei beni hanno rispetto ai beni stessi: Le restrizioni del diritto di proprietà intervengono in presenza di un conflitto di interessi fra il proprietario che non utilizza la propria cosa e un soggetto non proprietario che la utilizza e la fa fruttare. La legge favorisce quest’ultimo, il cui interesse coincide con l’interesse della collettività a che i beni siano impiegati in modo produttivo.
- Tecniche di disciplina con cui si realizza la funzione sociale dei beni: Uno dei modi principali con cui il proprietario utilizza i suoi beni consiste nello svolgere attività giuridica sui beni stessi (es: da un appartamento il proprietario ricava utilità dandolo in locazione). Ecco perché la funzione sociale della proprietà può realizzarsi anche con norme che riguardano non direttamente la proprietà dei beni, ma i contratti che si fanno su quei beni.
- Tipo di beni interessati: La funzione sociale riguarda solo la proprietà di una particolare categoria di beni. Riguarda i beni produttivi, necessari per il funzionamento del sistema economico, e beni dalle cui modalità di utilizzazione dipende il soddisfacimento di importanti bisogni sociali (es: esigenze abitative -> le case).
Le norme che limitano la proprietà in nome della funzione sociale sono contenute in leggi speciali ma alcune norme riconducibili a questa logica si trovano anche nel codice civile. Riferimento: Art 722, Art 838, Art 849 e seguenti, Art 857 e seguenti, Art 866 e seguenti, Art 869 e seguenti. Le norme che limitano la proprietà di una determinata categoria di beni non possono considerarsi di natura eccezionale e derogatoria. Devono considerarsi applicazione di un principio generale, quello della funzione sociale.
8. La proprietà conformata per legge, e il > della proprietà (in particolare le norme urbanistiche)
Assicurare la funzione sociale della proprietà spetta, secondo l’Art 42 secondo comma della Costituzione, alla legge, cioè al Parlamento. I poteri del proprietario sono quelli che la legge gli riconosce. E siccome i poteri del proprietario sono il contenuto del diritto di proprietà, si può dire che questo è definito dalle norme che disciplinano l’uso dei beni. In altre parole il contenuto del diritto è conformato dal legislatore.
Problema: Il legislatore, nell’opera di conformazione del diritto di proprietà, è completamente libero o incontra dei limiti?
Due tesi:
- A. Il legislatore non incontra nessun limite, se non quello della funzione sociale.
- B. Il contenuto del diritto di proprietà non si può considerare come un foglio bianco in cui il legislatore è libero di scrivere tutto ciò che risulta giustificato alla luce della funzione sociale. Il contenuto del diritto di proprietà è definito dalla natura o essenza intrinseca del diritto stesso, o meglio dalla naturale destinazione economica del bene, a cui corrisponde un contenuto minimo del diritto che il legislatore deve rispettare (teoria del contenuto minimo essenziale della proprietà).
Dalla seconda teoria deriva una conseguenza pratica: quando il legislatore sottrae al proprietario una di queste facoltà appartenenti al contenuto minimo essenziale della proprietà, è come se cancellasse il diritto medesimo. E quindi fa qualcosa che si identifica con un’espropriazione, anche se il diritto di proprietà viene solo schiacciato, e non formalmente tolto al proprietario per essere trasferito a un ente pubblico. Si parla dunque di espropriazione anomala o non traslativa, con la conclusione che al proprietario, a cui la legge impone queste limitazioni del suo diritto, è dovuto un indennizzo (Art 42 della Costituzione, terzo comma).
La contrapposizione delle due teorie si manifesta in proposito al bene rappresentato dalle aree edificabili. Il loro uso è regolato dalle norme urbanistiche che hanno lo scopo di garantire la crescita equilibrata delle città. Le norme urbanistiche conformano il diritto di proprietà delle aree edificabili, limitando le possibilità di azione dei loro proprietari. In particolare incidono sulla facoltà di costruire, definendo se, quanto e come il proprietario di un’area può utilizzarla per realizzarvi degli edifici.
9. Il tramonto della nozione unitaria di proprietà
Il contenuto della proprietà è conformato diversamente a seconda dei diversi tipi di bene, perché non tutti i beni hanno la medesima rilevanza economico-sociale. Ci sono tanti diversi diritti di proprietà, quanti sono gli statuti differenziati dei beni: dei beni culturali, ambientali, produttivi, delle aree edificabili ecc. Ciascuno di questi statuti si incorpora in un apposito testo normativo, dedicato a quel particolare tipo di bene, e quindi di proprietà. Es: testo unico dell’edilizia, codice dei beni culturali e del paesaggio.
10. I diversi usi del termine >, e le nuove >
- Nel senso tradizionale e tecnicamente preciso la proprietà è un diritto che ha per oggetto solo cose, cioè beni materiali.
- Nel linguaggio economico-sociologico e in quello comune di proprietà si parla in senso più ampio. La proprietà si identifica con il patrimonio del soggetto, considerato nei suoi valori attivi, e quindi il termine proprietà designa anche diritti sui beni immateriali.
- Nuove proprietà: Sono le nuove risorse, i nuovi valori economici che emergono dallo sviluppo delle tecnologie e del sistema produttivo. Sono le proprietà dei nuovi beni, di quei valori che diventano beni nel momento in cui le norme li considerano meritevoli di protezione giuridica.
L’esercizio della proprietà
1. Il contenuto della proprietà: godimento e disposizione dei beni
Contenuto del diritto di proprietà: È l’insieme delle facoltà che spettano al proprietario per l’utilizzazione del bene. Riferimento: Art 832, “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose”.
Si può classificare:
- Facoltà di godimento: È qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità, che il proprietario può attuare senza rinunciare alla piena proprietà della cosa stessa. Questa facoltà realizza il valore d’uso. Es: Chi ha la proprietà di un appartamento ne gode sia abitandolo, sia usandolo come ufficio, sia prestandolo a un amico, sia tenendolo vuoto.
- Facoltà di disposizione: È quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio della cosa, cioè ne ricava delle utilità (generalmente economiche, e quasi sempre monetarie) che può ottenere solo rinunciando alla piena proprietà della cosa stessa. Es: Il proprietario dispone della cosa se la vende, ma anche se la regala.
2. I poteri di esclusione
Riferimento: Art 832, I poteri del proprietario possono essere da lui esercitati in modo pieno ed esclusivo.
Poteri di esclusione: Significa che il proprietario ha la facoltà di escludere ogni altro soggetto dal godimento della cosa, e di impedire interferenze altrui nel suo godimento. Es: Il proprietario può in qualunque tempo chiudere il fondo. Non si può entrare nel fondo altrui per l’esercizio della pesca senza il consenso del proprietario del fondo (Art 842, terzo comma).
I poteri di esclusione incontrano però dei limiti (es: il proprietario non può impedire l’accesso al fondo a chi vuole entrarci per l’esercizio della caccia o a chi vuole entrarci per recuperare oggetti o animali). Inoltre deve ammettersi che in certe zone valga la regola del libero accesso al fondo altrui, anche senza il consenso del proprietario, per svolgere le attività (es. lo sci, la raccolta di funghi). I poteri di esclusione incontrano un altro limite. La proprietà di un fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante, sia al sottosuolo che il proprietario può utilizzare (es: costruzione di un garage sotterraneo). Il proprietario non può impedire che altri compiano, nel sottosuolo o nello spazio sovrastante del suo fondo, attività che si svolgono a profondità o ad altezza tale che egli non abbia interesse a escluderle (es: il proprietario non può opporsi al passaggio di aerei che sorvolano ad alta quota il suo terreno).
3. I limiti della proprietà
I limiti della proprietà si dividono in due categorie:
- Limiti nell’interesse pubblico: Sono imposti dalla legge al proprietario per soddisfare interessi della collettività, e cioè per realizzare la funzione sociale della proprietà.
- Limiti nell’interesse privato: Sono imposti al proprietario nell’interesse di altri privati, generalmente proprietari di fondi vicini.
4. Il divieto degli atti emulativi
Riferimento: Art 833, “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.
Per ricadere nel divieto occorre:
- Che l’atto rechi danno o disturbo a un altro soggetto.
- Che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile interesse del proprietario che lo compie.
- Che l’atto sia sorretto dall’intento esclusivo di recare danno o disturbo ad altri.
Es. di atto emulativo: Edificazione di un muro nel proprio fondo, al solo scopo di togliere luce o vista al vicino.
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