I rami del diritto
Diritto pubblico
Regola l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i rapporti di questi con i cittadini.
Diritto costituzionale
Sancisce i principi fondamentali su cui si basano gli altri rami del diritto. Regola la forma dello Stato e i suoi poteri.
Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali.
Diritto internazionale
Regola i rapporti tra gli Stati e con le organizzazioni internazionali.
Le sue norme sono stabilite dalle consuetudini, dai trattati internazionali e dalle norme derivate.
Diritto amministrativo
Regola l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici.
Le norme sono contenute in molte leggi amministrative.
Diritto comunitario
Regola i rapporti che intercorrono tra gli Stati membri della Comunità Europea.
Le sue norme sono stabilite dai trattati istitutivi delle Comunità europee, dai regolamenti e dalle direttive delle istituzioni comunitarie.
Diritto penale
Definisce quali sono i comportamenti che devono essere considerati reati (gli altri comportamenti non sono reati) e stabilisce le pene che devono essere comminate a che li compie.
Le norme penali sono contenute nel codice penale e in numerose altre leggi speciali.
Diritto processuale
Regola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudici. A seconda del tipo di giudice e della natura della controversia, si distingue il diritto processuale civile, penale e amministrativo.
Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civile e di procedura penale e in alcune leggi speciali.
Diritto ecclesiastico
Disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.
Le sue norme sono stabilite dai Patti Lateranensi e dal nuovo Concordato.
(Papa = legge. Potere di Dio sulla Terra. Esercita il suo potere attraverso il collegio cardinalizio).
Diritto tributario
Stabilisce le imposte e le tasse che i cittadini devono pagare allo Stato.
Le sue norme sono contenute in varie leggi.
Diritto finanziario
Stabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubblici devono seguire per reperire i mezzi finanziari necessari alla costruzione di opere pubbliche, al funzionamento di scuole e ospedali, all’amministrazione della giustizia ecc.
Le sue norme sono contenute in varie leggi.
Gerarchia delle leggi
1. Normative primarie
Regolamenti comunitari: i regolamenti dell’UE prevalgono sui provvedimenti dei paesi membri (rinuncia di sovranità dei paesi membri). Un regolamento non deve essere recepito come norma interna, ma è immediatamente applicabile. Però i regolamenti comunitari prevalgono solo sulla “Parte seconda” della Costituzione.
Direttive comunitarie: fissano un obiettivo necessario da raggiungere per non avere sanzioni. Lo Stato deve raggiungerlo con i mezzi che ritiene più idonei.
Costituzione: i primi 54 articoli della Costituzione (“Parte prima” = Principi fondamentali + Diritti e doveri dei cittadini) non si possono modificare. Questa parte può essere modificata solo se il cambiamento consiste in un ampliamento delle libertà.
Leggi costituzionali.
2. Ordinaria dello Stato
Legge regionale.
Sono sullo stesso piano, cioè hanno stesso valore normativo. Si differiscono solo sul piano applicativo.
Decreti legge: devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono (controllo ex-post).
Decreti legislativi: presuppongono l’esistenza di una delega dal Parlamento (autorizzazione preventiva).
Atti normativi del Governo.
Il Governo (potere esecutivo) compie funzioni del potere legislativo solo in casi di necessità ed urgenza.
3. Normativa secondaria
Regolamenti (legge n. 400 del 1988): espressione del potere esecutivo del Governo.
Regolamenti interni: di Camera, Senato e Corte costituzionale. All’interno dell’organo dal quale sono emessi, hanno lo stesso valore della Costituzione. Possono essere modificati solo dall’organo che li ha emessi. Disciplinano, settore per settore, l’organo da cui sono emanati.
4. Usi e consuetudini
Usi: assurgono a legge solo se vengono richiamati da una legge.
Giurisdizione
È una delle tre funzioni tipiche dello Stato, cioè il potere giudiziario. È assegnato alla magistratura, formata dai giudici, in posizione di terzietà e imparzialità rispetto a ciò che gli viene sottoposto. Ciascun giudice applica la legge, senza avere un capo. La magistratura viene divisa in gradi per la divisione delle funzioni, non per la loro diversa importanza.
Giudice naturale: precostituito per legge. Il giudice non può essere scelto.
Controversia tra:
- Soggetti privati: diritto privato, giudice ordinario;
- Soggetti privati e P.A.: diritto amministrativo (diritto pubblico), giudice amministrativo.
Lo scopo è di dichiarare il diritto da applicare: la sentenza del giudice è legge tra le parti.
Il cittadino si trova in posizione di inferiorità rispetto alla P.A. perché non può esperire (ricorrere) gli stessi mezzi che potrebbe esperire contro un privato.
Giurisdizione penale: reato contro la persona o il patrimonio.
Giurisdizione civile: causa tra privati.
Giurisdizione contabile: Corte dei conti. Si occupa di chiunque maneggi denaro pubblico e indaga sui beni acquistati con soldi pubblici (danno erariale = necessario il dolo). Controlla i bilanci dello Stato e il documento di programmazione economico-finanziaria).
Magistratura
- Giudicante: collegio giudicante. Tre persone: presidente + due membri (di cui uno è il relatore della sentenza);
- Requirente: pubblici Ministeri;
- Di merito (Tribunale e Corte d’Appello): conoscenza dei fatti per arrivare alla sentenza (quadro chiaro dei fatti, riferiti dalle due parti).
- Di legittimità (Corte di Cassazione): giudice delle leggi. Non giudica nel merito, ma giudica la corretta applicazione delle leggi. Può rendere nulla (cassare) una sentenza della Corte d’Appello.
Garanzie costituzionali
- Nomina tramite concorso.
- Inamovibilità (ad eccezione del Consiglio superiore della Magistratura che può rimuovere i giudici dal proprio ordine).
- Assenza di gerarchia interna.
- Indipendenza da altri poteri.
Il processo
Penale
Ha ad oggetto l’accertamento e la punizione dei reati.
- Giudice di pace.
- Tribunale.
- Corte d’Appello.
- Corte d’Assise.
- Corte d’Assise di appello.
- Corte di cassazione.
Civile
Ha ad oggetto le controversie tra privati per la violazione di diritti soggettivi.
- Giudice di pace.
- Tribunale.
- Corte d’Appello.
- Corte di cassazione.
Amministrativo
Ha ad oggetto le controversie che insorgono tra privati e pubbliche amministrazioni.
- TAR.
- Consiglio di Stato.
- (Due gradi di giudizio)
- (Tre gradi di giudizio)
Diritto soggettivo ed interesse legittimo: discorso storico
La distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo nasce dopo l’Unità d’Italia.
Situazione negli Stati preunitari (ante 1861)
Prima del 1861 in Italia erano presenti:
- Il Regno del Piemonte (Statuto Albertino nel 1848);
- Il Regno Lombardo – Veneto (Austria);
- Lo Stato Pontificio;
- Il Gran Ducato di Toscana;
- Il Regno delle Due Sicilie.
Per unificare l’Italia, occorreva unificare le avanzate legislazioni dell’Italia settentrionale (sotto la Francia e l’Austria) con le più arretrate legislazioni dell’Italia meridionale (sotto i Borboni), legislazioni profondamente diverse.
Si e
-
Appunti Diritto pubblico
-
Appunti Diritto pubblico comparato
-
Appunti esame Diritto pubblico
-
Appunti Diritto pubblico