Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La giurisdizione contenziosa si suddivide in giurisdizione di cognizione, esecutiva e cautelare.
  • La giurisdizione volontaria integra i poteri di soggetti specifici, come i genitori di un minore, attraverso l'autorizzazione giudiziale.
  • La giurisdizione di cognizione mira ad accertare rapporti giuridici controversi, con pronunce diverse come sentenze di mero accertamento, condanna o costitutive.
  • Il giudice, imparziale e terzo, accerta i rapporti tra le parti basandosi sulle loro interpretazioni e motivazioni.
  • L'obiettivo della giurisdizione contenziosa è accertare gli interessi delle parti e tutelare quello più meritevole, mentre la giurisdizione volontaria crea nuovi rapporti giuridici.

Indice

  1. Categorie della giurisdizione contenziosa
  2. Processo di giurisdizione di cognizione

Categorie della giurisdizione contenziosa

La giurisdizione contenziosa si divide in tre categorie: giurisdizione di cognizione; giurisdizione esecutiva; giurisdizione cautelare.
L’esempio costituisce giurisdizione volontaria perché il giudice, mediante l’autorizzazione, non fa altro che integrare i poteri di determinati soggetti, in questo caso i genitori del minore.

Obiettivo

- la giurisdizione contenziosa tende a un accertamento; il giudice accerta gli interessi delle parti e dichiara quale fra essi è quello maggiormente meritevole di tutela; invece, la giurisdizione volontaria tende alla costituzione di un rapporto, nel nostro esempio la possibilità, per i genitori, di alienare o ipotecare il bene immobile del figlio minore.

Processo di giurisdizione di cognizione

La giurisdizione di cognizione è il processo che mira ad accertare il rapporto giuridico controverso, quindi il rapporto che esiste fra le parti. L’accertamento dà luogo a pronunce di tipo diverso:

- sentenza di mero accertamento → quando l’incertezza può essere rimossa con una semplice declaratoria;

- sentenza di condanna → quando deve essere condannata la parte che ha violato o leso il diritto altrui;

- sentenza costitutiva → quando si costituisce una nuova situazione giuridica.

Il giudice, terzo e imparziale, determina, quindi accerta, i rapporti fra le parti. Ognuna di esse gli espone la propria visione della vicenda; ovviamente i litiganti addurranno interpretazioni e motivazioni contrapposte, perché se così non fosse la controversia non potrebbe esistere.

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