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Concetti Chiave

  • Il ricorso amministrativo deve essere notificato all'amministrazione e agli eventuali controinteressati, che non sono obbligati a partecipare al processo.
  • La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è possibile se il giudice ritiene che il ricorso possa essere accolto e vi sia pericolo nell'esecuzione.
  • Le parti possono presentare memorie e documenti aggiuntivi durante il procedimento.
  • Contro la sentenza del giudizio si possono impiegare diversi mezzi di impugnazione, come l'appello al Consiglio di Stato e la revocazione.
  • Il giudice ordinario non può annullare o modificare atti amministrativi, potere riservato al giudice amministrativo.

Indice

  1. Notifica del ricorso
  2. Mezzi di impugnazione
  3. Limiti del giudice ordinario

Notifica del ricorso

Il ricorso deve notificare all’amministrazione e anche agli eventuali controinteressati (cioè i soggetti che hanno un interesse contrario in quanto subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento della domanda) che non sono comunque obbligati a partecipare al processo.
Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato: accordata dal giudice che ritiene che il ricorso possa essere accolto e se si accorge che potrebbe derivare un pericolo dall’esecuzione del provvedimento impugnato. La sospensione va ad anticipare gli effetti dell’accoglimento del ricorso.

Le parti possono presentare ulteriori atti, come memorie e documenti.

Mezzi di impugnazione

Contro la sentenza che definisce il giudizio possono essere esperiti diversi mezzi di impugnazione:

- l’appello al Consiglio di Stato, che ovviamente può essere proposto solo contro - le sentenze dei tribunali amministrativi regionali

- la revocazione, ammessa in circostanze particolari

- l’opposizione di terzo (da parte di un controinteressato che non ha partecipato al giudizio)

- ricorso per cassazione (per i soli motivi inerenti alla giurisdizione)

Limiti del giudice ordinario

Alcune controversie di cui sono parti le p.a. sono risolte dal giudice ordinario, ma sono previsti dei limiti. Al giudice ordinario è sempre negato il potere (che invece è attribuito al giudice amministrativo) di annullare o modificare atti amministrativi

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