Concetti Chiave
- La giurisdizione cautelare ha una natura provvisoria, con effetti destinati a essere superati dall'esito finale dell'attività giurisdizionale.
- Non è in grado di stabilire una disciplina definitiva del rapporto controverso, servendo solo a proteggere temporaneamente gli interessi in gioco.
- Agisce come "strumento dello strumento", rendendo efficaci le giurisdizioni di cognizione ed esecuzione nel processo giuridico.
- Permette, ad esempio, di richiedere il sequestro di beni per impedirne la vendita prima dell'accertamento del credito.
- Lo scopo principale è fornire protezione temporanea a chi ha diritto, fino al completo accertamento giurisdizionale.
Indice
Funzione della giurisdizione cautelare
La giurisdizione cautelare ha una specifica funzione. È:
- provvisoria → i risultati della giurisdizione cautelare hanno sempre natura provvisoria perché sono destinati ad essere superati dall’esito finale dell’attività giurisdizionale. Infatti, la giurisdizione cautelare è inidonea a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso.
Esempio pratico di giurisdizione
Per comprendere la funzione della giurisdizione cautelare può essere d’aiuto un esempio:
Un creditore si rivolge al giudice per chiedere la condanna del proprio debitore al pagamento. Poco dopo il creditore viene a sapere che il convenuto sta per vendere i beni su cui, all’esito dell’accertamento da parte del giudice, egli potrà soddisfarsi. Sulla base della giurisdizione cautelare, il creditore potrà chiedere al giudice il sequestro di quei beni, affinché restino sotto il controllo giudiziario per il tempo necessario a verificare l’esistenza del credito (giurisdizione di cognizione) e ad attuare l’esecuzione forzata (giurisdizione di esecuzione).
Strumento dello strumento
Pertanto si dice che la giurisdizione cautelare è strumento dello strumento: infatti serve per rendere efficace le altre due giurisdizioni, che a loro volta si configurano come strumenti messi a disposizione del giudice.
Scopo: la giurisdizione cautelare fornisce, a chi ne ha diritto, una protezione per il periodo necessario a conseguire l’accertamento pieno.