Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresentando l'equilibrio tra gli organi costituzionali.
- Si tratta di un organo monocratico, imparziale e neutrale, con funzioni di collegamento e garanzia.
- Deve avere cittadinanza italiana, almeno cinquanta anni e godere dei diritti civili e politici.
- Il ruolo è incompatibile con altre cariche, che decadono all'inizio del mandato presidenziale.
- Nonostante l'assenza di requisiti politici, i Presidenti sono stati finora eletti tra parlamentari per la loro esperienza.
Definizione e requisiti del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato. Cio' non significa che gli spetti il potere supremo di comando, bensi' che rappresenta il punto più alto dell'ordinamento statale e ha il compito di mantenere l'equilibrio e il collegamento fra tutti gli altri organi costituzionali.
Si tratta di un organo:
• monocratico, cioè che è affidato, unico tra i poteri dello Stato, a una sola persona;
• imparziale, con funzioni di collegamento, garanzia e rappresentanza per tutte le componenti dello Stato democratico;
• al sopra e al di fuori degli altri poteri dello Stato;
• neutrale, in quanto non rappresenta alcuna forza politica;
• con funzioni e competenze specifiche sancite dalla Costituzione.
Gli unici requisiti per essere eletti alla carica sono il possesso delle cittadinanza italiana, il compimento dei cinquant'anni di età e il godimento dei diritti civili e politici.
Il ruolo è incompatibile con qualsiasi altra carica, che decade automaticamente il giorno di inizio del mandato presidenziale.Per quanto la Costituzione non preveda requisiti particolari o candidature politiche, finora tutti i Presidenti sono stati eletti fra i parlamentari.
Questo si spiega con il fatto che l'esperienza politica puo' facilitare l'esercizio della funzione istituzionale.
Art. 84 Cost.
"Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. "