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PARLAMENTO organo sovrano (che esprime direttamente il volere del popolo) che detiene il potere legislativo ( = approvare le leggi).
⇒
LEGISLATURA periodo di durata del Parlamento; ogni 5 anni il popolo italiano è chiamato a votare i propri rappresentanti.
⇒
DEMOCRAZIA potere del popolo; può essere esercitato:
⇒ con il voto, eleggendo (sistema maggioritario) i propri rappresentanti;
- INDIRETTAMENTE:
- DIRETTAMENTE: il popolo è chiamato a decidere se abrogare o meno una legge (viene presentato un QUESITO REFERENDARIO);
1. REFERENDUM →
per richiedere un referendum, occorre la raccolta di 500'000 firme, oppure di 5 Consigli Regionali; nel caso in cui avvengono delle
(per le quali devono essere d’accordo i 2/3 dei deputati e dei senatori, e la maggioranza assoluta), i
RIFORME COSTITUZIONALI
Parlamentari non convinti, hanno 3 mesi di tempo per chiamare il popolo ad esprimere il proprio parere, in un “REFERENDUM
COSTITUZIONALE”.
NB: la Costituzione è rigida, in quanto può essere modificata solo in alcune parti (la seconda parte, ORGANIZZAZIONE DELLO STA-
TO), attraverso una procedura complessa che porta all’emanazione delle leggi costituzionali.
possibilità che il popolo ha di raccogliere 50'000 firme per proporre una legge in Parlamento.
2. INIZIATIVA LEGISLATIVA →
possibilità che il popolo ha di chiedere al Parlamento provvedimenti legislativi, o di esporre comuni necessità.
3. PETIZIONE →
PARLAMENTO BICAMERALE il Parlamento si divide in:
⇒
- SENATO DELLA REPUBBLICA;
- CAMERA DEI DEPUTATI.
BICAMERALISMO PERFETTO = le due Camere hanno la stessa serie di poteri ed esercitano le stesse funzioni; ciò che fa una Camera, lo svolge
anche l’altra. Quando i Costituenti avevano scelto questo genere di politica, erano consapevoli dei:
- SVANTAGGI tempi lunghi per l’approvazione delle leggi;
→
- VANTAGGI possibilità di controllo su una Camera e viceversa, evitando così errori tecnici; possibilità di distribuire competenze uguali ad en
→
trambe le Camere, evitando quindi di centralizzare il potere nelle mani di una sola Camera.
DIFFERENZE STRUTTURALI ci sono differenze numeriche:
⇒
- Camera dei Deputati 630 deputati elettivi;
→
- Senato della Repubblica 315 senatori elettivi + alcuni senatori a vita (ex Capi dello Stato ed altri eletti dal Capo dello Stato fino a 5 ogni
⇒
→
Presidente della Repubblica).
ELETTORATO delle DUE CAMERE si differenzia in:
⇒ età minima richiesta: 18 anni;
- ATTIVO i cittadini che vanno a votare: - Camera dei Deputati →
→ età minima richiesta: 25 anni;
- Senato della Repubblica →
età minima richiesta: 25 anni;
- PASSIVO i cittadini che si candidano: - Camera dei Deputati →
→ età minima richiesta: 40 anni.
- Senato della Repubblica →
Nella Camera dei Deputati sono richieste persone di giovane età, per il fatto che sono necessarie idee nuove; mentre nel Senato della
NB:
Repubblica, la soglia è alta, ed è richiesto un minimo di saggezza, ed idee più ponderate.
All’inizio degli anni Settanta, i Parlamentari stessi si sono dati i regolamenti parlamentari (= atti normativi che contengono le regole di
INOLTRE:
funzionamento interno della Camera) per organizzarsi all’interno delle due Camere.
FUNZIONAMENTO DELLE DUE CAMERE
Uno dei compiti delle Camere è quello di eleggere per ognuna:
- il PRESIDENTE;
- l’UFFICIO DI PRESIDENZA costituito da: - 1 PRESIDENTE;
→ - 4 VICEPRESIDENTI;
verbalizzano ciò che avviene nelle Camere;
- 8 SEGRETARI → con il compito di mantenere l’ordine durante le assemblee.
- 3 QUESTORI → che fanno riferimento ai vari schieramenti politici. Ogni
Le Camere del Parlamento possono essere organizzate in GRUPPI PARLAMENTARI vi
gruppo elegge un capogruppo, che spesso si riunisce con altri esponenti di altri gruppi parlamentari nella CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO;
e INDIPENDENTI. Esistono alcune funzioni che sono svolte solo da alcuni Parlamentari, che si riuniscono in
sono an-che GRUPPI MISTI
COMMISSIO-NI:
- COMMISSIONI PERMANENTI: si instaurano ad ogni nuova legislatura; sono 13 – 14 per Camera; durano per tutti i 5 anni e svolgono un ruolo
fondamentale nel momento di approvare una legge. Sono gruppi ristretti di Parlamentari che rispettano le proporzioni dei gruppi parlamentari.
Ogni commissione ha un determinato compito (bilancio, affari esteri, istruzione,…);
- COMMISSIONI BICAMERALI: partecipano deputati e senatori, con funzione di controllo;
- COMMISSIONI D’INCHIESTA: indagano su questioni pubbliche, con gli stessi poteri dei magistrati; non sono permanenti.
DELIBERAZIONI DEL PARLAMENTO
Le decisioni devono essere prese a maggioranza; e può essere:
la metà + 1 dei presenti (nel caso di leggi ordinarie);
- SEMPLICE → la metà + 1 dei membri che compongono le Camere;
- ASSOLUTA → i 2/3 dei votanti (66,6%); viene utilizzata per le elezioni di vari organi.
- QUALIFICATA →
La Costituzione prevede un NUMERO LEGALE, QUORUM (la metà + 1 dei votanti) che se non viene raggiunto, non si può deliberare. Il voto
che viene cioè esplicitato e manifestato. Vi può anche essere un voto SEGRETO, in casi di diritti fondamentali
richiesto viene chiamato PALESE,
(famiglia, libertà,…).
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (= organo
Le 2 Camere, per Costituzione, lavorano separatamente. Vi sono, però, dei casi in cui le decisioni vengono prese IN SEDUTA COMUNE
collegiale), presiedute dal Presidente della Camera dei Deputati, che si riunisce nei soli casi previsti dalla Costituzione:
- elezione del Presidente della Repubblica;
- giuramento del Presidente della Repubblica;
- messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
- elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale;
(Consiglio Superiore della Magistratura).
- elezione di 1/3 dei membri del CSM
ART. 67 COST.:
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
I Parlamentari (siano essi senatori o deputati) devono rappresentare l’intera Nazione, e non solo quella parte che li ha eletti. Il Parlamento può
decidere di agire diversamente rispetto a quanto detto in campagna elettorale.
MANDATO contratto previsto dal codice civile, con il quale si dà a qualcuno il potere di rappresentare una persona.
⇒
RESPONSABILITÀ POLITICA (i Parlamentari possono passare da un partito all’altro) alla fine dei 5 anni di legislatura il popolo può decidere
⇒
di non votare più un determinato partito.
ART. 68 COST.:
«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato delle libertà personali, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagran-
za.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazione o comunicazioni
e a sequestro di corrispondenza».
I Costituenti hanno previsto l’IMMUNIÀ (= garanzia concessa) per i Parlamentari in considerazione del ruolo che rivestono nella comunità. Que-
sto articolo è stato oggetto di riforma costituzionale degli anni Novanta: il Parlamentare può essere arrestato se:
- colto in flagranza di reato;
- ha già avuto l’appello (dopo il processo, la sentenza e i vari gradi di appello) SENTENZA DEFINITIVA.
⇒
In caso contrario, l’arresto deve essere autorizzato dalla Camera (GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE). In precedenza, prima
che venisse cambiato, questo articolo prevedeva l’autorizzazione per procedere contro un Parlamentare, se non quando la Camera era d’accordo
IMMUNITÀ ILLIMITATA.
⇒
1. FUNZIONE LEGISLATIVA: il Parlamento emana sia LEGGI COSTITUZIONALI (= leggi facenti parte delle fonti superprimarie, con il compito
(= leggi facenti parte delle fonti primarie, con il compito di
di modificare un articolo della Costituzione o di integrarla) che LEGGI ORDINARIE
legiferare).
ITER LEGIS DELLE LEGGI ORDINARIE:
può presentare una proposta di legge alle Camere: - ciascun Parlamentare;
- INIZIATIVA LEGISLATIVA: - Governo (DISEGNI DI LEGGE);
- popolo (con 50'000 firme);
- Consigli Regionali;
- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL ⇒
organo che ha sede a Roma e può proporre solo nel suo
campo, economia-lavoro).
in questa fase giocano un ruolo fondamentale, le commissioni permanenti di ogni Camera. L’approvazione può
- APPROVAZIONE DELLE LEGGI:
seguire 2 procedure (previste dalla Costituzione):
normalmente seguita. Il Presidente della Camera cui è giunta la proposta di legge, assegna tale proposta alla commis-
- procedura ordinaria → stende una rela-
sione competente su quella materia; la commissione analizza la proposta, può apportare delle modifiche (EMANDAMENTI), IN SEDE REFE-
zione, e nomina un relatore che riferirà alla Camera i risultati emersi dall’analisi e dallo studio di tale legge (COMMISSIONE
RENTE); poi la Camera inizia la discussione in aula sulla proposta di legge e successivamente la vota (prima articolo per articolo, e solo dopo la
legge nella sua interezza). Una volta che la legge è stata approvata da una Camera (con la maggioranza dei voti dei presenti in aula), passa al-
l’altra Camera, e si seguono gli stessi procedimenti. La legge sarà veramente approvata solo se saranno d’accordo i Parlamentari di tutt’e due le
Camere, sullo stesso identico testo;
la commissione analizza e studia la legge, approvandola (COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE); l’approvazione
- procedura abbreviata →
della commissione vale come se fosse fatta dalla Camera. È possibile passare dalla procedura ordinaria a quella abbreviata e viceversa, in
qualsiasi momento, quando ne fa richiesta il governo: - 1/10 dei Parlamentari;
- 1/5 dei componenti della Commissione;
- il Governo.
in questa fase entra in gioco il Capo dello Stato, il quale ha il compito di firmare, sottoscrivere le leggi (entro un tempo di
- PROMULGAZIONE: (significa dare ufficialità alla legge), il Presidente della Repubblica dichiara la legge esecutiva e ne ordina la
un mese), con la FIRMA
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In questa fase, il Capo dello Stato può sospendere momentaneamente la promulgazione della legge,
(scritto ai Parlamentari), chiamato DIRITTO DI VETO SOSPENSIVO. La mo-
rinviando la stessa alle Camere con un MESSAGGIO MOTIVATO
tivazione può essere: la legge non è conforme al dettato costituzionale;
- per INCOSTITUZIONALITÀ →
secondo il Capo dello Stato è poco opportuno emanare quella tal legge (secondo lui il popolo non l’avrebbe mai
- per MOTIVI DI MERITO →
votata, oppure una legge che non trova riscontro con i fondi dello Stato). Il diritto di veto può essere esercitato dal Presidente della Repub-
blica una sola volta, per legge, in modo tale da non acquisire troppo potere.
- PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE: dopo essere stata promulgata, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorso un
periodo di tempo di 15 giorni (VACATIO LEGIS), la legge entra in vigore e deve essere obbligatoriamente rispettata da tutti (IGNORANZA
NON SCUSA). Il Parlamento potrebbe stabilire un Vacatio Legis più lungo; questo tempo serve per far conoscere ai cittadini la norma.
ITER LEGIS DELLE LEGGI COSTITUZIONALI:
- APPROVAZIONE DELLA LEGGE: quando arriva in Parlamento una proposta di riforma costituzionale, ogni Camera deve approvare tale proposta
due volte, con un intervallo di tempo di almeno 3 mesi, a maggioranza assoluta.
- PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE: una volta che la legge è stata approvata due volte, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Entro 3 mesi dalla sua pubblicazione:
- il popolo, raccogliendo 500'000 firme (o)
- 5 Consigli Regionali (o)
- 1/5 dei membri di ogni Camera,
possono far richiesta di sottoporre la legge al referendum costituzionale, lasciando al popolo l’ultima parola. Non è possibile sottoporre la