Diritto costituzionale I
Introduzione
Costituzione -> garanzia, limitazione del potere, il fatto che perché c'è una Costituzione chi è al potere non può fare ciò che vuole, deve rispettare regole forti, non può invadere per esempio la nostra sfera d'azione di soggetti dell'ordinamento oltre un certo limite.
Primo principio della Costituzione -> principio democratico, a cui si lega il principio di uguaglianza -> attraverso l'uguaglianza sostanziale lo stato consente l'effettiva partecipazione dei lavoratori, solo così si possono produrre istituzioni che siano espressione della sovranità popolare.
Parlamento -> Due camere -> elette a suffragio universale diretto. Il parlamento produrrà un governo che tramite la fiducia parlamentare, espressione della sovranità popolare, elegge un Presidente della Repubblica. Il terzo potere -> Magistratura.
Serve: Costituzione e testi normativi:
- M. Ainis, T. Martines, a cura di, Piccolo codice costituzionale, Led, Milano, ultima edizione.
- M. Bassani, V. Italia ed altri, a cura di, Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, Giuffrè, Milano, ultima edizione.
Lo Stato e gli altri ordinamenti giuridici
L'esigenza di un ordinamento giuridico si pone in presenza di un gruppo di individui -> è necessario regolare i rapporti tra gli stessi perché devono convivere e l'alternativa a non avere regole è quella di rapporti che si sviluppano solo sulla base di regole per disciplinare i loro rapporti.
Regole che possono avere diversa provenienza, se sono gli esseri umani che si dotano di regole, questa hanno provenienza umana ma prima ancora divina -> ci sono regole che vengono ricondotte e imputate a una divinità, anche oggi in alcuni stati abbiamo regole di provenienza divina, ma in passato erano molto più diffuse. Bisogna vedere la provenienza delle regole e la loro capacità di essere rese precettive.
Ci possono essere regole umane di mero comportamento, o etiche, e altre che hanno il valore di una regola giuridica. Talvolta ci può essere sovrapposizione o conflitto tra una regola etica e una regola giuridica. Es: la regola etica del non rubare è anche una regola giuridica -> coincidenza. Ci sono poi regole giuridiche indifferenti all'etica es: “non passare con il semaforo rosso” -> regola giuridica che non ha connotazione etica per nessuno. “Non tradire il partner” -> regola etica e non giuridica. Ci può essere un obbligo giuridico che si contrappone a una regola etica. Es: uso delle armi. Perché sia dato spazio alla regola etica, bisogna che ci sia una regola giuridica, obiezione di coscienza, che lo riconosce.
Se l'obiezione di coscienza è molto diffusa, la possibilità finisce per essere difficilmente praticabile dal punto di vista concreto. Le regole giuridiche hanno una caratteristica: la loro coercibilità -> posta dall'ordinamento giuridico pubblico, prevalentemente statale -> possibilità dell'ordinamento di farla rispettare.
Chi la pone questa regola giuridica? La regola fissata dagli uomini deve avvenire attraverso dei soggetti e attraverso una procedura. Come si può stabilire quali sono le regole?
- Legittimazione di tipo carismatico.
- Legittimazione di tipo monarchico-ereditario.
- Legittimazione legale-razionale -> decisione presa da determinati organi.
Attraverso questi sistemi di legittimazione del potere si individuano i soggetti che possono porre le regole -> legislatori -> potere legislativo. Una volta che le norme sono poste c'è bisogno di dare a queste esecuzione -> potere esecutivo. Le regole possono essere violate -> potere giudiziario -> il giudice stabilisce se la violazione c'è effettivamente stata o meno e se viene accertata stabilisce una sanzione eseguita dal potere esecutivo.
Qual è l'ordinamento giuridico per eccellenza? -> L'ordinamento giuridico statale. Lo stato è il principale degli ordinamenti giuridici, all'interno del quale troviamo altri ordinamenti giuridici, esistono ordinamenti giuridici superiori, ordinamento giuridico internazionale.
Nell'ordinamento giuridico statale chi pone le regole non è, però, totalmente libero -> soprattutto quando c'è legittimazione del potere legale-razionale, democratico, perfino il potere legislativo, che compie le scelte, potere politico per eccellenza, non è del tutto libero, ha dei vincoli. Primo vincolo che il legislatore ha: vincolo delle risorse disponibili -> se si potesse dare tutto a tutti non ci sarebbe nessuna scelta da fare, ma ci sono delle risorse che sono limitate rispetto alle necessità sociali -> limite fattuale.
Poi abbiamo il limite dell'accettabilità sociale di una norma, opinio dominans -> quando si pongono regole bisogna considerare se quella società ha una struttura tale per accettare determinate norme. Alcune norme che in passato erano accettate oggi non lo sarebbero più, quella che per un periodo è una regola consolidata, a un certo punto può non avere più nessuna accettabilità sociale.
Un legislatore deve considerare questo, se non lo considera e si ostina a imporre regole che la società non può più accettare, poi la società si ribellerà al legislatore. Il legislatore deve saper riconoscere e interpretare le esigenze della società, normalmente il legislatore capace di trascinare con sapienza la società cerca di anticipare un po' la maturazione di un determinato sentire sociale.
Ci sono, poi, limiti giuridici: il primo è l'inserimento dell'ordinamento giuridico all'interno di qualcosa di più grande, per quello che riguarda gli ordinamenti giuridici statali è l'ordinamento internazionale -> gli stati comprendono la necessità di avere relazioni più strutturate e creano organizzazioni internazionali alle quali partecipano in posizione paritaria, sono organizzazioni che si danno regole e che danno agli stati delle regole.
Debolezza di questa organizzazione -> le regole devono essere accettate da tutti i soggetti, non è possibile imporre ad altri il rispetto di una regola approvata dalla maggioranza -> diritto pattizio. Dal punto di vista formale tutti gli stati valgono nello stesso modo e le regole si applicano se il consenso è stato espresso da tutti oppure soltanto a coloro che hanno espresso quel consenso. A volte capita che uno stato si sottragga al rispetto di determinati obblighi -> sanzioni. Altro limite giuridico: la Costituzione.
La Costituzione è qualcosa di più forte dal punto di vista della capacità di imporsi, è una regola superiore ad altre regole. Le prime Costituzioni non rispondono a questo, quando vengono concesse le prime costituzioni dai sovrani si tratta ancora di costituzioni deboli che si chiamano “flessibili” perché sono modificabili.
La Costituzione che è capace, invece, di imporsi sul legislatore è la Costituzione rigida -> non può essere modificata con un procedimento normale dal legislatore, ma detterà regole alle quali il legislatore deve sottostare e questo è una garanzia contro la maggioranza -> una maggioranza del momento può fare scelte politiche, ma soltanto entro una cornice che è più condivisa e più forte, cosicché quell'ordinamento è garantito -> ha regole che resistono.
I vincoli garantiscono che non siamo in balia della maggioranza di un determinato momento. Di solito quando c'è una Costituzione rigida c'è anche un giudice che valuta se c'è stata una violazione delle regole costituzionali. La Costituzione è la più alta delle fonti del diritto, qualsiasi atto fatto a creare, modificare, o estinguere norme giuridiche, fonti: fonti costituzionali, leggi, regolamenti, fonti secondarie, usi e consuetudini.
Negli ordinamenti giuridici le norme sono poste in una loro gerarchia -> maggiore o minore possibilità di resistere alle modifiche da parte di norme successivamente approvate. Se le due fonti sono su gradi diversi prevale quella di grado più alto. Si può trovare contraddizione anche tra due fonti dello stesso grado, equiordinate -> bisogna vedere se c'è un soggetto competente, le fonti avranno due competenze diverse, bisogna vedere se c'è un criterio di competenza.
Come si vede la competenza? Es: sapere in che periodo si può pescare -> Se si considera la pesca -> non è regolata nella costituzione -> si guarda alla legge regionale; se si considera questa legge come protezione dell'ecosistema -> si guarda alla legge statale. Se abbiamo due leggi statali, non si può usare il criterio della gerarchia né quello di competenza -> ci può essere, talvolta, ma non sempre, la possibilità di applicare un criterio di specialità -> es. pagamento di una tassa ma un'altra legge esclude una determinata categoria dal pagamento. Criterio più generale -> criterio cronologico: se ho due leggi di provenienza da parte dello stesso soggetto si applica il criterio cronologico che fa prevalere la fonte più recente.
Le fonti del diritto vanno interpretate, ma anche l'interpretazione deve seguire delle regole -> il diritto è soggetto all'interpretazione, ma non è riducibile a un'opinione qualunque. Art. 12, disposizioni preliminari cc: “un testo non può essere interpretato se non secondo il senso fatto palese dallo stesso.”
Interpretazione secondo volontà del legislatore, interpretazione sistematica, inserimento di una norma in un contesto determinato, e interpretazione analogica -> in assenza di una norma specifica per un determinato caso si usa una norma analoga prevista per un caso analogo: analogia legis -> norma analoga; analogia iuris -> si cerca un principio dell'ordinamento che sia applicabile anche a quel caso perché non c'è una norma specifica es. il principio di uguaglianza.
L'ordinamento giuridico per eccellenza è quello dello Stato.
Cos'è lo stato?
Lo Stato
Lo stato è identificabile sulla base di 3 elementi costitutivi:
- Un popolo, elemento soggettivo -> il popolo fa riferimento al criterio della cittadinanza, il popolo è dato dall'insieme dei cittadini. L'attribuzione della cittadinanza avviene in base a criteri stabiliti dalla legge. Ius soli -> criterio di attribuzione della cittadinanza in base al territorio di nascita. Ius sanguinis -> italiano perché almeno uno dei tuoi genitori sono italiani. Chi non è cittadino è straniero e non sarà soggetto ad alcune regole dello stato. È soggetto ad alcune regole nel caso in cui risieda nel territorio. Popolazione -> diversa dal popolo, è l'insieme dei residenti nel territorio italiano. Notevole identificazione tra popolo e popolazione, ma c'è una differenza per eccesso e per difetto: ci possono essere stranieri residenti in Italia e italiani residenti all'estero -> entrambi rappresentano una differenziazione tra il popolo e la popolazione. La nazione -> presenza di elementi comuni di lingua, storia, civiltà, talvolta di religione e questo diventa un concetto sempre più sfumato, che normalmente non ha rilevanza giuridica. Diversa è l'etnia -> fa riferimento a tratti fisico-somatici, la razza è qualcosa di più definito dal punto di vista della specie.
- Un territorio -> uno spazio su cui il popolo possa insistere, è l'ambito spaziale. Gli stati hanno portato ad una progressiva delimitazione del territorio globale, oggi tutto il territorio, con qualche eccezione per le zone artiche, è suddiviso tra gli stati i quali fissano dei confini che delimitano l'ambito spaziale in cui insistono. Il territorio ha una parte di terra ferma, ma anche una parte di acque e, collegata al territorio sia come terra ferma che come acque ci sarà poi uno sviluppo di quello stato anche rispetto all'area sovrastante e al sottosuolo.
- Sovranità -> un'autorità che regoli la collettività. La sovranità è il potere di imperio -> la possibilità di decidere di esercitare il potere in un determinato spazio e rispetto a determinate persone. Caratteristica fortemente distintiva dello stato che ha una capacità di imporsi, imperio, diversa dagli altri soggetti giuridici. Ha un aspetto interno e un aspetto esterno -> lo stato è innanzitutto un soggetto che superiorem non recognoscens -> non riconosce niente al di sopra di sé, nella comunità internazionale tutti gli stati sono un soggetto. Uno stato che non avesse questa caratteristica non sarebbe uno stato, ma sarebbe uno stato fantoccio, es: repubblica sociale italiana. Il concetto interno è quello per cui le regole dello stato hanno una capacità positiva, differente e superiore rispetto a tutte le altre.
La sovranità
Per quanto riguarda l'Italia i concetti di sovranità e di popolo sono espressi sin dall'art. 1 -> “L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” -> prima volta in cui troviamo il concetto di sovranità, poi ritrovato nell'art. 7 “Lo stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” e nell'art. 11 “L'Italia consente in condizioni di parità con altri stati alle limitazioni della sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni” -> la sovranità affermata anche come possibilità di una sua limitazione.
Dal punto di vista interno -> art. 1 -> l'attribuzione della sovranità al popolo -> è il popolo che assume le decisioni che poi si impongono con potere di imperio su tutti i cittadini, questo avviene nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.
Dal punto di vista esterno: art. 7 -> lo Stato pontificio occupava una parte notevole del territorio italiano ed è stato uno degli ultimi stati a essere unificato al regno d'Italia.
La norma più interessante è quella dell'art. 11 -> uno Stato che autolimita uno dei suoi elementi costitutivi -> limitazione della sovranità -> nel 1947 quando la Costituzione viene approvata ha un significato storico notevole perché si viene dal periodo della dittatura fascista. Idea alla base dell'art. 11 -> quella di consentire uno sviluppo della comunità internazionale nella convinzione che lo sviluppo della comunità internazionale avrebbe favorito la pace e la giustizia tra le nazioni. Questa norma viene pensata in particolare per la neo-istituita Organizzazione delle nazioni unite che aveva sostituito la Società delle nazioni; in realtà questa norma diventa una norma capace di aprire alla Costituzione delle comunità europee e sarà molto più efficace perché le comunità europee incideranno sulla sovranità statale molto di più dell'ONU, classica organizzazione internazionale che segue la caratteristica per cui le regole dettate dall'ONU sono rivolte agli Stati che poi devono dargli esecuzione all'interno del proprio stato nella misura in cui siano d'accordo e quindi ratifichino. Le comunità europee rappresentavano un'innovazione potentissima. La caratteristica delle comunità europee è quella per cui queste possono dettare norme che si applicano direttamente negli stati membri alle persone fisiche e giuridiche -> la sovranità non è più esercitata solo dagli organi dello stato, ma anche da una organizzazione internazionale alla quale l'Italia aderisce -> i cittadini sono soggetti anche agli organi prima della CECA, Comunità europea del carbone dell'acciaio, 1951, e poi della CEE, Comunità economica europea, e la Comunità europea dell'energia atomica, CEEA o EURATOM, nel 1957 -> possono dettare norme oltrepassando lo stato direttamente per i cittadini -> limitazione della sovranità. Sviluppo che ha condotto all'Unione europea, 1 gennaio 1993, e a uno straordinario grado di integrazione tra un numero sempre maggiore di paesi, e dall'altro, nell'ambito del Consiglio d'Europa, al progressivo affinamento e gli strumenti di tutela e garanzia per i diritti e le libertà dei singoli.
Il territorio
È delimitato dai confini, ci sono confini terrestri e marittimi. Questi confini vanno individuati, la regola è quella di utilizzare confini meramente convenzionati. Per quanto riguarda gli stati europei, si seguono confini naturali. Es: confine nord Italia: la catena montuosa delle Alpi. Anche quando si individua un confine naturale, il confine deve essere una linea. Quando si tratta di una catena montuosa il confine è individuato dalla linea che congiunge le vette più alte. Se si trova un lago bisogna tracciare la linea tra i punti estremi della linea che congiunge i due punti tra la terra ferma e i margini del lago. Per i fiumi, se il fiume non è navigabile è la linea mediana del fiume, se il fiume è navigabile, è la linea della corrente più alta. Il confine per quanto riguarda le acque territoriali, il limite è individuato da una convenzione internazionale di Montego Bay -> consuetudine internazionale che si applica a tutti ed è il limite delle 12 miglia marine. Limite che è stato rielaborato dopo che non era più utilizzabile il limite tradizionale dato dal punto massimo rispetto al quale era esercitabile la forza da terra.
Questione della extra-territorialità: porzione di territorio che si trova all'interno dei conf...
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