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Diritto privato appunti 19/02

Le norme giuridiche guidano il comportamento di ognuno di noi.

C’è una differenza tra la legge e l’articolo: la disposizione è l’enunciato scritto ed ha almeno un significato, ma essendo un testo scritto potrebbe averne anche più di uno; il suo vero significato viene capito attraverso l’interpretazione. La disposizione, una volta interpretata, stabilisce la norma.

Disposizione = si riferisce esclusivamente al testo scritto della legge, all’enunciato descritto nel testo.

La norma è l’espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico.

Norma = ci si riferisce all’interpretazione che di volta in volta lo studioso/interprete dà a quella disposizione (quindi di norme ce ne possono essere diverse a seconda del tempo e dello spazio). Le norme giuridiche servono per regolare i conflitti tra gli uomini perché spetta a loro stabilire quali dei due soggetti hanno diritto durante un conflitto di interessi.

Le norme sono il frutto delle interpretazioni. Le norme giuridiche svolgono due funzioni:

  • Una funzione fisiologica: dove c’è una società, c’è un diritto (es. codice della strada); nell’organizzazione della vita sociale, le norme prevedono le liti.
  • Una funzione dirimente: quando sorge la lite, la norma giuridica deve dirimere la lite, cioè aiuta a risolvere la lite tra due soggetti.

Le norme vengono distinte in base a tre concetti:

  • Formulazione della norma: le norme sono formulate in due modi: 1) generali, ovvero che si rivolgono a tutti i consociati e può essere applicata a un numero indeterminato di destinatari (tutti coloro che fanno parte di una società); 2) astratte: dirette a risolvere tutti i conflitti che derivano da quella norma e in questo caso la norma può essere applicata ad un numero indeterminato di situazioni o casi. L’astrattezza induce a studiare il concetto di fattispecie (termine che deriva dal latino facti species, corrisponde ad un’ipotesi prevista). La fattispecie concreta si riferisce a tutte quelle situazioni che si possono verificare nella nostra società, mentre la fattispecie astratta si riferisce all’astrattezza della situazione descritta dalla norma e a quest’ultima si riconnette una conseguenza: per evocare o valutare un fatto concreto dove ricorrono degli elementi specifici della norma a cui si applicano le conseguenze specifiche di quest’ultima. La fattispecie astratta riguarda tutti quei fatti descritti ipoteticamente all’interno di una norma. La fattispecie concreta viene applicata in un complesso di fatti realmente accaduti.
  • Profilo storico: il percorso storico della norma ci aiuta a capire la funzione stessa del diritto, ovvero mantenere la pace sociale. Per garantire la pace sociale si può attuare attraverso l’autorità o attraverso il principio del consenso che si è formato nella collettività per quanto riguarda quella norma giuridica. La conseguenza di una norma non rispettata è la sanzione giuridica, che colpisce chi non osserva la regola di condotta imposta dalla norma. La sanzione può essere: penale o civile. La sanzione penale limita la libertà personale. La sanzione civile, è quella tipica del diritto privato, non riguarda mai la limitazione personale, ma assume due diverse forme: 1) la realizzazione coattiva della situazione pretesa dalla norma; 2) pagamento di una somma in denaro. Una norma non giuridica si distingue da una giuridica per la sanzione: una norma non giuridica non prevede una sanzione e opera nel piano della coscienza.
  • Profilo della tecnica della formulazione: le norme possono distinguersi in: norme precettive, norme per definizione, norme classificatorie oppure norme che possono contenere asserzioni, cioè principi (norme costituzionali).

La legge è un testo che al suo interno è suddiviso in articoli, che può contenere più disposizioni che una volta interpretate possono essere disposizioni di una o più norme. Una disposizione può essere ricavabile dalla combinazione di più articoli tra loro. Gli articoli sono la partizione interna di una legge e servono unicamente per indicare a quale enunciato contenuto all’interno di una legge, si intende fare riferimento. Ciò è di particolare importanza quando una legge è lunga e complessa.

I principi sono il presupposto di ogni regola/norma e può essere reso concreto mediante più regole. Può verificarsi che la regola non sia conforme al principio. In questo caso, la regola non si considera illegittima al principio solo se è considerata straordinaria. Molto importante è cogliere il rapporto tra regole e principi: entrambi sono norme. Il principio è una norma che impone la massima realizzazione di un valore, la regola invece, è una norma che richiede un insieme specifico di comportamenti per la sua realizzazione.

Il diritto è un complesso delle norme giuridiche che prende il nome di ordinamento giuridico italiano, viene definito anche come diritto oggettivo, detto anche positivo. Con il termine diritto in senso oggettivo si intende l’insieme di norme che compongono il nostro ordinamento e che sono rivolte a tutti i cittadini. L’ordinamento giuridico è sempre unico e unitario: unico perché è sempre uno solo, unitario perché tendenzialmente deve essere coerente con se stesso, non deve contenere regole tra loro contrapposte. Unicità e unitarietà garantiscono delle certezze del diritto: la certezza del diritto stabilisce che un soggetto che compie una determinata azione sia consapevole delle conseguenze.

L’ordinamento giuridico è anche detto oggettivo, che si distingue in diritto pubblico e diritto privato. Anticamente, la differenza tra questi due settori era che il diritto pubblico riguarda i diritti della società, mentre il diritto privato riguarda l’interesse del singolo. La distinzione al giorno d’oggi non può più essere effettuata in questa maniera perché nella maggior parte delle istituzioni pubbliche vengono utilizzate delle norme appartenenti al diritto privato. La differenza, dunque, deve essere individuata in base alla posizione di parità o supremazia del diritto pubblico rispetto al diritto privato: in una situazione di parità viene considerato maggiormente il diritto privato, se invece il soggetto pubblico si trova in una situazione di supremazia allora si agisce seguendo le norme del diritto pubblico.

Un altro fattore di distinzione può essere rintracciato nelle norme: esistono norme inderogabili e norme derogabili (derogabili significa discostarsi). Le norme inderogabili appartengono al diritto pubblico, dove non è possibile discostarsi. Le norme derogabili, invece, appartengono al diritto privato: si tratta delle norme che si applicano ai privati e vengono imposte per salvaguardare un interesse generale.

Una distinzione può essere anche nella sua forma sanzionatoria: l’iniziativa sanzionatoria appartiene al diritto pubblico, nelle norme inderogabili di diritto privato l’iniziativa sanzionatoria è del privato che potrebbe anche sottrarsi. Le norme inderogabili si distinguono a loro volta in:

  • Norme inderogabili in senso stretto: le norme inderogabili in senso stretto si riferiscono alla conformità del comportamento dei singoli nell’ordine giuridico.
  • Norme imperative: le norme imperative impongono una limitazione al contenuto di quel comportamento e non alla sua forma. La sua violazione provoca la nullità dell’atto.

Sono dispositive quelle norme derogabili in cui i privati non decidono di imporre una regola diversa.

Diritto privato appunti 20/02

Le norme sono direttamente applicabili, senza passare attraverso dei principi.

Il termine principio spesso viene utilizzato in una maniera diversa. Esistono i principi assoluti e supremi, per tutela della salute, della persona, il principio dell’autodeterminazione. Non dobbiamo confondere i principi assoluti dai principi tecnici.

Fonte del diritto

Le fonti del diritto sono: le leggi, i regolamenti e gli usi.

Sono fonti del diritto gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento giuridico idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Le fonti sono a loro volta individuate da altre norme. L’espressione fonte del diritto ha un duplice significato: per indicare le cosiddette fonti di produzione e viene utilizzato per indicare le fonti di cognizione.

Le fonti di produzione rappresentano il processo mediante il quale nasce il diritto e sono tutte quelle norme che consentono l’esistenza delle regole giuridiche (es. art. 117).

Le fonti di cognizione sono contenute all’interno del codice civile, le sue caratteristiche principali sono:

  • Sono scritte.
  • Sono generali e astratte.
  • Sono ordinate in modo gerarchico: la fonte subordinata non può contraddire quella che sta sopra ordinata, la Costituzione del ’48 costituisce il vertice di questa scala gerarchica. La Costituzione è composta da 139 articoli e si ispira al principio della rigidità: può essere modificata solo mediante un processo complesso.

I regolamenti sono anche detti fonti secondarie, sono subordinate alle leggi e non possono contenere norme contrarie alle proclamazioni di legge. Il regolamento è un atto attuativo della legge.

Digressione storica - 1865, dopo l’unità d’Italia, entrò in vigore un codice che corrispondeva alla traduzione del primo codice napoleonico. Nel 1942, venne redatto il nuovo codice civile che costituisce un passo avanti rispetto a quello del 1865 perché inizia ad intravedersi il principio di tutela della persona, non in quanto tale ma come soggetto che produce. Il principio di tutela si attua solamente alla formazione del codice del 1948.

Nel 1957, l’Italia entra a far parte dell’Unione Europea ed oltre alle norme del diritto si inseriscono anche le norme di direzione europea che si dividono in: regolamenti e direttive. Nel 1960, viene introdotto in Italia, l’ordinamento regionale.

La consuetudine/usi è un comportamento reiterato nel tempo, cioè che si ripete nel tempo, ed è generalizzato e tenuto da una collettività. Questo gruppo sociale deve essere convinto che la consuetudine sia vincolante e obbligatoria.

Analizziamo 3 tipi di usi o consuetudine:

  • Usi negoziali: sono quelle pratiche o quegli accordi, osservati in determinate zone, per determinati tipi di contratti.
  • Usi normativi.
  • Usi interpretativi: corrispondono a quelle prassi con le quali si interpreta il significato di una determinata clausola.

Nel nostro codice civile, gli usi vengono menzionati spesso. L’uso contenuto nella raccolta fa presumere la propria esistenza fino a prova contraria.

Per verificare l’ammissibilità della consuetudine nel nostro ordinamento vi sono 3 formule:

  • Contra legem (contro legge): la consuetudine contra legem non è ammessa nel nostro ordinamento.
  • Secundum legem: è ammessa nel nostro ordinamento una consuetudine che disciplina un argomento/materia già disciplinata dalla legge? Sì, ma a condizione che la legge richiami espressamente la consuetudine.
  • Praeter legem (oltre la legge): può una consuetudine essere fonte del diritto.

Il nostro ordinamento si basa su un ordinamento giudiziario. Il sistema giudiziario in Italia è composto da:

  • Giudice di pace o tribunale, quei giudici che si occupano di applicare il diritto e le fonti di cognizione per quelle cause che hanno un valore minore.
  • Poi abbiamo la corte d’appello, un giudice di secondo grado che si occupa di controllare che la sentenza decisa dal giudice di pace sia conforme al diritto.
  • Cassazione, è un giudice di legittimità che controlla che la sentenza della corte d’appello sia giusta.

Diritto privato appunti 26/02

I giudici interpretano le leggi e le applicano nel modo che ritengono più giusto. Lo strumento più utilizzato è la sentenza: a seconda del suo contenuto, possiamo distinguere:

  • Sentenze di mero accertamento.
  • Sentenze costitutive: modificano la realtà esistente, ovvero la realtà viene cambiata data l’esistenza di quella sentenza.
  • Sentenze di condanna: contengono un ordine a mantenere un comportamento o a cessarlo.
  • Sentenza inibitoria: la condanna ad un comportamento che procura un fastidio ad un vicino.

All’interno di una corte costituzionale troviamo i giudici che si occupano di verificare la contabilità o la contrarietà di una legge rispetto alla sua Costituzione.

La dottrina è formata dallo studio del diritto. Il legislatore fa le leggi, il giudice le applica e la dottrina le critica.

Una legge per entrare in vigore occorre la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione ufficiale e il percorso di un periodo di tempo, un vuoto legislativo che dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale fino all’effettiva entrata in vigore della legge, periodo che dura 15 giorni. Una volta pubblicata la legge diventa obbligatoria per tutti.

Una legge può anche cessare di esistere, viene abrogata quando un atto successivo dispone della cessazione della legge precedente. L’abrogazione di una legge può essere espressa o tacita. Un’abrogazione è espressa quando dichiara chiaramente la cessazione della legge precedente. È tacita in assenza di una dichiarazione esplicita e quando la promulgazione della legge successiva è incompatibile con uno o più articoli di quella precedente.

La deroga, è un fenomeno differente rispetto all’abrogazione. La deroga si ha quando una nuova norma pone solo per specifici casi, una disciplina diversa prevista da quella precedente ma continua ad essere applicabile per tutti gli altri casi.

L’abrogazione può avvenire anche per mezzo di un referendum popolare, art. 75, oppure una legge può cessare di essere efficace anche per effetto di una decisione della corte costituzionale. Mentre l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire, ex nunc (da ora in avanti).

Sono fatti salvi quei rapporti definiti con sentenza passata in giudicato: è una questione chiusa definitivamente davanti ad un giudice anche se quella legge è stata dichiarata illegittima.

Una legge non ha un effetto retroattivo: non vale per giudicare i fatti accaduti prima del suo ingresso in vigore.

Le leggi di interpretazione autentica: un testo scritto va sempre interpretato e se si crea un dubbio sulla sua interpretazione, il legislatore stesso, chi ha creato la legge, può pronunciare la propria interpretazione ed è considerata come una legge retroattiva.

Se è giuridicamente rilevante, un fatto si dice giuridico se è valutato da una o più norme. I fatti si riferiscono ad eventi naturali che accadono o producono i loro effetti giuridici indipendentemente da qualsiasi attività umana consapevole o volontaria. I fatti possono essere:

  • Fatti modificativi: causano un mutamento del diritto.
  • Fatti estintivi: causano l’estinzione del diritto.

I fatti possono essere accadimenti naturali, ovvero imprescindibili dal valore dell’uomo.

L’atto o negozio giuridico sono delle categorie del fatto: l’atto giuridico è un fatto giuridico o meglio un comportamento umano volontario e consapevole, è riconducibile alla volontà dell’uomo. L’atto giuridico si distingue in due categorie:

  • Atto giuridico in senso stretto: essendo un comportamento umano consapevole a cui l’ordinamento riconnette degli ordinamenti giuridici. Gli effetti sono sempre determinati dall’ordinamento e mai dalla persona, dal soggetto che ha determinato quel fatto, a prescindere che sia voluto o meno. Sono comportamenti tenuti dall’uomo ma senza la volontà di produrre gli effetti giuridici che discendono da quel comportamento.
  • Il negozio giuridico (contratto): è un atto giuridico nel quale la volontà dell’uomo rileva non solo rispetto al fatto ma anche rispetto dell’effetto giuridico.

Gli atti in senso stretto e i negozi sono delle categorie astratte, non vi è una legge o una norma che spiega cosa sono i negozi giuridici. I negozi possono essere classificati in diversi modi: intervivos, mortis causa (trovano la loro giurisdizione nella morte), gratuiti (es. contratto di comodato), negozi onerosi (la compravendita), unilaterali (il testamento), bilaterali (il contratto), negozi plurilaterali (contratto di società).

Per parlare delle situazioni giuridiche soggettive occorre fare una premessa: le regole hanno un obiettivo, ovvero mirano a disciplinare gli interessi delle persone nei

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ginni.Cappa14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Garofalo Giuseppe.
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