Concetti Chiave
- I crediti di lavoro sono soggetti a rivalutazione automatica in caso di ritardo nei pagamenti, con interessi legali applicati sulla somma aggiornata.
- I crediti di lavoro godono di un privilegio sui beni mobili del datore, priorizzandoli rispetto ad altri creditori in caso di insolvenza.
- Il Fondo di garanzia INPS può coprire i crediti retributivi degli ultimi 3 mesi e il TFR di imprese insolventi, con diritto di rivalsa.
- I crediti di lavoro possono essere pignorati solo in misura limitata, con specifiche restrizioni per crediti alimentari e altri debiti.
- La giurisprudenza ha stabilito che la prescrizione dei diritti retributivi si blocca fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Indice
Tutela privilegiata del credito di lavoro
Sono da prendere in esame, infine, gli ulteriori aspetti della tutela privilegiata del credito di lavoro: a) in caso di ritardo nel pagamento, le somme dovute ai lavoratori subordinati (e ai collaboratori coordinati e continuativi) debbono essere automaticamente rivalutate in relazione alla perdita di valore della moneta come misurato dall’indice ISTAT, e sulla somma rivalutata debbono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale; e in tal senso deve disporre il giudice con la sentenza di condanna (art. 429, c. 3, c.p.c.
Privilegi e garanzie per i lavoratori
); b) i crediti di lavoro sono assistiti da un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (art. 2751-bis, c. 1, n. 1, c.c.), che li fa anteporre, nel caso di insolvenza dell’impresa (e dunque di possibile insufficienza della garanzia offerta dal patrimonio della stessa), a varie altre categorie di creditori; c) i crediti retributivi relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, qualora tali mesi siano compresi nei 12 mesi precedenti l’insorgere dello stato di insolvenza dell’impresa (d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80), e al TFR dovuto da impresa insolvente (art. 2, l. n.
Limitazioni al pignoramento del credito di lavoro
297/1982), possono essere pagati al lavoratore da un Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, il quale ha poi titolo a rivalersi verso l’impresa seppure insolvente; d) il credito di lavoro è pignorabile a istanza di terzi creditori soltanto in misura limitata, e cioè per crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice dell’esecuzione, e nella misura di 1/5 per gli altri crediti (art. 545, c.p.c.); e) il limite sub d) vale anche per la compensazione tra il credito di lavoro e quanto sia eventualmente dovuto dal lavoratore al datore di lavoro, purché per debiti (art. 1246, n. 3, c.c.), ma la giurisprudenza ne ha riassorbito la portata, stabilendo che il tetto del quinto non si applica qualora il debito del lavoratore tragga origine (come di solito accade, ad es. nel caso di danni richiesti al lavoratore per una condotta illecita posta in essere da questi) dal rapporto di lavoro, e non da eventuali rapporti collaterali.
Prescrizione dei diritti retributivi
A seguito della revisione dell’articolo 18, però, la giurisprudenza ha stabilito che il decorso della prescrizione di tutti i diritti retributivi dei lavoratori subordinati si deve ritenere bloccato sino al momento di cessazione del rapporto di lavoro.
Domande da interrogazione
- Quali sono le misure di tutela per i crediti di lavoro in caso di ritardo nel pagamento?
- Come sono protetti i crediti di lavoro in caso di insolvenza dell'impresa?
- Quali sono le limitazioni al pignoramento dei crediti di lavoro?
In caso di ritardo nel pagamento, le somme dovute ai lavoratori devono essere rivalutate in base alla perdita di valore della moneta e devono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma rivalutata, come stabilito dall'articolo 429 del codice di procedura civile.
I crediti di lavoro godono di un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro, che li antepone ad altre categorie di creditori. Inoltre, i crediti relativi agli ultimi 3 mesi di lavoro e al TFR possono essere pagati da un Fondo di garanzia presso l'INPS.
I crediti di lavoro sono pignorabili solo in misura limitata: per crediti alimentari secondo quanto stabilito dal giudice e nella misura di 1/5 per altri crediti. Questo limite si applica anche alla compensazione tra il credito di lavoro e i debiti del lavoratore verso il datore di lavoro, salvo eccezioni stabilite dalla giurisprudenza.