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Sommario

  • 1. Il diritto privato nel sistema giuridico...........................................3
  • 2. Le fonti del diritto privato............................................................6
  • 3. Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici.............10
  • 4. Fatti, atti, effetti giuridici...........................................................13
  • 5. I beni e il patrimonio...................................................................15
  • 6. Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica..........................17
  • 7. L’attuazione dei diritti: tutela giurisdizionale e prove...................22
  • 8. I soggetti del diritto. Persone fisiche..........................................26
  • 9. Le organizzazioni........................................................................ 31
  • 10. I diritti della personalità..........................................................36
  • 11. Il diritto di proprietà nel sistema giuridico...............................39
  • 12. La proprietà: esercizio, acquisto e tutela..................................41
  • 14. I diritti reali minori...................................................................46
  • 15. Diritti reali e diritti di credito...................................................47
  • 16. La trascrizione.......................................................................... 48
  • 17. Il possesso................................................................................ 50
  • 18. Obbligazioni.............................................................................54
  • 19. Adempimento, e altre cause di estinzione delle obbligazioni......56
  • 21. L’inadempimento del debitore: mora e responsabilità................59
  • 22. La garanzia del credito.............................................................65
  • 23. La definizione del contratto......................................................70
  • 24. Formazione e forma del contratto.............................................73
  • 25. La rappresentanza.................................................................... 79
  • 26. Gli elementi del contratto.........................................................82
  • 27. Il regolamento contrattuale......................................................86
  • 28. Gli effetti del contratto e il vincolo contrattuale........................91
  • 29. Effetti del contratto, interessi delle parti e autonomia privata....96
  • 30. I rimedi contrattuali: invalidità del contratto...........................98
  • 31. Il trattamento dei contratti invalidi.........................................105
  • 32. Risoluzione del contratto, e altri rimedi.................................108
  • 37. La responsabilità civile: funzioni e presupposti......................112
  • 38. Particolari ipotesi di responsabilità........................................118
  • 39. I rimedi contro il danno, e i diversi tipi di responsabilità.......124
  • 40. Promesse unilaterali e “quasi contratti”.................................127
  • 42. Imprese e consumatori...........................................................130

Diritto privato

Diritto privato 2

1. Il diritto privato nel sistema giuridico

Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale (organizzazioni, beni, di debiti e crediti, contratti, danni …) e cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini, coinvolti in questi fenomeni.

Si occupa delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone, che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare agendo in modo isolato. Si occupa dei beni, cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani. Si occupa di debiti e crediti, e cioè dei rapporti fra chi è debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell’interesse di un altro, e quest’altro, il creditore, che può pretendere quel qualcosa da lui.

Si occupa di contratti: il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche. Si occupa dei danni: quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o no. Si occupa della famiglia, cioè delle relazioni fra marito e moglie, e fra genitori e figli. Si occupa delle successioni per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti o crediti di una persona, quando questa muore.

La funzione del diritto privato: interessi e conflitti

La funzione del diritto privato si comprende meglio partendo dal concetto di interesse, che è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Gli interessi che sono oggetto della materia privatistica sono sia di natura economica che non economica (es. matrimonio), e potrebbero essere sia interessi individuali che relativi alla collettività. Spesso l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: in questo caso si prospetta un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto. Funzione del diritto è risolvere tali conflitti, ma anche di prevenirli.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Il diritto di cui abbiamo parlato finora, con la funzione di sistemare interessi e di risolvere i conflitti, è il diritto in senso oggettivo, mentre il diritto inteso come diritto soggettivo significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro (il diritto di proprietà è un diritto soggettivo perché è il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose).

Le norme giuridiche

L’elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme del diritto, o norme giuridiche. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione. La norma giuridica consiste prima di tutto in una regola, che generalmente è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato (pagare i debiti, non recare danni agli altri ecc..).

Se la regola non viene osservata c’è la necessità della sanzione, che è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La sanzione può avere un ruolo satisfattivo, nel senso che soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso; ruolo compensativo, serve a compensare la vittima tramite un surrogato di valore economico equivalente; ruolo punitivo, perché punta a colpire un comportamento riprovevole; ruolo preventivo.

Sinonimo di diritto (oggettivo) sono le espressioni sistema giuridico, oppure ordinamento giuridico: che indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.

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L’applicazione delle norme giuridiche: la << fattispecie >>

L’applicazione di una norma implica l’incrocio fra un dato empirico (che cosa è successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma in tal caso). Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza: generali significa che s’indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari; astratte significa che risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete.

Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una moltitudine di eventi storici (fattispecie astratta). La fattispecie concreta invece può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma.

L’interpretazione delle norme giuridiche

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Per applicare la norma bisogna prima interpretarla: l’interpretazione delle norme giuridiche è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.

<< Norma >> può significare due cose diverse: norma come testo, e cioè come l’insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte; norma come precetto, che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo, e definisce la regola effettivamente imposta.

Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione

Chi interpreta le norme non può impiegare a suo arbitrio i criteri che gli sembrano soggettivamente i migliori; deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione.

  • Per il criterio letterale, le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
  • Il criterio logico porta a prescegliere fra i vari significati possibili in base al criterio letterale, quello che meglio corrisponde alla intenzione del legislatore.
    • In senso soggettivo (criterio psicologico)
    • In senso oggettivo (criterio teleologico)

La certezza del diritto equivale ad una certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato, è socialmente utile perché permette a chiunque di sapere con precisione quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, cosa può fare e cosa non può fare.

Le lacune del diritto, e l’analogia

L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina, si può dire allora che c’è una lacuna del diritto. Per questo motivo l’ordinamento giuridico deve contenere uno strumento che permetta di arrivare comunque a questo risultato, anche in mancanza di una norma direttamente applicabile al caso concreto: l’analogia.

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L’analogia consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. Il divieto di analogia vale: per le norme penali, il cui campo di applicazione, per la gravità delle sanzioni previste, deve essere delimitato in modo preciso, a garanzia dei cittadini; per le norme eccezionali o speciali, che derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte.

Infine, possono esserci rari casi in cui, di fronte a un fatto da trattare giuridicamente, non si riesce a trovare neppure una norma la quale preveda casi simili, allora si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico: questi non s’identificano con questa o quella norma determinata, ma corrispondono ai criteri e alle regole fondamentali che stanno a base della nostra organizzazione giuridica.

Gli interpreti delle norme, e la giurisprudenza

In linea di principio tutti hanno il diritto di interpretare le norme, però alcune categorie di persone hanno una posizione particolarmente qualificata, così che l’interpretazione fatta da esse assume uno speciale rilievo. Su questa base si distinguono vari tipi di interpretazione:

  • L’interpretazione autentica è quella fatta da un’altra norma di grado pari o superiore a quello della norma interpretata.
  • L’interpretazione giudiziale è quella fatta dai giudici (forse la più importante).
  • L’interpretazione amministrativa è quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione.
  • L’interpretazione dottrinale è quella fatta dagli studiosi del diritto.

Soffermandoci sul valore della giurisprudenza, in alcuni sistemi giuridici (common law) vale il principio del precedente vincolante: ovvero le decisioni date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. Nel nostro ordinamento (civil law), invece, i tribunali sono liberi di interpretare la norma in modo diverso da come la interpretano altri giudici di grado superiore.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone, e della parità fra loro mentre il diritto pubblico si ispira ai principi opposti: soggezione e subordinazione di qualcuno o qualcun altro. Possiamo definire il diritto pubblico come complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone (es. espropriazione), anche senza e anche contro la volontà di queste. Il diritto privato si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne.

La triplice funzione del diritto privato nel prisma dell’autonomia:

  • La definizione dell’infrastruttura giuridica complessiva, i principi e le regole senza le persone non potrebbero interagire (es. come si acquista la proprietà)  funzione <<strutturale>>
  • La definizione di modelli di regole e organizzazioni, che le persone possano usare o modificare (es. come si può organizzare un’impresa)  funzione <<abilitatrice>>
  • La definizione di regole che, limitando l’autonomia, proteggendo interessi generali, di persone vulnerabili o interessi che sono determinanti per il funzionamento del mercato (es.)  funzione <<imperativa>>

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Diritto privato e diritto pubblico dallo Stato liberale allo Stato sociale

Oltre al fenomeno per cui relazioni e azioni di apparati pubblici possono essere regolate dal diritto privato, se ne registra un altro: una medesima situazione può essere regolata, al tempo stesso, da norme del diritto privato e da norme del diritto pubblico. La proprietà è un istituto del diritto privato, ma essa è influenzata dall’esercizio dei poteri di autorità pubbliche, regolati dal diritto pubblico.

Oggi la distinzione fra diritto privato e diritto pubblico è abbastanza netta sul piano concettuale, ma lo è meno sul piano pratico, perché nella realtà fra i due campi dell’ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze continue. In passato però diritto privato e diritto pubblico erano due campi ben distinti.

Durante lo Stato liberale i privati operavano liberamente mentre lo Stato si limitava a vegliare su di essa dall’esterno, senza interferire nelle attività e nei rapporti privati. Allo Stato liberale succede lo Stato sociale (post Prima guerra mondiale) dove lo Stato inizia ad intervenire nel territorio delle attività e dei rapporti privati con strumenti del diritto pubblico (chi usa la proprietà, chi fa contratti, chi intraprende attività economiche).

Le principali aree del diritto privato

Le principali aree del diritto privato sono: il diritto civile, che si occupa essenzialmente di rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà, debiti e crediti, contratti, danni, associazioni; il diritto commerciale che si occupa dell’esercizio professionale di attività economiche e delle organizzazioni; il diritto industriale che si occupa della concorrenza fra le imprese; il diritto del lavoro che si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati e il diritto della navigazione che si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.

2. Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. La funzione delle fonti del diritto è fondamentale, creare nuove norme giuridiche permettendo al diritto di rinnovarsi e così di adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti: significa che non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse, seguendo diverse modalità.

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  • Principi supremi
  • Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali)
  • Fonti primarie (leggi statali e regionali, atti del Governo con forza legge, referendum abrogativi)
  • Fonti secondarie (regolamenti governativi, ministeriali, regionali e enti locali)
  • Fonti terziarie (consuetudini)

La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di chi si uniforma a norme già esistenti. La consuetudine si fonda su due elementi: un elemento oggettivo, dato dalla ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte dei consociati; un elemento soggettivo, dato dalla convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma giuridica.

Non sono ammesse consuetudini contra legem, cioè contrarie a leggi e a regolamenti; le consuetudini secundum legem, che integrano leggi o regolamenti esistenti sono ammesse solo se siano richiamate da tali fonti scritte; le consuetudini praeter legem, cioè non richiamate da leggi o regolamenti, sono ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da tali fonti scritte.

Le fonti del diritto privato

Sono quegli atti o fatti che possono creare norme giuridiche generali ed astratte e si tratta di una pluralità di fonti. Distinguiamo all’interno di esso tre grandi blocchi normativi: il codice civile, che per tradizione si considera la principale fonte del diritto privato; la costituzione; la legislazione speciale.

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Il codice civile: inquadramento storico

Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, i codici sono sullo stesso piano delle altre fonti primarie. Il Codice civile arriva dal Code Napoléon (1804) con l’affermazione delle società borghese, nel 1865 arriva il Codice civile del Regno d’Italia (che però era s

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafnedafne di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Iamiceli Paola.
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