La causa del contratto
Viene generalmente identificata come la ragione pratica del negozio, l’assetto di interessi a cui le parti vogliono dar vita attraverso il negozio, le attribuzioni patrimoniali che i contraenti programmano di realizzare deve avere una ragione giustificativa.
Se pago 100 a Tizio credendomi erroneamente suo debitore posso annullare il negozio in quanto sine causa.
Perché Tizio assume un debito nei confronti di Caio? Perché Mevio trasferisce a Sempronio un proprio diritto?
Alcune possibili cause di negozio giuridico
Alcune delle possibili cause di negozio giuridico sono:
- Lo scambio tra prestazioni.
- Lo scopo di liberalità.
- L’assunzione di una garanzia.
In generale la causa può essere.
Causa e motivi
Causa: interessi che i contraenti perseguono attraverso il negozio.
Motivi: ragioni soggettive e individuali che inducono i contraenti a porre in essere quei determinati interessi.
Es. Contratto di compravendita tra Tizio e Caio.
Causa: scambio di prestazioni.
Motivo: Tizio magari vuole vendere perché ha bisogno di denaro, o perché vuole disfarsi di una cosa divenuta per lui inutile.
Sono pulsioni che si esauriscono nella sfera interiore degli stipulanti e che non vengono oggettivate all’interno del negozio.
I motivi non influiscono sulla formazione e sulla stabilità del vincolo contrattuale.
L’errore sul motivo non può qualificarsi come essenziale.
Se mutano le condizioni di fatto che avevano suscitato il mio interesse ciò non incide sulla sua validità ed efficacia e non rende annullabile il contratto.
Rilevanza del motivo
Il motivo assume rilevanza.
Art. 1345 Codice civile: il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [626, 788, 1418 comma 2].
Per reprimere una condotta illecita.
Per comportare la nullità del contratto, infatti occorre che:
- Le parti abbiano un comune motivo.
- Che questo sia illecito.
- Che sia esclusivo e determinante del consenso.
Es. ti metto a disposizione la mia cassetta per nascondere la refurtiva.
Donazione: nella donazione non occorre che il motivo illecito sia comune. È sufficiente un motivo illecito unilaterale.
Testamento: il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria.
I motivi diventano giuridicamente rilevanti quando la loro realizzazione viene espressamente a formare parte dell’oggetto del contratto.
Es. acquisto il terreno a condizione di potervi edificare sopra.
La causa come elemento essenziale
La causa è un elemento essenziale del contratto.
Il nostro ordinamento non ammette negozi privi di un adeguato supporto causale.
Art. 1343 Codice civile: la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Inoltre è necessario che la causa sia lecita, che non risulti in contrasto con le norme imperative e l’ordine pubblico.
L’indagine relativa alla causa investe due profili: esiste la causa? È lecita?
È sine causa: la promessa di trasferire la proprietà di un bene se non è convenuto un corrispettivo.
La generica promessa di mantenere un parente povero.
Un nudo consenso non è abbastanza per dar luogo a effetti giuridici.
Contratti tipici
L’accertamento della sussistenza della causa è relativamente semplice per quelle operazioni negoziali che il legislatore provvede a regolare espressamente.
I contratti tipici hanno una causa già individuata e riconosciuta come idonea a giustificarne la realizzazione.
Es. la compravendita, permuta, donazione, appalto, il mandato, il mutuo.
Per tali contratti non si pone il problema di valutare se sono o meno supportati da una causa idonea.
Questa valutazione è già stata svolta dal legislatore, che riconosce in astratto la sussistenza e la meritevolezza della funzione di tali negozi.
Difetto di causa concreta
Si pone il problema di valutare se il contratto materialmente concluso dalle parti possa nella sua concreta individualità risultare idoneo a realizzare quei determinati interessi.
Es. Il negozio che programma lo scambio tra l’attribuzione traslativa di un bene e la corresponsione di un prezzo ha sicuramente in astratto una causa riconosciuta dall’ordinamento: è una compravendita.
Ma se nel contratto Tizio acquista da Caio un bene che è già di sua proprietà evidentemente il negozio risulta privo di senso e cioè privo di causa.
In questo caso si dice che difetta la causa concreta di quel contratto.
Causa in astratto.
Causa in concreto.
Causa in astratto: è la funzione tipica assegnata dal legislatore ad un determinato tipo negoziale, che viene disciplinato nei suoi aspetti essenziali.
Con riguardo alla causa in astratto si parla di funzione economico sociale del negozio giuridico.
Causa in concreto: è l’assetto di interessi che i contraenti perseguono attraverso la stipulazione di un determinato negozio.
La ragione pratica che induce le parti a conclude quel contratto.
Con riguardo alla causa in concreto si parla di funzione economico individuale del negozio giuridico, ma non sono motivi soggettivi.
La causa in concreto deve emergere oggettivamente da regolamento di interessi posto in essere dalle parti.
Contratti atipici
Contratti atipici: la valutazione deve riguardare anche lo schema generico, poiché non è già stato verificata.
Es. è lecito che una persona si vesta abiti di un certo produttore mettendo in mostra il marchio e dichiari di preferire un certo prodotto un altro?
Questo è per esempio il contratto di sponsorizzazione, nei quali un personaggio famoso si rende testimone di un prodotto a cambio di un corrispettivo.
L’interesse di attirare l’attenzione del pubblico verso il proprio prodotto è retto da una causa giuridicamente rilevante.
Art. 1322 Codice civile: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative.
È ammessa la conclusione di contratti non corrispondenti ai tipi previsti dal legislatore.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
I privati possono concludere contratti atipici quando gli schemi negoziali contemplati dall’ordinamento non consentono di realizzare gli interessi delle parti.
- Leasing.
- Factoring.
- Expertise.
Privi di disciplina di diritto possono essere conclusi purché destinati a realizzare un assetto di interessi meritevoli di tutela giuridica.
La dottrina attuale ammette che “gli stipulanti possono perseguire anche uno scopo futile e non necessariamente diretto all’attuazione dell’utilitas civitatis”.
Basta che sia un scopo lecito.
Contratti misti
Contratti misti: la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici.
Es. vendo un bene a un prezzo irrisorio. Contratto misto tra vendita e donazione.
Teoria dell’assorbimento.
Teoria della combinazione.
A ogni elemento del contratto misto dovrebbe applicarsi la disciplina propria del tipo contrattuale a cui tale elemento è riconducibile.
Se le discipline dei vari tipi contrattuali risultano incompatibili, si applica quella del tipo che risulta prevalente nell’ambito dell’operazione che finisce con l’assorbire anche gli altri elementi riconducibili ai tipi differenti.
Si applica la dottrina del contratto prevalente.
Es. alla figura del negotium mixtum cum donatione si applica la disciplina della vendita.
Contratti collegati
Contratti collegati: le parti stipulano negozi tra loro distinti che conservano cause autonome, ma sono preordinati alla realizzazione di un disegno unitario.
Più contratti vengono intesi corrisposti come le componenti di una più complessa operazione economica risultando, in questa prospettiva, dipendenti l’uno dall’altro.
Il collegamento negoziale può essere:
- Imposto dall’ordinamento, es. quello che sussiste tra contratto preliminare e definitivo.
- Dipendere dalla volontà delle parti.
L’invalidità di uno dei contratti determina la caduta degli altri negozi.
Se venendo meno tale contratto anche gli altri negozi risultano privi della loro ragione giustificativa, dato che non può più essere realizzato l’assetto di interessi a cui l’operazione complessiva risultava funzionale.
Subcontratto
Un tipo di collegamento è il subcontratto.
Ricorre quando colui che ha stipulato un determinato contratto con un terzo, ne stipula un altro che contiene un regolamento di interessi omogeneo a quello del contratto principale.
E che è funzionalmente dipendente da quest’ultimo.
Es. L’appaltatore che è impegnato sia costruire una determinata opera subappalta ad un terzo l’esecuzione di parte dei lavori di costruzione.
Es. Colui che avendo ricevuto un bene in locazione a sua volta ne conservi godimento una terzo con un contratto di sublocazione.
Dato che il subcontratto dipende da quello principale se questo viene meno ciò influisce anche sulle sorti del subcontratto.
Negozio astratto
Principio causalista: il nostro ordinamento non ammette contratti privi di causa.
I negozi idonei a produrre effetti indipendentemente dalla sussistenza del requisito causale vengono definiti come astratti.
Es. il negozio attraverso il quale Tizio dichiara di alienare a Mevio un proprio bene.
In linea di principio non dovrebbero essere ammessi nel nostro ordinamento.
In altri sistemi giuridici, germanico, lo sono.
Ma in alcuni casi il principio causalista trova attenuazioni anche nel nostro ordinamento, dato che talvolta lo stesso legislatore riconosce una seppur limitata rilevanza a determinate dichiarazioni di volontà anche in assenza di una valida causa.
Essi servono a facilitare l’acquisto e la circolazione dei diritti.
Due casi:
- Delegazione pura.
- Cambiale.
Delegazione pura
Delegazione pura.
Art. 1271 Codice civile: il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Il delegato su ordine del delegante effettua un pagamento o assume un’obbligazione nei confronti del delegatario.
Senza fare alcun riferimento ai rapporti sottostanti: rapporto di valuta e rapporto di provvista.
Tizia incarica Caio di obbligarsi nei confronti del suo creditore Sempronio.
Caio nell’assumere il debito non fa alcun riferimento al rapporto obbligatorio in essere tra Tizio e Sempronio, rapporto di valuta.
L’eventuale nullità di tale rapporto non inficia l’obbligazione assunta da Caio verso Sempronio.
L’obbligazione del delegato è astratta nei confronti del rapporto di valuta.
Se sono nulli entrambi i rapporti il principio causalista recupera rilevanza.
Nullità di doppia causa.
La nullità di doppia causa è sempre opponibile dal delegato al delegatario.
In quanto l’ordinamento non tollera la presenza di un’attribuzione patrimoniale, pagamento o assunzione di un debito, che sia completamente priva di una giustificazione causale.
Cambiale
Cambiale.
L’emissione di una cambiale si giustifica in base all’esistenza di un rapporto fondamentale.
La vendita e il mutuo sono il rapporto fondamentale in ragione del quale la cambiale viene emessa.
Dunque la causa che sorregge l’obbligazione.
L’emittente conserva la facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative a tale rapporto.
Nullità, annullabilità.
Ma se la cambiale viene trasferita ad un terzo mediante girata, l’emittente non può opporre al terzo giratario le eccezioni relative al medesimo rapporto fondamentale.
La cambiale nei confronti del terzo giratario, e solo nei confronti di questi, può dirsi astratta rispetto al rapporto fondamentale.
L’emittente deve comunque eseguire nei confronti del terzo giratario la prestazione oggetto della promessa cambiaria.
Salvo poi rivalersi sul girante in ragione dei vizi che inficiavano il loro rapporto.
Astrazione sostanziale e processuale
L’astrazione sostanziale e processuale.
Astrazione sostanziale: l’idoneità del negozio a produrre effetti indipendentemente dalla sussistenza del presupposto causale.
Astrazione processuale: si riscontra in presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione del debito.
Presuppone che il negozio sia causale.
Queste dichiarazioni sollevano semplicemente il creditore che agisce in giudizio domandando l’adempimento della prestazione dovutagli dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale.
Chi agisce per ottenere la prestazione non ha l’onere di dimostrare l’esistenza o la liceità della causa, ma chi è chiamato in giudizio deve provarne l’eventuale mancanza o illiceità.
La prestazione risulta dovuta semplicemente in forza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito.
Grava sul debitore l’onere di dimostrare eventualmente che tale rapporto non è mai sorto o si è nel frattempo estinto.
Es. Colui che ha promesso o riconosciuto il debito potrebbe dimostrare che il contratto che dovrebbe costituirne la fonte è in realtà nulla o annullabile oppure può dimostrare che il debito sia estinto per adempimento o altre cause.
In ogni caso nel nostro ordinamento le figure dei negozi astratti possono produrre soltanto effetti obbligatori.
Non si ammette che la dichiarazione astratta possa determinare il trasferimento di un diritto reale che necessita sempre giustificazione giuridica.
Negozi con causa esterna
Negozi con causa esterna.
Pagamenti traslativi.
Un negozio traslativo della proprietà viene posto in essere in adempimento di un’obbligazione derivante da un preesistente contratto.
Attraverso un mandato senza rappresentanza.
Incarica di acquistare in nome proprio ma per conto del mandante un bene immobile a.
È obbligato a ritrasferire il bene in forza del mandato.
Il negozio con cui il mandatario ritrasferisce il bene al mandante è sicuramente produttivo di effetti reali.
E la sua ragione giustificativa consiste nell’adempimento dell’obbligazione nascente dal mandato.
I negozi traslativi posti in essere in adempimento di un’obbligazione sorta da un precedente contratto non sono privi di causa.
Essi trovano la loro giustificazione causale nell’obbligazione derivante dal contratto al cui adempimento sono diretti.
Si caratterizzano per il fatto di avere una causa esterna.
Illiceità della causa
Illiceità della causa.
Quando va contro a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Produce la nullità del contratto.
Il contratto ha causa illecita quando realizza una combinazione di prestazione che l’ordinamento non asseconda.
Quando l’assetto di interessi divisato dal contratto non è compatibile con i valori a cui l’ordinamento è ispirato.
Illiceità dell’oggetto: un negozio che programma una prestazione vietata ha infatti un oggetto illecito.
Illiceità della causa: deriva dal modo in cui le prestazioni vengono riversate nel programma contrattuale.
È possibile che un negozio abbia causa illecita pur avendo ad oggetto prestazioni il cui contenuto non presenta profili di illiceità.
Es. il contratto con cui si assolda un killer per commettere un omicidio ha senz’altro oggetto illecito.
Se un pubblico finanziario si impegna verso il cittadino seguire scrupolosamente la pratica di un cittadino tale prestazione non è considerata illecita.
Ma se il funzionario richiede una somma di denaro per istruire quella stessa pratica la combinazione di due prestazioni di per sé illecito determina l’illiceità del contratto.
Io ti approvo la pratica se mi paghi.
Oggetto lecito: approvazione della pratica.
Causa illecita: pagamento illecito.
In ogni caso genera nullità.
Art. 1343 Codice civile: la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Contrarietà alle norme imperative
Contrarietà alle norme imperative.
Il contratto è illecito quando la sua causa è contraria a una norma imperativa.
Quando l’assetto di interessi entra in contrasto con i valori protetti da una norma.
Detto anche illegale.
Es. La causa del patto di non concorrenza intervenuto tra un gruppo di imprenditori che hanno determinato settore di mercato è contraria a norme imperativa e dunque nulla.
Contrarietà all’ordine pubblico
Contrarietà all’ordine pubblico.
Detto anche immorale.
L’illecita della causa può dipendere dalla contrarietà della causa all’ordine pubblico.
I principi anche non scritti del buon costume.
Per es. Contrario.
È contratto all’ordine pubblico il contratto con cui un soggetto accetta una somma di denaro per rinunciare al suo diritto di voto in occasione di una determinata competizione elettorale.
È contrario all’ordine pubblico il contratto con cui il lavoratore in cambio di una promozione rinuncia a rinnovare la propria adesione al sindacato presso cui ha
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