Diritto dell'UE
Alto rappresentante dell'UE per affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE)
Organo «ibrido»: in quanto, oltre ad essere Presidente nel Consiglio Affari Esteri, è uno dei Vicepresidenti della Commissione (infatti ha una duplice funzione in relazione alle istituzioni governative dell'UE [Consiglio europeo e dell'UE] e alla Commissione).
Rapporto Consiglio europeo: questo decide sulla nomina e sulla fine del mandato dell’Alto Rappresentante.
Rapporto Consiglio UE: l’Alto Rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e, attraverso le sue proposte, la attua in qualità di mandatario del Consiglio (per questo motivo è, anche, Presidente del Consiglio Affari Esteri).
Rapporto Commissione: vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'UE ed è responsabile del settore delle relazioni esterne. (Infatti, conduce il dialogo politico con i paesi terzi ed esprime la posizione dell’UE nelle organizzazioni internazionali).
Banca centrale europea
Organo monetario dell'UE insieme al SEBC (Sistema Europeo Banche Centrali).
SEBC: ha come obiettivo principale il mantenimento della stabilità dei prezzi e coordina le Banche Centrali Nazionali con la BCE.
BCE: esercita in concreto le competenze in materia monetaria, ha infatti il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro che sono per l’appunto le uniche aventi corso legale nell’UE.
Gli organi della BCE sono:
- Consiglio Direttivo: composto dai membri del comitato esecutivo della BCE e dai Governatori delle banche centrali nazionali.
- Comitato Esecutivo (mandato di 8 anni non rinnovabile): composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 4 membri nominati tra persone con esperienza professionale nel settore monetario e bancario.
La BCE si caratterizza per la sua posizione di indipendenza (funzionale a un mantenimento stabile dei prezzi). Ha inoltre delle funzioni consultive in cui, nelle materie di sua competenza, deve essere obbligatoriamente consultata dalle istituzioni UE e dalle autorità nazionali.
Corte dei conti
Organo di individui che nasce per rispondere all’esigenza di assicurare un controllo finanziario esterno alle singole istituzioni.
Composto da 1 cittadino per ciascuno Stato membro, nominati per 6 anni, che fanno parte delle istituzioni di controllo estero e non possono svolgere altre attività professionali.
Funzioni:
- Assicurare il controllo finanziario dell'Unione: controllo esterno delle entrate e delle spese, per verificare se legittime o meno (nell'esercizio di tali indagini la Corte dei Conti dispone di strumenti particolari).
- Assiste il Parlamento e il Consiglio nel bilancio.
- Può dare pareri facoltativi su determinate questioni (il suo parere, però, è obbligatorio nei casi in cui si fa fronte a interessi finanziari dell'UE).
Organi consultivi
Organi ausiliari, con carattere consultivo, delle istituzioni.
Comitato Economico e Sociale: composto dai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri soggetti rappresentativi della società civile. Non possono essere più di 35 e sono nominati dal Consiglio per 5 anni. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'UE.
Comitato delle Regioni: istituito (Tratt. Ma
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Appunti Diritto dell'Unione Europea
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