Concetti Chiave
- Il permesso di costruire è irrevocabile, salvo casi di decadenza o annullamento previsti dalla legge.
- È trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa, mantenendo la validità del titolo.
- Richiede un contributo economico, a meno di specifiche eccezioni di gratuità.
- Ha una validità temporale definita con termini per l'inizio e la fine dei lavori, prorogabili con giusta causa.
- È reso pubblico attraverso l'affissione all'albo pretorio del comune e un cartello esposto al cantiere.
Le caratteristiche del permesso di costruire
Il permesso di costruire, secondo le direttive date dal testo unico n.380/2001 fa parte dei titoli abilitativi che sono degli atti ceduti dallo sportello unico per l'edilizia ai privati per la realizzazione di alcuni tipi di interventi edilizio.
Il permesso di costruire si differenzia dagli altri titoli abilitativi per le caratteristiche qui di seguito riportate :
- L'irrevocabilità nel senso che, una volta rilasciato, il permesso di costruire non può essere ritirato o diventare inefficace se non nei previsti casi di decadenza o per annullamento;
- La trasferibilità nel senso che può essere trasferito, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa;
- L'onerosità nel senso che viene rilasciato dietro un versamento di un contributo in denaro, salvo in alcuni casi di gratuità;
- La validità limitata nel tempo nel senso che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio dello stesso titolo;quello di ultimazione non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso;
- La pubblicità nel senso che ne è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio;
- Non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati e non comporta limitazioni ai diritti dei terzi.