Concetti Chiave
- Il procedimento di delibazione attribuisce efficacia giuridica italiana alle sentenze ecclesiastiche tramite la Corte d'Appello competente, secondo l'art. 8 della Legge n°121/1984.
- La Legge n° 218/1995, pur riformando il diritto internazionale privato, non modifica la delibazione delle sentenze ecclesiastiche, a causa della protezione costituzionale della Legge n° 121/1984.
- La fase iniziale del procedimento richiede la domanda di parte tramite atto di citazione o ricorso, firmata da uno o entrambi i coniugi e dal procuratore legale.
- La Corte d'Appello verifica la competenza territoriale, l'autenticità del decreto di esecutività, e il rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio.
- La delibazione annulla retroattivamente gli effetti civili del matrimonio, eliminando la necessità di una domanda di divorzio.
Indice
Procedimento di delibazione
Attraverso il procedimento di delibazione, lo Stato italiano attribuisce efficacia giuridica alle sentenze pronunciate da un tribunale ecclesiastico. Esse vengono rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento davanti alla Corte d’Appello competente (= quella nel cui comune è stato trascritto il matrimonio concordatario).
Normativa e leggi rilevanti
Normativa di riferimento: art. 8, comma 2 della Legge n°121/1984 in ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama
La legge n° 218/1995 nel riformare il sistema di diritto internazionale privato, ha eliminato il procedimento di delibazione. Tuttavia esso è mantenuto con le sentenze ecclesiastiche. Perché?
La Legge n° 218/1995 è una legge ordinaria e non può incidere sul contenuto della Legge n° 121/1984, garantita a livello costituzionale e quindi non è idonea a derogare, modificare o abrogare l’art.8
Procedimento
1.a fase (= fase di avvio)
• domanda di parte con atto di citazione, in caso in cui essa sia prodotta da una sola parte
oppure
• ricorso, se essa è prodotta da entrambi le parti
La domanda può essere firmata o da un solo coniuge o da entrambi e sempre sottoscritta da procuratore legale.
Presupposti processuali:
• esistenza di due conformi decisioni giudiziali (1° e grado e seconda istanza) che dichiarano la nullità del matrimonio
• exequatur (= decreto di esecutività, secondo il diritto canonico), rilasciato dal Tribunale della Segnatura Apostolica
Accertamenti della Corte d'Appello
2.a fase: accertamenti di competenza della Corte d’Appello che accerta
• la propria competenza territoriale
• che il matrimonio dichiarato nullo sia un matrimonio concordatario e che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa
• che il decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sia autentico
• il rispetto, nel procedimento davanti all’autorità ecclesiastica, del diritto di agire e di resistere in giudizio, conformemente a quanto stabilito dall’ordinamento italiano
• che ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia di una sentenza straniera (artt.796 e 797 c.p.c.) e verificare
▪ che la sentenza ecclesiastica non sia contraria ad un’altra sentenza pronunciata dal giudice italiano e passata in giudicato
▪ che dinnanzi al giudice italiano non sia pendente un giudizio con lo stesso oggetto e le stesse parti
▪ che la sentenza ecclesiastica non produca effetti contrari all’ordine pubblico (simulazione unilaterale del consenso, incompatibilità assolute e relative,convivenza coniugale prolungata per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio)
Effetti della delibazione
3.a fase: trascrizione della delibazione nei registri dello stato civile
Contro la sentenza della Corte d’Appello è esperibile solo il ricorso in Cassazione
La delibazione fa venire meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione (= quindi retro agisce) e fa venire meno anche l’ esigenza della domanda di divorzio
Domande da interrogazione
- Qual è il procedimento per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in Italia?
- Perché la Legge n° 218/1995 non ha eliminato la delibazione delle sentenze ecclesiastiche?
- Quali sono i presupposti processuali per avviare la delibazione di una sentenza ecclesiastica?
- Quali verifiche deve effettuare la Corte d’Appello durante la delibazione?
Il procedimento di delibazione permette allo Stato italiano di attribuire efficacia giuridica alle sentenze ecclesiastiche, rendendole esecutive attraverso un procedimento speciale davanti alla Corte d’Appello competente.
La Legge n° 218/1995 non può modificare la Legge n° 121/1984, che è garantita a livello costituzionale, quindi la delibazione delle sentenze ecclesiastiche è mantenuta.
È necessaria l'esistenza di due decisioni giudiziali conformi che dichiarano la nullità del matrimonio e un exequatur rilasciato dal Tribunale della Segnatura Apostolica.
La Corte d’Appello verifica la competenza territoriale, l'autenticità del decreto di esecutività, il rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio, e che la sentenza non sia contraria all'ordine pubblico o a una sentenza italiana passata in giudicato.