Concetti Chiave
- La giurisdizione contenziosa si suddivide in giurisdizione di cognizione, esecutiva e cautelare.
- La giurisdizione volontaria integra i poteri di soggetti specifici, come i genitori di un minore, attraverso l'autorizzazione giudiziale.
- La giurisdizione di cognizione mira ad accertare rapporti giuridici controversi, con pronunce diverse come sentenze di mero accertamento, condanna o costitutive.
- Il giudice, imparziale e terzo, accerta i rapporti tra le parti basandosi sulle loro interpretazioni e motivazioni.
- L'obiettivo della giurisdizione contenziosa è accertare gli interessi delle parti e tutelare quello più meritevole, mentre la giurisdizione volontaria crea nuovi rapporti giuridici.
Categorie della giurisdizione contenziosa
La giurisdizione contenziosa si divide in tre categorie: giurisdizione di cognizione; giurisdizione esecutiva; giurisdizione cautelare.
L’esempio costituisce giurisdizione volontaria perché il giudice, mediante l’autorizzazione, non fa altro che integrare i poteri di determinati soggetti, in questo caso i genitori del minore.
Obiettivo
- la giurisdizione contenziosa tende a un accertamento; il giudice accerta gli interessi delle parti e dichiara quale fra essi è quello maggiormente meritevole di tutela; invece, la giurisdizione volontaria tende alla costituzione di un rapporto, nel nostro esempio la possibilità, per i genitori, di alienare o ipotecare il bene immobile del figlio minore.
Processo di giurisdizione di cognizione
La giurisdizione di cognizione è il processo che mira ad accertare il rapporto giuridico controverso, quindi il rapporto che esiste fra le parti. L’accertamento dà luogo a pronunce di tipo diverso:
- sentenza di mero accertamento → quando l’incertezza può essere rimossa con una semplice declaratoria;
- sentenza di condanna → quando deve essere condannata la parte che ha violato o leso il diritto altrui;
- sentenza costitutiva → quando si costituisce una nuova situazione giuridica.
Il giudice, terzo e imparziale, determina, quindi accerta, i rapporti fra le parti. Ognuna di esse gli espone la propria visione della vicenda; ovviamente i litiganti addurranno interpretazioni e motivazioni contrapposte, perché se così non fosse la controversia non potrebbe esistere.