Nozione, disciplina e funzione delle regole
Lezione 1
Le regole sono criteri di valutazione del comportamento umano. È la norma, ovvero la regola, a dirci se il nostro comportamento è giusto, ovvero conforme all’ordinamento giuridico, oppure se è illecito, ovvero contro la legge. La funzione (numero 3 del nostro schema) della regola è quella di disciplinare le situazioni giuridicamente rilevanti. Sono giuridicamente rilevanti quelle situazioni che necessitano di attenzione da parte dell’ordinamento giuridico.
Esempi di situazioni irrilevanti per l’ordinamento sono i vari comportamenti che possiamo esercitare nelle nostre case. Se accendo la TV, per l’ordinamento quella situazione è irrilevante. Se invece alle 3 del mattino decido di accendere la radio al massimo volume e di dare una festa, l’ordinamento giuridico se ne occupa e se ne preoccupa. Come? Attraverso le regole condominiali, nelle quali è stabilito l’orario di silenzio, cioè quello nel quale non si deve far rumore.
Quindi, la regola ci dice quello che possiamo fare e può risolvere eventuali situazioni di conflitto (esempio: studente in piedi-studente seduto; se ci sono persone con priorità, cioè donna incinta, disabili, anziani la regola risolve il conflitto a favore di questi ultimi). Ogni situazione che presenta un conflitto tra diritti contrastanti è risolta dalla regola, attraverso il bilanciamento, ovvero la decisione su quale interesse deve prevalere sull’altro (ecco perché il diritto e la giustizia sono rappresentati da una bilancia).
Perché sono state create le regole? Per proteggere la collettività. Le regole hanno l’obiettivo sia di valutare il comportamento umano sia di modificarlo verso comportamenti che siano legittimi (leciti). Un esempio valido è il codice della strada, le cui norme sono state inserite per (questo è il perché) tutelare l’incolumità pubblica delle persone che circolano sulle strade. Se le persone condividessero questa funzione, sarebbero portate a modificare i loro comportamenti, adeguandoli alle norme, cosicché gli unici incidenti possibili sarebbero quelli per caso fortuito o forza maggiore (crollo ponte o caduta lampione sulla strada). La consapevolezza della funzione di queste regole avrebbe dovuto comportare una drastica riduzione degli incidenti.
Ogni comportamento umano si basa sulla fiducia negli altri. Può essere fiducia relativa ai rapporti interpersonali (nonni, figli, mogli), può essere fiducia verso persone sconosciute che incontriamo in strada, può essere fiducia nei confronti della persona con cui stipuliamo un contratto, può essere fiducia nei confronti di chi sta circolando sulla nostra strada. Fiducia significa fare affidamento sui comportamenti degli altri. Quando attraverso la strada con il semaforo verde e sulle strisce pedonali, io faccio affidamento sul fatto che la macchina con il semaforo rosso si fermi. Se non facessi affidamento e non mi fidassi di questo, potrei non attraversare più, se non quando la strada è completamente deserta. In diritto la fiducia ha un’enorme rilevanza giuridica e assume il nome di “affidamento/buona fede/correttezza”.
Piramide gerarchica delle fonti del diritto
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi europee e internazionali
- Leggi ordinarie (c.c)
- Leggi secondarie (leggi regionali)
- Leggi terziarie (leggi del comune)
- Usi e consuetudini (comportamenti reiterati nel tempo da un numero ampio di persone, che ci fa ritenere che quel comportamento sia giusto - esempio saluto al vicino)
Lezione 2
La norma è un criterio di valutazione del comportamento umano. Le sue caratteristiche sono astrattezza e generalità. Astratta: perché non si riferisce a Tizio, Caio, Sempronio, ma, per esempio, disciplina le situazioni giuridiche (proprietà, contratti, rapporti familiari, circolazione stradale, sistema penale ecc.). Generalità: perché si riferisce ai consociati (tutti noi - tutte le persone che vivono all’interno di un sistema). La norma può riferirsi a delle categorie (consumatori, lavoratori, imprese) o anche a specifiche attività o beni (beni immobili, mobili registrati, mobili).
L’articolo: è l’enunciato o meglio la disposizione normativa. La legge è composta dagli articoli che ne fanno parte. Se vogliamo parlare del contenuto degli articoli ci riferiamo alla norma/disposizione normativa; se vogliamo riferirci agli articoli, facciamo riferimento al contenuto della legge.
L’ordinamento giuridico: è il complesso delle regole in vigore in un determinato paese.
Nel nostro ordinamento le fonti del diritto (ogni atto o fatto idoneo a produrre una regola) sono costruite in chiave gerarchica; immaginiamo una piramide. All’apice di questa piramide c’è la costituzione e le leggi costituzionali. Immediatamente dopo (o per alcuni accanto) ci sono le norme europee e quelle internazionali riconosciute. Al terzo posto abbiamo le leggi ordinarie (codice civile); al quarto posto le leggi secondarie (regolamenti regionali), al quinto posto le leggi terziarie (regolamenti comunali); all’ultimo posto usi e consuetudini (comportamenti reiterati nel tempo, considerati giusti).
Qualora due articoli dovessero trovarsi in conflitto tra di loro, nell’ambito di una controversia (esempio: un articolo dice che quella cosa si può fare, un altro dice di no), il giudice, dovendo dare una soluzione, potrà ricorrere a 3 criteri:
- Gerarchico: (la norma di rango superiore prevale su quella inferiore)
- Cronologico: (la norma emanata successivamente prevale su quella anteriore)
- Specialità: (la norma speciale prevale su quella generale) - esempio: una norma del codice civile riguarda gli elementi essenziali del contratto, mentre una norma sul contratto di compravendita dispone che uno degli elementi essenziali può mancare. Entrambe le norme sono nel codice civile (stesso rango - NO GERARCHICO) - (stessa data - NO CRONOLOGICO). Il giudice applicherà la norma sul contratto di compravendita, in quanto norma speciale prevale rispetto alla norma generale, che si riferisce ai contratti generali).
Il criterio gerarchico, ove possibile, deve essere sempre rispettato, perché è a tutela della costruzione del nostro sistema normativo. Potrebbe succedere che riguardo alla controversia siano applicabili sia il criterio cronologico che quello di specialità. In questi casi spetterà al giudice selezionare la norma applicabile.
Nel caso in cui manchi una legge applicabile alla controversia il giudice ricorrerà alla analogia legis: applicherà la norma che disciplina un caso simile. Se dovesse mancare anche una norma di un caso simile, il giudice ricorrerà alla analogia iuris: ovvero ai principi generali dell’ordinamento (la costituzione).
Lezione 3
Nel nostro ordinamento abbiamo il legislatore: che ha il compito di introdurre, modificare o estinguere le leggi.
La giurisprudenza: è costituita dalle sentenze che sono emanate dai giudici. Ci sono 3 gradi di giurisdizione:
- Giudice di pace e tribunale
- Corte d’appello
- Corte di cassazione
La sentenza di questa (3) assume l’effetto di giudicato, non potendo più essere appellata. Le nostre sentenze non sono vincolanti. Ci possono essere orientamenti maggioritari, senza però diventare regole.
La dottrina: è costituita dai giuristi (professori universitari, notai, magistrati), attraverso i loro scritti, cercano di sollecitare giurisprudenza e legislatore, ponendo attenzione a determinate questioni.
Le fonti europee (2 grado della gerarchia delle fonti) sono costituite prevalentemente dai regolamenti e dalle direttive. I primi sono immediatamente applicabili; le seconde necessitano di un atto di recepimento nell’ordinamento dei diversi stati membri. Il recepimento ha la funzione di adeguare gli strumenti normativi di un paese alle regole contenute nella direttiva. Il consueto ritardo dello Stato italiano a recepire le direttive, causando discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri stati membri, ha portato a considerare le direttive sufficientemente dettagliate (ovvero chiare nei diritti e nei doveri riconosciuti) autoesecutive, cosicché il cittadino italiano potesse ottenere la stessa tutela già garantita ai cittadini degli stati membri che tempestivamente avevano recepito la direttiva.
L’ordine gerarchico delle fonti del diritto è nell’articolo 1 (preleggi) del codice civile (c.c.), nel quale è indicato al primo posto la legge, secondo: regolamenti, terzo: norme corporative, quarto gli usi. La caduta del fascismo e l’introduzione della costituzione, avvenuti dopo il 1942 (anno di introduzione del c.c.), fanno ritenere tale articolo implicitamente modificato secondo l’ordine che abbiamo indicato.
Lezione 4
I diritti si distinguono in assoluti e relativi.
Tra quelli assoluti abbiamo i diritti della personalità e i diritti assoluti reali.
- Diritti della personalità: sono riconosciuti dall’ordinamento giuridico e garantiti alla persona in quanto tale sono qualità della persona stessa.
- Diritti assoluti reali: incidono su una Res, ovvero su una cosa; questo significa che c’è una relazione esterna tra il soggetto e la cosa. Ne può disporre ad esempio alienando il bene, può non usarlo senza che il non uso gli faccia perdere il diritto; entrambi sono imprescrittibili ovvero non si perdono anche se non vengono esercitati, salvo per i diritti assoluti reali (un’eccezione che vedremo più avanti - usucapione).
- Diritti relativi: possono essere fatti valere solo nei confronti di una persona determinata e sono soggetti a prescrizione; un creditore può esercitare il suo diritto entro un periodo stabilito dalla legge, decorso il quale il diritto si estingue.
Diritto alla salute: non può essere sganciato dal diritto all’ambiente salubre, dal diritto alla vita, dal diritto al consenso informato. Si tratta di una categoria aperta perché i diritti della personalità si evolvono con l’evolversi della società; per questo motivo non abbiamo un elenco tassativo di tali diritti. L’introduzione delle nuove tecnologie ha richiesto una maggiore attenzione e una rilettura dei concetti di privacy di reputazione e immagine; quando internet non c’era le notizie e le informazioni circolavano in un ambito territoriale e temporale limitato. Oggi la limitazione è quasi impossibile, la stessa pandemia ha provocato l’incisione della nostra privacy attraverso il monitoraggio dei nostri spostamenti finalizzato al contenimento del numero dei contagi e in brevissimo tempo è cambiata la nostra privacy.
Il problema più rilevante in tema di diritti della personalità riguarda la riparazione dei danni subiti; infatti se subisco un danno alla mia macchina la riparazione, ovvero la consegna della somma di denaro per ripararla, soddisferà il mio interesse potendo quindi chiamarla satisfattiva; se, invece, subisco un danno alla mia autostima, la riparazione non potrà soddisfarmi perché il danno subito sarà superiore alla somma ricevuta - ecco perché bisognerebbe attuare mezzi di tutela preventiva orientati a evitare il danno piuttosto che a ripararlo.
Lezione 5
Diritti della personalità: la tutela di natura meramente riparatoria si rivela insufficiente, perché avviene a posteriori e il danno subito non potrà considerarsi pienamente risarcito dalla somma di denaro. Già da ora possiamo dire che anche i danni di natura prettamente patrimoniale, per essere riparati, occorre tempo e denaro per raggiungere il risultato del risarcimento del danno. Proprio la funzione dei diritti di personalità rintracciabile nel pieno sviluppo della personalità umana richiederebbe l’adozione di strumenti di tutela di tipo preventivo, ovvero idonei a evitare che il danno si verifichi (es. necessità di tali strumenti è la tutela dell’ambiente, imprescindibile per tutelare il diritto alla salute delle persone).
Ci si è accorti in epoca recente che l’ambiente e le sue singole risorse iniziavano a diventare insufficienti per questo si cerca di modificare i comportamenti umani per renderli ecosostenibili. Queste tutele sono necessarie per tutelare l’ambiente; esempio di come l’ambiente incida sul diritto alla salute il caso Ilva di Taranto; quando nel '97 fu venduta alla famiglia Riva, non furono adottati gli strumenti di contenimento delle polveri sottili (diossina) e in poco tempo la popolazione ha iniziato ad ammalarsi di tumore e malattie autoimmuni. L’incidenza dell’attività produttiva sullo stato di salute della popolazione era evidente ma per tanti anni si è fatto poco o nulla nonostante le diverse denunce esperite da medici, magistrati e cittadini, ma il problema vero risiede nel mancato rispetto del principio “chi inquina paga” (fonte europea), in base al quale se l’imprenditore svolgendo la sua attività inquina il territorio circostante è obbligato a provvedere alla bonifica e qualora non provveda dovrà intervenire lo Stato. Riguardo al caso Ilva, queste norme non sono state applicate. L’attenzione è nata solo ad Agosto 2012, quando un gruppo di lavoratori tarantini bloccò la produzione e l’accesso alla città. La mancanza di un registro dei tumori richiesto per diversi anni che contenesse il numero e la tipologia dei tumori presenti in città è stato lo stratagemma per impedire l’applicazione delle sanzioni previste perché mancava la dimostrazione del nesso di causalità fra condotta e danno (ci deve essere un collegamento); la corte costituzionale, nel 2013, ha emesso una sentenza politica con la quale stabiliva la compatibilità del decreto “Salva ILVA” al principio costituzionale del diritto alla salute, stabilendo che nella costituzione non esiste una gerarchia tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Ad oggi si contano tumori e malattie autoimmuni nella % di 1 ogni 2 persone. L’accordo intervenuto con “ArcelorMittal” ha portato alla costruzione di una copertura per contenere le polveri sottili e il caso Ilva, fino a quando non sarà risolto, dimostra come nel bilanciamento tra interessi relativi all’economia e interessi di natura non patrimoniale prevalgano i primi. Le normative esistono ma non vengono applicate.
Gli strumenti di tutela dei diritti della personalità sono anche le azioni inibitorie, che tendono ad impedire la prosecuzione della condotta lesiva (es. chiedere al motore di ricerca di smettere di utilizzare le proprie ricerche per indurre il soggetto all’acquisto).
Lezione 6
Capacità giuridica: si acquista con la nascita ed è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e una situazione statica e anche disposizioni testamentarie a favore del concepito (colui che nascerà) possono acquistare efficacia se il bimbo nasce vivo per almeno un minuto, infatti l’eventuale disposizione con la quale il testatore dovesse disporre del diritto di proprietà nei confronti del nipote che verrà la nascita e l’essere vivo per almeno un minuto consente nel caso la successione a favore dei genitori.
Capacità di agire: si acquista con la maggiore età e con essa si acquistano diritti e doveri e una situazione dinamica e con essa l’ordinamento compie una presunzione dal fatto noto o compiuto 18 anni si presume un fatto ignoto o la maturità psicofisica per comprendere le conseguenze delle mie azioni.
Proprio per tali motivi esistono delle eccezioni:
- Minore emancipato: Il soggetto che abbia compiuto almeno 16 anni e che abbia intenzione di contrarre matrimonio può chiedere al tribunale per i minorenni l’emancipazione e il giudice verificherà la capacità psico-fisica del minore di rendersi conto di quello che significa emanciparsi, una volta ottenuta l’emancipazione potrà compiere atti di ordinaria amministrazione, recentemente il legislatore ha previsto un’altra situazione per richiedere l’emancipazione ovvero il minore che si dovesse trovare a dover proseguire l’attività d’impresa di famiglia. La presenza sul nostro territorio di moltissime piccole imprese di natura familiare ha richiesto questo intervento e con l’emancipazione il soggetto potrà compiere anche atti di straordinaria amministrazione. Il provvedimento di emancipazione serve al soggetto per essere ritenuto capace di compiere atti altrimenti preclusi e serve ai terzi per sapere che il minore emancipato si può comportare come un maggiorenne.
- Interdetto: in cui il soggetto maggiorenne non ha la capacità di agire perché affetto da infermità psico-fisica che gli impediscono di esercitare i suoi diritti nei casi gravi di totale assenza di capacità.
- Amministratore di sostegno: quando il soggetto è capace di far fronte ad alcune sue necessità potrà nominare il cosiddetto amministratore di sostegno che ha il compito di occuparsi degli aspetti esistenziali del beneficiario come ad esempio fargli seguire delle terapie che migliorino la qualità della sua vita (ippoterapia, musicoterapia ecc.) e una figura destinata ad essere utilizzata anche per ambiti diversi da questo: sostegno alla famiglia nella gestione del soggetto; sostegno al beneficiario per il periodo in cui non sarà più in grado di intendere e volere (Alzheimer);
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