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Appunti di diritto privato

Presi da Amelia Popa-Rolando alle lezioni di diritto privato (Prof. Francesco Camilletti; Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano)

Diritto privato

  • Diritto privato = un settore del diritto che si occupa dei rapporti giuridici che intercorrono tra i soggetti privati.
  • Piano orizzontale – rapporto di parità tra i soggetti.
  • = Il ramo del diritto che regola: costituendo, modificando o estinguendo i rapporti giuridici (possono avere contenuto: patrimoniale o non patrimoniale).
  • Si occupa di relazioni inter-cives (tra i cittadini) sia che queste abbiano ad oggetto un rapporto suscettibile di valutazione economica o non suscettibile di valutazione economica.
  • Es: X vende orologio a Y; diritto privato si occupa di un rapporto giuridico con contenuto patrimoniale/economico e oggetto suscettibile di valutazione economica.
  • Nel diritto privato la posizione rilevante = diritto soggettivo (= posizione giuridica che l’ordinamento riconosce e tutela e che si sostanzia in una pretesa che un soggetto ha verso un altro).
  • Anche nei rapporti tra privati, possono insorgere delle conflittualità – risolte da un giudice civile.
  • Diritto privato = diverso da diritto pubblico ma anche da diritto penale! (= individua e tipizza tutti i comportamenti che per l’ordinamento sono considerati pericolosi e stabilisce la relativa sanzione -> funzione sanzionatoria)
  • Funzione dell’autotutela = ammessa in ambito privatistico (nell’ambito penalistico = vietata), potestà punitiva delegata allo Stato, attraverso gli organi giudiziari.

Nozioni che regolano i rapporti tra privati

  • La Persona = persona fisica (l’individuo/il soggetto) o persona giuridica (es: società).
  • Persone fisiche: distinzione tra: capacità giuridica (Art. 1 del Codice civile; = capacità di essere centro di imputazione di effetti giuridici e si acquista con la nascita) e capacità di agire (= capacità di assumere obbligazioni ed acquistare diritti attraverso valide manifestazioni di volontà; si acquista con la maggiore età).
  • Distinguere tra: incapacità legale (soggetti che per legge non hanno la capacità di agire; nell’ordinamento composta da: minori, interdetti - privo della capacità di volere e di agire -, inabilitati – la capacità di intendere e volere è scemata in modo rilevante -, detenuti con pena superiore a 5 anni; le loro volontà negoziali vengono manifestate e i rapporti vengono instaurati attraverso un rappresentante legale – nel caso del minore: il genitore, nel caso dell’interdetto: il tutore; nel caso dell’inabilitato: il curatore; genitore e tutore sostituiscono completamente il soggetto; il curatore affianca il soggetto bisogna valutare il grado di capacità: un soggetto è legalmente capace quando è capace di intendere e volere; un soggetto è legalmente incapace quando non lo è; capacità di intendere = la capacità di percepire il valore e il disvalore delle proprie azioni in una sfera laica parallela; la capacità di volere = determinarsi fra comportamenti antagonisti) e incapacità naturale (= soggetti legalmente capaci che per una causa transitoria si trovano in una situazione di incapacità).
  • Sia gli atti compiuti da incapaci legali sia quelli compiuti da incapaci naturali sono atti non validi.

Collocamento nello spazio dei rapporti di persone fisiche

Collocamento nello spazio dei rapporti di persone fisiche: 3 concetti:

  1. La residenza = luogo dove un soggetto vive abitualmente.
  2. Il domicilio = luogo dove un soggetto ha il centro dei suoi affari (per persone giuridiche solo il domicilio vale come collocamento).
  3. La dimora = luogo dove un soggetto trascorre per un certo periodo di tempo la propria vita.

Patrimonio

  • Patrimonio (= profilo strettamente legato all’instaurazione dei rapporti giuridici; rilevanza fondamentale; connota sia le persone fisiche che le persone giuridiche) = l’insieme di tutti i beni, mobili e immobili, riferibili ad un soggetto nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sempre riferibile al medesimo soggetto.
  • Distinzione tra patrimonio (comprende anche i debiti) e patrimonio netto (= rappresentato esclusivamente dalle attività riferibili ad un dato soggetto /una data persona; non comprende i debiti).

Diritto

Diritto (= posizioni che vengono in rilievo); distinzione fra:

  1. Diritti patrimoniali (diritti suscettibili di valutazione economica; categoria costituita da due diverse tipologie: diritti reali - diritti sulle cose e diritti di credito - diritti ad ottenere una prestazione/ diritto verso un atteggiamento che deve avere il debitore; requisiti diversi:

    Caratteristiche dei diritti reali:

    • Tipici: nell’esercizio della loro autonomia volontaristica non possono costituire diritti reali diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge; distinzione tra: diritti reali di godimento (proprietà, l’usufrutto, l’uso, le servitù, abitazione, superficie, enfiteusi) e diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
    • Assoluti: opponibili erga omnes nei confronti di chiunque per l’ordinamento italiano: tutela il titolare di un diritto reale nei confronti di chiunque arrechi una minaccia a questo diritto.
    • Immediati/autodeterminati: il titolare di un diritto reale trae tutte le utilità riconnesse all’esercizio del diritto senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti.
    • Muniti di sequela: essendo il diritto reale un diritto che inerisce ad un bene, segue il bene stesso, nel caso in cui questo formi oggetti di atti di disposizione.

    Caratteristiche dei diritti di credito:

    • Atipici: la legge non indica tassativamente quali sono i diritti di credito, ma le parti nell’esercizio della loro autonomia possono determinarli come più ritengono soddisfacenti per i loro interessi.
    • Relativi: può essere fatto valere (e tutelato) esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato = il debitore.
    • Mediati/eterodeterminati: il creditore non può soddisfare il proprio diritto se non vi è la cooperazione del debitore (tecnicamente: se il debitore non coopera, il creditore non soddisfa il proprio diritto).

    Diritti reali e diritti di credito hanno sostanzialmente caratteristiche opposte.

  2. Diritti non patrimoniali (non quantificabili economicamente, es. diritto all’onore).

Il bene

  • Art. 810 del Codice civile beni = cose che possono formare oggetto di diritti; tutte le cose suscettibili di poter formare oggetto giuridico che il nostro ordinamento qualifica come diritto appartengono giuridicamente alla categoria dei beni.
  • Distinzione tra: beni di genere (= riferibili ad una determinata categoria; es: il denaro = bene di genere per eccellenza) e beni di specie (= determinati/individuati; es: uno specifico libro – libro di diritto del Prof. Camilletti).
  • Distinzione tra: beni fungibili (= i beni che possono essere sostituiti con beni identici; es: il denaro) e beni infungibili (= i beni che non possono essere sostituiti; es: un quadro d’autore).
  • Distinzione tra: beni consumabili (= beni il cui uso ne determina il perimento; es: un litro di benzina) e beni inconsumabili (= beni suscettibili di un uso ripetuto senza che ciò ne determini il perimento).
  • Distinzione tra: beni materiali (= beni ontologicamente esistenti e quindi i beni suscettibili di appropriazione fisica) e beni immateriali (= beni insuscettibili di percezione fisica; es. un’invenzione; le energie).
  • Distinzione principale (e più importante) tra: beni mobili e beni immobili (strettamente legati al suolo; suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici, mulini, bagni, altri edifici galleggianti) hanno un regime diverso e un contenuto diverso; nel Codice civile: quali sono i beni immobili (Art. 812); tutti gli altri beni (non elencati nell’articolo) sono mobili.
  • Nell’ambito dei beni immobili, distinzione tra: beni immobili registrati (tutti quei beni soggetti a discrezione in un pubblico registro; es: macchina, le barche) e beni immobili non registrati (tutti gli altri beni che non sono registrati).
  • Le pertinenze = beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene cui accedono; es: il cinturino dell’orologio.
  • Bene pertinenziale per la corona dell’orologio.

Il regime giuridico delle pertinenze è lo stesso del bene principale cui accedono a meno che il proprietario del bene principale non abbia deciso di sottoporle a un regime giuridico differente. = Se si vende l’orologio, si vende anche il cinturino a meno che il proprietario non decida di vendere solo un pezzo.

  • Le universalità dei beni mobili = costituite da una serie di beni di per sé divisibili ma cui è stata data una destinazione unitaria; es: una collana enciclopedica.

Il diritto di proprietà

  • Principale diritto dell’ordinamento italiano; la sua rilevanza è stabilita nella Costituzione, nonostante sia un diritto “privato” (Art. 42, Cost.).
  • La definizione del diritto di proprietà è contenuta all’interno del Codice Civile, Art. 832.
  • Genesi del rilievo costituzionale del diritto di proprietà: la proprietà privata non rientra nei diritti inviolabili e individuali frutto di un compromesso ideologico, dato che una parte della Costituente era comunista.
  • Definizione (Art. 832): Il diritto di godere e di disporre del bene di cui si è proprietari in modo pieno ed esclusivo, salvo i limiti stabiliti dalla legge.
  • Il contenuto: il diritto di godere attiene al profilo materiale del diritto (si può godere di un bene o ci si può astenere, ad esempio l’uso di una casa libertà omissiva; il proprietario può fare del suo bene l’utilizzo materiale che più ritiene opportuno).
  • Il diritto di disporre attiene al profilo giuridico: sarà il diritto del proprietario affinché il proprietario formi del bene rapporti di natura giuridica: può venderlo, affittarlo ecc.

Il diritto di proprietà è caratterizzato dalla pienezza (il proprietario ha diritto di caratterizzare il bene per tutte le sue caratteristiche ed estensioni qualitative e quantitative) e dall’esclusività (il proprietario essendo il titolare del diritto ha la facoltà di far sì che gli altri possano essere esclusi; tranne nel caso di co-proprietà: ciascun proprietario può escludere i terzi ma non gli altri co-proprietari).

I limiti

  • Il divieto di atti emulativi (art. 833; la norma in esame stabilisce il divieto degli atti emulativi; il proprietario di un bene non può compiere atti il cui unico scopo sia quello di arrecare molestie ad altri; atto emulativo = unico fine = danneggiare gli altri ma non è di nessuna utilità al proprietario si configura come un abuso di diritto; gli elementi essenziali per cui un atto sia considerato emulativo e quindi vietato, sono due: 1) Natura oggettiva: la mancanza di utilità 2) Di natura soggettiva: animus nocendi = la volontà di nuocere un altro soggetto).
  • L’espropriazione per pubblica utilità (art. 834; principio già stabilito dalla Costituzione Italiana; l’espropriazione è un atto ablativo compiuto da un ente pubblico che per ragioni evidentemente di pubblico interesse priva in tutto o in parte il proprietario del suo diritto; ES: TAV; il provvedimento di esproprio deve essere ineludibilmente preceduto da una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’esproprio; se manca da parte dell’ente pubblico deputato ad emetterla questa dichiarazione, l’esproprio non può avvenire l’esproprio deve realizzarsi attraverso un provvedimento amministrativo che stabilisce l’indennità che spetta al proprietario in conseguenza dell’esproprio stesso – l’ente pubblico deve indicare quanti soldi spettano al proprietario per l’esproprio; l’indennità deve essere pari al valore di mercato che ha il bene; nel caso in cui il provvedimento di esproprio e indennizzo sia viziato, il proprietario può impugnare il provvedimento davanti al giudice).
  • In entrambi i casi il proprietario subisce delle limitazioni al proprio diritto (nell’esproprio possono arrivare all’ablazione/lo spogliamento del proprio oggetto).
  • Giuridicamente il diritto di proprietà è un diritto elastico = quando il diritto di proprietà convive con altri diritti reali minori; quando si stabilisce questa ipotesi alcune facoltà del proprietario si comprimono a favore del titolare del diritto reale minore, qualora questo diritto reale minore si estingua il diritto di proprietà si ri-espande nella sua totalità e il proprietario ritorna ad usufruire di tutte le facoltà ad esso connesse.
  • Il diritto di proprietà subisce delle limitazioni quando convivendo con altri diritti reali minori alcune facoltà riconnesse alla proprietà non spettano più al proprietario ma al titolare di un altro diritto reale.
  • Il diritto di proprietà nel nostro ordinamento si può acquistare in due modi diversi (modi di acquisto = strumenti attraverso cui si diventa proprietari): a titolo derivativo oppure a titolo originario.
  • L’acquisto del diritto di proprietà si verifica a titolo originario quando il diritto si consolida direttamente in capo al soggetto che diventa proprietario senza che gli sia stato trasferito da un altro soggetto. I modi di acquisto a titolo originario sono la cessione, l’unione o commistione, l’invenzione, la confusione, l’usucapione (= modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso della cosa stessa per un periodo di tempo stabilito dalla legge) – più importante.
  • La proprietà si acquista a titolo derivativo quando il diritto di proprietà viene trasferito da un soggetto detto dante-causa ad un altro soggetto detto avente-causa. Nel acquisto a titolo derivativo il proprietario originario attraverso un atto trasferisce il diritto di proprietà a colui che acquista. Es: o per contratto o per successione a causa di morte.

Azioni a tutela della proprietà

Il diritto di proprietà è un diritto reale assoluto = giuridicamente opponibile erga omnes = può essere fatto valere e riceve tutela nei confronti di chiunque. L’ordinamento italiano prevede quattro azioni finalizzate a tutelare il diritto di proprietà. Queste azioni sono comunemente definite come azioni a tutela della proprietà o azioni petitorie o azioni reali. (Art. 948- Art. 951)

  1. Azione di rivendicazione (Art. 948) = l’azione con cui il proprietario di un bene ha come scopo quello di ottenerlo in restituzione da chi lo possiede o lo detiene (concetto possesso e detenzione vedi più avanti); funzione recuperatoria di un bene di cui il proprietario non ha più la disponibilità materiale.
  2. Azione negatoria (Art. 949) = l’azione con cui il proprietario fa accertare l’inesistenza (nega l’esistenza) di diritti reali minori altrui sul bene di sua proprietà.
  3. Azione di regolamento dei confini (Art. 950) = l’azione che il proprietario di un fondo può esercitare nei confronti del fondo confinante quando vi sia incertezza su dov’è collocato il confine tra i fondi confinanti il giudice deve indicare qual è la linea di confine tra i due fondi in caso di incertezza.
  4. Azione di apposizione dei termini (Art. 951) = l’azione con cui il proprietario di uno dei due fondi confinanti chiede che a spese comuni vengano resi visibili i confini tra due fondi.

Quindi: nell’azione di regolamento dei confini vi è incertezza sul confine stesso e l’azione petitoria mira a individuarlo; nell’azione di apposizione dei termini non vi è incertezza sul confine e l’azione mira soltanto a rendere visibile il confine stesso.

Caratteristica comune di tutte e 4 le azioni petitorie = l’unico soggetto legittimato ad esercitarle è il proprietario (la legittimazione attiene a un profilo processuale dell’azione; si ha il diritto di agire davanti a un giudice per ottenere una sentenza che abbia un certo contenuto; la legittimazione = il diritto ad agire in giudizio che l’ordinamento italiano attribuisce ad un determinato soggetto, detto appunto legittimato; nel caso delle azioni reali questo soggetto è il proprietario; se ad un soggetto difetta questa qualifica non è legittimato ad esercitare un’azione) e tutte sono azioni imprescrittibili (concetto di prescrizione = l’estinzione di un diritto per l’inerzia del suo titolare prolungata per un certo periodo di tempo tutti i diritti salvo quelli imprescrittibili devono essere fatti valere entro un certo periodo di tempo, regolato dal Codice Civile; la prescrizione è una regola generale; per le azioni imprescrittibili: l’inerzia protratta per lungo periodo non influenza la perdita del diritto).

Proprietà e possesso

Importante tenere concettualmente distinta la proprietà dal possesso (giuridicamente sono situazioni diverse; la proprietà è un diritto reale; il possesso non è un diritto ma è una situazione di fatto cui l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici).

Art. 1140: possesso = il potere su una cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale per avere possesso in senso giuridico sono necessari due requisiti:

  1. Di natura oggettiva (il corpus) = una relazione materiale che intercorre tra un soggetto e un bene in virtù della quale il soggetto esercita un potere di fatto sul bene; non è sufficiente da solo a determinare il possesso.
  2. Di natura soggettiva (animus) = la volontà di comportarsi come se si fosse il proprietario o come se si fosse il titolare di un altro diritto reale = comportamento uti dominus (es: io non sono il proprietario dell’oggetto X del soggetto Y, ma mi comporto come se lo fossi).

L’animus richie

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ameliapr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.
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