Concetti Chiave
- La satira è difficile da inquadrare giuridicamente, oscillando tra manifestazione del pensiero ed espressione artistica.
- Il diritto di satira trova fondamento negli articoli 21 e 33.1 della Costituzione, che tutelano la libertà artistica e culturale.
- La satira gode di limiti meno stringenti rispetto alla libertà di espressione, non essendo vincolata al buon costume o alla veridicità.
- Nonostante la sua libertà, la satira non può diventare un insulto gratuito, soprattutto su base etnica, razziale o religiosa.
- L'offensività della satira è valutata considerando il ruolo pubblico del soggetto criticato, essendo tradizionalmente una critica all'autorità.
Il diritto di satira
I giuristi si sono chiesti se la satira vada collocata fra le forme di mani festazione del pensiero o fra le forme di espressione artistica. Dalla poliedricità del concetto di «satira» – manifestazione di opinioni in forma sarcastica e scanzonata – discende la difficoltà di un suo inquadramento giuridico. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza, il fondamento costituzionale del diritto di satira sarebbe da rinvenire non solo nell’art. 21, ma anche nell’art. 33.1 Cost. che tutela il messaggio culturale e artistico, di cui la satira stessa è espressione. Dalla sua riconducibilità alla libertà dell’arte deriverebbero limiti meno stringenti rispetto a quelli cui va incontro la libertà di manifestazione del pensiero.
Limiti e libertà della satira
Anzitutto si ritiene non sia opponibile al diritto di satira il limite del buon costume, ancorché inteso nella sua accezione minima di «comune senso del pudore sessuale secondo il sentimento medio della collettività». Inoltre gli stessi limiti impliciti derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti costituzionali (fra cui, in particolare, il diritto all’onore) devono essere adattati alla particolare struttura della situazione soggettiva in questione. In effetti, il diritto di satira si distingue proprio per l’assenza di uno scopo direttamente informativo e per l’uso del paradosso, dello sberleffo, dell’immagine iperbolica, dell’esagerazione verbale, al fine di suscitare l’ilarità altrui. In tal senso la satira, diversamente dalla cronaca, non sarebbe tenuta ad attenersi né alla verità (anche solo putativa: la veridicità) né alla «continenza» delle espressioni usate.
Confini della satira e rispetto
Tuttavia, non può certo dirsi che il diritto di satira non incontri alcun limite: in primo luogo, esso non potrà mai tradursi in un diritto al libero insulto, risolvendosi «in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato», soprattutto se collegata all’origine etnica, razziale o religiosa dell’individuo (cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411; v. anche cass. pen., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 9246). D’altro canto, l’offensività del messaggio deve essere valutata anche in relazione al ruolo pubblico della persona presa di mira: da sempre la satira è innanzitutto critica sferzante a ogni autorità costituita.
Domande da interrogazione
- Qual è la base costituzionale del diritto di satira secondo la giurisprudenza?
- Quali sono i limiti del diritto di satira rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero?
- In quali circostanze il diritto di satira incontra dei limiti?
La giurisprudenza ritiene che il diritto di satira trovi fondamento costituzionale non solo nell'art. 21, ma anche nell'art. 33.1 della Costituzione, che tutela il messaggio culturale e artistico.
Il diritto di satira ha limiti meno stringenti rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, poiché non è soggetto al limite del buon costume e deve adattarsi alla tutela di altri diritti costituzionali, come il diritto all'onore.
Il diritto di satira incontra limiti quando si traduce in un insulto gratuito e distruttivo dell'onore e della reputazione, specialmente se legato all'origine etnica, razziale o religiosa dell'individuo.