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Storia

23/02/22

Dopo la fine della 2GM l’approccio alla cooperazione internazionale è cambiato e ciò è dimostrato dalla nascita di varie organizzazioni internazionali, es. ONU, alcune con carattere regionale e nel nostro caso europee:

  • OECE, organizzazione europea di cooperazione economica, con l’obiettivo di gestire i finanziamenti e i fondi USA derivanti dal piano Marshall. Nel 1948 era rivoluzionaria la creazione di un’organizzazione di tal genere subito dopo un conflitto mondiale. Nel 1960 l’organizzazione si trasforma nell’OCSE, che esiste tutt’oggi in quanto riunisce più membri dell’UE. Sia l’OECE che l’OCSE sono organizzazioni internazionali classiche, caratterizzate dal metodo intergovernativo: tutte le volontà dell’organizzazione derivano dagli stati membri, che votano in modo unanime, avendo ogni stato membro pari peso. Gli organi di queste organizzazioni internazionali sono espressione degli stati ed essi “parlano” in forza del mandato ricevuto dallo stato di appartenenza.
  • Consiglio d’Europa nasce nel 1949 per aumentare la cooperazione a livello sociale e culturale tra gli stati partecipanti, a seguito della distruzione sociale portata dal conflitto mondiale. Il Consiglio d’Europa ha promosso la convenzione europea per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, faro della tutela dei diritti dell’uomo in Europa dalla sua firma nel 1950. A livello di Consiglio d’Europa sono state prodotte numerose convenzioni internazionali volte a tutelare le minoranze, per la prevenzione e soppressione della violenza contro le donne. Dal punto di vista formale il Consiglio è un’organizzazione internazionale classica, costituita tramite trattato tra gli stati interessati, aperto a nuovi stati, oggi 47, che geograficamente e politicamente non considereremmo parte dell’Europa; ha però una particolarità: l’Assemblea Generale del Consiglio d’Europa non è espressione degli stati, ma gode di una rappresentatività democratica di secondo grado, sono i membri dei parlamenti nazionali che nominano i membri dell’Assemblea Generale, i suoi membri non rappresentano lo stato di origine. Altra particolarità è la presenza della Cedu, prevista nella CEDU, corte internazionale dei diritti dell’uomo che è possibile adire anche da parte di persone fisiche o giuridiche e non solo da Stati, ricorso individuale contro uno Stato parte del Consiglio d’Europa quando si ritiene leso un diritto fondamentale previsto nella CEDU.
  • CECA presenta una natura ibrida, con una struttura unica nel panorama internazionale. Non si dovrebbe usare la nozione di organizzazione internazionale ma di ente sovraordinato. È il primo esperimento di cooperazione, la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio è nata nel 1951 tra 6 stati Europei con lo scopo di condividere le maggiori risorse del periodo, poiché a partire dalla Guerra dei Trent’anni i conflitti sul territorio europeo erano scoppiati al fine di imporre la sovranità sulle aree geografiche più ricche di queste risorse naturali. Si instaura un mercato comune del carbone e dell’acciaio all’interno del quale carbone ed acciaio potessero muoversi liberamente, abolendo i dazi e creando un’unica barriera doganale verso l’esterno, libera circolazione. L’idea di mercato interno prevede una coesione tra gli stati membri della CECA al fine di ottenere alla fine un mercato coeso come quello nazionale. Oltre alla libera circolazione di queste merci si aveva anche la libera circolazione dei lavoratori di questi settori. In un mercato interno deve essere garantita anche la libera concorrenza, predisponendo un divieto di aiuti di stato ed intese, tra imprese, anti-concorrenziali. Le imprese nei settori di carbone e acciaio si sono trovate in concorrenza tra di loro anche se aventi sede in territori diversi. La CECA era un trattato aperto e si è estinta nel 2002 poiché il Trattato aveva una durata di 50 anni e non aveva più senso mantenere un trattato differenziato, che è stato inglobato nella cooperazione economica generalizzata dell’UE.

Dal sistema CECA alle comunità europee

Il sistema della CECA era molto efficiente e quindi già nel 1952 si era previsto un Trattato per unificare gli eserciti dei 6 stati, per evitare sicuramente un conflitto tra gli stati CECA. Il progetto però era troppo ambizioso e la Francia non lo ratificò, tutt’oggi non si è ancora arrivati ad una cooperazione di difesa tra stati. Nel 2017 è nata la PeSCO, una struttura permanente di difesa con cui gli stati membri possano intraprendere delle azioni in stati terzi di addestramento o operazioni di pace keeping condividendo uomini, mezzi e conoscenze.

Nonostante il fallimento della Comunità europea di difesa i lavori continuano e nel 1957 vengono fondate la CEEA, Comunità europea per l’energia atomica o EURATOM, e la CEE, Comunità economica europea, i cui principi fondamentali sono gli stessi della CECA: mercato concorrenziale e libero. Nel Trattato istitutivo dell’EURATOM vi è una parte relativa alla ricerca e alla tecnica, alla sicurezza e al controllo ed alla libera circolazione di capitali per investimenti in usi pacifici. La CEE, invece, è una comunità ad ampio respiro generale, non ad approccio settoriale.

Ci si ritrova nel 1957 con 3 comunità diverse e viene istituita un’altra autorità indipendente al fine di verificare il rispetto dei Trattati da parte degli stati membri, una per la CECA e una per l’EURATOM, mentre per la CEE l’organo di controllo fin dall’origine si chiama “Commissione”. Ogni comunità aveva propri organi, oltre alle autorità generali.

Entro il 1965 viene unificato il quadro istituzionale con: un’Assemblea, un Consiglio, una Corte. A seconda del problema che di volta in volta dovevano affrontare, le istituzioni ricavavano competenza e funzioni dallo specifico trattato. Dal 1976 l’assemblea diviene il Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale diretto.

Allargamenti e riforme dell’Unione Europea

Lo sviluppo più visibile è però dato dall’allargamento delle 3 comunità europee, il primo nel 1973, UK, Irlanda e Danimarca, e l’ultimo nel 2016, Croazia, che avviene con Trattato. Gli allargamenti progressivi e i buoni risultati delle Comunità hanno reso necessario varie riforme delle Comunità.

L’Atto unico europeo, 1986, amplia le competenze della comunità europea, viene meno l’aggettivo economica perché le nuove competenze non hanno sempre carattere economico, come le competenze in materia d’ambiente o di tutela dei consumatori, e fa acquisire un primo potere legislativo al Parlamento europeo, storicamente al consiglio. Vari atti di riforma hanno poi ampliato i poteri legislativi del Parlamento europeo.

L’Unione Europea nasce con il Trattato di Maastricht, 1992, il quale ha predisposto una struttura a tre pilastri, che introduce la tutela dei diritti dell’uomo e la cittadinanza dell’Unione. All’UE vengono attribuite nuove competenze, inizialmente a livello sperimentale: unione monetaria, politica estera e di sicurezza comune, cooperazione giudiziaria civile e penale.

Seguono nuovi trattati di modifica dei trattati istitutivi: Trattato di Amsterdam del 1997, rafforzata la CE all’interno del macro-sistema dell’UE ed alcune delle nuove politiche dell’UE entrano nella comunità; Trattato di Nizza del 2000, in preparazione del grande allargamento del 2004 da 15 a 24 paesi membri; il Parlamento europeo diventa un co-legislatore dell’Unione insieme al Consiglio e viene elaborata la carta dei diritti fondamentali dell’UE.

La vera grande riforma è il Trattato di Lisbona del 2009 che elimina la CE in favore della sola UE. Oggi, infatti, i trattati istitutivi sono il TUE e TFUE. Viene eliminata la struttura a pilastri, aumenta il numero delle istituzioni, fondamentali per il funzionamento dell’UE, e ne dà una nuova disciplina, es. nuovi rapporto tra Commissione e Parlamento UE, rileva come diritto primario la Carta dei diritti fondamentali di Nizza, vengono riordinate le competenze dell’UE ed elencate in modo ordinato le competenze esclusive dell’Unione, viene confermato e rafforzato il ruolo di co-legislatore del Parlamento UE, vengono disciplinate in modo più chiaro le procedure decisionali delle istituzioni dell’Unione.

È il Trattato di Lisbona che innova, razionalizza e riordina il sistema dell’Unione Europea, codificando anche la giurisprudenza e rendendo le regole più chiare.

Prime sentenze della Corte di Giustizia

28/02/2022

Le prime sentenze con cui la Corte di Giustizia ha affermato i principi fondamentali delle comunità europee risalgono agli anni ’60, le quali sono ancora oggi di perdurante attualità, richiamate pochi giorni fa da una sentenza della ECJ.

Sentenza Van Gend & Loos nr.26/62

Si tratta di un’azienda di trasporti olandese che effettuava trasporti di sostanze chimiche dalla Germania ai Paesi Bassi; nel momento del passaggio dei beni dalla Germania ai Paesi Bassi l’agenzia doganale olandese impone dei dazi all’azienda. Ciò però contrasta con il divieto di introduzione di dazi doganali in rapporti commerciali tra paesi membri. Van Gend & Loos paga il dazio ma poi instaura un giudizio nazionale contro l’agenzia delle dogane olandese sostenendo che l’imposta è illegittima, violando il Trattato della CEE, chiedendone la ripetizione, diritto di non pagare i dazi.

Un trattato concluso tra gli stati attribuisce diritti agli stati parte del trattato, mentre l’individuo normalmente non è un soggetto di diritto internazionale. Applicando questi principi l’azione di Van Gend & Loos non sarebbe ammissibile, non avendo alcun fondamento giuridico, ed è ciò che adduce l’amministrazione delle finanze olandese in sua difesa. L’eventuale titolare dell’azione sarebbe la Germania, sono i Paesi Bassi che chiedono i dazi di importazione alla Germania, ledendo i diritti di commerciare liberamente.

Il giudice olandese si pone però il dubbio poiché vede che il soggetto che ha effettuato l’esborso è Van Gend & Loos e sembrerebbe corretto che all’azienda venga riconosciuta l’azione. Il giudice nazionale sfrutta lo strumento del rinvio pregiudiziale, strumento di cooperazione tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di Giustizia; se il giudice nazionale ha un dubbio circa l’interpretazione o validità del diritto dell’UE può sospendere il giudizio nazionale e porre domande alla Corte di Giustizia, chiedendo all’ECJ se l’Art.12, abolizione dei dazi doganali tra i paesi membri, del Trattato della CEE può creare dei diritti in capo ai singoli.

È necessario capire se i principi del Trattato di istituzione della CEE possono produrre degli effetti in capo ai singoli individui. Per affermare che le fonti di diritto dell’Unione Europea producano effetti anche in capo ai singoli, la Corte afferma che la Comunità Economica Europea è un ordinamento giuridico autonomo rispetto agli stati membri di nuovo genere e diverso dalle organizzazioni internazionali. Ciò si deduce in prima battuta dallo scopo del Trattato: istituire un mercato comune, a beneficio dei soggetti giuridici e non degli stati; inoltre il preambolo del Trattato nomina gli stati ma anche i soggetti, persone fisiche o giuridiche, degli stati membri; esiste, infine, un sistema giurisdizionale che è in grado di far valere alcuni dei diritti dei singoli, ECJ attivabile anche da parte dei singoli, a certe condizioni.

Ciò rende la CEE un unicum, le sue fonti possono produrre effetti particolari, differenti dagli effetti tipici delle fonti di diritto delle organizzazioni internazionali. Le fonti possono riferirsi quindi ai singoli, producendo in capo a loro obblighi e diritti che il giudice nazionale è tenuto a tutelare e garantire, diritti giustiziabili. Partendo dalla particolarità dell’ordinamento della CEE, l’ECJ ci indica la particolarità degli effetti delle sue fonti.

L’Art.12 introduce quindi un diritto effettivo di non pagare o chiedere la restituzione dei diritti doganali.

Sentenza Costa vs. Enel nr.6/64

Siamo in un’epoca appena successiva alla nazionalizzazione dell’Enel; l’avvocato Costa decide di non pagare più le bollette perché ritenute inesistenti dato che il processo di nazionalizzazione è un atto illegittimo da cui deriva l’inesistenza dell’Enel e degli atti che esso produce. Nel procedimento nazionale, esperito in primo grado da Enel vs. Costa per farsi pagare le bollette e poi in appello di Costa vs. Enel si ritiene illegittimo poiché il diritto europeo non pregiudica le legislazioni nazionali in materia di proprietà privata o pubblica, non sono possibili successive nazionalizzazioni o privatizzazioni in seguito all’approvazione del Trattato.

La Corte d’Appello richiede l’intervento dell’ECJ ed essa afferma che l’ordinamento europeo, oltre ad essere autonomo e di nuovo genere, è integrato in quello degli stati membri. Il diritto prodotto dell’ordinamento comunitario entra anche negli ordinamenti degli stati membri, che hanno l’obbligo di applicare quel diritto. Questa novità, autonomia ed integrazione del diritto comunitario è fondato sui Trattati costitutivi della CEE, sulla sua personalità giuridica, nella sua capacità giuridica anche internazionale, sulle funzioni dei suoi organi e sui poteri effettivi della CEE, anche a discapito della precisa volontà da parte degli stati. Gli obblighi assunti con il Trattato sono assoluti, quindi le disposizioni del Trattato pongono obblighi in capo agli stati e possono porre obblighi in capo ai singoli.

Caratteri distintivi dell’UE

  • Funzioni: integrazione europea dei popoli, oltre che dell’economia e dei mercati; particolare ampiezza dei poteri accompagnati da un’ampia cessione di sovranità degli stati membri su molte materie.
  • Istituzioni: organi di individui indipendenti dagli stati membri, in origine quattro: Parlamento, ECJ, Commissione e Consiglio, oggi sette.
  • Procedimenti decisionali: l’unanimità è l’eccezione, nelle istituzioni si delibera a maggioranza qualificata o semplice, rendendo più facile l’emanazione dell’atto, ed il voto contrario non impedisce l’applicazione dell’atto nello stato che ha votato contro. Sono possibili le cooperazioni rafforzate nell’ambito dell’UE, almeno 1/3 degli stati membri possono utilizzare le istituzioni dell’Unione per emanare atti che si applicano solo ad un gruppo di stati membri, impossibile nell’ambito delle altre organizzazioni internazionali, con possibilità di aprirsi agli altri stati.
  • Sistema di controllo giurisdizionale: sistema accentrato per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione, rinvio pregiudiziale alla ECJ. Vi è anche un meccanismo di tutela del singolo che può accedere alla Corte di Giustizia ma anche accedere a risarcimenti nel caso di violazione dei diritti da parte di uno Stato membro o dell’Unione.

Obiettivi dell’UE

Obiettivi dell’UE: fino all’emanazione Trattato di Lisbona l’Art.3 elencava gli obiettivi, chiarendo le priorità dell’Unione. Oggi è stato completamente riscritto ed è meno chiaro sulle priorità concrete dell’Unione. I grandi obiettivi si “leggono fra le righe”:

  • Instaurazione di un mercato interno senza frontiere.
  • Creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.
  • Integrazione sociale e culturale con valori comuni.
  • Creazione di un’unione economica e monetaria con o meno l’adozione dell’euro.
  • Politica estera unitaria, obiettivo meno riuscito ad oggi; non vi è un soggetto unico che si assume le responsabilità in tema di politica estera ma il rappresentante di ogni stato prende la sua posizione ed in generale la visione può risultare convergente o divergente. Nel Trattato di Lisbona era prevista la figura del ministro per gli affari esteri dell’UE ma non è entrata in vigore.

Principi strutturali dell’ordinamento dell’UE

Principio di attribuzione

1) Principio di attribuzione: l’UE agisce nei limiti delle competenze conferitegli dagli Stati membri ed esse sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Trattati, competenze derivate. Fino al trattato di Lisbona la Comunità Europea e l’Unione Europea non avevano una loro Carta dei Diritti Fondamentali. Si è poi deciso di sfruttare la Carta dei Diritti dell’Uomo, CEDU, e di aderirvi; il Trattato di adesione è passato al vaglio della ECJ che ha rilevato la mancata attribuzione da parte dei Trattati istitutivi della competenza dell’Unione in materia di diritti fondamentali dell’uomo, quindi, la Comunità non poteva aderire ad un Trattato con i contenuti della CEDU, Parere 2/94, vincolante. Ciascuna istituzione all’interno dell’Unione ha poi le sue competenze e i suoi poteri, altra faccia del principio.

Competenze sussidiarie

Competenze sussidiarie: strumento molto importante soprattutto nel passato, prime formulazioni dei Trattati istitutivi, imprecise e imperfette. Nelle prime formulazioni sono state attribuite le competenze ma non venivano esplicitate le modalità per esprimere questa competenza. Nel momento in cui sono attribuite le competenze ma non sono disciplinati i poteri, le istituzioni dell’UE possono adottare tutti gli strumenti necessari per realizzare un obiettivo del Trattato, vi è comunque una fase di controllo da parte del Consiglio e Parlamento europeo. È esclusa la base giuridica nel Trattato per aderire alla CEDU ma è possibile utilizzare

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simone.copes.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Marino Silvia.
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