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Vizi di volontà

L'accordo è la fusione della volontà dei soggetti che si manifestano in maniera corretta.

A volte ci sono dei vizi di questa manifestazione che si riflettono sul contratto e generano annullabilità, che in generale è causata da:

  • Incapacità delle parti.
  • Vizi della volontà.

La volontà diretta alla realizzazione dell'accordo, per una serie di ragioni, non si forma in maniera corretta.

Art. 1425 Codice civile

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre(1).

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere(2).

Volontà e dichiarazione

Può verificarsi che la dichiarazione non risulti conforme all'intento negoziale per varie ragioni.

Una dichiarazione cui non corrisponda un'interna volontà è priva della sua stessa essenza. La conseguenza dovrebbe essere pertanto la nullità del negozio.

Ma l'ordinamento si deve preoccupare anche di coloro a cui la dichiarazione è rivolta e sulla quale hanno riposto affidamento.

Che si può essere o meno accorto dell'errore.

La dichiarazione potrebbe essere volutamente diversa dalla volontà: riserva mentale, simulazione.

Teoria dell'affidamento

Di regola non possiamo indagare l'altrui volere e dobbiamo attenerci alla dichiarazione.

Ma non è nemmeno giusto approfittarsene se la dichiarazione diverge dalla volontà: deve essere protetto l'affidamento dei terzi sulla dichiarazione altrui, della distrazione.

Non vale per i negozi mortis causa.

L'errore.

La violenza.

Il dolo.

L'errore

L'errore art. 1428 Codice civile

L'errore(1) è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile [1431] dall'altro contraente.

Falsa rappresentazione della realtà. Si conclude un contratto sulla base di questa alterazione della realtà, che in assenza di tale falsa rappresentazione non avrebbe stipulato: errore vizio o motivo.

Esprime un consenso.

Imperfetta manifestazione della volontà contrattuale: errore ostativo.

Tale per cui un soggetto pone in essere una dichiarazione non corrispondente al suo effettivo volere.

L'errore è il fatto che tale manifestazione sia stata trasmessa o il modo nel quale è stata trasmessa.

Entrambi determinano l'annullabilità.

Esempio di errore di vizio: Tizio compra un cellulare nella convinzione che l'apparecchio disponga di una connessione internet. In realtà manda solo messaggi e fa chiamate.

Esempio di errore ostativo: Tizio vuole acquistare la casa di Caio. È disposto a pagare 50 000 euro. Per una svista dichiara di voler pagare 500 000 euro.

Requisiti per l'annullamento

Perché l'errore sia causa di annullabilità deve avere certe caratteristiche.

  • Deve essere un errore essenziale.
  • L'errore deve essere riconoscibile.

Deve essere un errore essenziale quando assume un apprezzabile rilievo rispetto all'obiettivo degli interessi realizzato dal contratto.

Art. 1429 Codice civile

L'errore è essenziale(1):

  • 1) Quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto(2);
  • 2) Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione(3) ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso(4);
  • 3) Quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso(5);
  • 4) Quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto(6).

Che ha inciso sul processo della volontà.

Quando è determinante nel consenso.

Il contratto non sarebbe stato concluso se il vizio del volere non si fosse manifestato.

L'errore è essenziale se rientra in una di queste 4 categorie.

Categorie di errore essenziale

Quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto.

Tizio voleva comprare una vite e per errore compra un chiodo.

Tizio voleva ottenere la proprietà di un immobile, invece ottiene solo un diritto reale di godimento.

Quando cade sulla qualità dell'oggetto: errori di fatto.

Tizio vuole comprare della lana di pecora e invece ne compra una di tipo sintetico.

Quando cade sull'identità o qualità dell'altro contraente.

Penso di star concludendo un contratto con Tizio, invece lo sto stipulando con Caio.

Errore di diritto

Errore di diritto: errore che riguarda una norma giuridica, conoscenza o ignoranza di una certa norma giuridica.

Ignorandola si ha una falsa rappresentazione della realtà.

Non dà luogo ad errore di diritto l'ignoranza di una norma che non incide sull'oggetto di contratto.

In questo caso non può pretendere la disapplicazione della norma.

Ma quando è la ragione unica ed essenziale che ha portato a concludere il contratto può chiedere l'annullamento del contratto.

Es. Tizio compra un terreno pensando che sia edificabile, ignora la conoscenza della norma che preclude la possibilità di costruire su quel terreno, e conclude un contratto che contiene un vizio.

Tizio ha acquistato un terreno nel convincimento che sia edificabile.

L'edificazione era la ragione unica ed essenziale del contratto.

Il soggetto non può edificare sul terreno perché non può addurre come causa l'ignoranza della legge.

Il soggetto che tutela chiede.

Non chiede di voler realizzare il risultato, costruire la casa.

La legge non giustifica l'ignoranza.

Chiede di annullare il contratto.

Poiché si è caduti nell'errore di diritto.

Errore sul valore, quantità e motivi

L'errore sul valore economico non è reputato essenziale.

L'errore della quantità può assumere rilevanza, purché non sia un semplice errore di calcolo.

L'errore sui motivi non ha carattere di essenzialità.

Se ha valore determinante, assume rilevanza nella donazione e nel testamento.

Riconoscibilità dell'errore

La posizione dell'altro contraente non è indifferente per l'annullabilità del contratto per errore.

L'errore deve essere riconoscibile.

Art. 1431 Codice civile

Una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [1176] avrebbe potuto rilevarlo(1).

Il soggetto che tratta con l'errante deve essere in grado di ravvisare con la normale diligenza la falsa rappresentazione in cui la controparte è incorsa.

L'errore è annullabile quando non c'è la necessità di tutelare l'affidamento che l'altra parte ha riposto nella corretta formazione del negozio.

E nella rispondenza della dichiarazione da lui posta in essere al suo effettivo volere.

Riferito alla controparte con cui il soggetto con cui ha concluso il contratto è caduto in errore.

Ma bisogna proteggere anche la controparte.

Non è sempre annullabile.

Altrimenti sarebbe esposta sempre a un rischio troppo grande.

Se voglio comprare un anello di acciaio perché gli altri mi danno allergia.

Tutti potrebbero contestare perché è caduto in un errore che la controparte non era in grado di riconoscere.

Per errore ne compro uno di metallo. Torno a casa e mi fa allergia, torno dal gioielliere.

È annullabile se ho specificato che mi serviva di acciaio.

Nel caso di errore bilaterale è sufficiente l'essenzialità dell'errore per annullare il negozio.

L'azione di annullamento non può essere proposta se l'altra parte, prima che la parte in errore possa derivarne pregiudizio, offra di eseguire il contratto in maniera conforme.

Il dolo raggiro

Qualcuno viene fatto cadere in errore.

Il dolo è il praticato da una parte nei confronti dell'altra per indurla a concludere un contratto che quest'ultima altrimenti non avrebbe stipulato.

Raggiri, menzogne.

Anche fatti da un terzo.

Il soggetto conclude un contratto che non avrebbe concluso se questi artifizi non l'avessero portato in errore.

È annullabile se il contraente era conoscente dell'inganno fatto dal terzo.

Art. 1439 Codice civile

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri(1) usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato(2)(3).

Per una semplice “menzogna” senza raggiro l'atto non è annullabile.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Se con la normale diligenza se ne sarebbe potuti accorgere.

Elementi per l'annullabilità dell'atto

Per l'annullabilità dell'atto devono concorrere:

  • Il raggiro o l'artificio.
  • L'errore del raggirato.
  • La provenienza dell'inganno.

Azione idonea a trarre in inganno la vittima.

Es. Presentare un falso permesso per costruire per indurre la controparte a ritenere edificabile un terreno e a decidere pertanto di acquistarlo.

Il negozio è annullabile se l'inganno ha avuto successo.

Se l'atto proveniva da terzi che nulla hanno a che fare con l'altro contraente, l'atto non è impugnabile.

A meno che quest'ultimo non ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio.

Il dolo deve essere determinante.

Dolo determinante e dolo incidente

Dolo determinante: senza quelle attività il soggetto non avrebbe concluso il contratto.

Rende annullabile il contratto.

Dolo incidente: i raggiri non sono stati tali da determinare il contratto.

L'avrebbe concluso lo stesso, ma magari con condizioni diverse.

Il contratto è valido.

Ma il contraente in mala fede risponde degli eventuali danni creati alla controparte.

Il comportamento del raggirante non è stato determinante del consenso.

Attività commerciale e consumatori

Le regole sull'attività commerciale.

La legge mira a reprimere qualsiasi atteggiamento ingannevole soprattutto se rivolto al pubblico dei consumatori.

In ragione della consapevolezza che il contratto dovrebbe essere strutturato di leale collaborazione tra le parti.

L'esigenza si fa più forte in posizione di debolezza di una delle parti.

Il codice del consumo reca una serie di disposizioni volte a prescrivere le attività commerciali scorrette, tra le quali appunto le condotte ingannevoli.

Gli obblighi di informazione a carico della parte professionalmente più avveduta, a favore dell'altra, onde assicurarle la trasparenza delle condizioni contrattuali.

La reticenza

La reticenza: tacere circostanze che avrebbero potuto indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell'atto.

Uno specifico obbligo di informazione sanziona la reticenza dell'assicurato che non rappresenta correttamente all'assicuratore le circostanze di fatto.

Un settore che ha un elaborato obbligo di informazione è il settore dell'attività medica, in cui al professionista si richiede di raccogliere uno specifico consenso informato del paziente al trattamento sanitario.

Dolo inganno e dolo intenzione

Dolo inganno.

Dolo intenzione.

Quello descritto fino ora: la condotta di chi inganna o raggira.

Elemento psicologico del fatto illecito o dell'inadempimento della obbligazione.

Intenzione dell'agente nel realizzare un determinato risultato, omicidio, inadempimento.

Si concretizza nella corrispondenza tra un programma perseguito deliberatamente da una persona e l'evento illecito che ne consegue.

La violenza

Art. 1434 Codice civile

La violenza(1) è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Violenza di carattere psicologico, morale.

La violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto prospettato da una delle parti o un terzo.

Per indurlo a concludere un negozio che il soggetto non voleva stipulare.

È diverso agire liberamente che sotto minaccia.

Incide sulla modalità con cui il soggetto sottoposto a violenza è in grado di procedere alla conclusione del contratto.

Per una violenza fisica non è neanche una manifestazione di volontà.

Sono a una casa d'asta, una persona da dietro mi prende il braccio e me lo alza.

Ma devono sussistere delle caratteristiche della violenza che danno luogo a una causa dell'annullabilità.

Caratteristiche della violenza

(1) Violenza che deve fare impressione su una persona ragionevole sensata.

Art. 1435 Codice civile

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto(1) e notevole(2). Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

La violenza rende il contratto annullabile quando la minaccia in cui essa si traduce è tale da condizionare le scelte di una persona sensata.

Nella valutazione della serietà della violenza bisogna anche tenere conto delle condizioni soggettive in cui versa il minacciato.

(2) Male ingiusto e notevole.

Si ha riguardo alla materia, al sesso e alla condizione delle persone.

La violenza può essere fatta anche verso un terzo.

Se non concludi il contratto uccido tuo figlio.

A differenza del dolo, che è rilevante solo se proviene dall'altro contraente.

La violenza produce l'annullabilità del negozio anche se esercitata da un terzo.

Perfino se l'altro contraente è ignaro della violenza.

Ci si pone il problema della relazione tra il terzo e il soggetto minacciato.

Timore reverenziale

Non rientra il timore reverenziale.

Timore nei confronti di una persona particolarmente autorevole e che sulla base di ciò mi porta a fare determinate scelte.

Se la dichiarazione è messa per non riuscire sgraditi verso la persona autorevole o per non ricevere adesso rimproveri, il negozio non è annullabile.

Art. 1438 Codice civile

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti(1).

La minaccia di far valere un diritto.

I diritti soggettivi sono situazioni di cui può essere titolare un soggetto, sono posizioni di vantaggio, il cui scopo è quello di soddisfare un interesse proprio.

Es. Tizio è creditore di Caio, ha interesse ad ottenere l'adempimento.

Il creditore insoddisfatto può attraverso certi mezzi ottenere l'adempimento.

Può minacciare la controparte di procedere all'adempimento legittimamente.

Se continui a non pagare l'affitto eseguo l'azione di sfratto.

Diverso è se minaccio per ottenere un risultato ingiusto.

Ti sfratto se non concludi con me un certo contratto.

È una richiesta esercitata non al fine dell'esecuzione del mio diritto, ma sto ottenendo un vantaggio ingiusto.

Procedura civile.

Nell'ambito del diritto civile sostanziale c'è una parte dedicata ai mezzi di prova.

Violenza e stato di pericolo

Violenza e stato di pericolo.

Nello stato di necessità o pericolo vi è una situazione psichica anormale determinata, ma non determinata dalla minaccia di una persona.

Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile ma rescindibile.

Lo stato di pericolo influisce sulla volontà del soggetto.

Ma la legge non lo prende in considerazione come vizio della volontà.

Ma sotto il profilo dell'ingiusta lesione di una delle parti, ossia di un disequilibrio contrattuale che l'ordinamento non può consentire.

Simulazione

Art. 1414 Codice civile

Art. 1414 Codice civile(1).

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [123, 164](2).

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato(3), purché ne sussistano i requisiti di sostanza(4) e di forma [1350](5).

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario(6).

La simulazione è uno strumento attraverso cui l'ordinamento permette alle parti di manipolare gli effetti del contratto.

O creando l'apparenza di un negozio che in realtà esse considerano privo di efficacia.

O programmando il verificarsi di effetti diversi da quelli che dovrebbero discendere dal contratto apparentemente in essere.

Simulazione assoluta e simulazione relativa

Simulazione assoluta.

Simulazione relativa.

Es. Tizio, oberato dai debiti, dà simulatamente un proprio bene a Caio, per sottrarlo all'aggressione dei creditori.

In realtà Tizio e Caio sono d'accordo in ordine al fatto che la vendita, in quanto simulata, non produrrà alcun effetto.

Tizio conserverà la proprietà del bene e Caio non sarà obbligato a pagare il prezzo.

Ciò malgrado, per ottenere dei vantaggi fiscali, decidono di indicare in contratto un prezzo inferiore a quello pattuito.

Es. Tizio e Caio si accordano per compravendita un immobile e individuano in 100.000 € il prezzo del suddetto bene, simulazione relativa.

Per evitare però che la relazione diventi di dominio pubblico, Tizio e Caia fanno risultare l'immobile in questione come l'oggetto di una vendita tra loro intervenuta, mentre in real

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ma00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Falzone Giovanna.
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