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Le obbligazioni

Diritti di credito. Le obbligazioni.

Art. 1218 CC

(1) Il debitore che non esegue esattamente (2) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova (3) che l'inadempimento o il ritardo (4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 2740 CC

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Le obbligazioni

  • Obbligazione civile.
  • Obbligazione naturale.
  • Obbligazione naturale.
  • Obbligazione naturale.
  • Obbligazioni naturali atipiche.
  • Obbligazioni naturali tipiche.

Art. 2034 CC

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente (1) prestato (2) in esecuzione di doveri morali o sociali (3), salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (4) (5).

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

Art. 1173 CC

Le obbligazioni derivano da contratto (1), da fatto illecito (2), o da ogni altro atto o fatto idoneo [2043] a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Art. 1178 CC

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate Obbligazione generica soltanto nel genere (1), il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Obbligazione specifica.

Art. 1177 CC

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

  • Obbligazioni di mezzi.
  • Obbligazioni di risultato.

Art. 1174 CC

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione (1) deve essere suscettibile di valutazione economica (2) e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale (3), del creditore.

Art. 2 Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 1337 Codice civile

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (1), devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 1374 Codice civile

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge (1), o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità (2).

Art. 1176 Codice civile

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1).

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Art. 1181 Codice civile

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile [1384] (1), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Art. 1182 Codice civile

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [159] (1).

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1774].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro (2) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (3). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Art. 1183 Codice civile

(1) Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice 1185.

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Art. 1184 Codice civile

Se per l'adempimento è fissato un termine [1219, 1347] (1), questo si presume a favore del debitore [1186, 1771] (2), qualora non risulti stabilito a favore del creditore (3) o di entrambi.

Art. 1185 Codice civile

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4] (1).

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [2033] (2). In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 1186 Codice civile

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio (1), le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse (2).

Art. 1187 Codice civile

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Appunti su effetti e termini

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Art. 1191 Codice civile

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.

Art. 1180 Codice civile

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 1188 Codice civile

Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190] (1) o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge (2) o dal giudice (3) a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Art. 1189 Codice civile

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche (1), è liberato (2) se prova di essere stato in buona fede (3).

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

Art. 1190 Codice civile

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (1) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (2).

Datio in solutum - Art. 1197 Codice civile

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; 67 n. 2] (2).

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1470], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno (3).

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Art. 1198 Codice civile

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti (1).

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo.

Art. 1192 Codice civile

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre (1) [1478], salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 1193 Codice civile

Chi ha più debiti della medesima specie (1) verso la stessa persona (2) può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare (3).

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Art. 1194 Codice civile

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1199 Codice civile

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196] (1) e farne annotazione sul titolo (2), se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Obbligazioni solidali e parziarie

  • Obbligazione solidale.
  • Obbligazione parziaria.
  • Obbligazione solidale.

L’offerta consiste nella dichiarazione del debitore di voler effettuare la prestazione dovuta e così liberarsi dalla propria obbligazione.

Solenne se compiuta da un pubblico ufficiale.

Art. 1209 Codice civile

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale [73, 74] (1).

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

È necessario che porti i beni con sé nel caso che il creditore accetti e possa essere eseguito il pagamento.

In ogni caso per essere idonea l’offerta deve contenere la totalità della prestazione dovuta.

Art. 1217 Codice civile

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (1).

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso [80].

Art. 1214 Codice civile

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso (1) anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (2).

Art. 1207 Codice civile

Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore (2).

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (3) e a sostenere le spese per la custodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta [1208, 1216, 1217], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore (4).

Art. 1210 Codice civile

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ma00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Falzone Giovanna.
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