Appunti di Sofia Maria Pedro
Istituzioni di diritto privato 2
Definizione di bene
Il concetto di bene sul piano economico differisce da quello giuridico. Il concetto di bene sul piano economico, nel linguaggio comune, è molto più ampio: bene è qualunque utilità a soddisfare un bisogno dell'uomo. In questa accezione i beni sono risorse molto limitate ed è per questa ragione che l'ordinamento interviene, disciplinando l'utilizzo di questi beni e i suoi diritti → l'ordinamento per garantirne l'uso risolve i conflitti di interessi.
Sul piano giuridico l'art. 810 del codice civile definisce i beni come quelle cose che possono formare oggetto dei diritti. Definizione ridotta rispetto a quella di prima per due ragioni:
- Perché non tutte le utilità sono cose es. prestazione di fare: un falegname è obbligato a costruire un mobile; la prestazione di un avvocato. Le due prestazioni sono attività, non beni. L'immagine di una persona fisica è oggetto di diritti ma non è un bene, una cosa.
- Non qualunque utilità che soddisfi il bisogno dell'uomo è un bene in senso giuridico, ma solo quello che può formare oggetto di diritti. Devono essere suscettibili di appropriazione e non tutti i beni sono soggetti ad appropriazione es. res commune omnium, le cose comuni a tutti: quei beni come l'aria che bastano per tutti e quindi non c'è un conflitto per essi, l'ordinamento non interviene. Nessuno può averli in proprietà esclusiva!
È la stessa logica in base alla quale le energie naturali si considerano beni solo se hanno valore economico, (art. 814). Se hanno valore economico possono dare luogo a conflitti di interessi, e dunque sono beni. In caso contrario non sono beni es. energia solare. Il criterio qui considerato permette di escludere che la persona umana possa considerarsi un bene: l'uomo non è oggetto di diritti, bensì è soggetto di diritti → no schiavitù.
Beni materiali e beni immateriali
I beni vengono definiti come cose, che sono porzioni di materia. Non sarebbero beni veri e propri, in senso giuridico, i beni immateriali, cioè quelle entità utili all'uomo, pure suscettibili di aprire conflitti di interessi e quindi formare oggetto di diritti, ma che non sono porzioni di materia es. una performance artistica.
I giuristi però preferiscono allargare la nozione di bene, includendovi qualsiasi entità utile all'uomo, materiale o immateriale, purché suscettibile di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto.
- Beni materiali: sono cose capaci di formare oggetto di diritti.
- Beni immateriali: sono entità diverse dalle cose, utili all'uomo e suscettibili di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto.
Beni pubblici
Disciplinati nel diritto pubblico, in particolare nel diritto amministrativo, sono beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici ed ecclesiastici. Presentano due requisiti:
- Un requisito soggettivo: devono appartenere allo Stato o a un altro ente pubblico.
- Un requisito oggettivo: devono essere destinati a soddisfare interessi generali della collettività.
Per quanto riguarda i beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici ci sono delle distinzioni molto importanti: l'art. 822 definisce i beni del demanio dello Stato e degli altri enti pubblici, e le norme successive definiscono invece i beni del patrimonio dello Stato, che si distinguono a loro volta in patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile.
Elenco dei beni del demanio pubblico contenuto nell'art. 822. Caratteristiche:
- Sono inalienabili, per cui non possono essere trasferiti da persona diversa dall'ente pubblico proprietario.
- Non possono essere fatti oggetto di proprietà di diritti reali né di possesso da parte dei privati → no usucapione. La pubblica amministrazione può però darli in concessione temporale ai privati verso corrispettivo.
Beni del patrimonio dello stato
Beni patrimoniali disponibili: sono tutti quelli che, pur appartenendo allo stato alle regioni o alle province, non sono beni demaniali né beni patrimoniali indisponibili. Di questi beni la disciplina è la medesima dei beni privati → diritto privato, no diritto pubblico.
Beni patrimoniali indisponibili: sono indicati nell'art. 826. Sono soggetti ad un vincolo di destinazione, quindi devono essere utilizzati per la loro destinazione e conseguentemente hanno una limitata alienabilità in conformazione alla loro destinazione.
Beni mobili e immobili
Beni immobili: sono individuati attraverso due criteri:
- Beni immobili in natura, che sono il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua e gli edifici, in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, anche a scopo transitorio (art. 812, 1° comma).
- Beni immobili per destinazione, cioè gli edifici galleggianti che ancorati saldamente alla riva come i mulini e i bagni (art. 812, 2° comma).
Beni mobili: si individuano in via residuale, giacché sono mobili tutti gli altri beni (art. 812, 3° comma). L'art. 814 qualifica beni mobili anche le energie naturali aventi valore economico.
La legge collega differenze e aspetti fisico-economici nella disciplina tra beni mobili e immobili:
- Le possibilità di uso degli immobili da parte dei privati sono soggette a vincoli più stretti di quelli che valgono per i mobili.
- Esiste per gli immobili una speciale organizzazione pubblica per l'accertamento e la documentazione della loro consistenza es. il catasto riguarda solo per beni immobili mentre per i beni mobili non vi sono forme di controllo.
- La circolazione degli immobili richiede formalità più rigorose di quelle previste per i mobili → è soggetta a un regime di pubblicità che permette di seguire i loro trasferimenti e le altre principali modifiche delle situazioni giuridiche che i riguardano → meccanismo della trascrizione nei pubblici registri (art. 2633 e ss). Gli atti devono essere trascritti sotto forma di pubblicità per essere opponibili ai terzi. La forma dei contratti aventi per oggetto beni immobili è vincolata (art. 1350).
- Per i beni mobili forma è libera e la sua pubblicità è collegata al trasferimento del possesso.
- Alcuni diritti reali possono avere ad oggetto solo beni immobili es. il diritto di superficie e il diritto di abitazione; altri solo beni mobili es. il diritto di pegno; altri ancora sia beni mobili che immobili es. usufrutto.
- Si trovi a non appartenere a nessun proprietario → mentre è ammissibile che un bene mobile proprietà per occupazione di res nullius. Questo non è concepibile per i beni immobili, che non possono non avere un proprietario → se non appartengono a nessuno diventano automaticamente di proprietà dello Stato (art. 827).
Beni mobili registrati
All'interno della distinzione tra mobili e immobili è presente una categoria ibrida, i beni mobili registrati nei pubblici registri, che sono gli automobili, gli aeromobili e le navi. Questi beni prima dell'immatricolazione sono mobili, quando invece vengono registrati diventano dei beni mobili registrati. I meccanismi di registrazione e delle vicende che li riguardano sono fondati quindi sull'iscrizione in pubblici registri (art. 815).
Come regola generale, se la legge non dice diversamente, si applicherà la disciplina dei beni mobili; ma se è richiesta l'applicazione di regole particolari, questa sarà più simile a quella dei beni immobili es. un contratto avente come oggetto un automobile ha forma libera, mentre uno che abbia come oggetto un aeromobile ha forma vincolata, ma, per tutti e due i contratti, è obbligatoria la trascrizione a lato, altrimenti se non è stato trascritto l'atto, questo non è opponibile a terzi.
A questi beni non si applica l'art. 1153, cioè la regola del possesso vale titolo.
Cose generiche e cose specifiche
Cose specifiche: sono determinate nella loro individualità es. quadro di Picasso.
Cose generiche: sono determinate per la loro appartenenza a un genere e a una quantità.
La distinzione tra cose generiche e specifiche dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della cosa:
- Una stessa cosa può venir considerata come generica o specifica secondo le intenzioni delle parti. Se mi impegno a vendere un cavallo arabo posso concordare con il compratore che la vendita può avere ad oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe accadere che l'accordo riguardi un particolare cavallo arabo, con certe caratteristiche ben precise, ed allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa specifica e non più generica.
- All'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es. un quadro, possa essere considerata come generica, magari perché interessa più per le sue dimensioni che per la sua individualità.
Perché questa differenza è importante? La distinzione è particolarmente rilevante perché la proprietà delle cose generiche passa solo con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378 c.c.).
- Se la cosa perisce prima della individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di fornire la cosa, poiché questa, appartenendo appunto ad un genere, è sempre reperibile, a meno che per un disastro perisca tutto il genere es. un virus che uccida tutti i cavalli del mondo.
- Se invece la cosa perisce dopo l'individuazione, il rischio della sua distruzione è addossato al compratore che ne è diventato proprietario.
Individuazione: la scelta o il distacco di una porzione da una massa di cose attraverso la quale le cose, da generiche, diventano specifiche.
La distinzione è importante anche riguardo il passaggio del rischio: l'art. 1465 dice che il rischio è su colui che è proprietario → il passaggio del rischio avviene per perimento della cosa per impossibilità sopravvenuta.
- Se il contratto di compravendita ha per oggetto cose specifiche, la legge prevede che il rischio passa al compratore al momento del consenso, anche se la cosa non è stata consegnata.
- Se invece il contratto di compravendita ha per oggetto cose generiche, il passaggio del rischio avviene dopo l'individuazione → il rischio è a carico del compratore, anche se le cose non gli sono state consegnate.
Beni fungibili e infungibili
Cose fungibili: sono quelle che possono essere sostituite l'une con le altre perché considerate equivalenti per qualità e ciò che conta è piuttosto la quantità es. il grano ma anche il denaro.
Cose infungibili: non possono essere sostituite con altri beni, per la presenza di apprezzabili particolarità qualitative che fanno di quel bene una cosa unica es. il quadro di Picasso.
La distinzione è importante nella materia contrattuale es. mutuo deve avere ad oggetto somma di denaro o altre cose fungibili che vengono consegnate al mutuatario con l'accordo di restituire altrettanto dello stesso genere; il comodato ha per oggetto cose infungibili e vi è l'obbligo per il comodatario di restituire le stesse cose.
Beni consumabili e inconsumabili
Cose consumabili: la loro utilizzazione viene attraverso la loro distruzione fisica o economica anche il denaro è una cosa consumabile!
Cose inconsumabili: possono essere utilizzate per un uso continuativo o ripetitivo es. abiti.
La distinzione incide sulla possibilità di compiere atti che attribuiscono a persona diversa dal proprietario l'uso temporaneo del bene, con l'obbligo di restituirlo dopo un certo periodo es. l'usufrutto ha per oggetto cose inconsumabili e l'usufruttuario deve consegnare stesse cose, ma c'è anche il quasi usufrutto in cui invece l'usufruttuario deve restituire l'equivalente.
Beni presenti e futuri
Cose presenti: esistono attualmente.
Cose future: non esistono attualmente → i contratti possono avere ad oggetto anche cose future (art. 1348) es. nel contratto di compravendita avente per oggetto una cosa futura produce il suo effetto traslativo nel momento in cui questa viene ad esistenza (art. 1472).
Pertinenze e universalità di mobili
Pertinenze: implica il rapporto fra una cosa accessoria e una cosa principale. Le pertinenze sono le cose accessorie destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa principale (art. 817). Il rapporto fra pertinenza e cosa principale si chiama rapporto o vincolo pertinenziale. Esso può correre fra due cose mobili, oppure fra due immobili, o ancora fra un immobile e un mobile. Il rapporto pertinenziale nasce di solito per iniziativa del proprietario della cosa principale. Per l'art. 817, può nascere anche per iniziativa di chi ha sulla cosa principale un diritto diverso dalla proprietà → purché sia un diritto reale, e non un diritto personale, o di credito.
La disciplina delle pertinenze riguarda essenzialmente il trasferimento dei beni: il proprietario è libero di trasferire la pertinenza insieme con la cosa principale, oppure l'una separatamente dall'altra. Se però trasferisce la cosa principale senza precisare che il trasferimento comprende anche la pertinenza, non si intende trasferita; se si vuole trasferire la cosa principale senza la pertinenza, bisogna dirlo esplicitamente (art. 818). Problemi possono nascere quando la pertinenza appartiene a persona diversa dal proprietario della cosa principale, e questi vendono la cosa principale senza escludere la pertinenza → se ne occupa l'art. 819.
Universalità di mobili
Universalità di mobili: pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, cioè viene attribuita a loro una stessa funzione (art. 816, 1° comma) es. collezione di francobolli. È possibile disporre del complesso unitario con un unico atto, ma è possibile anche disporre frazionatamente, con atti diversi, dei singoli beni che lo compongono (art. 816, 2° comma). Pure essendo beni mobili, sono trattati dalla legge come beni immobili es. per l'usucapione il tempo dei beni immobili e universalità mobili è lo stesso, azione di manutenzione a tutela del possesso, l'applicazione della regola possesso vale titolo.
Frutti
I frutti sono beni che provengono da altri beni. La legge distingue frutti naturali e civili.
Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa, che concorra o no l'opera dell'uomo, quindi anche in maniera artificiale es. i prodotti agricoli, la legna, i prodotti delle miniere. I frutti naturali spettano normalmente al proprietario della cosa, ma in certi casi possono spettare ad altri (art. 821, 1° comma) es. i frutti della terra data in affitto spettano all'affittuario che la coltiva. Fino a che non sono separati dalla cosa fruttifera, si dicono pendenti → sono parte della cosa → si considerano una cosa futura (art. 820, 2° comma).
Frutti civili: provengono indirettamente dalla cosa si traggono come corrispettivo del godimento che gli altri abbiano della cosa stessa (art. 820, 3° comma) es. i canoni della locazione di un appartamento. I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
Beni divisibili e indivisibili
Beni divisibili: possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni, ciascuna mantiene la funzione economica del bene originario, sia pure quantitativamente ridotta es. appezzamento di terreno.
Beni indivisibili: la loro suddivisione è materialmente o economicamente impossibile es. quadro. La distinzione può avere rilievo nei casi comproprietà del bene in vista della divisione.
Diritto di proprietà
Diritti reali e diritti personali di godimento
Diritti reali sono diritti soggettivi che hanno per oggetto una cosa. Le loro caratteristiche sono:
- Immediatezza del potere della cosa, senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti. Il titolare può ricavare le utilità corrispondenti al suo diritto attraverso un rapporto immediato e diretto con la cosa, senza bisogno dell'intermediazione di un altro soggetto.
- Assolutezza: sono diritti assoluti, e quindi si fanno valere erga omnes, cioè contro chiunque. Il godimento del diritto reale è un generico dovere di rispetto di astensione nei confronti della collettività, non interferenza altrui. Si può formare una relazione specifica di colui che ha violato dovere di astensione nei confronti del proprietario, ma tale godimento implica pur sempre un dovere generico. Questa caratteristica si precisa dicendo che i diritti reali danno al titolare un diritto di seguito = la possibilità di inseguire il bene, per assoggettarlo al proprio potere, dovunque il bene si trovi.
- Tipicità: i soggetti non possono costituire diritti reali diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legge.
All'interno della categoria dei diritti reali, si distinguono:
- Ius in re propria: il diritto di proprietà.
- Ius in re aliena: i diritti reali su cosa altrui, che si distinguono in:
- Diritti di godimento (da non confondere con i diritti personali di godimento!).
- Diritti reali di garanzia.
Diritti personali di godimento: diritto di credito avente ad oggetto il godimento di un bene, e che ha il carattere di apparente immediatezza. Si differenzia dai diritti reali di godimento perché questi ultimi non derivano da un rapporto obbligatorio. La possibilità di godere del bene è infatti garantita da una pretesa specifica che è diretta verso il debitore → Il debitore è obbligato a garantire il bene.
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