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Diritto romano: manuale sulle formazioni e vicende di un'opera illustre

Il diritto romano è quello che disciplinava i rapporti tra i singoli. Oggetto del nostro studio sarà il diritto romano inteso come complesso di norme giuridiche che ressero la vita del popolo romano dalle remote origini fino alla grande compilazione di Giustiniano, imperatore d’Oriente tra il 527 e il 565 d.C.

Le origini di Roma

Per quanto riguarda le "origini", su questo punto sappiamo quasi con certezza che fu fondata intorno alla metà dell’VIII secolo a.C., fu sancita la data del 753/4, precisamente il 21 aprile. Questa data fa ridere perché "Roma non fu costruita in un giorno", come si suole dire. Il termine finale è la compilazione di Giustiniano: in realtà avremmo potuto prendere in esame altre date altrettanto importanti: il 476, con la caduta dell’Impero romano d’Occidente. Oppure il 395 d.C., data morte di Teodosio che segnò in forma definitiva la separazione fra Oriente e Occidente. Oppure ancora, il 500 d.C., data di inizio delle invasioni barbariche (Longobardi in primis). Abbiamo scelto invece, per l’appunto, il torno d’anni tra 527 e 565, periodo in cui venne formandosi il Corpus Iuris.

Il Corpus Iuris

L’opera rappresenta la chiusura e il coronamento di tutto un periodo che ha segnato l’evoluzione del diritto romano, e di cui la compilazione si pone come punto d’arrivo. L’evoluzione successiva che ha conosciuto il diritto romano sia in Oriente che in Occidente ha avuto come punto di partenza la compilazione giustinianea. Quest’opera ha una grande importanza storica, perché se da un lato è il coronamento di una fase evolutiva continua dalle origini fino alla metà del VI secolo, dall’altro rappresenta il punto di partenza per l’evoluzione che il diritto romano ha avuto nei secoli sia in Occidente che in Oriente.

Il Corpus è l’unica opera di diritto romano che ci è pervenuta per intera, ed è l’unica costruita sistematicamente: persone, res e actiones. Nel Corpus troviamo il diritto vigente in età giustinianea. Quando Giustiniano diede ordine di creare questa grande opera normativa, che attingeva alle fonti del passato, per ciascuna singola parte del Corpus Giustiniano diede incarico di adattare quelle fonti alle esigenze dell’epoca in cui queste sarebbero state poi applicate. Se il diritto classico finisce a metà del III secolo d.C., le fonti che i commissari giustinianei si trovano a studiare ed impiegare per la formazione del Corpus erano fonti vecchie di tre secoli.

Importanza storica del diritto romano

Immaginiamoci se oggi dovessimo applicare gli statuti delle Ordonnances francesi del ‘700: sarebbe un disastro. Non per forza, perché il Codice di Napoleone è ancora in vigore, però è comunque difficile. Il Corpus venne modificato lievemente per renderlo ancora attuale nell’epoca in cui si sarebbe dovuto applicare. Altra ragione per cui il Corpus ha avuto importanza è perché la stessa tradizione giuridica europea si è basata sullo studio del Corpus stesso.

Inaugurato per la prima volta alla fine dell’XI secolo. La nascita dei codici non ha affatto significato morte del diritto romano, perché se si vanno a studiare i singoli codici europei si può constatare come gran parte delle norme che compongono questi codici risentano della formazione giuridica di chi li ha redatti: una formazione basata sullo studio del diritto romano!

Diritto romano e Common Law

In Inghilterra all’inizio il diritto romano era stato accettato, ma poi vi fu una reazione violenta dei giuristi del luogo che imposero la common law. Ma si assistette ad una rinascita del diritto romano, che venne rivalutato fino ad arrivare a oggi: troviamo una corrente di studiosi contemporanei che incredibilmente sostengono che il diritto inglese sia casistico e disordinato, e che l’unico modo per riportarlo all’ordine sia seguire il diritto romano. Incredibilmente perché questi autori si riferiscono alle uniche opere sistematiche: le Istituzioni di Gaio e quelle di Giustiniano.

Ma il diritto romano è casistico, non è quello, proprio come quello inglese. Con l’unica differenza che nel sistema inglese prevalgono i precedenti, mentre nel romano prevalgono le soluzioni di giuristi laici. Il diritto è un fenomeno speciale, e il diritto funziona all’interno di una società se si fa interprete dei bisogni della società stessa, se consta di norme che tutelano efficacemente una serie di diritti fondamentali.

Il diritto come indicatore sociale

Siamo noi con la nostra mentalità antropocentrica a pensare di essere depositari del diritto migliore, del più civile: ma ci dimentichiamo che ogni popolo ha il suo diritto, e il diritto funziona fino a quando c’è corrispondenza tra esigenze sociali e il diritto che disciplina la vita del popolo. Se il diritto è un fenomeno sociale, il diritto si può dire essere l’indicatore dello stato di salute di una società. Se una determinata società entra in crisi dal punto di vista dei costumi sociali, dell’etica, economicamente: ecco che il diritto ne risente automaticamente. È il diritto ad entrare in crisi, e facendolo, una volta superata quella crisi, ecco che il diritto rinasce a nuova vita e rimane stabile ancora per lungo tempo.

Evoluzione e crisi del diritto romano

Il diritto romano, dalle origini fino alla seconda metà I secolo a.C., ha funzionato piuttosto bene. È dalla seconda metà del I secolo che entrò in crisi, e questa crisi si risolse con l’avvento di Augusto un secolo dopo. La crisi dell’epoca tardo repubblicana era una crisi politica, era una crisi economica, tutto andava alla malora. Cittadini combattevano contro altri cittadini, è il peggio. Il sistema vigente fino a quel momento, con le grandi conquiste territoriali di Roma, non era più in grado di reggere.

Fino a quel momento a Roma era stato in vigore il sistema dello Stato – Città: ma non riusciva più a controllare la vastità dei territori conquistati. La periferia era svincolata dal centro. Ecco che con Augusto si supera la crisi perché introdusse il sistema istituzionale “del compromesso”: si rese conto che i tempi non furono ancora abbastanza maturi per l’instaurazione della monarchia assoluta. I romani avevano sperimentato la monarchia degli etruschi, sotto Tarquinio il Superbo specialmente, e non andò bene. L’idea di monarchia fu sempre avversata dai romani. Cesare, nonostante le sue straordinarie doti di condottiero militare, le sue doti politiche, non ebbe ancora la “maturità” di capire che la monarchia era precoce. Per questo venne ucciso.

Augusto fece tesoro dell’esperienza del padre adottivo, ed è per questo che – per non finire male – creò un sistema di compromesso tra monarchia assoluta da un lato, e repubblica dall’altro. Lasciò in piedi tutti gli istituti repubblicani, ma creò allo stesso tempo una sorta di Stato parallelo basato sulla burocrazia imperiale, su funzionari. Augusto, ispirandosi a Silla e allontanandosi dal comportamento di Cesare, cercò di accattivarsi i favori dei senatori. “Io mi pongo come auctor della res publica”. L’auctoritas era una forma di tutela che si attribuiva a una persona incapace di intendere e volere. Questo compromesso funzionò! Perché durò tanto. Ma già sotto i Severi i germi della monarchia assoluta cominciavano a manifestarsi.

Crisi tardo-imperiale e monarchia assoluta

Proseguendo nel corso della storia, alla fine del III secolo si verificò di nuovo una crisi a livello sociale: ancora una volta crisi economica, dell’agricoltura (come accaduto alla fine della Repubblica), crisi dei costumi. A questo punto la crisi sfociò nella monarchia assoluta. Quel sistema di compromesso voluto da Augusto, in seguito alla crisi, irrimediabilmente crollò. Prevalse, delle due anime del compromesso, quella monarchica. Dal IV secolo d.C. in poi l’imperatore è un monarca assoluto. Non si parla più di cittadini, ma di sudditi.

Questa idea di monarchia assoluta era emersa già nel 212 d.C. con la decisione di Caracalla di estendere la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero. In questo modo non c’è più distinzione tra cives e peregrinus. Tutta la popolazione governata da quelli che saranno i due imperatori è rappresentata da sudditi. Ci stiamo avvicinando alla monarchia assoluta.

Le fasi del diritto romano

La prima fase si definisce quella del “comune di Roma” e del “diritto quiritario”. Questa fase, a partire dal 754 a.C., arrivò fino alle guerre puniche, cioè 246 a.C. Questa venne chiamata fase del “comune” perché Roma nacque come Stato – Città, secondo tradizione delle pòleis. Un sistema costituzionale in cui governava un rex, ma che non era un monarca assoluto. Era un cittadino privato considerato alla pari di tutti gli altri cittadini romani che avevano dato a lui mandato di governare nell’interesse della collettività.

Quando si parla di monarchia romana delle origini non si fa mai riferimento alla monarchia assoluta! È una monarchia senza aggettivi, in cui il monarca è sullo stesso piano degli altri. Altra caratteristica tipica dello Stato – Città è il fatto di contare su una estensione territoriale molto limitata. I caratteri giuridici sono elementari, e la stessa forma della città è “basica”. Abbiamo come un gioco di matriosche: in questo periodo c’è lo Stato – Città, ma ci sono anche altri stati città latini. Esistono le Leghe di stati città, accomunati dal fatto di appartenere allo stesso “popolo”.

L’idea è che Roma sia nata in un contesto latino. Roma era a capo della Lega delle città latine, in questo periodo. All’interno di Roma stessa si scontravano le cosiddette gentes, la gens era un insieme di famiglie accomunate da un comune capostipite. La Gens Iulia aveva come comune capostipite Iulio figlio di Enea. All’interno della famiglia esisteva il pater familias: siamo in un’epoca in cui l’appartenenza a certe famiglie e a certe gentes ha rilevanza pubblica e sociale. Se un pater familias non aveva eredi doveva adottare per esempio un altro pater familias. In quel caso il sistema era quello della adrogatio. La radice è quella del verbo “rogo”, cioè domando. Infatti nelle cerimonie si domandava al popolo l’autorizzazione a effettuare questo tipo di adozione. Perché ciò significava cambiare l’assetto delle gentes.

I comitia curiata (assemblee del popolo) riunivano solo chi appartenente alla gens. Qualcosa che per noi oggi sembra un istituto privato, in quell’epoca aveva un’importanza fondamentale sull’assetto della civitas. L’economia prevalente era quella dell’agricoltura. C’era l’istituto giuridico dello sponsio, che aveva quasi origini mistiche. Le norme religiose erano anche norme giuridiche, non c’è una distinzione. Iniziò ad esserci con il periodo delle guerre puniche, ma prima ci fu questa confusione. L’idea era che i cittadini dovevano comportarsi bene per non suscitare le ire degli Dei (fònos tsèon).

Lo sponsio, dal verbo spondeo, attesta l’attribuire rilevanza giuridica a negozi solenni. La volontà non era sufficiente per far sì che lo sponsio avesse determinati effetti. Stessa cosa per il dominium ex iure quiritium: la proprietà in base al dominio dei Quiriti, i primi cittadini romani. Ecco perché questa fase si definisce anche “del diritto quiritario”. Il negozio per eccellenza di questi era la mancipatio. Anch’essa produceva effetti per il fatto solo che fosse rispettata la forma e tutta una serie di comportamenti che sussistevano in una sorta di cerimoniale. Gli studiosi, quando parlano della mancipatio, parlano per l’appunto di una celebrazione.

Sistema delle fonti e diritto consuetudinario

Il sistema delle fonti è semplicissimo: si può dire che in concomitanza con la nascita della monarchia romana si afferma il diritto consuetudinario. Ormai si è pressoché slegato dal diritto “sacrale” e ha natura orale. La consuetudine è il ripetersi di un comportamento nella convinzione, di chi lo pone in essere, che questo sia legittimo. Si parte da questa nozione di ius civile come diritto consuetudinario cui poi si aggiungono altre fonti, mano a mano. In età repubblicana pensiamo alla lex, intesa come comiziale (approvata dalle riunioni del popolo). Nasce lo ius civile come ordinamento che regola appunto i rapporti tra i cittadini.

Stato romano italico e molteplicità dei sistemi

La seconda fase è quella dello “Stato romano italico e della molteplicità dei sistemi”. Questa fase arrivò fino alla fine del III secolo d.C. Fu una fase temporale dunque molto ampia, in cui accaddero moltissime cose. In primo luogo, per effetto delle guerre Puniche, Roma abbandonò il suo orizzonte “limitato” dell’Italia (conquistò quasi tutta l’Italia fino al Po). Roma ora fa un passo in avanti, perché iniziò a puntare a territori esteri nuovi (le cosiddette Province). Questa fase permette a Roma di operare tutta una serie di cambiamenti, a partire dal commercio.

Se Roma nella prima fase aveva un’economia prevalentemente agricola (con scambi quindi limitati), ora invece tutto si espande. Le Province conquistate (pensiamo alla Sicilia che fu la prima, o alla Sardegna, o a tutti i vari territori dell’Africa del nord, a tutta la parte del Medio Oriente) invece avevano situazioni nuove. Il regime era improntato alla monarchia assoluta. La Sicilia era governata da dei tiranni, e Roma decise di lasciare in quei territori il sistema costituzionale vigente. Ma mandò a governare quei territori, come monarchi assoluti, pro consoli o pro pretori, quindi soggetti a cui venne allungato il mandato. Questi governatori, però, erano eletti democraticamente a Roma, ma per governare come sovrani assoluti in territori “esteri”.

Per molto questi non abusarono del loro illimitato potere; ma con la fine del I secolo questi iniziarono ad abusare, a vessare i provinciali di tasse (le Verrine?), diventarono delle schegge impazzite. Il sistema dello Stato – Città non reggeva più per questo motivo! I primi scambi commerciali avvennero con i cosiddetti peregrini. Nel mondo romano questi erano gli stranieri. Il fatto di intrattenere rapporti con questi suscitava un bel quesito: che ordinamento giuridico applicare con loro, non per forza soggetti a quello romano? La mancipatio era un atto che valeva solo per i cives romani.

Si cercarono istituti comuni sia ai romani che ai latini, e la prima che venne in mente fu l’idea dell’affidamento reciproco. Il romano chiede al siciliano di dargli una tonnellata di arance: in cambio io ti do 100.000 sesterzi. Ci vuole fiducia reciproca, ovviamente. Le parti sono consapevoli del fatto che l’unico elemento in comune che hanno è il rispetto della fides, concetto comune a tutti i popoli. Era considerato un criterio magico sacrale: nessuno mai si sarebbe sognato di non rispettare la fides, pena il marchio dell’infamia! La persona infame non aveva più diritti, non aveva più tutela: veniva allontanata dalla città.

La bona fides era a dir poco sacra. Nacquero quindi negozi giuridici che si basavano su di essa. Il siciliano che vuole vendere le sue arance a Roma deve trasportarne parecchie, e poi tenerle in magazzini per lo smercio. Conclude quindi un contratto di locazione: anche qui l’accordo dev’essere fondato su buona fede. Nacquero così questi negozi giuridici, fondati su un diritto interno romano che si chiama appunto ius gentium. Ma sempre in questa fase nacque anche un altro diritto: lo ius honorarium, derivante dal termine honos / honor che allude a una carica magistratuale. Questo perviene quindi da una carica magistrale, quella del pretore (tant’è che si parla anche di ius prahetorium).

Nasceva come diritto suppletivo, cioè in tutte le volte in cui il civile non poteva trovare attuazione (magari per una lacuna). Le persone iurisperite applicarono i diversi tipi di diritti interpretandoli e dando vita ad istituti diversi. Ma si alludeva anche ai diversi assetti costituzionali che dovevano coesistere nel nuovo imperialista romano. In questa fase le Province diventano sempre più potenti, al punto tale che Caracalla, come visto, darà cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, creando molta confusione. Persone straniere, da un giorno all’altro, dovevano applicare lo ius romano.

La costituzione del principato salvò la situazione politica ormai incandescente della crisi della Repubblica dando vita al sistema improntato al compromesso e, sempre in questa fase, gradualmente il princeps finisce con l’aggredire soprattutto le funzioni del pretore nel farsi fonte del diritto. Per cui, alla fine di questo lungo periodo, si avrà una contrapposizione (per quanto riguarda le fonti del diritto) tra le leges e gli iura (opere interpretative delle prime, del diritto onorario e, naturalmente, del diritto civile).

Ci sono stati città che preferiscono stipulare dei trattati, dei foedera, pur di non essere sottomessi a Roma. Altri stati ancora ricevono non tanto la cittadinanza quanto il ius latii, un insieme di diritti che spettavano agli stessi latini. I latini fin dall’inizio ebbero lo ius connubi, cioè il diritto di sposare persone di cittadinanza non romana, lo ius commerci, e lo ius suffragi (ogni qual volta uno di questi stranieri si fosse trovato a Roma in un giorno di votazioni poteva prendere parte a queste).

La tendenza sarà sempre di più quella di stipulare dei foedera. Fino alle guerre puniche la conoscenza dello ius civile era prerogativa dei pontefici, anche se si era già iniziato a consentire ai laici di svolgere le stesse funzioni dei pontefici nell’interpretare e applicare il diritto, e prima ancora nel conoscerlo. A partire dal 301 viene meno questa conoscenza esclusiva dei sacerdoti del diritto: è questo, più che mai, il momento in cui il diritto si afferma come laico, indipendente dallo ius sacrum.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piacenza00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Scotti Francesca Silvia.
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